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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 5292/2019, promossa da:
, nato ad [...] il [...], deceduto il 18/03/2020, Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. MANCINI IVAN AGOSTINO ATTORI contro nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. PEDERSINI STEFANO
VINCENZO BARILE, nato a [...] il [...],
, nata a [...] il [...], Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. DOSSI GIAN PIETRO
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA
CONVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 26.3.19, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio VINCENZO BARILE, e l' CP_1 Controparte_2 [...]
per l'accertamento dell'usucapione in loro favore di immobili siti a Comezzano CP_3
Cizzago-BS in via Matteotti 6/A, identificati nel catasto fabbricati al foglio 10 part. 50 sub 1 e 2 e nel catasto terreni al foglio 10 part. 40.
L' si è costituita in giudizio il 3.7.19, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3 si è costituita in giudizio il 3.7.19, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Le parti sono comparse all'udienza del 10.10.19; il giudice ha dichiarato la contumacia di CE e e ha assegnato un termine per la mediazione obbligatoria. Controparte_2
CE e si sono tardivamente costituti in giudizio il 22.2.21, chiedendo anch'essi il Controparte_2 rigetto della domanda e dando atto dell'intervenuto decesso di , il 18.3.20. Parte_1
All'udienza del 30.3.21, conclusa senza esito positivo la mediazione, ha dichiarato Parte_2
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di proseguire il giudizio quale unico erede del defunto. Il giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia dei fratelli e concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Pt_1
È seguito lo scambio delle memorie istruttorie. A seguito del deposito di note scritte, con ordinanza del 28.9.22 il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione sulla base dei documenti depositati.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. All'udienza del 12.9.23 è stata fissata la precisazione delle conclusioni, tenutasi in trattazione scritta il 5.11.24.
È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nei termini assegnati del 18.12.24 e del 7.1.25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Il 21.1.82, (moglie di e (moglie di ) CP_1 Controparte_4 Parte_3 Parte_1 acquistavano in comproprietà al 50% gli immobili oggetto di causa (doc. 1 att.);
− Secondo gli attori, poco dopo la compravendita, avrebbe liquidato il 50% della Parte_1
DO, senza però effettuare il formale passaggio di proprietà, pagandolo con una e con CP_5 assegni (doc. 47 att.);
− decedeva nel 1987; il suo 50% veniva devoluto per 2/18 dell'intero a ciascuno dei Parte_3 tre figli, CE LE, e al marito andavano i Controparte_2 Persona_1 Parte_1
3/18 dell'intero;
− Nel 1990 falliva la Edil Mec di LE LA & C. s.a.s.; con verbale di conciliazione giudiziale del 30.11.1992 (doc. 10 att.), otteneva i 3/18 di a fronte del CP_1 Parte_1 versamento di £ 56.000.000; gli attori, tuttavia, sostengono che questa intestazione fosse fittizia, avendo in realtà elargito £ 100.000.000 al curatore fallimentare;
NA DO Parte_1 provvedeva a trascrivere il verbale di conciliazione giudiziale soltanto il 7.6.18;
− Nell'ottobre 1991, sposava la coppia continuava a vivere Parte_1 Parte_2 nell'immobile assieme ai minori CE e;
Controparte_2
− Nel 2013, la quota di veniva confiscata e per questo ora appartiene all' Persona_1 CP_3
[...]
− Con raccomandata del 15.1.16 (doc. 5 conv. DO), regolarmente ricevuta da , Parte_1 si qualificava come comproprietaria di 9/18 degli immobili e chiedeva all'attore di CP_1 riconoscerle un'indennità per l'occupazione;
− Il 28.12.17, e l' del Demanio sottoscrivevano un contratto di locazione Parte_1 CP_3 Cont (doc. 2 conv. ), dando atto che il primo «detiene il bene a far data dal 19.6.2014 e che il medesimo ha chiesto la regolarizzazione mediante sottoscrizione di contratto di locazione»; che egli aveva ottenuto una rateizzazione per gli anni precedenti;
che avrebbe pagato un canone di € 962 all'anno;
− Il 13.1.18, redigeva un testamento olografo (doc. 40 att.), del seguente tenore: Parte_1
«Dichiaro di donare le mie quote della casa di via Matteotti n. 6 Comezzano a mia moglie, Parte_2
»;
[...]
