Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10626
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Sentenza 19 luglio 2002

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In caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di rendita per inabilità permanente, per insufficienza della percentuale di inabilità, e di successivo riconoscimento giudiziale del diritto a tale prestazione per aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, la decorrenza della rendita va fissata alla data di raggiungimento della soglia invalidante, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10626
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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