Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 2
Le quietanze, con le quali il lavoratore dà atto di aver ricevuto una somma di denaro a soddisfacimento delle sue spettanze e di non avere altro a pretendere, se formulate in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto costituiscono mere dichiarazioni di scienza o di opinione che non precludono al dichiarante la possibilità di agire, nei normali termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti.
Le agenzie generali dell'INA gestite in economia non avendo personalità giuridica non sono in grado di assumere in proprio la titolarità di obbligazioni, conseguentemente la titolarità dei rapporti di lavoro dei loro dipendenti è dell'INA. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata sul punto dalla S.C. - aveva accertato non soltanto che l'agenzia generale di Roma era priva di personalità giuridica, ma altresì che i superiori gerarchici della lavoratrice considerata erano diretti dipendenti dell'INA e che i moduli organizzativi usati dall'agenzia erano quelli - generali e standardizzati - dell'INA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/1999, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da.:
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI INA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 51, presso lo studio dell'avvocato LUIGI AMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO ANGELINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE LI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6102194 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/04/94 R.G.15520/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/97 dal Consigliere relatore Dott. Fernando LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.2.1994/19.4.1994 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) nei confronti di BE IA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, in data 16.1.1989, rigettava l'appello confermando la decisione del Pretore che aveva riconosciuto che il rapporto di lavoro di natura subordinata tra l'Istituto e la BE era sorto l'1.11.1971 e condannata l'INA alla ricostruzione della carriera in relazione alla maggiore anzianità maturata in base alla disciplina contrattuale collettiva del settore. Osservava in motivazione che l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse era infondata in quanto la maggiore anzianità (maturatasi nel rapporto) era stata chiesta in relazione ai maggiori scatti di anzianità, differenze retributive, indennità accessorie e allo accantonamento del T.F.R. e cioè non si era richiesto l'accertamento di un mero fatto ma di un fatto giuridico avente rilevanza sulla misura di alcuni diritti rivendicati dalla lavoratrice.
Escludeva poi che sull'anzianità fosse intervenuta "transazione" non avendo tale carattere la mera quietanza (per la somma di L.272.145) rilasciata per il pagamento della indennità di anzianità per il periodo 1971-1976, durante il quale era stata considerata dal suo datore di lavoro solo "produttore" e non lavoratrice dipendente.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva, per essere il rapporto della BE intercorso non con l'Istituto ma con l'Agenzia generale di Roma, osservava che dalla istruttoria compiuta era risultato che i superiori gerarchici della BE erano funzionari dell'Istituto e che inoltre non era contestato che l'Agenzia generale di Roma, condotta in economia, fosse priva di personalità giuridica sicché tutti i rapporti giuridici dovevano far necessariamente capo all'INA.
In ordine all'accertamento della natura subordinata del rapporto nel periodo 1971-1976 rilevava che dalla prova testimoniale era risultata la subordinazione gerarchica della BE ai funzionari dell'Istituto, la quale si estrinsecava nel ricevere da essi le direttive sul lavoro da svolgere e nel riferire giornalmente sul lavoro svolto, nell'obbligo quotidiano di presenza al lavoro e di osservanza dell'orario, nel dovere giustificare l'assenza per malattia con certificazione medica, elementi tutti che deponevano per la natura subordinata del rapporto , natura confermata anche dallo svolgimento di identiche mansioni dopo la formale assunzione come lavoratrice dipendente avvenuta nel 1976.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l'INA, l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso, che si esamina per primo in quanto precede logicamente gli altri, l'INA, denunziando la violazione e falsa applicazione del R.D. 20.5.1926 n.933 e del D.P.R.13.2.1959 n.449 ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c. in rel. art. 100 c.p.c.), sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la BE fosse dipendente dell'INA e non dell'Agenzia generale.
Il ricorrente assume che secondo alcune sentenze di questa Corte (n. 2374 del 1957, 391 del 1960, n.2894 del 1979 e n.9374 del 1987) non vi sarebbe assoluta identità tra INA e Agenzia generale, anche se gestita in economia, identità che non può desumersi dal fatto che l'INA si fosse costituita in giudizio per l'agenzia e riporta il testo di una sentenza di questa Corte, n. 2894 del 1979, che afferma:
"La titolarità in capo all'INA della gestione delle agenzie generali in economia spiega anche la legittimazione di esso Istituto ad agire in giudizio in ordine ai rapporti inerenti la gestione della medesima."