− Il 15.1.18 CE e sottoscrivevano una scrittura privata con Pt_1 Controparte_2 CP_1
(doc. 6 conv. DO) con cui dichiaravano di essere proprietari dell'immobile
[...] rispettivamente per le quote di 3/18, 2/18, 2/18 e 9/18; che non aveva potuto CP_1 fruire del bene fin dalla data del suo acquisto, in quanto occupato da sempre dagli altri
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comproprietari; che questi ultimi si riconoscevano debitori solidali verso di € 50.000 CP_1 in virtù dell'occupazione e di prestiti erogati negli anni;
ch'ella acconsentiva alla vendita;
− decedeva il 18.3.20. Parte_1
3. Le conclusioni dell'attrice (come da foglio di p.c. del 23.10.24) sono state:
«In via preliminare Ammettere la prova per testi come articolata, e con i testi indicati, con la memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 ed innanzi riportata e trascritta. In via principale: - accertate le circostanze descritte in atto, riconoscere maturato il diritto di piena ed esclusiva proprietà per usucapione ultra ventennale in virtù del possesso continuato ed ininterrotto, maturato dal 30 Novembre 1992 al 30 Novembre 2012 per il signor e dal 1 Ottobre 1991 Parte_1 al 1 Ottobre 2011 per la signora , dell'intero immobile, sito nel Comune di Comezzano Cizzago Parte_2
(BS) civico 6/A, come identificato in atti al Catasto Fabbricati: sez NCT, foglio 10 particella 50 sub 1 e sub 2 e Catasto Terreni di stesso Comune, foglio 10 particella 50 sub 4. - concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica. - In ogni caso condannare i comparenti al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge tutti».
Le conclusioni ai (come da foglio di p.c. del 13.9.23) sono state: CP_1
«In via principale, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
condannare altresì la controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dall'Organo Giudicante. In ogni caso, con vittoria di spese di lite».
Le conclusioni di CE e (come da foglio di p.c. del 23.10.24) sono state: Controparte_2
«Voglia l'Ill. mo Tribunale adito respingere la domanda attorea di usucapione nei confronti dei sigg. ri LE CE e
, con condanna della sig.ra al pagamento delle spese e del compenso di lite, nonché al risarcimento del CP_2 Parte_2 danno per “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96 cpc».
Le conclusioni dell' (come da comparsa di costituzione) sono state: Controparte_3
«Voglia il Tribunale rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non provata. Spese rifuse».
4. Il giudice conferma che la causa può essere decisa agli stato degli atti, senza necessità di assumere ulteriori prove, per i motivi che seguono.
Gli attori hanno chiesto di usucapire le quote degli immobili che risultano intestate ad CP_1
CE LE, e all' . La domanda merita quindi di essere Controparte_2 Controparte_3 esaminata separatamente, perché la prescrizione acquisitiva potrebbe essersi verificata verso solo alcuni dei convenuti.
Tre premesse sono nondimeno comuni a tutti: (i) unica attrice rimasta dopo la Parte_2 morte del marito, non risulta aver compiuto in proprio specifici atti uti dominus, se non l'occupazione materiale del bene;
(ii) fino al decesso del marito comproprietario, avvenuto il 18.3.20, deve ritenersi ch'ella godesse dell'immobile in virtù del rapporto di coniugio;
(iii) dopo la morte del marito, potrebbe comunque sommare il proprio possesso a quello del dante causa ex art. 1146 c.c.
4.1. Iniziando dal rapporto con il giudice rileva un'ambiguità di fondo nella ricostruzione CP_1 fornita dagli attori.
ha sostenuto infatti di aver acquistato la metà di già poco dopo la Parte_1 CP_1 compravendita del 1982, pagandola con una e con liquidità, di cui vi sarebbe traccia nelle matrici CP_5 di assegni sub doc. 47 att. Tuttavia, dell'automobile non vi sono riscontri e le matrici provano poco, anche perché risulterebbero a favore non della ma di prima moglie di . In CP_1 Parte_3 Pt_1 ogni caso, è evidente come la compravendita – mai formalizzata non solo in un rogito notarile, ma in
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qualsivoglia scrittura – non avrebbe rispettato i requisiti prescritti per i trasferimenti immobiliari.
