Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo necessario, ai fini dell'applicazione della misura, che il giudice della cognizione effettui non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.
Commentario • 1
- 1. Art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 30493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30493 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 24/06/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1475
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 41336/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL LU, nato in [...] il [...];
nonché dal Procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
avverso la sentenza del 17-07-2014 del gip presso il Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del UL con tutte le conseguenze di legge e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, rettificarsi la sentenza impugnata nella parte in cui non ha provveduto all'espulsione del UL a pena espiata, disponendo tale misura.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il tribunale di Milano, con la sentenza in epigrafe emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ha applicato, sull'accordo delle parti, a UL LU la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altre persone rimaste sconosciute, cedeva sostanza stupefacente del tipo eroina in quantità pari 500 g il 30 settembre 2011 ed altri 500 g il 4 ottobre 2011 (capo a) nonché acquistava o comunque riceveva da terzi sostanza stupefacente del tipo eroina, trasportando i relativi quantitativi dai luoghi di acquisto presso la sua abitazione o in altri luoghi per poi successivamente spacciarla a numerosi soggetti indicati nel capo di imputazione. In Milano e comuni limitrofi nei mesi di settembre e ottobre 2011 (capo b).
Nel pervenire a tale conclusione, il gip osservava come esistessero sufficienti elementi circa la prova dei fatti contestati, la corrispondenza dei medesimi alle ipotesi di reato contestate e l'attribuibilità degli stessi all'imputato con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza senza che fossero ipotizzabili cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Più in dettaglio, il giudice dava conto, tra l'altro, come la prova di responsabilità fondasse sull'attività di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di EG PA dalle quali emergeva come l'imputato, in concorso con un tale Aziz, avesse operato numerosissime cessioni di sostanza stupefacente, fungendo anche da intermediari con altri fornitori.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza ricorre personalmente UL LU ed affida il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., essendo evidente ex actis l'innocenza dell'imputato, erroneamente non rilevata dal tribunale. Ricorre altresì il procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, il quale, con unico motivo, denuncia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) sul rilievo che, trattandosi di sentenza di patteggiamento che ha applicato una pena superiore ai due anni di reclusione, il gip avrebbe dovuto disporre l'espulsione dallo Stato dell'imputato posto che quest'ultimo fosse, sulla base degli atti processuali, socialmente pericoloso e chiede alla Corte di cassazione di rettificare la sentenza con la procedura prevista dall'articolo 619 codice di procedura penale, applicando la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata o, in subordine, annullare la sentenza impugnata con lo senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da UL LU è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità del motivo dedotto.
2. Va precisato, in via preliminare, come il ricorrente, pur in presenza di una specifica motivazione (vedi sub 1 del ritenuto in fatto) circa gli elementi dai quali il giudice ha tratto il convincimento della penale responsabilità, non indichi alcun elemento che il giudice stesso avrebbe dovuto considerare e che invece non ha valutato per applicare la disposizione reclamata (art. 129 c.p.p.), con la conseguenza che, sotto tale profilo, il motivo non rispetta il requisito della specificità inderogabilmente richiesto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) per l'ammissibilità di qualsiasi gravame.
3. Questa Corte ha affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti e contenendo peraltro elementi specifici dai quali è stata desunta la prova della commissione dei fatti contestati, il vizio denunciato deve ritenersi insussistente.
4. Va precisato che, nel caso di specie, la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 32 del 2014 con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, conv., in L. 21 febbraio 2006, n. 49) non ha prodotto e ne' può produrre effetti (ex art. 2 c.p.) sul trattamento sanzionatorio applicato nel caso specifico, essendo stata ripristinata, in quanto le violazioni concernono la cessione di droghe pesanti (eroina), la disciplina di maggiore rigore (nel minimo edittale) previgente alla legge numero 49 del 2006. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
6. Il ricorso del Procuratore generale è invece fondato per quanto di ragione. Questa Corte ha affermato che la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria (Sez. 4, n. 42841 del 02/10/2008, P.G. in proc. Jara Salazar, Rv. 241333).
È stato anche ritenuto, con una pronuncia richiamata dal Procuratore ricorrente, che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, è rettificabile in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 21384 del 21/05/2010, Pg in proc. Hamed, Rv.
247344) tanto sui rilievo che quest'ultima disposizione "viene attivata nei casi in cui la procedura di correzione si risolva in aggiunte che non comportino esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito, in quanto si tratta di elementi che avrebbero dovuto ex lege far parte del provvedimento;
invero, nel caso di specie si tratta di una misura di sicurezza, la cui concreta applicazione è sempre subordinata all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato straniero (Corte cost. n. 58/1995), accertamento che però è rimesso, alla fine, al giudice dell'esecuzione", con la conseguenza che, all'esito del giudizio di legittimità, "può procedersi comunque alla rettifica, integrando la sentenza ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, spettando poi al giudice dell'esecuzione l'accertamento in concreto sulla pericolosità del soggetto".