La censura è infondata. Il problema che le sentenze citate affrontavano era di stabilire la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie dell'INA gestite in economia, essendo all'epoca l'INA ente pubblico, e si affermò che permaneva la natura privatistica del rapporto malgrado l'assunzione della gestione, in precedenza di agenti privati, da parte dell'ente pubblico. Non si affermò, tuttavia, che detto personale non dipendesse dall'INA anche perché, come ha rilevato il Tribunale, l'agenzia generale, gestita in economia, non aveva personalità giuridica. Il brano riportato nel ricorso della sentenza n. 2894 del 1979 conferma l'esattezza di questo decisivo rilievo. Se, infatti, la legittimazione dell'INA deriva dalla circostanza che è titolare dei rapporti giuridici che fanno capo alla agenzia, è evidente che l'agenzia generale gestita in economia non ha personalità giuridica. Del resto neppure l' Istituto ricorrente sostiene che essa abbia personalità giuridica ma si limita ad affermare che non vi è assoluta identità tra agenzia e INA, ma non spiega il senso di questa affermazione e non indica comunque le norme che attribuiscano alla prima la personalità. Non senza considerare, infine, che il Tribunale ha accertato in punto di fatto che i produttori della agenzia generale di Roma, dipendevano gerarchicamente dai loro superiori che erano diretti dipendenti dell'INA; che i moduli organizzativi usati dai produttori della Agenzia di Roma erano quelli (generali e standardizzati) dell'INA; che l'agenzia, in quanto priva di personalità giuridica, non era in grado di assumere in proprio la titolarità di obbligazioni.
Il primo motivo del ricorso, denunziando la violazione o falsa applicazione di norme in relazione alla prescrizione e alla ammissibilità della domanda ed alla decadenza della medesima, art.360 n.3 c.p.c. in rel. artt.2946 e 2948 , 2113 c.c., 100, 112, 409, e 414 e sgg. c.p.c. nonché vizio di motivazione art.360 n.5 in rel. art.2946 e 2948 e 2113 c.c., si articola in tre profili. Con il primo l'Istituto lamenta che il Tribunale non abbia ritenuta l'inammissibilità della domanda in quanto tendente ad accertare il mero fatto storico sulla anzianità maggiore. Deduce che la mancata allegazione di specifici diritti di contenuto patrimoniale comportava anche la mancanza di interesse alla domanda proposta di mero accertamento. Va rilevato al riguardo che la sentenza ha accertato che la domanda aveva per oggetto la maggiore anzianità in relazione a specifici diritti su cui incide (scatti, differenze retributive, specifiche indennità e t.f.r.) cioè un fatto giuridico. Questa interpretazione dell'atto giudiziale viene contestata in fatto senza dedurre vizi della motivazione che la sorregge o violazione delle norme ermeneutiche, sicché il profilo si converte in una inammissibile censura di fatto in sede di legittimità. Inoltre la questione di diritto della ammissibilità dell'azione tendente ad accertare la maggiore anzianità di servizio in relazione a specifici diritti ha trovato soluzione positiva nella giurisprudenza della Corte (cfr. n. 11583 del 1990, n. 12973 del 1991, 11263 del 1992) trattandosi dell' accertamento del presupposto di fatto di tali diritti, cioè di un fatto giuridico e non di un mero fatto storico.
Con il secondo profilo l'INA ribadisce la eccezione di prescrizione della domanda di maggiore anzianità invocando il precedente della decisione n. 11263 del 1992 delle SS.UU. di questa Corte. Ma la infondatezza della censura è rilevabile dalla massima e dalla sentenza ove, ai fini del riconoscimento del danno richiesto ex art.2116 c.c. in relazione alla qualifica di avventizio o di ruolo del periodo iniziale del rapporto di lavoro di un autoferrotranviere da far valere come maggiore anzianità di ruolo, si afferma la prescrizione decennale del diritto alla qualifica precisando che:
"nè in contrario rileva il principio della inesistenza di limiti temporali all'accertabilità della anzianità di servizio, dovendosi distinguere il caso in cui venga in discussione la sola anzianità di servizio, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro, senza che vi sia contestazione sulla sua qualificazione, dal caso in cui invece si controverta su tale qualificazione per far valere una maggiore anzianità di servizio nella posizione giuridica rivendicata". Il termine "qualificazione" è usato nel senso di domanda tendente al riconoscimento di una diversa qualifica, ma non di domanda tendente allo accertamento della natura subordinata del rapporto nel primo periodo e cioè di azione di mero accertamento, come tale imprescrittibile.
