Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
In tema di reato di infanticidio di cui all'articolo 578 cod. pen., presupposto necessario per la configurazione del reato è la situazione di abbandono materiale e morale che abbia determinato la madre a cagionare la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto (o del feto durante il parto). Tale situazione di abbandono materiale e morale deve ritenersi concretizzata quando la madre è lasciata in balia di sè stessa, senza alcuna assistenza sicché ella senta di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere l'intervento di terzi ne' un qualsiasi soccorso materiale o morale per cui disperi di poter assicurare la sopravvivenza al neonato.
Commentari • 2
- 1. La nozione di "condizioni d'abbandono materiale e morale" nel delittoMarta Borghi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Infanticidio e omicidio: differenzePaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 9694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9694 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento