Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 15851
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del G.I.P., salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore ed al P.M., ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.

In tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119) per il caso di soggetto destinatario di un precedente divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che l'efficacia di tale provvedimento sia già cessata alla data della nuova condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 15851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15851
    Data del deposito : 3 novembre 2016

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