Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con il quale si deducano pretesi errori di lettura, comprensione o valutazione di atti processuali del giudizio di merito, invece di una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza definitiva, ma c'era un altro ricorso in Cassazione (Cass. 41656/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
La mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto da un secondo difensore dell'imputato avverso la stessa sentenza di condanna, già impugnata da altro difensore, a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, costituisce un'omissione materiale, che deve essere emendata anche d'ufficio con la procedura di correzione di cui all'art. 625-bis c.p.p., comma 3, la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo. La ricognizione dell'errore o l'omissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2009, n. 17362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17362 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - del 15/04/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1349
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 32892/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto da:
DI EO RA, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della prima Sezione di questa Cor:
e in data 17.4.2007 depositata il 7.6.2007 e avverso la sentenza della quinta Sezione di questa Corte in data 10.6.2008, dep. il 20.10.2008;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Martuscello Vittorio, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Stroscio Salvatore, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con sentenza 17.4.2007, depositata il 7.6.2007 la prima Sezione di questa Corte - decidendo sul ricorso proposto da Di AT RA avverso la sentenza del 4.7.2006 Corte d'assise d'appello di Palermo, che aveva confermato la sentenza 20.11.2004 della Corte di assise di Palermo che aveva condannato il Di AT alla pena dell'ergastolo per l'omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, di NC PA avvenuto il 13.9.1981 - annullava la predetta pronunzia limitatamente alla premeditazione e alle attenuanti generiche e rinviava per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo. Affermava, quanto ad attendibilità e valenza probatoria, in ordine alla partecipazione all'omicidio del Di AT, delle dichiarazioni dei due collaboratori OV RU e AN, poste a base della condanna, che si trattava di dichiarazioni su fatti dei quali entrambi avevano avuto conoscenza diretta;
che nella valutazione di attendibilità la Corte d'assise d'appello s'era attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; che si trattava di dichiarazioni contrassegnate da autonomia e concordanza sui punti essenziali, non rilevando la perfetta sovrapponibilità; che la Corte di merito aveva risposto a tutte le deduzioni difensive;
che erano state motivatamente escluse ragioni di rancore verso il chiamato;
che era stata data logica giustificazione del ritardo delle dichiarazioni del AN;
che adeguata era la valutazione della irrilevanza delle inesattezze riportate dal AN sulla dinamica omicidiaria e delle incertezze circo lo svolgimento dei precedenti tentativi di eliminare il PA.
Osservava quindi a ragione dell'annullamento per difetto di idonea motivazione in ordine all'aggravante della premeditazione: "Si deve considerare (...) che il RU OV ha dichiarato di non avere informato il Di AT della ragione per cui il RU AR voleva parlare a lui e allo zio e che, secondo quanto narrato dal AN, nel tentativo di eliminazione del PA andato a vuoto la sera prima del fatto il predetto Di AT non era presente, per cui la stessa Corte di Assise di appello ha in ultima analisi correttamente riconosciuto che gli elementi acquisiti non consentivano di affermare che questo imputato, concorrente dell'ultima ora arruolato più perché si voleva coinvolgerlo che per una reale necessità, fosse stato messo a parte del proposito omicidiario in un momento di tanto anteriore rispetto a quello in cui l'autovettura dallo stesso guidata con a bordo gli esecutori del crimine si mosse dalla base di partenza in contrada MU di San Giuseppe Jato, quando ormai non vi erano ne' tempo ne' concrete possibilità per un ripensamento, da potersi ritenere nei suoi confronti provato quell'apprezzabile intervallo cronologico che costituisce una delle connotazioni dell'aggravante di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n.
3. Ha ritenuto peraltro la Corte territoriale che anche sulla base di quanto era stato possibile accertare l'aggravante in questione fosse ugualmente applicabile, e ciò facendo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza può estendersi al concorrente il quale, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, ad esso partecipi nella piena consapevolezza dell'altrui premeditazione. In quasi tutte le decisioni in cui è stato affermato tale principio (...) è stato però anche precisato che non è sufficiente, perché l'aggravante possa comunicarsi al concorrente, la mera conoscibilità dell'altrui premeditazione - che, è bene rammentarlo, è qualcosa di più rispetto alla preordinazione consistente nell'apprestamento dei mezzi - nella fase immediatamente precedente il delitto - ma occorre la prova della effettiva conoscenza di essa e sul punto la sentenza impugnata è carente, limitandosi in sostanza a evidenziare le ragioni per cui il Di AT non poteva non avere percepito il carattere omicidiario, che non significa necessariamente anche programmato, dell'azione in cui ha accettato di intervenire".
