Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 9694
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

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In tema di reato di infanticidio di cui all'articolo 578 cod. pen., presupposto necessario per la configurazione del reato è la situazione di abbandono materiale e morale che abbia determinato la madre a cagionare la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto (o del feto durante il parto). Tale situazione di abbandono materiale e morale deve ritenersi concretizzata quando la madre è lasciata in balia di sè stessa, senza alcuna assistenza sicché ella senta di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere l'intervento di terzi ne' un qualsiasi soccorso materiale o morale per cui disperi di poter assicurare la sopravvivenza al neonato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 9694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9694
Data del deposito : 15 aprile 1999

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