Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2009, n. 17362
CASS
Sentenza 15 aprile 2009

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Massime1

È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con il quale si deducano pretesi errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali del giudizio di merito, invece di una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione.

Commentario1

  • 1Sentenza definitiva, ma c'era un altro ricorso in Cassazione (Cass. 41656/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019

    La mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto da un secondo difensore dell'imputato avverso la stessa sentenza di condanna, già impugnata da altro difensore, a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, costituisce un'omissione materiale, che deve essere emendata anche d'ufficio con la procedura di correzione di cui all'art. 625-bis c.p.p., comma 3, la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo. La ricognizione dell'errore o l'omissione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2009, n. 17362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17362
Data del deposito : 15 aprile 2009

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