Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4046
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

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La legge n. 1369 del 1960 non consente, sotto alcuna forma, che si realizzi un sostanziale "prestito di manodopera", cioè che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti nell'organizzazione di un altro imprenditore un proprio dipendente il quale esegua il lavoro nella sfera e per conto di costui, sotto la direzione e il controllo - e, pertanto, a rischio - dello stesso, restando il primo nella posizione giuridica di datore di lavoro. Infatti, alla fattispecie - vietata - dell'appalto di manodopera è sottintesa la presenza di un'impresa che non assicura, con propria organizzazione e con proprio rischio, le prestazioni oggetto del contratto. Elemento caratterizzante di tale fattispecie(che vale a distinguerla dalle ipotesi lecite) è il conferimento di un appalto ad un'impresa la quale, ancorché titolare di una propria, reale organizzazione non la impegna, con l'assunzione del rischio relativo, nell'esecuzione dell'opera o del servizio in concreto appaltato, circostanza che si verifica anche quando l'intera gestione dei rapporti di lavoro sia stata completamente affidata all'appaltante. Ne consegue che il giudice, al fine di distinguere le varie ipotesi, è chiamato ad accertare non soltanto la esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo all'appaltatore, ma anche la natura delle prestazioni appaltate: nel caso esse siano riconducibili a mere prestazioni di lavoro si ha l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi vietata ex art. 1 della legge vietata); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate riguardino anche altri fattori produttivi (capitali, macchine, attrezzature) e i rapporti di lavoro strumentali all'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato siano gestiti dall'azienda appaltatrice, permane l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa di quest'ultima, salvo, per le ipotesi di cui all'art. 3 della stessa legge, l'obbligo solidale di appaltante e appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo. (Fattispecie relativa all'appalto ad una cooperativa del servizio di trasporto dei redattori e fotografi del giornale "Il Messaggero").

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4046
Data del deposito : 23 aprile 1999

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