Sentenza 1 marzo 2002
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- 1. Vaccinazioni obbligatorie: sull'indennizzo decide il giudice ordinarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B 3 608 / 02 REPUB BLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente R.G.14316/99 " Mario Putaturo TI V. Consigliere 15341/99 22 Donato Figurelli Rep. #1 Federico Roselli Cron. 7083 " Ud. 22/11/01 Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.14316/1999) proposto da BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA S.p.a.,in persona dell'avv. CA IA Stigliano e del dott. Alberto La direttore e di vicedirettore diFranca, rispettivamente succursale, in virtù dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 19 febbraio 1992 e 28 aprile 1995, elett.dom. in Roma, Corso Vittorio Emanuele II,n.326,presso lo studio dell'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 4538 CONTRO 1 TA, RL NI, NN GI BR, VA IA, quali eredi di NC DI AR EN E OR DI IA, NN NI, AR IE E LO IE, quali eredi di TO IE, LI LU E AN SO, quali eredi AI e GG di RG SO, ARNO ET, GE CI;
INTIMATI NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.15341/1999) proposto da BR, VA TA, RL NI, NN GI AR EN E OR DI IA, quali eredi di NC DI IA, NN NI, AR IE E LO IE, quali eredi di TO IE, LI LU E AN SO, quali eredi di RG SO, ARNO ET,GI E OL AI, quali eredi di GE AI,e GG CI, CONTRORICORRENTI E GI IN, OG DI, IA RT E GI TI, quali eredi di AN TI, IG E OR IN,quali eredi di GE IN, IA RI, IA RI E IGA VA IN RI,quali eredi di LM RI e AR BR RI, quali eredi di AR RI,elett.dom. in Roma,via Achille Papa n.21, presso lo studio dell'avv. Massimo e Mario Savoldi che li rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del controricorso per i 2 R primi dodici e in forza di procure notarili come in atti per gli altri;
CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI
CONTRO
S.p.a.,in persona dei BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA Alberto La Franca, nella dott.Pier Vittorio Milza e qualità, rappresentati e difesi come in atti;
CONTRORICORRENTE AI RICORSI INCIDENTALI Per l'annullamento della sentenza non definitiva del Tribunale di Milano in data 10 luglio 1998, n.8420 (R.G.N.1068/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno Cons.Dr.Mario22/11/2001,la relazione della causa svolta dal Putaturo TI SC;
uditi gli avv. Renato Scognamiglio e Rodolfo Gamberini,per delega dell'avv.Massimo Savoldi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Marcello Matera che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SE BR ed altri ex dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. convenivano davanti al Pretore del lavoro di Milano l'Istituto deducendo che:il 31 marzo 1942 la Banca aveva stipulato con l'INA, ai sensi dell'art.4 r.d.l. n.5 del 1942, una polizza di assicurazione a favore dei propri dipendenti in 3 servizio e di futura assunzione in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati istituito dal citato r.d.l.; erano previste polizze supplementari in corrispondenza dei graduali aumenti di retribuzione;
con polizza aggiuntiva 18 maggio 1946, comunicata al personale con lettera circolare n.266 del 26 giugno 1946,la Banca aveva rinunciato in favore dei dipendenti a fruire dei rendimenti sui premi via via corrisposti, costituendo una polizza aggiuntiva alimentata da tali rendimenti e destinata ad aumentare il capitale assicurato;
successivamente la datrice aveva unilateralmente congelato la posizione dei singoli dipendenti poiché non aveva adeguato i premi versati agli aumenti retributivi verificatisi non accreditando più le somme risultanti da c.d. rendimenti sui premi cui la Banca aveva rinunciato;
solo all'atto della risoluzione del rapporto, si erano accorti che era stata loro liquidata una somma a titolo di T.F.R. inferiore al dovuto. Tanto premesso, ne chiedevano la condanna alla riliquidazione del rendimento della polizza INA, riproporzionata ai versamenti che avrebbero dovuto essere fatti in ottemperanza degli specificati obblighi. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva: l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere il trattamento richiesto nei confronti dei dipendenti GL RI, RO RI, NO MA, GE TO, AN NE, SE IN, BR RA, NO Di NI;
l'inammissibilità dell'azione in seguito alla sottoscrizione di quietanze a saldo di nulla avere a pretendere nei confronti di tutti gli altri,ad eccezione di GL e di ZZ per i quali vi era stata conciliazione davanti all'UPLMO di Milano;
nel merito l'infondatezza comunque delle pretese. Con sentenza del 27 novembre 1996,n.3604 il Pretore - per quanto in questa sede interessa rigettava le domande, accogliendo, in particolare, l'eccezione di prescrizione, ma la decisione, su gravame dei lavoratori, veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che,con sentenza non definitiva del 10 luglio 1998, confermava la pronuncia del giudice di primo grado nella parte riguardante la sollevata eccezione di prescrizione;
