Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 2
Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del G.I.P., salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore ed al P.M., ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.
In tema di violenza negli stadi, la necessaria applicazione - per una durata minima innalzata rispetto all'ipotesi comune - dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia in concomitanza di manifestazione sportive, prevista dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119) per il caso di soggetto destinatario di un precedente divieto di accesso agli impianti, non è impedita dal fatto che l'efficacia di tale provvedimento sia già cessata alla data della nuova condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 15851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15851 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
massimario 15851-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale Presidente - Sent. n. sez. 2437 Angelo Matteo Socci -CC 03/11/2016 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 13257/2016 Andrea Gentili Alessandro Maria Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 30 MAR 2017 SENTENZA IL CANOE LIERE sul ricorso proposto da CH AT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 15/02/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. AT CH ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 15/02/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro che ha convalidato il provvedimento del 30/01/2016 del Questore di quella Provincia di nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli aveva prescritto di presentarsi, per i cinque anni successivi, presso la Questura di Ferrara un quarto d'ora dopo il calcio di inizio, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine di ogni incontro di calcio casalingo, o comunque giocato nella Regione Marche o a Ferrara, valevole ai fini del campionato nazionale e dei tornei di Coppa Italia e delle Coppe Internazionali, al quale avrebbe preso parte, anche a titolo amichevole, la squadra "U.S. NC;
gli aveva altresì prescritto di presentarsi mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo, nei giorni in cui la medesima squadra avrebbe disputato incontri ufficiali fuori della Regione Marche, anch'essi valevoli ai fini del campionato nazionale e dei tornei di Coppa Italia e delle Coppe Internazionali oppure anche solo amichevoli.
1.1.Con il primo motivo, deducendo il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, eccepisce la erronea applicazione dell'art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 e la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza della misura.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce l'assenza di motivazione in ordine alla necessità di prevedere l'obbligo di presentazione in aggiunta alla misura interdittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il primo motivo è infondato.
3.1.Il decreto del Questore è stato notificato al CH alle ore 12,20 di sabato 13/02/2016, la richiesta di convalida è stata depositata dal PM ad ora imprecisata di lunedì 15/02/2016, il provvedimento del Giudice è stato depositato alle ore 9,30 del 16/02/2016. 3.2.In tema di provvedimenti adottati dal Questore ai sensi dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio che il termine entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida non può essere inferiore a 48 ore decorrenti dalla notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 32824 dell'11/6/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 2 3.3.Un diverso indirizzo interpretativo ha affermato che un contraddittorio effettivo non può prescindere dalla garanzia di un termine congruo, successivo al deposito della richiesta di convalida, necessario per esaminare gli atti e articolare una difesa, quantificato nella misura di ventiquattro ore (Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009, Maarouf, Rv. 243714; Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Onorato, Rv. 240816; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008, Tonni, Rv. 242730; Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008, Piccinelli, n.m. sul punto).
3.4.Ritiene il Collegio che tale secondo indirizzo non può essere condiviso.
3.5.Si è recentemente evidenziato (Sez. 3, n. 32824 del 2013, cit.; in termini, Sez. 3, 29760 dell'11/4/2013, Puggia, Rv. 255962; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, D'Amato, Rv. 266480) che questa interpretazione, peraltro priva di sostegno normativo, "appare evidentemente fondarsi sul presupposto che all'interessato non sia consentito accedere e visionare il provvedimento questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione da parte del Questore, si trovi presso l'Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al Giudice. Solo in tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere una sua giustificazione logica. Sennonché, un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (...) secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza (rectius, richiesta) di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 7033 del 22/02/2012, Lolo, Rv. 252035); tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell'interessato di interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento sia facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice;
ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude che l'interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio che lo riguarda (cfr., nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3, n. 48155 del 15/10/2009, Pizzichino e altri, Rv. 245402 nonché Sez. 3, n. 27282 del 15/06/2010, Casini, Rv. 247921, che ha annullato l'ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il rilascio 3 unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all'interessato)".
3.6.E' pertanto errata l'interpretazione, sposata in termini assoluti dal ricorrente, secondo la quale l'interessato ha sempre e comunque diritto ad un termine di ulteriori 24 ore decorrenti dal deposito della richiesta di convalida del provvedimento del questore.
3.7. Tale diritto può essere riconosciuto solo se l'interessato documenti di non aver avuto accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore o al P.M., purché l'ordinanza del Giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal questore.
3.8. Tutte circostanze che il ricorrente nemmeno deduce;
questi ben avrebbe potuto sin dal sabato stesso o, al più tardi, il lunedì mattina chiedere di poter accedere agli atti e ciò senza considerare che sin dall'11/01/2016 gli era stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
3.9.Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
4.Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.
4.1.In termini generali, la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento con cui il questore impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961) essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Avaltroni).
4.2. Nel caso di specie, il Giudice ha in modo non manifestamente illogico valorizzato il comportamento violento tenuto dal ricorrente prima dell'incontro di calcio amichevole "Fano - NC, disputato a Fano il 13/08/2015, allorquando - secondo quanto si legge nell'ordinanza insieme con una trentina di tifosi - dell'CO (alcuni dei quali travisati da caschi protettivi e bandane), armati di bastoni in pvc, spranghe, cinghie, mazze di legno, bottiglie di vetro, aveva partecipato all'aggressione posta in essere ai danni di alcuni tifosi del Fano Calcio che si trovavano in un bar notoriamente utilizzato quale ritrovo della tifoseria locale. In particolare, il ricorrente aveva lanciato fumogeni, petardi e altri oggetti contundenti dapprima contro i tifosi fanesi, i presenti, le auto in sosta, il bar e l'adiacente centro di fisioterapia, con conseguente danneggiamento di un'auto in sosta, di un mezzo della Polizia, degli arredi e suppellettili del bar e della porta di ingresso del centro, quindi contro i rappresentanti delle Forze dell'ordine.
4.3.A giustificazione della misura, il Giudice ha altresì evidenziato i trascorsi penali del CH, la sua pregressa soggezione, nel 2010, a misura di prevenzione speciale di P.S., nonché ad altro d.a.spo. del 2003 che non hanno -si legge nell'ordinanza - alcun effetto dissuasivo. sortito 4.4.Da questi dati il Giudice ha tratto le ragioni dell'urgenza del provvedere con motivazione che come detto in modo non manifestamente illogico trae - - dalla condotta del ricorrente e dai suoi precedenti motivo per ritenere inaffidabile il CH (il ricorrente, peraltro, si lamenta del vizio di omessa motivazione, non della sua nemmeno manifesta illogicità).
4.5.In ogni caso la misura dell'obbligo di presentazione deve essere necessariamente imposta, per la durata minima di cinque anni, nei confronti di chi sia stato destinatario di precedente d.a.spo., anche la sua efficacia è cessata alla data della nuova condotta.
4.6.Chiaro il tenore letterale dell'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, che così recita: Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni>>.
4.7.Il ricorso deve perciò essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Dedo fale Neolo Xcel 5 C Luana Mariani