Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 24786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24786 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 10/04/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00796
3. Dott. GRILLO AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 040615/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RL N. IL 09/02/1952,
2) ZI LU N. IL 07/02/1952;
avverso SENTENZA del 24/06/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
udito il P.M. nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso inammissibile il ricorso.
Udito il difensore avv.to Rocco Condoleo Bruno (Scalea). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 14.2.2001, il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto OC IG e LI AR responsabili dei reati previsti e puniti dagli artt. 20 c. 1 lett. b, 30 c 1 lett. d L. 157/1992 - 11 c. 3 lett. f, 30 c. 1 L. 394/1992 (per avere introdotto un fucile e cartucce nel parco nazionale del Pollino dove esercitavano la caccia) e li ha condannati alla pena di giustizia.
La decisione del primo Giudice è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo:
1) che l'avviso del rinvio della udienza del 17.5.2000 al LI è stato irritualmente dato presso un difensore, Avv. Roberto Ritucci, il cui mandato era stato revocato;
2) che la zona non era protetta in quanto il Tar del Lazio aveva annullato il DPR istitutivo del Parco del Pollino;
3) che, comunque, la area non era perimetrata e gli imputati vi erano penetrati in buona fede;
4) che i Giudici non hanno dato esaustiva risposta ai motivi di appello;
5) che sussistevano i presupposi per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Il Collegio ritiene che le censure non siano meritevoli di accoglimento.
Sub) 1.
Dagli atti di causa (che il Collegio è facoltizzato a visionare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale) risulta che la deduzione non è puntuale in fatto;
l'imputato aveva revocato la nomina dell'Avv. Roberto Ricucci mantenendo ferma l'elezione di domicilio presso tale difensore e, di conseguenza, la notificazione presso costui è rituale.
Sub) 2.
Con sentenza 18.8.1997, il Tar Lazio sez. 2^ bis di Roma ha annullato il DPR 15.11.1993 istitutivo del Parco Nazionale del Pollino per illegittimità del relativo procedimento. In esito a tale pronuncia - per scongiurare il pericolo di pregiudizio per i valori naturalistici, paesaggistici e culturali che l'istituzione dell'area protetta doveva tutelare - il DM 24.9.1997, emanato a sensi dell'art.6 L. 394/1991, ha reintrodotto la misura di salvaguardia nel Parco
del Pollini. Pertanto la zona, in cui si è svolta la condotta antigiuridica, era vincolata e la contraria tesi dei ricorrenti priva di fondamento.
Sub) 3.
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove è vietata l'attività venatoria;
ai parchi, pertanto, non si applica la disciplina di cui all'art. 10 L. 15 7/1992 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistica - venatoria (conf. RV 210516).
In tale situazione, gli imputati sono venuti meno al dovere strumentale, che incombe ai privati in vista dell'osservanza dei precetti penali, di informarsi sul regime giuridico della zona nella quale esercitavano la caccia;
la buona fede viene invocata senza la necessaria concretezza che la renda plausibile in quanto i ricorrenti non evidenziano da quali elementi hanno tratto la soggettiva convinzione della liceità del loro operato.
Sub) 4.
La censura non è fondata in quanto i Giudici dell'appello hanno preso in considerazione tutte le deduzioni degli impugnanti e le hanno confutate con sintetico, ma corretto iter argomentativo;
una motivazione più articolata non era richiesta stante le generiche deduzioni degli imputati.
Sub) 5.
La rilevata non fondatezza delle tesi defensionali rende improponibile l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2003