Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/1999, n. 206
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Sentenza 11 gennaio 1999

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Le quietanze, con le quali il lavoratore dà atto di aver ricevuto una somma di denaro a soddisfacimento delle sue spettanze e di non avere altro a pretendere, se formulate in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto costituiscono mere dichiarazioni di scienza o di opinione che non precludono al dichiarante la possibilità di agire, nei normali termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti.

Le agenzie generali dell'INA gestite in economia non avendo personalità giuridica non sono in grado di assumere in proprio la titolarità di obbligazioni, conseguentemente la titolarità dei rapporti di lavoro dei loro dipendenti è dell'INA. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata sul punto dalla S.C. - aveva accertato non soltanto che l'agenzia generale di Roma era priva di personalità giuridica, ma altresì che i superiori gerarchici della lavoratrice considerata erano diretti dipendenti dell'INA e che i moduli organizzativi usati dall'agenzia erano quelli - generali e standardizzati - dell'INA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/1999, n. 206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 206
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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