Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
In caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di rendita per inabilità permanente, per insufficienza della percentuale di inabilità, e di successivo riconoscimento giudiziale del diritto a tale prestazione per aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, la decorrenza della rendita va fissata alla data di raggiungimento della soglia invalidante, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10626 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ELRT AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso, dall'avvocato AN GARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2192/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 03/12/99 R.G.N. 3012/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
L'Inail ha riconosciuto ad SS DERT, a seguito di infortunio sul lavoro in data 9 gennaio 1991, una invalidità nella misura del 9%, e quindi insufficiente per la liquidazione di una rendita. In data 3.12.1996 il DERT ha proposto domanda di aggravamento, respinta dall'Inail.
Il TO di Monza, adito dall'assicurato, esperita consulenza medico legale, ha condannato l'Inail ad erogare la rendita per inabilità permanente, commisurata ad una inabilità dell'11%, con decorrenza dal 1^ ottobre 1995, data accertata dal ctu dell'aggravamento e del raggiungimento della soglia dell'11%. L'Inail ha proposto appello, assumendo che il TO aveva errato nell'individuare la data di decorrenza della rendita, in quanto non avrebbe tenuto conto che il ricorrente aveva formulato la domanda come domanda di aggravamento, presentata in data 3 dicembre 1996 e che l'Inail aveva 120 giorni per provvedere, così che la rendita non poteva che decorrere dal 2 marzo 1997.
Con sentenza 5 novembre/3 dicembre 1999 n. 2192, il Tribunale di Monza ha respinto l'appello, facendo applicazione dell'art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui, quando viene costituita una rendita, questa è corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea assoluta. Il Tribunale portava come argomento a contrario la disposizione dell'art. 83 (rectius 84) t.u., il quale, nell'ipotesi di revisione, stabilisce che "la variazione della rendita ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail, con unico motivo.
L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 414, 132 c.p.c.; 118 d.a.c.p.c.; 74, 83, 84 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto decorrere la rendita dalla data dell'aggravamento, anziché dal mese successivo a quello in cui il ricorrente ha chiesto la revisione per aggravamento, facendo erronea applicazione dell'art. 74, anziché dell'art. 83, ottavo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, applicabile alla fattispecie.
Prevalenti ragioni di interpretazione letterale e funzionale inducono questa Corte a ritenere il motivo non fondato. L'art. 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 contiene la disciplina dell'istituto della revisione della rendita per miglioramento o per aggravamento rispetto alle condizioni con riferimento alle quali la rendita è stata costituita.
Il successivo art. 84, topograficamente e concettualmente correlato alla disciplina del precedente art. 83, dispone che la variazione della misura della rendita in seguito a revisione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.
L'art. 83 disciplina altresì, all'ottavo comma, un'ipotesi diversa, e cioè quella dell'aggravamento di una inabilità che non abbia dato luogo a rendita, perché inferiore all'11%, disponendo: "Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento".
Il quesito che pone la presente causa è se la regola stabilita dall'art. 84, della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione, si applichi anche all'ipotesi prevista dall'art. 83, comma 8, di costituzione della rendita a seguito di domanda di aggravamento di postumi prima non indennizzabili. In favore della tesi dell'Istituto ricorrente, potrebbero valere la considerazione che l'art. 83, comma 8, contiene la disciplina della costituzione della rendita per aggravamento di postumi non indennizzabili nell'ambito di quella relativa alla revisione della rendita già costituita, con l'adozione dei medesimi termini temporali, e quindi del medesimo principio di consolidamento dei postumi (Cass. 18-6-1998 n. 6109; Cass. 4-8-1998 n. 7648), e che l'art. 84, il quale segue topograficamente l'art. 83, potrebbe essere correlato all'intera disciplina dettata da tale articolo. Si deve osservare in contrario, su un più puntuale piano lessicale, che l'art. 83, comma 8, rinvia alla disciplina della revisione della rendita solo per quanto riguarda la forma ed i termini della domanda, e che l'art. 84 si riferisce specificamente alla variazione della misura della rendita, il che implica che la rendita sia già stata costituita ed esistente. Il modellamento della disciplina stabilita dall'ottavo comma su quella della revisione della rendita già costituita non è perciò totale, ma limitata agli aspetti espressamente menzionati.
