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Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1997, n. 416
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Legge 1 dicembre 1997, n. 416
Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1997, n. 416
Versione
5 dicembre 1997
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1997
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