2. Confermata in sede di rinvio la condanna all'ergastolo per omicidio premeditato, con sentenza 10.6.2008, depositata il 20.10.2008, la quinta sezione di questa Corte rigettava il ricorso del Di AT.
Affermava, per quanto interessa: "La Corte di rinvio non si è discostata dai principi giuridici enunciati nella sentenza di annullamento ed ha giustificato l'estensione della premeditazione dei correi al Di AT ed il diniego a quest'ultimo delle attenuanti generiche con ampia e corretta motivazione, fondata su un percorso argomentativo diverso da quello censurato nella citata sentenza di annullamento. In particolare, la Corte di rinvio ha rilevato che non poteva dubitarsi della consapevolezza del Di AT riguardo alla premeditazione del progetto omicidiario, poi dallo stesso condiviso, neppure sotto altri rilevanti profili diversi dalla diretta informativa ricevuta da RU AR, mandante dell'omicidio in questione. Giunto in contrada MU, il Di AT non poteva non avere avuto piena contesa del fatto che gli veniva chiesto di compartecipare ad un omicidio di mafia già da tempo deliberato. Deponevano, infatti, in tal senso, in modo inequivocabile, la presenza già nel medesimo luogo degli altri soggetti pure incaricati di commettere il delitto (NT e AN), la predisposizione delle armi (una delle quali consegnata allo stesso Di AT secondo quanto riferito dal AN) e dell'autovettura, già precedentemente rubata, nonché il fatto che il correo Genovese si era già separatamente recalo in prossimità della campagna del PA per dare il segnale della presenza di questi ai killers. Ciò comprovava di per sè la predisposizione di un dettagliato programma già precedentemente studiato e deliberato, che non poteva sfuggire di certo al Di AT nel momento in cui gli veniva consegnata l'arma e gli veniva richiesto di porsi alla guida dell'autovettura a bordo della quale avevano preso posto l'NT ed il AN pure armati.
D'altra parte, vi era stato, in ogni caso, un adeguato lasso di tempo tra il momento in cui il Di AT era venuto a conoscenza del programmato progetto omicidiario, cui gli veniva richiesto di compartecipare (con il compito di pilota dell'automezzo), e l'uccisione del PA, dovendosi tenere conto del tempo necessario per andare a prelevare l'autovettura precedentemente rubata e parcheggiata nel paese di S. Giusppe Iato, per armarsi, per recarsi sino nei pressi della campagna del PA (in contrada Argivocale del Comune di Monreale), per attendere il segnale da parte del Genovese e, infine, per raggiungere la pittima designata e ucciderla. Si trattava di un lasso di tempo sicuramente sufficiente per consentire al Di AT di riflettere sull'anione che stava compiendo e, quindi, di recedere dal proposito criminoso, manifestando il proprio dissenso, ma ciononostante l'imputato, quali che fossero le ragioni (eventualmente anche quelle di non apparire ai correi immeritevole dell'associazione a "cosa nostra", ovvero di evitare possibili ritorsioni), non aveva fatto prevalere i motivi inibitoti su quelli a delinquere nell'intervallo di tempo non breve (almeno un'ora, tempo sufficiente, se non per premeditare, per acquisire consapevolezza della premeditazione) tra l'insorgenza del proposito criminoso di compartecipare all'omicidio già programmato e l'attuazione del proposito medesimo ed aveva, anzi, mantenuta ben salda la risoluzione criminosa portando a termine il compito specificamente affidatogli pur dopo essersi reso conto che stava concorrendo ad attuare un piano delittuoso già premeditato".
3. Ricorre ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. il Di AT a mezzo del difensore avvocato Salvatore Stroscio che chiede l'annullamento di entrambe le pronunzia affermando che sono affette da errore di fatto, secondo la lettura, lungamente illustrata, che reputa più adeguata alla norma evocata e che dovrebbe comprendere anche l'errore revocatolo in cui è incorso il giudice del merito.
Ripercorre dunque i fatti e gli svolgimenti processuali e denunzia gli errori di fatto nei quali sarebbe incorsa la sentenza delle prima Sezione nel dar credito alla ricostruzione dell'omicidio secondo le dichiarazioni dei pentiti AN e RU (la cui inattendibilità e le cui incongruenze ancora evidenzia, riportando brani delle loro dichiarazioni e allegando al ricorso atti del processo), concorrendo a determinare altresì l'errore in cui era incorsa la seconda sentenza, della quinta Sezione, che erroneamente aveva ritenuto adeguata la motivazione del giudice di rinvio che aveva fondato l'affermazione della premeditazione sul rilievo che RU avrebbe convocato Di AT con largo anticipo rispetto alla data del 13.9.1981, di commissione dell'omicidio, oggetto di travisamento dei dati processuali e contraddetto dagli stessi accertamenti obiettivi risultanti dal rapporto dei Carabinieri e dalle dichiarazioni di NC AN allegati al ricorso, che dimostravano come si trattasse di dato "radicalmente inventato". E anzi la falsità delle dichiarazioni relative alla collocazione temporale della convocazione del Di AT (utilizzate dalla Corte del rinvio per non escludere la premeditazione ed evitare di dichiarare la prescrizione del reato), travolgeva anche il giudizio di credibilità dei pentiti allorché avevano fatto il suo nome e l'intera ricostruzione fattuale.
