Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
La garanzia del contraddittorio nel procedimento di convalida del provvedimento questorile, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, presuppone la facoltà per l'interessato di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il P.M. è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida. (Fattispecie di annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all'interessato). (Conf. Sez. III, n. 27283 del 2010, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2010, n. 27282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27282 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 895
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 46539/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI FA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Sassari in data 14.10.2009 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Sassari notificatogli alle ore 8.30 del 12.10.2009 impositivo del divieto di accedere in luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche calcistiche e d'imposizione dell'obbligo di presentazione periodica alla PS;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
SI FA ha proposto ricorso per cassazione avverso la convalida del provvedimento del Questore di Sassari che gli imponeva l'obbligo di presentazione periodica alla PS denunciando violazione di legge per il diniego oppostogli dal PM di esaminare (tranne il DASPO già in suo possesso) la documentazione trasmessa dal Questore, al fine dell'adozione della misura, al PM e da quest'ultimo a sua volta inviata al GIP con la richiesta di convalida.
In tal modo era stata frustata la possibilità di interloquire, con cognizione di causa, sul merito del provvedimento, sicché, entro il prefissato termine di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa, egli aveva potuto depositare una memoria incentrata sulla mancata visione della documentazione rilevante, memoria che il GIP non aveva valutato.
Il ricorso, con cui si denuncia la violazione del diritto di difesa per non avere consentito il PM all'interessato di esaminare gli atti posti a base del decreto del Questore, è fondato stante che tale divieto ha pregiudicato il diritto del SI di esporre compiutamente le proprie difese, previa visione della documentazione sopraindicata, avendo il PM autorizzato, in data 13.10.2009, soltanto il rilascio di copia del DASPO, già noto all'istante e non avendo il GIP tenuto conto delle osservazioni, incomplete, contenute nella memoria depositata.
La garanzia del contraddittorio cartolare di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 richiede, infatti, l'effettiva possibilità per il destinatario della misura di interloquire sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione di memorie o di deduzioni che non possono prescindere dalla conoscenza degli atti da presentare al GIP competente per la convalida che deve tenerne conto nel motivare il suo provvedimento (vedi Cassazione Sezione 3^ n. 2472/2008). Pertanto, fermo restando il divieto di accesso agli stadi, l'ordinanza va annullata senza rinvio con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione alla PS.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara cessata l'efficacia del decreto del Questore di Sassari in data 8.10.2009 limitatamente all'obbligo di presentazione alla PS. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al suddetto Questore.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010