Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
La possibilità di concessione della liberazione anticipata solo a chi si trova in stato di detenzione non esclude che possa fruirne anche chi si trova in affidamento in prova al servizio sociale, allorquando chieda il beneficio non con riferimento a periodi trascorsi in tale stato, bensì a semestri di detenzione pregressi, e il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto, ma prosegua, sia pure in forma alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 21/10/1999
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N.5791
3. " Giovanni SILVESTRI " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N.15627/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN Imacolata, n. a Casoria il 4/1/50 avverso il decreto emesso l'11/3/99 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva:
con decreto in data 11/3/99 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 666 comma 2 C.P.P., l'istanza di liberazione anticipata presentata da AN IM rilevando che la domanda era stata proposta quando la predetta non era più detenuta ma si trovava in regime di affidamento al servizio sociale.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione con cui deduce vizio di motivazione facendo presente che la sua assistita, prima di ottenere l'affidamento, era stata detenuta in carcere dal 31/1 al 25/11/96 e poi in regime di semilibertà dal 26/11/96 al 12/8/97.
La doglianza, è meritevole di accoglimento in relazione ai periodi di detenzione, oggetto della istanza di liberazione anticipata, sofferti dalla AN prima di ottenere il beneficio di cui all'art. 47 O.P. che dovevano essere valutati dal Tribunale. Questa Sezione invero ha già avuto, occasione di affermare - cfr. la sentenza 10/3/98, Daldossi - che il principio secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione non significa che non possa usufruirne chi si trova in affidamento in prova allorquando chieda, il beneficio non con riferimento a periodi trascorsi in tale stato bensì, come, nel caso di specie, a semestri di detenzione pregressi valutabili ex art. 54 comma 1 O.P. e il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto ma prosegua, sia pure in forma alternativa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per la decisione sull'istanza.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999