Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
La legge n. 1369 del 1960 non consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale "prestito di manodopera", cioè che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti nell'organizzazione di un altro imprenditore un proprio dipendente il quale esegua il lavoro nella sfera e per conto di costui, sotto la direzione e il controllo - e, pertanto, a rischio - dello stesso, restando il primo nella posizione giuridica di datore di lavoro. Infatti, alla fattispecie - vietata - dell'appalto di manodopera è sottintesa la presenza di un'impresa che non assicura, con propria organizzazione e con proprio rischio, le prestazioni oggetto del contratto. Elemento caratterizzante di tale fattispecie(che vale a distinguerla dalle ipotesi lecite) è il conferimento di un appalto ad un'impresa la quale, ancorché titolare di una propria, reale organizzazione non la impegna, con l'assunzione del rischio relativo, nell'esecuzione dell'opera o del servizio in concreto appaltato, circostanza che si verifica anche quando l'intera gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata all'appaltante. Ne consegue che il giudice, al fine di distinguere le varie ipotesi, è chiamato ad accertare non soltanto la esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo all'appaltatore, ma anche la natura delle prestazioni appaltate: nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi vietata ex art. 1 della legge vietata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine, attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali all'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato siano gestiti dall'azienda appaltatrice, permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa di quest'ultima, salvo, per le ipotesi di cui all'art. 3 della stessa legge, l'obbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo. (Fattispecie relativa all'appalto ad una cooperativa del servizio di trasporto dei redattori e fotografi del giornale "Il Messaggero").
Commentario • 1
- 1. Appalto illecito di manodopera: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA ME, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, N^ 35, presso lo studio dell'avvocato ME D'AMATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ EDITRICE "IL MESSAGGERO" SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, N^ 78, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l. "LASER COOP";
- intimato -
avverso la sentenza n. 12112/94 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/09/94, R.G.N. 71049/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato Marco PETROCELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 dicembre 1990 il Pretore di Roma, decidendo sulla domanda proposta da NI AR nei confronti della Società Editrice Il ER s.p.a., ha accertato che il AR, formalmente socio - dipendente, nello stesso periodo, della società cooperativa LASER a r.l., aveva in realtà lavorato dal 1.2.1987 al 14.8.1987 alle dipendenze della società Il ER in violazione dell'art.1 della l.1369/60 e ha di conseguenza, condannato la società appaltante al pagamento della somma di lire 10.284.309 a titolo di differenze retributive , alla reintegrazione del AR nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento. La sentenza è stata pronunciata anche nei confronti della cooperativa AS, previa integrazione del contraddittorio ordinata dal Pretore.
Ha proposto appello la società Il ER al quale ha resistito il solo AR.
Con sentenza 6 settembre 1994 il Tribunale di Roma ha accolto la impugnazione e ha rigettato le domande proposte dall'appellato con le seguenti argomentazioni.
Ha rilevato in primo luogo che la coop.AS aveva assunto in appalto dalla Società Editrice il ER il servizio di trasporto del giornale agli edicolanti, il servizio di trasporto di redattori e fotografi incaricati della "cronaca dei quartieri" e il servizio di smistamento e caricamento dei giornali sui furgoni (cd "ribalta"). Ha osservato, quindi, che la cooperativa aveva una effettiva organizzazione di impresa e che tale organizzazione aveva, in particolare, utilizzato per la esecuzione del servizio di trasporto di redattori e fotografi per la "cronaca dei quartieri" cui era addetto il AR, assumendone il rischio e conservando la intera gestione dei rapporti di lavoro dei propri soci. A fronte dell'insieme di elementi probatori che imponevano di ritenere lecito l'appalto del suddetto servizio di trasporto, poiché gestito con organizzazione - di mezzi e di persone - propria dell'appaltatore, il Tribunale ha considerato irrilevanti o comunque non sintomatiche circostanze come quella che alcune delle vetture acquistate dalla cooperativa appartenessero in precedenza alla società committente e l'acquisto fosse stato realizzato a condizioni di favore, che taluni servizi svolti dalla cooperativa fossero anche svolti da dipendenti del ER, che l'organico degli autisti dipendenti per il servizio "cronaca dei quartieri" fosse insufficiente, che il AR in qualche occasione, peraltro limitata, avesse effettuato il servizio di trasporto dei redattori anche per la "cronaca romana", che lo stesso AR avesse proseguito l'attività di autista anche dopo la soppressione del servizio "cronaca dei quartieri", che sulle autovetture adibite al trasporto di redattori e fotografi fosse apposta la tessera "servizio stampa", che su richiesta della AS, i dipendenti della cooperativa timbrassero il cartellino di presenza all'orologio marcatempo della società committente. Il AR ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello con ricorso fondato su quattro motivi ai quali resiste con controricorso la società il ER. Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Non si è costituita la società cooperativa a r.l. AS Coop nei confronti della quale questa Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio con ordinanza resa all'udienza del 9 gennaio 1998. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l.1369/60 e dell'art.2094 cod.civ., oltre che il difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art.365, recte 360 nn.3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale avrebbe considerato irrilevante la circostanza che la cooperativa AS si era limitata a dare come unica direttiva ai lavoratori addetti alla cronaca quella di "mettersi a disposizione" del ER con una motivazione erronea e violativa dell'art.1 L.1369/60 in quanto l'appalto di mere prestazioni di lavoro si sostanzia precisamente nel "mettere a disposizione" dell'appaltante un lavoratore assunto o comunque retribuito dall'appaltatore, nel senso che il primo è quello che effettivamente lo utilizza nella propria attività aziendale secondo le proprie necessità ed in base alle proprie direttive. Erronea inoltre e frutto di una interpretazione viziata dell'art.3 della stessa legge sarebbe, secondo il ricorrente, l'affermazione secondo cui le direttive del ER erano necessariamente connesse alla natura del servizio e costituivano legittimo esercizio del potere del committente, poiché, nella fattispecie (lecita) delineata dalla norma citata, le direttive impartite eventualmente dall'appaltante sono necessariamente ulteriori rispetto a quelle impartite dall'appaltatore che, dunque, non possono mancare ne' essere in alcun modo sostituite. Con il secondo motivo il AR deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 l..1369/60, degli artt. 2697, 2727 e segg, 2094 cod.civ., oltre al difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), criticando la sentenza d'appello per non aver dato il doveroso rilievo alla circostanza che egli, al pari dei dipendenti della società appaltante, timbrava il cartellino di presenza all'orologio marcatempo del ER. La mancata valutazione di tale decisiva circostanza deriverebbe dall'equivoco in cui è incorso il Tribunale confondendo il cartellino dei visitatori con quello di presenza dei dipendenti, qual'era obiettivamente quello del mese di agosto 1987 prodotto in via esemplificativa. Sostiene inoltre il ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare la circostanza, decisiva, che la cooperativa non era in possesso di alcuna documentazione circa gli orari e le giornate di presenza, il che escludeva l'esistenza di un effettivo controllo, da parte della cooperativa medesima, sulla prestazione di lavoro dei propri (asseriti) dipendenti, mentre, all'opposto, la timbratura del cartellino all'orologio marcatempo de Il ER doveva far presumere che tale controllo era effettuato dalla società committente. Ove tali circostanze e presunzioni fossero state doverosamente valutate in una con gli altri dati probatori, tutti precisi e concordanti, il giudice del merito avrebbe certamente ritenuto dimostrata la ricorrenza di una ipotesi di interposizione vietata.
Nel terzo motivo, con deduzione della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 3 l.1369/60 e del difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) la sentenza di appello è ulteriormente criticata per aver considerato di "scarso rilievo" la circostanza dell'impiego promiscuo del ricorrente nel servizio "cronaca dei quartieri" - dato in appalto alla cooperativa - e nel servizio di "cronaca generale"- pacificamente espletato da Il ER con propri dipendenti - nel quale il AR continuò ad essere impiegato anche dopo la soppressione del servizio "cronaca dei quartieri" (teste EL). Tale circostanza avrebbe, invece, dovuto indurre il Tribunale a considerare che , nell'appalto lecito, opere e servizi devono essere tali da consentirne un'autonoma gestione da parte dell'appaltatore, poiché quando l'attività dei dipendenti dell'appaltatore si sovrappone e confonde con quella gestita direttamente dall'appaltante, oggetto del contratto non è un servizio o un'opera, ma solo la prestazione di lavoro.
Infine, nel quarto motivo, deducendo ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 3 l.1369/60 e dell'art.2697 cod.civ., oltre al difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 nn. 3 e 5 C.P.C.) il AR critica la decisione del Tribunale per non aver considerato che le condizioni di favore praticate da Il ER nella vendita dei propri automezzi alla cooperativa erano tali da dar luogo a una vera e propria donazione e per non aver tratto dalla constatazione di tale circostanza la conclusione della insussistenza di una effettiva, adeguata organizzazione di impresa in capo alla AS
I quattro motivi, da esaminare insieme perché evidentemente connessi, non sono fondati.