condannava la datrice a corrispondere in favore degli altri dipendenti una somma pari al capitale quale sarebbe maturato dalle prestazioni della polizza INA con gli aumenti retributivi riportati da ciascuno degli appellanti fino alla cessazione del rapporto, comprendendovi anche il c.d. rendimento di cui alla convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946, oltre rivalutazione e interessi. Osservava, in particolare,il Tribunale che:nei confronti dei su indicati dipendenti era da considerarsi prescritto il diritto fatto valere, in mancanza di atti interruttivi;
le quietanze a saldo sottoscritte erano prive di contenuto negoziale abdicativo;
nel merito, il r.d. n.5 del 1942 aveva previsto a carico del datore di lavoro un'obbligazione legale a struttura semplice di versare al Fondo i prescritti accantonamenti con facoltà alternativa che tale 5 obbligazione fosse adempiuta con la stipulazione di un contratto di assicurazione;
la Banca Nazionale dell'Agricoltura aveva così stipulato polizza con l'INA dando luogo ad una scelta sostitutiva dell'obbligazione legale semplice che però non poteva che seguire la sorte dell'obbligazione legale,prevedente l'adeguamento degli agli aumenti;
del resto, l'art.4accantonamenti lettera c) aveva garantito ai dipendenti un trattamento non inferiore all'indennità di anzianità, prevista dal primo comma dell'art. 2; non era dunque necessaria una ulteriore norma prevedente espressamente l'obbligo di adeguamento dei premi assicurativi al livello retributivo via via maturato;
le proroghe e le riaperture dei termini di adempimento relativi al Fondo confermavano la vigenza dell'obbligo legale di adeguamento dei premi alle retribuzioni;
il sistema assicurativo previsto dall'art.4 del rd n.5 del 1942 per adeguamento del contratto di assicurazione alla legge, una volta attuato, obbligava comunque il datore alla sua Osservanza indipendentemente dalle proroghe ○ riapertura dei termini per aderire al Fondo;
la pretesa degli appellanti di vedere considerati gli aumenti retributivi maturati era quindi fondata;
in relazione al contenuto della circolare 19 giugno 1946, esplicativa di una precedente del 18 maggio,la Banca aveva rinunciato a favore dei dipendenti al rendimento dei premi di polizza maturati che andavano ad aumentare il capitale assicurato ai fini del trattamento di fine rapporto e,con il suo comportamento protratto per diversi anni successivi, aveva dato esecuzione alla stessa circolare accreditando in favore dei dipendenti i rendimenti di 6 ciascun anno;
anche i rendimenti di polizza andavano quindi considerati,ai fini della riliquidazione del TFR. La Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. ha proposto con quattro motivi, illustrato daricorso per cassazione memoria, nei confronti di BR, GL, CC, LI, Di AN, quali eredi di FR Di AN, nonché di AN TI, AR MB e LO MB, quali eredi di NT MB, di DI PI e di TE OL, quali eredi di RG OL e di AR ET, GE IB e UG NA. Alcuni appellati in epigrafe individuati, anche se non controricorso. Altri appellati e intimati, si sono costituiti con precisamente SE IN, BR RA, AM RE e SE NE, quali eredi di AN NE UI e TO, quali eredi di GE TO, DR OR RI, RG RI e LU LL in RI, quali eredi di GL RI, oltre a resistere con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale con un motivo. La Banca ha controricorso al ricorso incidentale presentando resistito con note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE d'ufficio in un solo processo i due Devono riunirsi ricorsi, principale e incidentale, proposti separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi e SS.violazione e falsa applicazione degli artt.2113,1965,1362 C.C. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un 7 punto essenziale della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere respinto l'eccezione di estinzione per rinuncia formulata dalla Banca Nazionale del Lavoro sul rilievo che le quietanze a saldo prodotte erano prive di contenuto negoziale abdicativo. Al contrario,il Tribunale avrebbe dovuto considerare lavoratore, nell'esercizio della sua autonomiache anche il negoziale, può transigere ai suoi diritti, accertarne convenzionalmente l'inesistenza o rinunciarvi. Tanto più che nella specie era in discussione l'esistenza di un diritto derivante da una decisione della Banca che,in forza dell'accettazione tacita dei dipendenti, aveva assunto forza contrattuale, restando pienamente derogabile. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di. legittimatio ad processum, formulata dalla difesa dei іші controricorrenti, secondo la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. non risulta essere stata nel presente giudizio processualmente rappresentata.Ed invero sarebbero stati indicati nell'epigrafe del ricorso per cassazione e nel testo della procura speciale a margine i nominativi di due persone diverse onde l'inesistenza del mandato, riflettentesi sulla ammissibilità del ricorso, per la sottoscrizione di un soggetto fisico del quale era dubbia la capacità processuale. L'eccezione va rigettata perché infondata. A norma dell'art. 75,3° comma,c.p.c. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello statuto. 8 R L'esame della procura speciale a margine del ricorso per cassazione evidenzia che:in occasione del suo rilascio la Banca venne rappresentata dal "dott. Pier vittorio Milza e dal dott. Alberto La Franca, nelle rispettive qualità di Vice Direttore Centrale, Capo della Direzione Amministrazione Personale della Direttore diDirezione Centrale, il primo, e di Vice Succursale, addetto alla stessa Direzione, il secondo, in virtù dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 19 febbraio 1992 e 28 aprile 1995"; che la firma apposta dagli stessi venne autenticata dal difensore, prof. Avv. Renato Scognamiglio. Non vi è invece censura sulla entità dei poteri concessi alle persone che rilasciarono la procura speciale e sul contenuto delle due citate delibere, peraltro ritualmente prodotte in questa sede, ai sensi dell'art.372 c.p.c. Orbene, quanto al profilo di doglianza dedotto, se si tiene conto del fatto che nell'epigrafe del ricorso per cassazione risulta errato soltanto il nome di uno dei due sottoscrittori - quello dell'avv. CA IA Stigliano al posto del nominativo del mentre risultano esattamente riportate dott.Pier Vittorio Milza - le qualifiche dei due funzionari e soprattutto gli estremi delle due delibere di attribuzione di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, del tutto coincidenti con quelli trascritti nella procura speciale, è evidente che, nel caso in esame, vi era certezza sulla identità delle persone investite dei poteri di rappresentanza della società al tempo della sottoscrizione e 9 quindi sull'osservanza del precetto di cui al citato art.75 c.p.c. (vedi Cass., 9 giugno 1995,n.6520,sulle condizioni per la validità del mandato nell'opposta fattispecie in cui l'indicazione della qualità, determinante il potere di rappresentanza, risulti dall'intestazione dell'atto ma non sia menzionata in sede di sottoscrizione con firma leggibile). Ritornandosi all'esame del primo motivo, lo stesso va rigettato perché infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema -che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti le quietanze,con le quali il lavoratore dà atto dia fondamento avere ricevuto una somma di danaro a soddisfacimento delle sue spettanze e di non avere altro a pretendere, se formulate in termini generici e senza la precisa indicazione dichiarazioni di scienza о didell'oggetto, costituiscono mere opinione che non precludono nel dichiarante la possibilità di agire,nei termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti (tra le tante, Cass, 11 gennaio 1999, n.206;vedi anche Cass.,3 febbraio 2000, n.1194; Cass.,16 maggio 1996, n.4542;Cass.,19 gennaio 1990,n.296, sul valore della quietanza a saldo che non implica di per sé, anche se contenente la menzione del licenziamento, l'accettazione del medesimo e la rinuncia ad impugnarlo o all'impugnazione già proposta). Siffatti principi sono stati esattamente applicati dal Tribunale che, nel respingere l'eccezione di estinzione per 10 of rinuncia formulata dalla Banca, ha accertato che:le quietanze a saldo prodotte, rilasciate dai lavoratori all'atto della risoluzione del rapporto, non avevano alcun contenuto negoziale volontà di rinuncia oggettivamente abdicativo,per difetto di una ed attendibilmente riferibile al diritto fatto valere;
esse esprimevano,per la loro genericità, soltanto il convincimento dei sottoscrittori di avere percepito tutto quanto dovuto. Il giudizio espresso, esente da errori nel profilo logico- giuridico e congruamente motivato, è come tale incensurabile in questa sede. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1,2,4,16 RDL n.5 del 1942, del DL 9 aprile 1948, n.243, della L. 5 giugno 1946,n.298,del DL 19 febbraio 1949, n.946, della L.12 dicembre 1949, n.330, della L.22 dicembre 1951, n. .1617, della L.2 agosto 1950, n.1105,della L.7 dicembre 1952, n.1181,della L.10 febbraio 1952, n.82, della L.27 dicembre 1953, n.961, della L.14 luglio 1955, n.617, della L. 31 luglio 1956, n.1037, della L.2 agosto 1957, n.680, della L.2 febbraio 1959, n.31, della L.20 dicembre 1961, n.1310, della L.26 gennaio DPR 27 aprile 1963, n.32,della L.8 giugno 1986, n. 434, dell'artt.35 1968, n.488, dell'art.23 L.7 giugno 1974, n.216,dell'art.5,comma 7°,L.29 maggio 1982,n.297, degli artt.1411,1882,1891,1920 C.C. nonché carenza e contraddittorietà di motivazione su un punto essenziale della controversia,si censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto agli ex dipendenti il diritto al conseguimento di una integrazione della indennità di anzianità che avesse tenuto 11 conto del rendimento dei premi di polizza INA in misura superiore a quella effettivamente verificatasi, a favore della stessa Banca, sul presupposto che,se l'intera indennità annua fosse stata assicurata anche dopo il 1950,1'ammontare del rendimento sarebbe stato maggiore. ilAl contrario, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che