Il secondo acquisto a titolo derivativo da parte di sarebbe avvenuto il 30.11.92, per altri Parte_1
3/18. Secondo gli attori, il verbale di conciliazione giudiziale – da cui risultano £ 58.000.000 pagati da alla curatela – andrebbe ignorato perché l'acquirente si sarebbe prestata a un'intestazione CP_1 fittizia;
in realtà, avrebbe pagato £ 100.000.000 al curatore del proprio fallimento, non Parte_1 potendo figurare come acquirente. Questa ricostruzione è sfornita di sufficienti prove e poco realistica, nella misura in cui denuncia una simile finzione dinanzi a giudice e curatore, senza peraltro spiegare la sorte dei milioni di differenza. Va detto che resta misterioso il motivo per cui – che era a CP_1 conoscenza del verbale del 30.11.92, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, avendolo firmato – abbia atteso fino al 2018 per trascriverlo, così come non è chiaro perché nella raccomandata del 2016 e nella scrittura del 2018 ella si sia dichiarata proprietaria solo di 9/18 (e non di 12/18).
Nella rappresentazione degli attori si riscontra dunque una certa confusione tra questi due asseriti acquisti a titolo derivativo e la rivendicata usucapione dell'immobile. Le considerazioni che precedono rispondono a quelle spese dalle parti sul punto, ma non meritano in realtà particolari approfondimenti, dato che la domanda degli attori in questa sede è limitata all'acquisto a titolo originario.
4.1.1. A sostegno della propria domanda, gli attori (in particolare il defunto , per quanto si Parte_1
è detto) hanno allegato: (i) di aver continuativamente risieduto nell'immobile dal 1982 quanto a e Pt_1 dal 1991 quanto a (sebbene il dies a quo del primo sia stato indicato nelle conclusioni al 1992, Pt_2 momento della conciliazione giudiziale); (ii) di averlo ristrutturato e mantenuto;
(iii) di aver pagato imposte e utenze;
(iv) di aver intrattenuto rapporti con la pubblica amministrazione.
L'usucapione dell'intero da parte di un comproprietario è particolarmente difficile, perché occorre dimostrare che, a un certo punto, il possesso uti condominus sia divenuto uti dominus, con estromissione degli altri partecipanti alla comunione (cfr. Cass. n. 30765/23). La prova è ardua, in concreto, anche perché l'utilizzo del bene, la sua manutenzione, il pagamento delle imposte etc. sono facoltà che spettano anche al comproprietario, salvi la contestazione o il regresso degli altri, con la conseguenza che il loro significato probante è ridotto, rispetto al caso in cui si cerchi di usucapire un bene intestato a un estraneo.
Ferma questa considerazione di carattere generale, a parere del giudice gli elementi forniti dagli attori non sono sufficienti ad accogliere la loro domanda, anche senza entrare nel merito dei vari documenti prodotti, in quanto: (a) ha allegato al doc. 4 il certificato dei pagamenti ICI/IMU eseguiti CP_1 come comproprietaria dal 1993 al 2011, con le date dei relativi versamenti;
il documento non attesta invero che la provvista provenisse dalla convenuta, ma questo non è stato specificamente contestato dagli attori;
anzi, a p. 5 della prima memoria istruttoria, riconosce di essere stato «messo al Parte_1 corrente delle anticipazioni di IMU, ICI e TASI effettuate dalla DO» e afferma di essersi «dichiarato pronto a rimborsarle con un piccolo premio»; il pagamento da parte della convenuta dimostra quindi ch'ella non aveva abdicato ai propri doveri di proprietaria;
(b) nel testamento del 13.1.18 (doc. 40 att.), Parte_1 lasciava alla moglie solo le proprie “quote” dell'immobile, sebbene in teoria fosse già maturata l'usucapione qui invocata;
(c) anche nella scrittura del 15.1.18 (doc. 6 DO), egli si dichiarava comproprietario di soli 3/18.
A proposito di quest'ultimo documento, si rileva che: – la seconda memoria della convenuta, depositata il 30.6.21, non è tardiva, in quanto il giudice aveva fissato il dies a quo al 1.5.21, espressamente incluso sebbene festivo;
pertanto il primo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. scadeva domenica 30.5.21, prorogato al 31.5.21 ex art. 155 co. 4 c.c.; di conseguenza il secondo termine scadeva il 30.6.21, dovendosi calcolare i trenta giorni dalla precedente data così differita (cfr. Cass. n. 13201/06); – il disconoscimento
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delle sottoscrizioni formulato dall'attrice nella terza memoria istruttoria è generico;
– in ogni caso, la domanda non potrebbe essere accolta già alla luce dei richiamati documenti (a) e (b).