È opportuno premettere al loro esame alcune considerazioni in diritto.
Alla fattispecie vietata dalla legge 23 ottobre 1960 n.1369 è sottintesa la presenza di un'impresa che non assicura, con propria organizzazione e con proprio rischio, le prestazioni oggetto del contratto. Elemento caratterizzante (e distintivo dalle ipotesi lecite) quindi è il conferimento di un appalto ad un'impresa la quale, ancorché titolare di una propria, reale organizzazione, non la impegna, con assunzione del rischio relativo, nella esecuzione dell'opera o del servizio in concreto appaltato (cfr. Cass. 20 aprile 1985 n. 2643; 16 settembre 1987 n. 7259), circostanza che si verifica anche quando la intera gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata all'appaltante (cfr. Cass. 8 giugno 1983 n. 3921; 4 luglio 1996 n. 6092). Più in generale, la ricordata normativa non consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale "prestito di manodopera", cioè un imprenditore non può inserire a tutti gli effetti nella organizzazione di un altro imprenditore un proprio dipendente, il quale esegue il lavoro nella sfera e per conto di costui, sotto la sua direzione e controllo e, pertanto, a rischio dello stesso, restando il primo nella posizione giuridica di datore di lavoro.
Tali essendo le ragioni e le finalità del divieto normativo, il giudice è chiamato ad accertare non soltanto la esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo all'appaltatore ma la natura delle prestazioni appaltate (cfr. Cass. 24 maggio 1991 n. 5897; 27 maggio 1996 n. 4862): nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi vietata dall'art.1 della legge citata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine e attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali all'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato siano gestiti dall'azienda appaltatrice, permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa di quest'ultima (salvo, per le ipotesi di cui all'art.3 della stessa legge, l'obbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo). Pienamente adeguandosi ai ricordati principi, il Tribunale di Roma ha improntato la propria indagine all'obiettivo di verificare se la cooperativa AS avesse una effettività di struttura sociale e organizzativa sua propria e se avesse impiegato tale organizzazione di impresa nell'appalto in cui era stato utilizzato il AR o se, di contro, costui fosse stato utilizzato da Il ER come proprio dipendente, fruendo della mera messa a disposizione delle sue energie lavorative ed esercitando un potere direttivo e gerarchico nei suoi confronti (sent. pag.6).
Sulla base della prodotta documentazione e degli elementi emersi dalla istruttoria, che la sentenza valuta singolarmente e nel loro complesso, senza trascurare quelli che nel ricorso per cassazione si dicono non adeguatamente considerati e di importanza decisiva, il giudice di appello ha accertato, in primo luogo, che la cooperativa AS era regolarmente costituita ed operante, svolgendo regolari assemblee e sedute del consiglio di amministrazione, e che la stessa aveva una reale struttura organizzativa costituita da locali ed appartamenti in locazione (per i quali corrispondeva i relativi canoni), da arredi e materiale vario per il funzionamento degli uffici , da auto furgoni e autocarri acquistati oltre che da Il ER, da concessionari e da privati - con la quale svolgeva in generale attività di distribuzione e di trasporto anche per committenti diversi da Il ER, ai quali offriva i propri servizi (sent. pag. 6). Ha accertato inoltre che le prestazioni appaltate dalla società "Il ER" - e in particolare il servizio di trasporto di redattori e fotografi per la "cronaca dei quartieri" - non ebbero ad oggetto solo le prestazioni di lavoro degli autisti ma anche la fornitura delle vetture che furono effettivamente impegnate dalla AS in quel servizio e della cui circolazione la cooperativa assumeva il rischio ed i costi, provvedendo alle necessarie riparazioni e manutenzioni e rispondendo altresi delle eventuali contravvenzioni stradali. A sua volta il rapporto di lavoro del AR è risultato direttamente gestito dall'appaltatrice AS , avendo il giudice d'appello accertato - e sul punto non vi è impugnazione - che era la cooperativa a disporre della prestazione di lavoro (fu infatti la AS ad assegnare il AR a quel servizio piuttosto che a uno degli altri appaltati e a spostarlo di nuovo alla distribuzione dei giornali, come da sua richiesta, il giorno successivo alla cessazione della "cronaca dei quartieri" ad esercitare poteri direttivi e disciplinari, a chiedere agli enti pubblici competenti le visite di controllo ex art.5 dello Statuto dei Lavoratori (sent.pag.7).