r.d.l. n.5 del 1942 aveva previsto l'istituzione di un fondo di indennità di anzianità per gli impiegati cui le aziende dovevano iscrivere il personale impiegatizio e versare anno per anno i all'ammontare annuo dellecontributi, in misura corrispondente retribuzioni.L'art. 4 del decreto aveva stabilito inoltre che il datore di lavoro poteva essere esonerato dall'obbligo di iscrizione e dei versamenti al Fondo, stipulando un contratto di. assicurazione per garantire agli impiegati o ai loro aventi causa la corresponsione di un capitale pari all'ammontare dell'indennità di fine rapporto all'epoca spettante. Era stata cioè configurata, alla stregua della detta disciplina, una obbligazione con facoltà alternativa sicchè, nella ipotesi in cui il contratto di assicurazione non avesse avuto applicazione conforme al fine prestabilito, sarebbe risorto per il datore di lavoro l'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti al fondo. Per questa ragione l'art. 4 non aveva operato alcun rinvio al comma 2° dell'art. 2 che obbligava il datore di lavoro, iscritto al Fondo, all'adeguamento contributi a misura dell'aumento delleanno per anno dei retribuzioni. In altri termini, nel silenzio del legislatore sul punto, era rimesso all'autonomia dispositiva degli stipulanti di 12 A modificare o di non adeguare il capitale assicurato al perseguimento dell'obiettivo indicato dall'art.4 del RDL n.5 del 1942. Quanto all'altro problema, dibattuto in giudizio, concernente la efficacia vincolante della normativa del DL n.4, con particolare riguardo al controverso obbligo di adeguamento del capitale assicurato,ad onta delle proroghe e delle riaperture dei termini stabilite dall'art.8 del RDL n.5 del 1942,che pure avevano paralizzato il Fondo fino alla sia soppressione avvenuta con L n. 297 del 1982, non poteva essere condivisa l'interpretazione del Tribunale secondo cui il datore di lavoro,per avere dato attuazione al disposto dell'art.4 con la stipula del contratto di assicurazione, aveva l'obbligo di restarvi vincolato per sempre.Trattasi, invero, di una legge non garantita da apposita sanzione, priva di forza precettiva, ossia di una norma imperfetta destinatariper cui, fin quando i termini pendevano,i soggetti della norma erano liberi di osservarne ° meno le prescrizioni.Ciò si era nella specie verificato con la proroga e la riapertura dei termini proprio in forza di disposizioni di legge onde in pendenza il datore di lavoro era libero di differire liberamente, e senza sottostare ad alcuna sanzione, l'adempimento dell'obbligo all'iscrizione al Fondo e all'adeguamento annuale dei contributi e, ancor più, gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione ex art.4 del r.d.l. n.5 del 1942 comprendenti l'adeguamento del capitale assicurato. 13 Sulla questione riguardante l'individuazione dell'attribuendo beneficio ai lavoratori in forza del contratto a favore dei terzi, stipulato ex art.4 citato, è indubbio che la possibilità offerta al datore di lavoro di coprire mediante un contratto di assicurazione l'indennità di fine lavoro del personale dipendente costituiva, ai sensi della normativa speciale di cui al r.d.l. n.5 del 1942, una facoltà alternativa rispetto all'obbligo primario di iscrizione al Fondo, che poteva risolversi a seguito delle vicende del contratto di assicurazione, come espressamente previsto dal citato art. 16, senza pregiudizio alcuno per i lavoratori ai quali spettava il diritto primario all'iscrizione al Fondo.D'altro canto la Banca aveva promesso al personale dipendente la rinunzia al rendimento dei premi che effettivamente maturava a suo favore e non rendimento, maiun ipotetico maggior realizzato, con il conseguente onere di rimessione di tasca propria. Il motivo va rigettato perché infondato. La soluzione delle questioni prospettate postula la ricognizione della normativa che ha regolato la materia all'esame sino alla abolizione del Fondo, come di seguito sarà precisato. Il r.d.l. n.5 del 1942, intitolato "costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego", istituì, all'art.3, un Fondo per l'indennità agli impiegati,il quale avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli "aventi diritto" l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art.10 r.d.l. 13 14 collettivi e dalle normenovembre 1924, n. 1825, dai contratti datori di lavoro, privati pubblici, erano equiparate.I versare al Fondo gli dell'art.1,a obbligati, ai sensi "accantonamenti necessari" e poi, alla cessazione del rapporto, a l'indennità, ricevendone l'importo del Fondo. Il beneficio pagare per i prestatori di lavoro era analogo all'indennità d'anzianità prevista dall'art.2120 c.c. poiché non doveva essere "inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati" e doveva essere calcolato secondo i dell'art.2121 C.C. (artt. 1 e 2 legge 18 dicembre criteri 1960, n.1561). Tuttavia i datori di lavoro, all'art.4,erano "esclusi" ossia esonerati dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in costituire il detto