Sentenza 21 dicembre 2011
Massime • 1
In caso di avvenuto ripristino, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, della custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente che interrompa o, comunque, mantenga un comportamento contrario al programma di disintossicazione cui ha scelto di sottoporsi in regime di arresti domiciliari presso un centro di recupero, il giudice, laddove intenda aggravare la misura o comunque sostituirla, non ha l'obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2011, n. 8057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8057 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 21/12/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1762
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 32755/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ID, n. a Polistena il 8/4/1980;
avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania del 11/7/2O11 (n. 899/11);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/2/2010 la Corte di Appello di Catania concedeva a LO ID, imputato del delitto di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, gli arresti domiciliari presso il Centro di accoglienza "Rinascere" per finalità terapeutiche. Con successivo provvedimento del 29/10/2010 veniva ripristinata la custodia carceraria per avere violato il LO le prescrizioni impostegli, compiendo gesti di violenza ed intolleranza nei confronti di altra persona ospite del Centro.
Con provvedimenti del 11/12/2010; 28/2/2011 e 2/5/2011, la corte di appello di Catania rigettava le richieste di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari presso altro Centro di accoglienza. Avverso tale ultimo provvedimento proponeva appello cautelare l'imputato. Il Tribunale della Libertà di Catania, con ordinanza del 7/7/2011, rigettava l'appello osservando che sussistenti erano rilevanti esigenze cautelari emergenti:
- dalla pena irrogata di 5 anni di reclusione, da cui si evinceva la gravità del fatto commesso;
- dalla negativa personalità del LO emergete dal comportamento aggressivo tenuto durante la detenzione domiciliare;
nonché dal suo precedente penale per rissa.
Ne ha dedotto il Tribunale che, pertanto, la misura carceraria era la unica idonea a garantire le esigenze di prevenzione sociale.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato lamentando:
2.1. l'acritica condivisione da parte del Tribunale delle ragioni esposte dalla Corte di Appello e la sottovalutazione della novità costituita dal pentimento morale del LO e la disponibilità all'accoglienza di altro Centro;
2.2. la mancata valutazione della insussistenza di esigenze cautelari di eccezionalità gravità, a fronte della commissione di un reato di criminalità comune ed un precedente penale di non particolare allarme sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 detta una particolare disciplina per il regime detentivo delle persone tossicodipendenti od alcoldipendenti, favorendo la loro fuoriuscita dal circuito carcerario. In particolare è previsto che quando ricorrano i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, deve disporre la misura degli arresti domiciliari quando imputata e1 una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza e l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell'imputato (art. 89, comma 1).
In modo analogo il giudice si deve comportare nel caso in cui una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è già ristretta in custodia cautelare in carcere, intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti: la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art. 89, comma 2).
Pertanto nelle situazioni anzidette, al momento della scelta della misura ovvero al momento di decidere un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, il giudice deve preferire gli arresti domiciliari rispetto alla custodia carceraria, a meno che non sussistano esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza". Sul punto, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che le esigenze di eccezionale rilevanza non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10329 del 23/01/2008 Cc. (dep. 06/03/2008), Rv. 238928; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33807 del 12/07/2007 Cc. (dep. 04/09/2007), Rv. 237420). Il difensore dell'imputato, nei motivi di ricorso, ha lamentato proprio che il giudice non ha tenuto conto, nel disporre la custodia in carcere, che non sussistevano esigenze cautelari eccezionali. La doglianza difensiva, però, non tiene conto del fatto che la Corte di merito ha adottato la misura carceraria (confermata dal Tribunale) non in sede di prima applicazione, ma dopo che, concessi gli arresti domiciliari presso una Comunità, il LO si è dimostrato refrattario a rispettare i vincoli e la disciplina connessa al programma di recupero.
Pertanto il provvedimento della Corte di Appello è stato adottato, non in base ai primi due commi dell'art. 89, bensì ai sensi del terzo comma, laddove è previsto che "il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione".
Dalla lettura della disposizione si rileva che, ricorrendone i presupposti, il ripristino della custodia in carcere è svincolato da una preventiva valutazione della presenza di esigenze cautelari eccezionali, per il semplice fatto che in tali ipotesi l'imputato, con il suo comportamento, già ha mostrato la inidoneità del regime detentivo domiciliare, associato ad un programma di recupero, a sortire effetti positivi in una prospettiva di emancipazione dalla tossicodipendenza. Si può pertanto affermare il principio che, in presenza di un imputato tossicodipendente od alcoldipendente, la valutazione della presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per disporre o mantenere in atto la custodia cautelare in carcere, deve essere effettuata solo al momento dell'adozione della misura, ovvero quando ne vanga chiesta la sostituzione con gli arresti domiciliari. Quando, invece, come nel caso di specie, la custodia in carcere venga ripristinata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 3, per avere mantenuto l'imputato un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma di recupero, il relativo provvedimento di aggravamento della misura e la decisione di successive istanze di sostituzione, sono emancipate dalla preventiva valutazione della presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Ne consegue da quanto detto che, correttamente il Tribunale del Riesame valutata la refrattarietà del LO a rispettare gli obblighi connessi agli arresti domiciliari in Comunità, nonché valutata la presenza di esigenze cautelari, ha ritenuto la inidoneità della misura meno afflittiva a tutelare le predette esigenze.
Peraltro sulla persistenza delle esigenze cautelari, le osservazioni difensive introducono argomenti di merito non consentiti, a fronte di una motivazione dell'ordinanza coerente e non manifestamente illogica.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012