La motivazione, compiuta e convincente, che il giudice di appello ha dato della ricostruzione della fattispecie in termini di insussistenza di una interposizione fittizia di mano d'opera resiste alle critiche del ricorrente sotto tutti i profili denunciati. Invero, la circostanza che la cooperativa AS avesse detto ai propri soci "..di mettersi a disposizione del ER per sapere dove volevano andare.."; che gli autisti ricevessero direttive in proposito dai giornalisti del ER, che gli stessi autisti stazionassero nei locali della società committente in attesa di redattori e fotografi non significa abdicazione di poteri e di compiti organizzativi dell'effettivo datore di lavoro rispetto a un servizio che si concretava nel trasporto di redattori e fotografi de Il ER in ore e luoghi non predeterminati, ma di volta in volta individuati in base agli accadimenti che interessavano il giornale e nel quale pertanto, l'attesa delle persone da trasportare, come pure l'indicazione, da parte di costoro, del luogo da raggiungere e del percorso da seguire, ineriscono all'oggetto e alle modalità della prestazione come parte qualificante di essa. Del pari, la timbratura del cartellino di presenza all'orologio marcatempo della società "Il ER" è circostanza non significativa, una volta accertato da parte del Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal presidente della cooperativa AS e non altrimenti smentite dal AR il quale non ha formulato specifiche contestazioni su questo punto) che fu la AS a chiedere a titolo di cortesia l'utilizzo dell'orologio marcatempo per controllare l'orario del (proprio) personale e che alla AS venivano consegnati i relativi cartellini. In tale contesto probatorio, il fatto che il Tribunale abbia scambiato il cartellino dei visitatori con quello dei dipendenti è ininfluente mentre, per altro verso, rimane mera affermazione del ricorrente ( non precisando il ricorso da quale atto del processo risulterebbe) la circostanza che il procuratore della cooperativa "ha espressamente dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione circa gli orari e le giornate di presenza" (la sola dichiarazione, riportata a pag.10 del ricorso, si riferisce, infatti, alla mancata documentazione della prestazione di lavoro domenicale). Altrettanto irrilevante è il fatto che talvolta il AR avesse accompagnato giornalisti e fotografi per servizi della "cronaca generale" anziché della "cronaca di quartiere" posto che, come esattamente rileva la sentenza impugnata, taluni accadimenti potevano riguardare sia l'uno che l'altro tipo di cronaca. Per non dire della totale infondatezza del rilievo secondo cui il giudice di appello avrebbe trascurato l'importanza del fatto che il AR continuò ad essere impiegato nel servizio di "cronaca generale" dopo la soppressione del servizio "cronaca dei quartieri". Ove si consideri, infatti;
che le dichiarazioni del teste EL, trascritte in ricorso, riferiscono solo che ".. per qualche mese il ricorrente ha continuato a fare l'autista." e non già, come vuole sostenere il AR, "l'autista per la cronaca", la pretesa deposizione decisiva, come bene sottolinea il Tribunale, è, all'opposto, del tutto irrilevante, sia perché decisamente smentita dal teste Di RD (e anche su questo punto non vi è impugnazione) sia perché non dimostra da sola per quali servizi o fini ( più precisamente se trattavasi sempre di servizi oggetto dell'appalto o meno) il AR avrebbe continuato a svolgere le mansioni di autista. Quanto, infine, al difetto di motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto irrilevante la cessione di automezzi da il ER alla cooperativa AS a condizioni di assoluto favore". è sufficiente osservare che il Tribunale, soffermandosi specificamente (anche) su questa vicenda, ha rilevato che la documentazione prodotta in giudizio confermava che la AS aveva acquistato diversi automezzi da concessionari e da privati, oltre che da "Il ER", e ha concluso, in piena coerenza con tale rilievo, che la circostanza non solo escludeva che la cooperativa impiegasse macchine e attrezzature fornite dall'appaltante ma anche la stessa non fosse dotata di una sufficiente organizzazione di impresa, dato il peso economico della operazione di acquisto dei detti automezzi.
In conclusione, tutte le ricordate censure, mentre non evidenziano errori di diritto (la stessa decisione di questa Corte n. 5087 del 21 maggio 1998 citata nella memoria del ricorrente enuncia principi che il Tribunale ha pienamente applicato) e neppure errori decisivi di attività logica, si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione di risultanze probatorie già vagliate e nella (implicita) richiesta di un riesame del merito - conforme a quella diversa valutazione - che non è consentita in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il diverso esito dei giudizi di merito concreta giusti motivi (art.92, secondo comma, c.p.c.) per compensare le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite , mentre nulla deve disporsi per le spese di questo stesso giudizio nei confronti della società AS coop. a r.l. perché non costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti della società AS coop. a r.l..
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999