Nè si può sostenere, secondo l'ulteriore censura formulata, che - anche i diritti (in ipotesi) dedotti dalla lavoratrice sarebbero in ogni caso prescritti per il periodo in contestazione (1971-1976), operando la prescrizione anche in costanza di rapporto, data la stabilità di esso desumibile dalle notevoli dimensioni occupazionali dell'azienda. A parte la inammissibilità della censura in quanto coinvolge una indagine di fatto circa la stabilità del rapporto collegata alle asserite dimensioni occupazionali dell'impresa, preclusi in questa sede perché la questione non è stata neppure trattata del Tribunale, va rilevato che il giudice di appello ha disatteso l'eccezione proposta per il rilievo che trattavasi di diritti nel loro complesso esigibili alla fine del rapporto o ancora in corso all'atto della domanda (scatti di anzianità, trattamento di fine rapporto, differenze retributive su retribuzioni differite e correnti, con riferimento però al trattamento di fine rapporto).
Quanto, infine, alla interpretazione della scrittura con la quale la BE ha dichiarato di essere completamente soddisfatta di ogni suo avere per il rapporto con l'INA dal 1971 al 1976, che secondo l'INA costituirebbe atto abdicativo di ogni diritto sorto in quel rapporto e per il quale sarebbe decorso il termine per l'impugnazione di cui all'art 2113 c.c., osserva il Collegio che il Tribunale ha escluso che tale atto, che fa riferimento soltanto alla indennità di anzianità, potesse riferirsi anche al diritto dedotto in questo giudizio, al riconoscimento della natura subordinata del rapporto e dei diritti da tale rapporto derivati. Il Tribunale ha poi correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale si richiede ai fini della validità della transazione lo specifico riferimento al diritto oggetto di essa e che sono invece insufficienti le generiche espressioni di rinuncia ad ogni diritto. In ordine al dedotto decorso del termine per l'impugnativa si osserva che esso decorre a sensi del secondo comma dell'art.2113 c.c. dal termine del rapporto di lavoro, mentre l'azione della BE è stata proposta in costanza del rapporto sicché il termine di decadenza non aveva ancora iniziato a decorrere. Quanto al dedotto vizio giuridico della motivazione, secondo il quale non era necessario indicare i diritti oggetto della transazione bastando la manifestata volontà di aver definito il rapporto, la tesi è contraria alla costante giurisprudenza di legittimità che identifica in tali atti di c.d. quietanza a saldo una mera dichiarazione di scienza o di opinione non preclusiva della successiva tutela giurisdizionale,(Cfr. Cass. n. 1267/1981, n. 5604/1982, n. 2130 /1986, n. 879/1988, n. 12374/1997). Con il terzo motivo l' INA censura sotto più profili la sentenza del Tribunale in ordine all'accertamento della natura subordinata del lavoro prestato nel quinquennio in contestazione, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366,1367,2077 e 1742 e ss. 2094 e sgg. c.c. nonché degli artt. 116, 257, 420 c.p.c. e vizio della motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) . Con un primo profilo si deduce che nella motivazione non si è tenuto conto che la figura del produttore del 3^ gruppo come lavoratore autonomo era stata contrattata con le organizzazioni sindacali e prevista dal contratto di lavoro. Palese la non decisività del punto non essendo riconosciuto dalla legge il potere alla autonomia collettiva di derogare le norme che individuano il lavoro subordinato e cioè di qualificare autonomo o subordinato un determinato rapporto. Anche l'argomento interpretativo che potrebbe trarsi dal riconoscimento del sindacato alla natura autonoma del rapporto è svilito dalla pattuizione, riportata nel ricorso, che al maturare di una anzianità di quattro anni, il produttore di terzo gruppo poteva essere inquadrato come subordinato, pattuizione che dimostra che le parti ritenevano che il rapporto avesse i requisiti del lavoro subordinato.