rapporto sostanza, dall'obbligo di assicurativo, qualora avessero stipulato contratti "di assicurazione о di capitalizzazione" di natura pacificamente privatistica, e purchè questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati o ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità. non inferiore a quella di cui sopra che veniva pagata direttamente (art. 4, lett.c).L'art.16 comminava al datore di dall'assicuratore adempito l'obbligo di pagare i premi lavoro, che non avesse assicurativi, sanzioni penali poi sostituite con quelle amministrative dagli artt. 35 e 114 legge 24 novembre 1981,n.689. Tanto premesso sulle fonti normative,va subito precisato che con sentenza del 22 luglio 1993, n.8182 che va in questa sede - ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno - 15 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato in subiecta materia i seguenti principi:i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in relazione all'art.4 del r.d.l. 8 gennaio 1942, n.5, sul fondo per l'indennità agli impiegati per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale hanno la natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali, però, la facoltà,attribuita dall'art.1411 C.C. allo stipulante, di revocare O modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennità (avente carattere retributivo), assicurato ai dipendenti da tali contratti, integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi,la quale, una volta che sia stata introdotta dall'imprenditore ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro;
la proroga o riapertura dei termini stabiliti dall'art.8 del r.d. 8 gennaio 1942,n.5 (sul fondo per l'indennità agli impiegati) - per la prima volta disposta dal d.lg.lt. 9 aprile 1946,n.298 - non ha privato del loro valore precettivo le norme relative al sistema del fondo per l'indennità agli impiegati ed a quella speciale provvidenza sostitutiva del contratto di assicurazione disciplinata dall'art.4 dello stesso decreto n.5 del 1942. Pertanto fino alla abrogazione di tali norme operata dall'art.4 della legge 29 maggio - la soppressione del fondo 1982,n.297 (che ha tra l'altro disposto 16 anzidetto) (vedi Cass., S.U. 6 maggio 2000,n.295, secondo cui soltanto allora è venuto meno l'obbligo di mantenere il rapporto assicurativo da considerare come prestazione alternativamente una voltafacoltativa rispetto alla costituzione del fondo) - spontaneamente attuata, ad opera del datore di lavoro, la provvidenza assicurativa di cui sopra, mediante la stipulazione di nell'intento delle partiun contratto di assicurazione, che corrisponde ai requisiti voluti dal citato art.4,il relativo rapporto resta pienamente assoggettato alla detta normativa, con l'ulteriore conseguenza dato l'espresso richiamo della lettera c) di tale norma all'art.2 del medesimo decreto n.5 del 1942 della sussistenza dell'obbligo legale del datore di lavoro di adeguare i premi dell'assicurazione ai successivi aumenti delle retribuzioni , indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto discenda meno dallo stesso contratto di assicurazione;
mentre è escluso che lo stesso datore di lavoro possa revocare la rinuncia agli interessi o rendimenti su detti premi,una volta che essa sia stata da lui effettuata ed accettata dai dipendenti nuovi aderenti. Siffatti principi sono stati esattamente applicati dall'impugnata sentenza e il giudizio espresso, esente da errori nel profilo logico-giuridico e congruamente motivato, è incensurabile in questa sede. Del resto,a fronte della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite che hanno dimostrato l'infondatezza della tesi sostenuta dalla Banca, secondo cui dal contratto di assicurazione non nasceva 17 alcun obbligo di adeguamento ma soltanto la facoltà di stipulare nuove polizze aggiuntive in favore dei dipendenti,la difesa della ricorrente non ha dedotto nuovi e decisivi argomenti insistendo nell'opporre una propria interpretazione della normativa a quella affermata dalla citata sentenza. D'altro canto,l'avere l'art.16 del r.d.l. comminato sanzioni per il caso di eventuale inadempimento degli imprenditori all'obbligo di pagare i premi assicurativi, è non a indebolire circostanza che contribuiva a rafforzare e corrispondente diritto degli impiegati, terzi l'obbligo e il dell'assicurazione. La comminatoria di beneficiari sanzioni, anzi, escludeva espressamente che all'inadempiente fosse concessa alcuna facoltà alternativa, a lui economicamente più favorevole.La circostanza poi che la Banca non sia stata colpita dalle sanzioni previste nel lungo periodo dal 1950 decorso fino alla soppressione del Fondo è del tutto irrilevante ai fini esame, in relazione alla scarsa conoscibilità delle controversie iniziate dai dipendenti e alla inerzia degli organi competenti i quali certamente non erano obbligati a procedere ad una inchiesta parallela all'accertamento giurisdizionale. Né può argomentarsi dalla mancata previsione nel terzo anno di guerra di un futuro e forte incremento della retribuzione nei periodi bellici poiché è notorio il forte indebolimento della moneta nei periodi bellici,con la conseguente necessità di adeguamento delle retribuzioni. