Sentenza 12 febbraio 2002
Massime • 1
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di riesame, confermativa del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, affermando che il tribunale aveva omesso di verificare se i provvedimenti richiamati "per relationem" nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari fossero o meno conosciuti o conoscibili dall'interessato).
Commentario • 1
- 1. Sky ECC e criptofonini: legittima acquisizione da autorità estera con OIE (Cass. 44047/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2024
Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2002, n. 11191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11191 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 12/02/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE - Consigliere - N. 419
3. Dott. FERRUA GIULIANA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMATO ALFONSO - Consigliere - N. 038712/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NE N. IL 21/11/1966
avverso ORDINANZA del17/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di VIBO VALENTIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO Udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto e in diritto
EO NI ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 17 luglio 2001 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari della stessa città che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un'autovettura.
Il tribunale nel provvedimento impugnato ha rilevato che l'ordinanza del g.i.p. era stata impugnata "unicamente sotto il profilo di una presunta carenza motivazionale sull'assunto che i precedenti atti richiamati non sono da ritenersi conosciuti o conoscibili in quanto non notificati regolarmente" e ha affermato che la mancanza o la invalidità della motivazione comunque non si riflette sulla validità dei provvedimenti richiamati, con la "conseguenza che - ferma restando la necessità di regolarizzare le notifiche precedenti - il provvedimento impugnato non appare inficiato da alcun- vizio in ordine alla motivazione".
Il ricorrente ha dedotto che non conosceva i precedenti provvedimenti di rigetto e le relative motivazioni, che la motivazione per relationem può ritenersi legittima solo se gli atti richiamati sono conosciuti o conoscibili e che ha errato il tribunale quando, facendo riferimento alla diversità concettuale tra validità dell'atto e validità della notificazione, ha ritenuto irrilevante la mancanza di conoscenza dei precedenti provvedimenti richiamati nella motivazione. Il ricorso è fondato.
Com'è noto la giurisprudenza subordina ad alcune condizioni la legittimità della motivazione per relationem può ritenersi e in particolare richiede che gli atti ai quali in funzione integrativa si effettua il rinvio siano conosciuti o conoscibili dall'interessato. È questa una condizione che prescinde dalla esistenza e dalla validità della notificazione di tali atti, posto che la loro conoscibilità nel processo può essere assicurata in vari modi e in particolare attraverso il deposito;
perciò non è censurabile l'ordinanza impugnata quando non considera decisiva ai fini dell'accoglimento dell'appello la questione sulla esistenza e sulla validità della notificazione rilevando che gli eventuali vizi di questa non si riflettono sul provvedimento da notificare. Occorre però accertare che, indipendentemente dalla sua notificazione, il provvedimento sia specificato attraverso dei dati identificativi e, se non conosciuto, sia almeno agevolmente conoscibile dall'interessato, e questo accertamento nell'ordinanza impugnata manca.
In conclusione, di fronte al rilievo che mancava la motivazione perché era stato operato un rinvio a precedenti provvedimenti non conosciuti, il tribunale avrebbe dovuto accertare se questi provvedimenti erano o meno conosciuti o almeno agevolmente conoscibili dall'interessato e nel caso affermativo avrebbe potuto rigettare l'appello, posto che non erano stati presentati altri motivi di impugnazione, mentre nel caso negativo avrebbe dovuto provvedere autonomamente a motivare la decisione sulla richiesta di revoca.
Poiché ciò non è stato fatto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2002