Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 8057
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Sentenza 21 dicembre 2011

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In caso di avvenuto ripristino, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, della custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente che interrompa o, comunque, mantenga un comportamento contrario al programma di disintossicazione cui ha scelto di sottoporsi in regime di arresti domiciliari presso un centro di recupero, il giudice, laddove intenda aggravare la misura o comunque sostituirla, non ha l'obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 8057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8057
    Data del deposito : 21 dicembre 2011

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