Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 30493
CASS
Sentenza 24 giugno 2015

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In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo necessario, ai fini dell'applicazione della misura, che il giudice della cognizione effettui non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.

Commentario1

  • 1Art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2015, n. 30493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30493
Data del deposito : 24 giugno 2015

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