Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
È legittimato a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto "condannato", l'imputato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di una sentenza di condanna, quando il rinvio riguardi soltanto il "quomodo" della condotta ed il "quantum" del conseguente trattamento sanzionatorio, avendo detta pronunzia contenuto e valenza di rigetto per quel che riguarda l'accertamento dell'"an" della colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2007, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/11/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1739
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 020348/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AR ON SP AR N. IL 03/06/1954;
avverso SENTENZA del 30/10/2006 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZION di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. T. Bagliore che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi i difensori, avv.ti GAITO A., e L. Morrone, che, illustrando i motivi di ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento. OSSERVA
Di RO RS PA IO ricorre ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., avverso sentenza della I sezione di questa Corte del 30.10.2006, denunziando errore di fatto consistente nell'omesso esame dei motivi aggiunti, con i quali si era dedotto che i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente una società occulta tra il predetto, PU CO, LO LO e IN, trascurando che, dall'intercettazione 8.3.2001, ciò non era affatto evincibile, atteso che il Di RO, per stessa ammissione dei colloquianti, non avrebbe partecipato agli utili. Inoltre il contenuto di altre intercettazioni rendeva ancor più palese la estraneità del Di RO al contesto associativo (posto che si parlava di pagamento del nolo di macchinari che proprio il Di RO aveva messo, a titolo oneroso, a disposizione), mentre nessuna considerazione era stata attribuita al fatto che i collaboratori di giustizia avevano affermato di non conoscere il ricorrente. Per altro, si sostiene, la sentenza in questione contiene anche altro evidente errore percettivo, atteso che in essa si afferma la sussistenza delle contestate aggravanti e in particolare quella relativa al finanziamento delle attività economiche degli associati col provento di delitti. L'estensione anche al Di RO di tale aggravante poggia sulla erronea lettura del contenuto di una intercettazione ambientale relativa a un colloquio tra il PU G. e tale AR, altro ingegnere (come il Di RO) che, secondo la sentenza, a sua volta sarebbe stato coinvolto nella struttura malavitosa. Il fatto è che il verbale che rispecchia tale attività di indagine da atto che il Di RO, che era presente nel luogo ove la conversazione si tenne, si allontanò prima che venisse affrontata (da PU G. e AR) la parte che i giudicanti hanno ritenuto significativa.
Così stando le cose, è evidente che erroneamente la sentenza di legittimità ha ritenuto che in sede di merito si fosse raggiunta la ragionevole certezza della responsabilità del Di RO RS in ordine al reato associativo a lui contestato, atteso che, viceversa, solo una (evidentemente) errata lettura del materiale probatorio a disposizione - lettura avallata dalla 1^ sezione della Corte di Cassazione - ha consentito di affermare che il Di RO fosse consapevole della esistenza di accordi spartitori tra mafiosi e che egli abbia dato un contributo all'attività di cosa nostra, partecipando con la sua azienda agli "affari" della organizzazione mafioso, accettandone i metodi a sfruttandone il prestigio criminale. Tanto premesso, va notato che, con la sentenza 30.10.2006, la 1^ sezione di questa Corte ha, tra l'altro, annullato la pronunzia di secondo grado nei confronti di AR IO e Di RO RS PA IO, limitatamente alla qualificazione giuridica del concorso nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., e al conseguente trattamento sanzionatorio, rinviando, per nuovo giudizio sui predetti punti, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo e rigettando nel resto.
La pronunzia, pertanto, ha contenuto e valenza di rigetto per quel che riguarda l'accertamento dell'an della colpevolezza, essendo il rinvio intervenuto, come si è appena premesso, solo per quel che riguarda il quomodo della condotta (art. 416 bis c.p., o artt. 110, 416 bis c.p.) e il quantum del conseguente trattamento sanzionatorio (cfr SU sent. n. 4460 del 1994, ric. Cellerini, RV 1976888). Con riferimento dunque al disposto normativo dell'art. 625 bis c.p.p., il Di RO RS, può conseguentemente ritenersi un
"condannato" e, come, tale, soggetto legittimato a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
La condotta addebitata all'ing. Di RO (che il Giudice di rinvio è stato "incaricato" di definire come partecipativa pieno jure, ovvero a titolo di concorso esterno) consiste nell'avere svolto, unitamente all'ing. AR, il ruolo di trait de union tra cosa nostra e la imprenditoria locale, con particolare riferimento ai lavori di ampliamento del porto di Palermo. Ciò, secondo le sentenze di merito (per quel che si legge nella sentenza di legittimità), egli avrebbe fatto in stretta collaborazione con PU CO, ritenuto longa manus del IN.