Quanto alla affermazione della seconda sentenza, che il lasso di tempo intercorso da MU a Argivocale aveva comunque consentito al Di AT di rendersi conto della premeditazione e di condividerla, essa non teneva in considerazione che il ricorrente non poteva sottrarsi agli ordini della mafia.
"Friabile" e errata era in sintesi la ricostruzione dei fatti e l'affermata partecipazione del ricorrente all'omicidio nonché premeditazione, basata su dichiarazioni di due pentiti contraddetta, contraddittoria, non credibile e intrinsecamente implausibile. E non corretta era l'applicazione che dei principi del giudicato sostanziale e formale e del vincolo per il giudice del rinvio aveva fatto la sentenza della quinta Sezione.
DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso straordinario in esame ha all'evidenza ad oggetto errori in cui sarebbe, in tesi, incorsa sia la sentenza di annullamento con rinvio pronunziata dalla prima Sezione di questa Corte sia la sentenza pronunziata dalla quinta Sezione a seguito del giudizio di rinvio, che ha reso definitiva la condanna. Gli errori della prima avrebbero determinato errori della seconda (sul travisamento e sulla inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori che stavano alla base del giudizio di responsabilità), e la seconda avrebbe per suo conto commesso ulteriori errori (non rilevando ne' la violazione dell'art. 627 c.p.p. ne' l'ulteriore travisamento dei dati processuali, travisandoli a sua volta). E deve ritenersi proponibile con riferimento ad entrambe le decisioni.
È acquisizione consolidata che, prevedendo l'art. 625 bis c.p.p. il ricorso soltanto "a favore del condannato", oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze della Corte di Cassazione che hanno l'effetto di rendere irrevocabili le pronunce di condanna (Cass., S.U., n. 16104 del 27.3.2002, Bsilc). Conseguentemente il rimedio non può essere attivato avverso sentenze di annullamento con rinvio che non determinano la formazione della cosa giudicata e, quindi, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato. La regola abbisogna tuttavia di precisazioni, già offerte da Sez. 1, n. 4975 del 28/01/2004, Rauzzino: il collegamento con la definitività della condanna rende necessario distinguere tra carattere parziale o totale dell'annullamento; nel primo caso, la formazione di un giudicato parziale rende ammissibile il ricorso straordinario limitatamente a quei capi della sentenza che, a norma dell'art. 624 c.p.p., acquistano autorità di cosa giudicata non essendo in connessione essenziale con i capi annullati;
nel secondo caso o rispetto ai capi investiti dall'annullamento l'impugnazione straordinaria non può essere rivolta all'annullamento con rinvio. Sicché essa va riconosciuta ammissibile soltanto all'esito del giudizio rescissorio, allorquando sia passata in giudicato la sentenza emessa dal giudice di rinvio e deve potere avere ad oggetto sia la decisione con la quale la Corte rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la condanna adottata in sede di rinvio, sia la precedente sentenza di annullamento con rinvio, che all'ultima si salda ai fini della formazione del giudicato.
Nè ha rilievo in questa sede il contrasto apparente tra decisioni che nel caso di annullamento parziale fanno leva sulla nozione di giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 217 del 21/11/2007, Di Caro Scorsone) o formale (Sez. 1, n. 24659 del 15/06/2007, Metelli), giacché l'annullamento con rinvio che qui interessa concerneva aggravanti ed attenuanti in guisa tale che, ove accolte tutte le istanze difensive, il reato si sarebbe potuto prescrivere, e dunque la possibilità che l'imputato acquisisse la veste di "condannato" dipendeva dal giudizio di rinvio.