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa degli artt. 4 RDL n.5 del 1942,1372,1362 e applicazione 18 'SS. 1411, 1920 C.C. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia,s si censura l'impugnata sentenza per avere affermato la sussistenza dell'obbligo legale del datore di lavoro di accrescimento del capitale assicurato, senza considerare il contenuto e gli effetti della convenzione assicurativa.Tale indagine avrebbe invece evidenziato che il contratto di assicurazione poteva allontanarsi dai binari indicati dalla legge poiché costituiva soltanto una un obbligo, del datore di lavoro chiedere all'entefacoltà, e non assicuratore l'emissione di una polizza supplementare in variazione anno per anno del capitale assicurato.In mancanza il ., ad datore di lavoro era obbligato, ai sensi dell'art.16 del r. .d.l., a iscrivere il personale impiegatizio al Fondo о a stipulare un nuovo contratto assicurativo o a raddrizzare quello già stipulato perché rientrasse nell'orbita delle previsioni legislative. Del resto se l'INA, che era stata estromessa, non aveva dimostrato con il suo atteggiamento che la Banca Nazionale dell'Agricoltura aveva l'obbligo dell'aumento anno per anno del capitale assicurato,dal contratto di assicurazione non era scaturito alcun obbligo della Banca e alcun correlativo diritto dell'Istituto assicuratore all'aumento del capitale assicurato per effetto della crescita delle retribuzioni annue.Quanto all'ultima questione, non può sicuramente condividersi l'affermazione che la Banca, che aveva rinunciato al rendimento maturato a suo favore sui premi effettivamente versati, fosse vincolata a fare acquisire al 19 G personale dipendente un rendimento maggiore in proporzione di un maggior capitale in effetti non assicurato. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.4 RDL n.5 del 1942 e degli artt. 1322,1326,1362 e Ss., 1372 C.C. nonché carenza contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, si deduce che la questione sottoposta al giudice d'appello concerneva il senso e il contenuto della determinazione assunta dalla Banca a titolo unilaterale, originariamente benevolo, di stipulare la polizza collettiva aggiuntiva del 18 ottobre 1946, avente ad oggetto la rinuncia a favore del personale dipendente del rendimento dei premi polizza INA. A fronte di una tale iniziativa l'impugnata sentenza, invece ragionevolmente escludere che la Banca avesse inteso con di l'occasione vincolarsi alla erogazione ai dipendenti di un rendimento dei premi superiore a quello che poteva andare a suo beneficio ed assumersene il relativo onere, aveva ritenuto che dovesse argomentarsi diversamente dalla circolare 19 giugno 1946, esplicativa di una precedente del 18 maggio, con cui la Banca aveva rinunciato a favore dei dipendenti al rendimento dei premi di polizza che andarono ad aumentare il capitale assicurato. Sempre secondo il Tribunale, doveva escludersi che tale pattuizione aggiuntiva potesse riferirsi solo ai rendimenti in atto e non a quelli successivi in quanto il riferimento ai rendimenti in atto era contenuto solo nelle premesse del primo accordo e non nella successiva circolare che conteneva una sorta di interpretazione 20 autentica della volontà della Banca ed offriva altri elementi per ritenere che i rendimenti fossero finalizzati all'accrescimento di capitale assicurato e a scadenza e dunque ai rendimenti via via maturati. L'interpretazione, in linea con le finalità della stipulazione indicata nella intestazione della circolare,era rafforzata dal comportamento della Banca che per diversi anni successivi alla emanazione della circolare aveva dato esecuzione accreditando in favore dei dipendenti i rendimenti di ciascun anno.La considerazione che il beneficio sarebbe stato di maggiore entità per i soggetti più anziani costituiva soltanto la previsione di un possibile effetto pratico, non una limitazione della sfera oggettiva di efficacia del beneficio, espressamente riferito a tutto il personale. L'interpretazione affermata non era però condivisibile per la disapplicazione delle norme di legge sui canoni legali di ermeneutica e sull'obbligo di motivazione delle ragioni.Il Tribunale avrebbe dovuto, nella specie, considerare che la circolare del 19 giugno 1946 costituiva una mera comunicazione di intenti indirizzata ai capi delle agenzie e ai preposti agli uffici perché ne avessero informato il personale alle loro dirette dipendenze onde non era dato sapere se e quali tra gli impiegati della Banca ne fossero stati puntualmente informati e avessero avuto modo di percepirla con l'offerta negoziale di un beneficio che erano liberi di accettare. Una volta superato tale ostacolo,il Tribunale avrebbe dovuto porsi la questione se la Banca avesse inteso impegnarsi a che i dipendenti avessero acquisito non soltanto il 22 21 4 rendimento dei