È vero, come hanno sostenuto gli attori, che l'usucapione non richiede la buona fede, nel senso che il possessore può essere a conoscenza dell'altruità della cosa. Tuttavia, riconoscere espressamente diritti al (com)proprietario esclude l'elemento soggettivo di possedere uti dominus e depone piuttosto nel senso di un utilizzo a titolo di cortesia o mera tolleranza;
inoltre, chiedere di accertare l'usucapione con la presente azione poco dopo quei riconoscimenti contrasta col divieto di venire contra factum proprium.
4.2. Nei confronti di CE e , occorre evidenziare come essi siano rimasti orfani di Controparte_2 nel 1987, quando avevano rispettivamente 8 e 2 anni. I bambini hanno quindi ereditato le Parte_3 quote della madre, ma è del tutto naturale che fosse il padre ad amministrare il bene in cui la famiglia era rimasta a vivere (dal 1991 con la sua seconda moglie).
I convenuti hanno provato, con i certificati storici, di aver conservato la residenza a quell'indirizzo dal 28.11.85 al 31.10.07 (quanto a CE) e dal 28.11.85 al 28.7.03 (quanto a . Di per sé il CP_2 certificato di residenza non vale come prova del possesso del bene, ma gli attori non hanno contestato che i convenuti vivessero con loro. Ne deriva che non può usucapirsi la quota di un immobile, mentre i comproprietari lo abitano, esercitando così la prima facoltà spettante al titolare del diritto. Successivamente, ossia dal 2007/2003 alla presente azione, non è decorso il termine ventennale per la prescrizione acquisitiva;
peraltro, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tra parenti stretti la tolleranza del proprietario possa protrarsi per un tempo maggiore di quello che ci si può aspettare tra estranei (cfr. Cass. n. 16371/15).
A queste considerazioni si aggiungono quelle già svolte a proposito di in merito al CP_1 testamento di e alla scrittura privata del 2018 (la cui sottoscrizione non è stata Parte_1 disconosciuta dai convenuti).
4.3. Con riguardo infine all' , è dirimente il doc. 2 dalla stessa prodotto, ossia il Controparte_3 contratto di locazione stipulato il 28.12.17 da (con riconoscimento di una somma anche Parte_1 per il pregresso dal 2014, dopo l'intervenuta confisca a carico di : esso rappresenta infatti Persona_1 un patente riconoscimento della proprietà altrui, che esclude l'usucapione. Per inciso, si nota che l'attore si era ivi qualificato come proprietario dei 3/18, ancora in contraddizione con la tesi dei due acquisiti a titolo derivativo.
In conclusione, la domanda non può trovare accoglimento con riguardo ad alcuno dei convenuti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'attrice.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), in mancanza di dati sicuri sul valore delle quote da usucapire, occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori medi e pertanto: € 1701 per la fase di studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 1806 per la fase istruttoria;
€ 2905 per la fase decisionale. Al totale (€ 7616) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La liquidazione che precede si applica nei confronti di e dei fratelli . CP_1 Pt_1
Verso l' si liquidano invece soltanto le prime due fasi, perché non sono stati Controparte_3 depositati altri atti.
5.1. Il giudice non ravvisa le condizioni per applicare l'art. 96 c.p.c. nei confronti di in CP_1 ragione dei rapporti di lunga data con gli attori, rimasti in parte ambigui (ci si riferisce alla mancata
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trascrizione dell'acquisto del 1992 e al mancato riconoscimento dei 3/18 negli scritti del 2016 e 2018).
Parimenti l'articolo non va applicato nei confronti dell' , attesi la posizione tutto Controparte_3 sommato marginale e il poco dispendio difensivo richiesto all'Avvocatura dello Stato.
Si ritiene di contro fondata la domanda verso CE e , considerata la temerarietà Controparte_2 dell'azione proposta dal padre (e dalla sua seconda moglie) per l'usucapione dell'immobile abitato con i figli, comproprietari dello stesso. Il pregiudizio patito può essere quantificato in 1/3 delle spese di lite.
5.2. Va ordinata infine, ove eseguita, la cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668 c.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta le domande degli attori;
a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore di di Parte_2 CP_1
€ 7616,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore di CE e Parte_2 CP_2
di € 7616,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se
[...] dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
a titolo di spese di lite, condanna al pagamento in favore dell' Parte_2 CP_3 di € 2905,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute
[...] per legge;
spese di giustizia se documentate;
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condanna all'ulteriore pagamento in favore di CE Parte_2
e di € 2500 complessivi; Controparte_2 dispone la cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale, ove eseguita.
Brescia, 26/04/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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