La sentenza della 1^ sezione prende innanzitutto atto (pag. 5) del fatto che, secondo le pronunzie di merito, le imprese del ricorrente, del AR e del PU G. si associarono in un consorzio provvisorio, che demandò formalmente la esecuzione dei lavori alla società C.G.C. di AR, la quale, a sua volta, affidò il subappalto all'impresa del Di RO, il PU G. e il LO A. ottennero, per parte loro, incarichi ufficiali nel cantiere, al solo scopo di giustificare la loro presenza nel porto, al fine, evidente, di controllare l'attività che in quel luogo si svolgeva. L'esistenza di tale stabile legame è, indubitabilmente, il punto di partenza dal quale muove l'intero impianto motivazionale delle sentenze di merito, impianto che la 1^ sezione di questa Corte ha giudicato immune da vizi logici.
La sentenza di legittimità poi dò atto (pag. 14) delle "note difensive" presentate nell'interesse del Di RO e, successivamente, ne tiene conto nell'esaminare le doglianze proposte dalla difesa di questo imputato.
Non corrisponde dunque al vero il fatto che la 1^ sezione di questa Corte abbia incentrato la intera motivazione della sentenza sui punti richiamati dal ricorrente, atteso che la eventuale partecipazione del Di RO agli utili non appariva l'unica circostanza che provava il suo coinvolgimento nella combine orchestrata da PU G. (e dunque da IN) e dagli altri, atteso che, solo grazie agli accordi pregressi, si sostiene, il Di RO si era aggiudicato il subappalto. A tutto voler concedere, dunque, quello denunziato con l'odierno ricorso potrebbe essere un errore di giudizio, ma non di percezione. Lo stesso dicasi per il "senso" della conversazione intercettata il giorno 8.3.2001, la cui interpretazione da parte del Giudice di merito la 1^ sezione di questa Corte ha ritenuto non dover censurare (si tratta, dunque, ancora una volta di un giudizio, precisamente di un giudizio su un giudizio). Ciò a voler tacere del fatto che anche una conversazione intercorsa tra terzi può esser valutata in danno dell'imputato (cfr. ASN 200425078 - RV 229866).
È poi un dato di fatto che, nella economia motivazionale della sentenza di legittimità oggi impugnata, la correttezza delle conclusioni raggiunte dalla sentenza di appello in ordine alla sussistenza di stabili e consapevoli rapporti di affari tra il Di RO ed esponenti mafiosi poggia anche su altri elementi, atteso che si dò atto che il rapporto di collaborazione era stato istaurato, in tempi risalenti, addirittura col padre del ricorrente, tanto che (come si legge a pag. 25) il PU G. chiamava il Di RO "il nostro ingegnere" e il AR "l'altro ingegnere".
Così stando le cose, il preteso errore percettivo consistente nel fatto che la parte significativa della conversazione tra PU G. e LO A. si sarebbe svolta quando il Di RO si era ormai allontanato dallo studio del AR non assume alcun carattere di decisività, trattandosi, ad evidenza, anche nella valutazione operata dai Giudici di legittimità in sede di scrutinio della sentenza di secondo grado, di elemento di contorno, il cui omesso esame o la cui errata valutazione non appaiono, di per se sole, avere esercitato influenza decisiva sulla formazione del giudizio in sede di legittimità (SS.UU. sent, n. 16103 del 2002, ric. Basile, RV 221283).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di somma a favore della Cassa Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1500,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008