premi che effettivamente fosse affluito sulla polizza aggiuntiva, bensì il rendimento non verificatosi dei premi assicurativi che la Banca avrebbe dovuto versare all'INA in modo da assicurare un capitale pari al crescente ammontare delle retribuzioni annue. Ma l'impugnata sentenza, invece di fare uso degli strumenti esegetici offerti dall'art.1362 e SS. c.c., cioè dell'elemento letterale,di quello logico e del comportamento successivo delle parti, si è posta solo l'alternativa se si fosse trattato dei rendimenti in atto, come riferito nel primo accordo del 18 maggio,o dei rendimenti senza alcun connotato, come risultava dalla circolare del 19 giugno che invece offriva elementi di essenziale rilevanza contro la Banca.Ma i due atti non erano scissi bensì destinati ad integrarsi per cui, se fossero stati intesi nel loro insieme, un ben diverso significato andava attribuito alla significava rendimenti espressione "rendimenti in atto", che maturati all'epoca in contrapposizione a quella "successiva",che non poteva riferirsi a maggiori rendimenti che si sarebbero verificati per l'accresciuto ammontare dei premi.Era quindi da escludere alla stregua dell'elemento letterale e logico che l'impegno della Banca si fosse riferito per relazione a rendimenti diversi da quelli via via maturati fino alla scadenza di ciascun contratto di lavoro. Così inconferente era il rinvio al comportamento tenuto dalla Banca per avere accreditato a favore dei dipendenti il rendimento di ciascun anno per diversi anni poiché nel 1950 era stato congelato il capitale assicurato. Né i 22 lavoratori, terzi beneficiari, avevano per 20/25 anni mai contestato la decisione della Banca che non potevano avere ignorato in quanto manifestata ogni anno in occasione del turn over di centinaia di dipendenti con la conseguente liquidazione del rendimento premio polizza INA. In altro verso il Tribunale aveva affermato che tutti gli appellanti, esclusi quelli per i quali si era maturata la prescrizione, rientravano nella sfera dei destinatari dell'impegno assunto dalla Banca con i previsti irrevocabili benefici che ne erano scaturiti.Ma i dipendenti di cui al punto 4/C -rectius 2/C - erano quelli assunti dopo il 1950 o addirittura dopo il 1955, date rispettivamente di congelamento del capitale assicurato e della emissione della circolare n.1763 del 19 febbraio 1955, abrogativa tra le altre della circolare del 1946. Se il fondamento del diritto al maggior rendimento nasceva dall'accettazione tacita di una ipotetica promessa della Banca, era da escludersi che potessero averla accettata i dipendenti assunti dal 1950 in poi,a distanza di tanti anni dalla circolare del 1946,mai ad essi comunicata,o addirittura dopo il 1955, quando quella circolare era stata abrogata. Il motivo terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per proposte, vanno rigettati perché connessione delle censure infondati. In ordine alla denuncia di omessa pronuncia sulla polizza collettiva aggiuntiva del 1946 - la quale andava interpretata nel senso che la rinuncia della Banca al rendimento annuo dei premi 23 versati, a favore dei dipendenti ossia ad incremento del capitale assicurato, concerneva i rendimenti già maturati prima del 1946 e non quelli futuri - non vero che il Tribunale non si sia pronunciato sul punto.La decisione è, al contrario, fondata sul richiamo alla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte e sulla necessità di garantire comunque l'equivalenza tra prestazioni spettanti ai lavoratori, ai sensi dell'art.4 lettera c). Sul secondo problema posto all'esame, va subito precisato che la causa del contratto di assicurazione, stipulato in alternativa alla costituzione del Fondo per l'indennità agli impiegati,ai citato r.d.l. n.5 del 1942, èsensi dell'art.4,primo comma, del identificabile in relazione alla necessità di rendere certo in ogni caso il percepimento, da parte dei lavoratori, di un'indennità d'anzianità non inferiore a quella dovuta dal Fondo (art. 4 cit., lett. C). In tale senso il Tribunale ha esattamente interpretato il contratto di assicurazione escludendo che la soltanto la facoltà di stipulareBanca, datrice di lavoro, avesse polizze integrative a favore dei dipendenti sicchè la clausola contrattuale che avesse vanificato l'obbligo imposto dall'art.4 lett. C sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c.Né il Tribunale si è dall'interpretare lasottratto circolare 19 giugno 1946 cui ha riconosciuto un carattere esplicativo di una precedente del 18 maggio - poiché - dopo avere richiamato il principio generale affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di non assoggettamento a 24 revoche о modifiche di sorta del trattamento migliorativo garantito dal sistema assicurativo ed accettato dai dipendenti che quali beneficiari maturavano un diritto proprio ai vantaggi c.c., nell'ambito di un dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1920 contratto di assicurazione a favore di terzi ha escluso che tale - pattuizione aggiuntiva avesse