2. Il ricorso è però inammissibile nel "merito"..
Occorre, per dare risposta alla idea di errore di fatto che diffusamente sostiene il ricorso, ricordare che storia, ratio e lettera dell'art. 625 bis c.p.p., - introdotto dalla L. 19 aprile 2001, n. 128, art. 6, della su chiara sollecitazione della Corte
Costituzionale (sent. n. 395 del 2000) e sul modello di quanto era avvenuto in relazione l'art. 395 c.p.c., comma 4, (sentenza n. 17 del 1986 cui seguiva l'introduzione dell'art. 391 bis, sentenza n. 36 del 1991) - hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti, nonostante la relativamente recente istituzione della norma, principi consolidati (v. tra le molte altre, Sez. un. c.c. 27 marzo 2002, Basile), anche per via della sostanziale adesione ad essi di larga parte della dottrina e della speculare elaborazione già formatasi, appunto, sull'art. 395 c.p.c., comma 5. Così, il rilievo che la regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione - pur avendo perduto il carattere di assolutezza per effetto appunto dell'art. 625 bis c.p.p. in materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile - resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato nonché del sistema stesso processuale (Sezioni Unite, sentenza 2002, Basile nonché C. Cost. n. 294 del 1995, e ivi citate nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1.6.1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU, da ultimo sentenza del 12 gennaio 2006, AY e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01), e sta alla base del principio che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario non possono trovare applicazione oltre i casi in esse considerati in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., costituendo appunto deroga all'intangibilità del giudicato.
Natura eccezionale del rimedio e lettera della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare a mezzo di ricorso straordinario altro (asserito) errore di fatto che non sia quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, che deve essere connotato altresì dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto errore.
Di conseguenza:
- va esclusa ogni possibilità di dedurre errori valutativi o di giudizio;
- l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione (S.U. n. 16103 del 2002, Basile citata), e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita": e purché tale fatto non abbia rappresentato "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare", anche implicitamente ovvero che al dibattito processuale "appartiene per legge (questioni rilevabili d'ufficio)" (cfr. S.U. civili nella sentenza 14.2.1983 da cui C. Cost. n. 17 del 1986 e, ove non bastasse la "storia" della norma, v. il dibattito in Assemblea nella seduta 844 del 24.1.2001, in relazione all'emendamento 5.56. 3 degli onorevoli Pecorella, Saponara, Marotta);
- esso (l'errore di fatto) deve rivestire "inderogabile carattere decisivo";
- può consistere dunque anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per Cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverosia sempre che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisone che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
con l'avvertenza (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno) che il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della
Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante;
- deve escludersi che nell'area dell'errore di fatto denunziabile con ricorso straordinario possano essere ricondotti gli errori percettivi non inerenti al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibili alla decisione del giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie ovvero con la revisione (S.U. n. 16103 del 2002 citata, Basile).
2.1. In conclusione, e per quel che rileva ai fini del presente giudizio, esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio, secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", non estensibile al travisamento delle risultanze, in cui sia in tesi incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Il cosiddetto "travisamento del fatto", e cioè il travisamento del significato anziché del significante, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., tantomeno quando sia dedotto come vizio della decisione del giudice di merito. E neppure può essere, comunque, dedotto ai sensi dell'art. 625 bis c.p., l'errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto.
2.2. Tanto premesso, è evidente dalla lettura dello stesso ricorso straordinario, oltre che dalle sentenze impugnate e dagli atti di legittimità, che il ricorrente ipotizza difetti di giudizio estranei al paradigma dell'art. 625 bis c.p.p.. Non può in particolare ricondursi alla nozione di errore di fatto nessuno degli "errori" di lettura, comprensione o valutazione degli atti processuali del giudizio di merito, che il ricorrente denunzia ripetendo prospettazioni difensive già esaminate sia nella prima sia nella seconda sentenza. Tutte le questioni sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia attengono a valutazioni di merito, ampiamente dibattute e motivate per gli aspetti ritenuti logicamente essenziali. Il travisamento dei significati e del valore probatorio delle loro dichiarazioni non costituisce travisamento del fatto nella sola accezione compatibile con il giudizio di legittimità. Le prove che si sostengono non considerate dal giudice di merito (sulle quali s'è in particolare soffermata la difesa nel corso della discussione orale) potrebbero semmai integrare un errore revocatorio di quello, ove ne risultasse la decisività, ma non riguardano errori interni al giudizio di legittimità: tanto più a fronte del duplice ordine di considerazioni in base alle quali è motivato nella seconda sentenza della Corte il rigetto delle deduzioni difensive in punto di premeditazione. L'asserita non colta violazione dei principi di diritto fissati dalla sentenza d'annullamento con rinvio e la censurata omessa considerazione della costrizione mafiosa con riguardo al riconoscimento della premeditazione sotto l'aspetto alternativo della sufficienza, comunque, della riflessione durante il tragitto tra contrada MU e Argicovale, sono riferibili al più a errori di diritto o valutativi.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009