Con un secondo profilo si deduce che la sentenza non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte che avrebbe ritenuto, al fine di stabilire la natura subordinata o meno del rapporto, imprescindibile la rilevanza della volontà espressa dalle parti all'atto della conclusione del contratto. La censura è infondata. La giurisprudenza di questa Corte non ha affatto ritenuto imprescindibile il nomen juris attribuito dalle parti, ma che esso sia solo uno degli elementi per l'indagine sulla natura del rapporto. Esso però non ha rilievo assorbente, ma prevalgono le modalità di esecuzione del rapporto, Cass. n. 5520 del 1997. Il diverso nomen attribuito dalle parti costituisce il punto iniziale dell'indagine all'esito della quale può risultare irrilevante "non potendo l'indagine sulla volontà negoziale andare disgiunta dal concreto svolgimento della prestazione in eventuale contrasto con la qualificazione datane dalle parti" Cass. n. 2370 del 1998, nello stesso senso nn.5532 e 8508 del 1996, 6919 e 10829 del 1994. Ha precisato ancora la Corte che il nomen juris diviene rilevante solo "quando il concreto svolgimento del rapporto non è incompatibile con la forma autonoma" Cass. n. 4948 del 1996. L'indagine del Tribunale sulla natura del rapporto nasce dell'eccezione dell'INA, fondata sul diverso nomen juris, che ha costituito perciò il presupposto dell'accertamento svolto dal Tribunale che ha correttamente concluso sulla base del concreto svolgimento di esso per la natura subordinata del rapporto di lavoro dopo avere correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Con un terzo profilo si deduce la violazione delle nome processuali per avere svalutato le dichiarazioni del legale rappresentante della società e ritenuto ammissibili e quindi attendibili le dichiarazioni di una teste collega di lavoro, avete comunanza di interessi. Le censure sulla valutazione della prova sono inammissibili in sede di legittimità allorquando, come nel caso deciso, il Tribunale ha preso in esame tutto il complesso materiale probatorio acquisito fornendo la riguardo adeguata e congrua motivazione.
Palese poi è l'infondatezza della censura circa la l'inammissibilità della teste, perché collega di lavoro della ricorrente, essendo la incapacità a testimoniare collegabile solo a un diretto coinvolgimento della persona nella situazione e nel rapporto controversi e non già alla ravvisata esistenza di qualche interesse di detta persona in relazione a rapporti diversi (cfr. Cass. n. 8605 del 1995 e 2641 del 1993). Con l'ultimo profilo l'INA censura la valutazione come di natura subordinata della collaborazione della BE sostenendosi che l'attività di produzione è identica per il lavoratore autonomo ed il subordinato e la differenza è data dalla volontà delle parti. Si censura ancora la valutazione della prova testimoniale. La censura è infondata.
Il rilievo che una determinata attività, come quella della BE, possa in astratto essere svolta nell'ambito del lavoro autonomo o di quello subordinato è ovvio, ma va subito precisato, in accordo con i principi enunciati da questa Corte sopra riportati, che sono le concrete modalità di svolgimento a qualificare il rapporto come autonomo o subordinato. e che è erronea la affermazione, contenuta nel profilo, che la volontà delle parti da sola possa qualificare il rapporto.
La differenza tra lavoro autonomo e subordinato è data dalla subordinazione, ed in particolare dall'aspetto tecnico organizzativo di questa, che caratterizza il lavoro subordinato come eterodiretto rispetto a quello autonomo. Come la giurisprudenza della Corte ha più volte affermato, Cass. nn. 4152 e 4855 del 1986, 5158 del 1988, 3853 del 1995, 11178 del 1996, l'accertamento in concreto della subordinazione può avvenire attraverso il riscontro di più caratteristiche o indici della prestazione subordinata, quali l'orario giornaliero di lavoro, il controllo della presenza, l'obbligo di giustificazione di eventuali assenze, il controllo diretto sull'attività da parte dei superiori gerarchici, con l'impartizione minuta di direttive sul lavoro a compiersi e l'obbligo di relazione quotidiana sul lavoro svolto. Il Tribunale ha compiuto l'accertamento secondo questi criteri e le sue conclusioni sulla natura subordinata costituiscono un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità in quanto assistito da una motivazione corretta, adeguata ed immune da vizi logici-giuridici. Le censure al riguardo dell'Istituto, che ciascuna delle predette caratteristiche può essere compatibile con il lavoro autonomo, non sono pertanto concludenti. La indicata giurisprudenza di questa Corte ha precisato che le predette caratteristiche sono solo indici di subordinazione e che solo la valutazione complessiva di esse è decisiva per la qualificazione del rapporto. Il rilievo che ciascuna di esse in astratto è compatibile con il lavoro autonomo non rende illogica la valutazione del Tribunale che nel loro complesso esse depongano per la subordinazione. Conferma infine la logicità della valutazione il rilievo, non oggetto di censura, che la BE, assunta poi come dipendente di 2^ gruppo nel 1976, continuò ad esplicare poi l'attività con identiche modalità.
Non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione essendo il ricorrente soccombente e l'intimata non costituita.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e dichiara che non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18.12.1997
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 1999