Nondimeno va osservato che l'art. 86, comma 1, legge stup. prevede un'ipotesi di espulsione obbligatoria da eseguirsi dopo l'espiazione della pena nei confronti dello straniero condannato per i reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 testo unico sugli stupefacenti, ma non perciò stesso implica un'applicazione automatica dell'espulsione, a prescindere cioè da qualsiasi giudizio sulla pericolosità dello straniero condannato.
La Corte costituzionale - nel dichiarare (con sent. n. 58 del 20- 24.2.1995) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, comma 1, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74 e 79, e art. 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico - ha chiarito che siffatta misura va inquadrata nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale, in seguito all'adozione della L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il principio che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa".
Ciò significa che nel giudizio di cognizione,deve essere in concreto accertata intanto la pericolosità sociale dello straniero condannato perché "l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 c.p., cui fa rinvio l'art. 203 cpv. c.p., (...) frappone un ingiustificato ostacolo anche alle possibilità di sviluppo della personalità del condannato in vista dell'eventuale superamento della sua condizione come soggetto socialmente pericoloso" (Corte cost. n. 58 del 1995, cit.). Del resto, questa Corte, con orientamento risalente ma al quale occorre dare continuità, ha affermato che la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, stabilisce l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale. L'obbligo di tale accertamento incombe, pertanto, al giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 485 del 30/06/1988, dep. 19/01/1989, Bartolacelli, Rv. 180181).
Ne consegue che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, il giudice è obbligato ad emettere, contestualmente alla sentenza di condanna o di patteggiamento (c.d. allargato e non semplice, posto che, per quest'ultimo, l'art. 445 c.p.p., comma 1, esclude, tra l'altro, per le condanne non superiori ai due anni l'applicazione delle misure di sicurezza personali) e previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità del soggetto, l'ordine di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato eseguibile dopo l'esecuzione della pena sicché l'obbligatorietà dell'espulsione disciplinata dall'art. 86, comma 1, dovrà intendersi nel senso che essa andrà disposta tutte le volte in cui sia accertata la pericolosità attuale dello straniero alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., il che implica non soltanto un preciso obbligo di motivazione in tal senso da parte del giudice del merito ma anche il ricorso ai poteri discrezionali ex art. 133 c.p., che impediscono al giudice di legittimità di disporre la misura attraverso il procedimento di rettificazione ex art. 619 c.p.p.. Tanto più che questa Corte ha ritenuto che l'espulsione ex art. 86, debba soggiacere ad un giudizio di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, secondo cui l'espulsione - pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato - non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e famigliare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri, comporta che la disposizione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86, relativa all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, deve essere interpretata nel senso che l'applicazione pratica di questa ultima non può risolversi immotivatamente nella violazione del principio sancito nella norma convenzionale. Pertanto, poiché, quando uno straniero possiede una famiglia in un Paese determinato, l'esecuzione della misura di espulsione costituisce una ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare quale garantito al paragrafo 1 dell'art. 8 della predetta Convenzione, per ritenere giustificata la violazione di tale diritto, la misura di espulsione deve risultare necessaria in una società democratica (Sez. 1, n. 2194 del 12/05/1993, Medrano, Rv. 195661). Peraltro, un ulteriore limite alla praticabilità dell'espulsione ex art. 86 è sancito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, che preclude l'adozione della misura con riferimento a talune categorie di soggetti. In particolare, in nessun caso può essere disposta l'espulsione verso lo Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Inoltre, sempre in attuazione della suddetta norma, non è consentito disporre l'espulsione, salvo quella per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
È pertanto ampiamente condivisibile il recente arresto (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378) con il quale questa Corte ha precisato, con diffusi richiami anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86, per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, ma, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., anche l'esame comparativo della condizione personale e familiare dell'imputato stesso, ove ritualmente prospettata o comunque risultante dagli atti del processo, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare, con la precisazione che la predetta misura di sicurezza deve essere disposta, a condizioni esatte, dal giudice del merito con adeguata motivazione a nulla rilevando la possibilità che l'accertamento della pericolosità possa essere eseguito anche in sede di esecuzione, sicché deve ritenersi escluso che il giudice di legittimità possa disporla attraverso il procedimento di rettificazione ex art. 619 c.p.p.. 7. Il Giudice del merito, come fondatamente lamenta il ricorrente, non ha applicato la misura di sicurezza e neppure ha motivato circa l'assenza in concreto della pericolosità sociale o di altri elementi che, qualora ritualmente prospettati o emergenti dagli atti, ne precludono l'applicazione.
La sentenza va perciò annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ed il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'ordine di espulsione, con rinvio al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2015