significato soltanto la considerazione dei rendimenti in atto e non di quelli successivi.Ciò sia perché il riferimento ai rendimenti in atto è contenuto solo nelle premesse del primo accordo, quello del 18 maggio, e non nella parte negoziale e dispositiva, sia perché nella successiva circolare esplicativa, che aveva interpretato in modo autentico la volontà della Banca, il riferimento limitativo ai rendimenti in atto non esisteva più mentre erano evidenziati elementi di essenziale rilevanza contro la Banca.I rendimenti in quella sede erano, infatti, testualmente finalizzati all'accrescimento dei capitali assicurati "a scadenza" e dunque riferiti per relationem ai rendimenti via via maturati fino alla scadenza di ciascun contratto di lavoro. L'interpetrazione è poi secondo l'impugnata sentenza dalconvalidata -sempre comportamento della Banca che per diversi anni successivi. alla detta circolare aveva accreditato in favore dei dipendenti i rendimenti di ciascun anno. Né nella circolare erano contenute condizioni limitative poiché l'accenno al maggior beneficio per i soggetti di maggiore anzianità andava intesa solo come la previsione di un possibile effetto pratico,non una limitazione della sfera soggettiva di efficacia del beneficio stesso 25 espressamente riferito a tutto il personale. In definitiva anche i rendimenti di polizza dovevano essere considerati ai fini della riliquidazione del trattamento di fine rapporto. In entrambi i profili esaminati, l'interpretazione rispettosa degli artt. 1362 e SS. C.C. e invano contestata dalla ricorrente. Trattasi cioè di un giudizio, che postula l'esistenza una operazione ermeneutica che ha privilegiato il canone primario costituito dalla lettera delle espressioni usate nell'ambito però di tutte le disposizioni che hanno regolato la materia all'esame, congruamente motivato ed esente da errori, come tale incensurabile in sede di legittimità, rispetto al quale la ricorrente non ha dedotto argomenti decisivi a sostegno della condivisibile diversa tesi interpretativa sostenuta. Né è l'affermazione, ripresa nelle osservazioni scritte ex art.379,quarto comma, c.p.c., secondo cui la polizza in questione sarebbe divenuta inefficace nei confronti dei ricorrenti assunti dopo il 1950.A parte la valenza dei principi affermati dalle Sezioni Unite, come sopra richiamati, sulla necessità di garantire l'equivalenza tra prestazioni spettanti ai lavoratori, ai sensi dell'art. 4 del citato r.d.l.,e sulla nullità della clausola contrattuale che avesse mutato l'obbligo imposto dal legislatore in semplice facoltà, è da considerare che i dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura erano in realtà destinatari-beneficiari così della polizza,non revocata dalla stipulante, ex art.1411,primo comma,c.c., come dei successivi accordi di cui la stessa કા 26 stipulante, a partire dal 1950, aveva tentato inutilmente di dare una interpretazione a sé più conveniente. incidentale, denunciandosi Con l'unico motivo del ricorso errata valutazione e carenza di motivazione su un punto omessa essenziale, nella sentenza impugnata, in parte qua,contraddittorietà di mezzi di prova della motivazione, mancata assunzione rilevanti, violazione di legge sostantiva e processuale, si deduce che il Tribunale,nel considerare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla BNA,in entrambi i gradi di giudizio, relativamente ad alcuni interessati per i quali l'azione era stata proposta in tempi superiori ai 5 anni, rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non ha apprezzato o erroneamente valutato argomenti che fanno ritenere sicuramente meritevoli di accoglimento le istanze creditorie di SE RE e SEIN, BR RA, AM NE, quali eredi di AN NE,IA e OR TO, eredi di GE TO, DR RI, IR RI e IA LL in RI, eredi di GL RI, LU RI, CA RI, NI RI e IA LL, eredi di RO RI. Il ricorso incidentale è inammissibile. Il ricorso è stato, infatti, notificato oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (art.327 c.p.c.). Né contro i ricorrenti, che non sono litisconsorti necessari in cause inscindibili (art.334, primo comma, c.p.c.), è stata proposta alcuna impugnazione principale. 27 Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della Banca Nazionale dell'Agricoltura in favore dei propri intimati;
a carico dei ricorrenti incidentali in solido in favore della detta Banca.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile quello incidentale;
condanna la Banca Nazionale dell'Agricoltura al pagamento in favore dei propri intimati delle spese in lire175040 pari20€ 90,40 oltre lire cinquemilioni per onorari,pari a EURO "2.582,28; condanna in solido i ricorrenti pari 24€23,70 incidentali al pagamento delle spese in lire 45890 oltre lire duemilioninovecentoquattromila per onorari, pari a EURO 1.500,in favore della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Roma, 22 novembre 2001 Il Consigliere est. Presidente Man te o Www. St ll IL CANCELLIERE 0 1 . Depositato in Cancelleria T R A 1 MAR. 2002 oggi, IL CANCELLERE L E D O 28