Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1999, n. 10173
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Sentenza 20 settembre 1999

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La norma dettata dall'art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nell'ipotesi in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui la violazione del precetto dell'art. 102 cod. proc. civ. darebbe luogo ad una sentenza intrinsecamente inidonea a produrre i propri effetti, che devono coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura con riguardo alla ipotesi prevista dall'art. 107 cod. proc. civ. e di conseguenza va esclusa con riferimento alla impugnazione del licenziamento intimato, per esigenze aziendali di soppressione di posti di lavoro a diversi lavoratori, nei confronti di un altro dipendente al quale siano state assegnate le mansioni di uno dei licenziati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1999, n. 10173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10173
    Data del deposito : 20 settembre 1999

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