Sul piano funzionale, è evidente la differenza tra costituzione della rendita a seguito di aggravamento di postumi che in origine non raggiungevano il minimo indennizzabile, ed aggravamento di rendita già costituita.
La prima ipotesi integra la costituzione di una rendita per la prima volta, e corrisponde quindi a quella disciplinata dall'art. 74, 2^ comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e va pertanto applicata la regola sulla decorrenza della rendita ivi prevista (salva la eventuale mancanza di una inabilità temporanea assoluta); viceversa la regola dell'art. 84 è di stretta interpretazione e si applica solo all'ipotesi di variazione della misura della rendita, e cioè di quella già costituita.
Non ignora il Collegio che questa Corte ha individuato un principio generale del sistema previdenziale, ritenuto applicabile anche nei confronti dell'Inail, secondo cui il titolare di un diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (Cass. 17-4-1999 n. 3871, Cass. 29-5-1998 n. 5353). Ma tale principio, specie nella sua seconda enunciazione, non è di generale applicazione.
In campo pensionistico, ad es., l'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, ha disposto che la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato hà compiuto l'età pensionabile, così innovando rispetto al principio generale sopra riferito, espresso in precedenza dall'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, statuente la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In campo infortunistico, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 distingue, con il tecnicismo che contrassegna tale testo normativo, tra provvedimenti che l'Istituto può assumere solo a domanda dell'interessato, e provvedimenti di propria iniziativa. Mentre la domanda è richiesta per le ipotesi di cui agli artt. 56, 63 e 232 (inchiesta pretorile), 83, 137 e 146 (domanda di aggravamento di rendita rispettivamente per infortunio sul lavoro, malattia professionale e asbestosi o silicosi), 104 (contestazione dei provvedimenti dell'Istituto in tema di rendita), 122 e 253 (rendita dei superstiti), 151 (rendita di passaggio), 179 (corsi per grandi invalidi), 222, 223 e 227 (domanda di riscatto della rendita agricola), per la costituzione della rendita il t.u. prevede un sistema di denuncia, dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, dal lavoratore al datore di lavoro (art. 52) e da questi all'Istituto (art. 53), a seguito della quale l'Istituto si attiva, ed alla quale sono correlate le decorrenze delle prestazioni di cui all'art. 74. In tale sistema, vi è comunque un onere a carico del lavoratore, non di domanda, bensì di denuncia (art. 52 t.u.), e cioè di fornire la notizia necessaria perché l'Istituto possa attivarsi (vedi Cass. 21-3-1999 n. 3561, che ha fatto decorrere il diritto all'indennità dalla tardiva comunicazione dell'infortunio da parte di un artigiano, come tale soggetto assicurato ed assicurante, tenuto agli adempimenti di cui all'art. 53 t.u.; vedi anche C. Cost. 25-2-1988 n. 206 che, nell'escludere che una denunzia tardiva possa privare dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia verificata nei termini tabellari, fa decorrere il diritto alla corresponsione dell'indennità dalla denunzia).
Ciò precisato, il principio, sia della domanda, sia della denuncia- notizia, va integrato con l'altro, secondo cui, quando una domanda o notizia è richiesta, questa risulta utile e produce i suoi effetti dal momento, successivo ad essa, in cui si sono realizzate tutte le condizioni per l'accoglimento della stessa, non esistenti al momento della domanda (Cass. 21-1-1987 n. 549; Cass. 19-6-1990 n. 6135; Cass. 25-7-1998 n. 7314); espressione generale di tale principio è
costituita, nell'ambito del processo, dalla regola dell'art. 149 d.a.c.p.c., che pone un obbligo per il giudice di accertare gli aggravamenti successivi alla domanda (Cass. 25-2-2000 n. 2153). Poiché nel caso di specie il raggiungimento della soglia invalidante è successivo alla originaria domanda di rendita, correttamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il diritto alla costituzione della rendita stessa da tale momento.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 15,55 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 15,55 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002