Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
La norma dettata dall'art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nell'ipotesi in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui la violazione del precetto dell'art. 102 cod. proc. civ. darebbe luogo ad una sentenza intrinsecamente inidonea a produrre i propri effetti, che devono coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura con riguardo alla ipotesi prevista dall'art. 107 cod. proc. civ. e di conseguenza va esclusa con riferimento alla impugnazione del licenziamento intimato, per esigenze aziendali di soppressione di posti di lavoro a diversi lavoratori, nei confronti di un altro dipendente al quale siano state assegnate le mansioni di uno dei licenziati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/1999, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SORA 47, presso lo studio dell'avvocato SERGIO ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
YALE SECURITY PRODUCTS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO RAVÀ 106, presso lo studio dell'avvocato FULVIO COMITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/96 del Tribunale di LATINA, depositata il 30/09/96 r.g.n.3864/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Sergio ROSSI;
udito l'Avvocato Fulvio COMITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 26 maggio 1994, RU EL e IO DA proponevano appello innanzi al Tribunale di Latina avverso la sentenza emessa dal Pretore della stessa città con la quale era stata rigettata la loro domanda diretta ad ottenere l'annullamento dei recessi ad essi intimati - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 o comunque per giustificato motivo oggettivo - dalla società AL Security Products alle cui dipendenze avevano prestato lavoro, il primo, dal 17 marzo 1972 e, il secondo, dal 22 luglio 1974.
Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Latina con sentenza del 30 settembre 1996 rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava sul piano processuale che non aveva fondamento l'eccezione degli appellanti relativa alla violazione dell'art. 102 c.p.c. da parte del giudice d'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del dipendenti della AL non licenziati in quanto non si era in presenza di una situazione sostanziale plurisoggettiva che necessitava di una decisione unitaria.
Nel merito della controversia il Tribunale evidenziava poi - in relazione alla posizione del DA, attuale ricorrente - che la società, dopo avere attuato la regolare procedura della cassa integrazione guadagni a seguito di grave crisi aziendale per diciotto mesi a decorrere dal 24 maggio 1991, aveva poi avviato la procedura di mobilità che si era conclusa con accordo sindacale in data 7 dicembre 1992 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In tale accordo si era stabilito che l'impresa avrebbe posto in mobilità 75 lavoratori. Con missiva del 15 dicembre 1992 era stato, poi, comunicato al DA il recesso dal rapporto di lavoro dal 19 dicembre 1992 in quanto compreso tra i lavoratori da collocare in mobilità e nella stessa missiva erano stati indicati i criteri secondo i quali - in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991 - erano stati individuati i lavoratori da licenziare.
Orbene, sulla base del dettato degli artt. 4 e 5 della citata legge n. 223 del 1991, si rivelavano destituite di fondamento le censure del lavoratore in relazione a pretesi limiti interni ed esterni al potere dell'imprenditore nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni. Ed invero, dalla documentazione in atti era emerso che l'impresa aveva, nel rispetto dei criteri di scelta indicati dal legislatore, elaborato graduatorie distinte secondo l'area di collocazione aziendale e le diverse figure professionali, previa attribuzione di punteggi fondati su dati obiettivi, predeterminati e trasparenti, circostanza questa che escludeva la dedotta arbitrarietà della scelta.
Ne conseguiva che non potevano trovare ingresso le censure del DA. Questi in particolare aveva dedotto che il Pretore aveva omesso di considerare che egli da circa tre anni non prestava più la sua opera nella linea B bensì nel reparto A montaggio e solo con riferimento a tale posizione avrebbe dovuto, dunque, essere valutata la scelta operata nei suoi confronti. Era però risultato provato che il DA era stato considerato tra gli addetti al reparto Linea B produzione perché vi aveva lavorato per circa 20 anni ed era stato sempre inquadrato nell'organico di tale reparto, mentre solo temporaneamente era stato adibito, per esigenze dell'azienda, alla linea A montaggio a partire da due anni prima del licenziamento. Comunque, anche se fosse stato inserito stabilmente in tale ultimo reparto, il DA sarebbe stato ugualmente interessato alla messa in mobilità perché era emerso dalla prova per testi teste NE) che "tra gli operatori macchine del reparto linea B Produzione era quello con minor punteggio ai fini della graduatoria e, qualora fosse stato considerato nel reparto Linea A montaggio, aveva un punteggio complessivo inferiore a quello di tutti gli altri montatori". Inconferente si mostrava infine anche la deduzione del DA con la quale lo stesso aveva invocato genericamente la pretesa violazione di un criterio teso a privilegiare i lavoratori con un minor numero di anni di contribuzione a proprio favore ed i lavoratori "monoreddito" perché tra i criteri legali non era contemplato il requisito della minore anzianità contributiva mentre era indicata l'anzianità di servizio. Quanto al carico familiare le graduatorie indicanti i relativi punteggi non erano state contestate dal lavoratore ne' era risultato che allo stesso non fosse stato attribuito, sotto tale profilo, un punteggio adeguato. La circostanza che il DA avesse la moglie a carico era stata, infatti, considerata attraverso l'attribuzione di due punti, che uniti al punteggio per anzianità, avevano comunque determinato una sua posizione in graduatoria non sufficiente ad escluderlo dal novero dei lavoratori licenziati. Per concludere era rimasta sfornita di prova anche l'ulteriore deduzione che, dopo il licenziamento del DA, fosse stato assunto dalla società un operaio turnista con il suo stesso livello e che detto operaio fosse stato inserito nel reparto A.
Avverso tale sentenza DA IO propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. AL Security Products. La società ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 102 c.p.c. Sostiene in particolare che nella fattispecie in esame ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che la sua pretesa tende ad una pronuncia non risarcitoria ma demolitoria, potendo il datore di lavoro licenziare - senza dovere esperire alcuna procedura - un numero di unità lavorative uguali a quelle che hanno ottenuto la reintegra. Nè risulta condivisibile l'assunto del giudice d'appello, secondo il quale non erano stati indicati i litisconsorti pretermessi, atteso che questi ultimi erano stati tutti elencati nella documentazione in atti e, specificamente, in quella di parte avversa. Il motivo è infondato e pertanto va rigettato. Questa Corte ha già statuito che la norma dettata dall'art. 354 c.p.c. - la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice nell'ipotesi in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio - si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario, in cui la violazione del precetto dell'art. 102 c.p.c. darebbe luogo ad una sentenza intrinsecamente inidonea a produrre i propri effetti, che devono coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale. Situazione questa che non si configura con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 107 c.p.c. e che di conseguenza va esclusa con riferimento all'impugnazione del licenziamento intimato per esigenze aziendali di soppressione dei posti di lavoro a diversi lavoratori, nei confronti di altro dipendente al quale siano state assegnate le mansioni di uno dei licenziati (cfr. in tali sensi Cass. 29 novembre 1993 n. 11798 cui adde - in materia di licenziamento collettivo o intimato con un unico atto ad una pluralità di lavoratori - Cass. 13 febbraio 1992 n. 1784, che ha escluso la configurabilità del 6 litisconsorzio necessario osservando al riguardo che il licenziamento in questione ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati con la conseguenza che, allorquando ciascuno di costoro impugni, con il medesimo atto giudiziale, il recesso intimatogli, si realizza, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., una ipotesi di litisconsorzio facoltativo).
Detti principi, dai quali questa Corte non intende discostarsi, devono valere anche in relazione al licenziamento per riduzione del personale la cui legittimità viene contestata dal lavoratore per mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 l. 23 luglio 1991 n. 223. Qui l'autonomia delle singole posizioni riguardanti i diversi lavoratori interessati alle procedure di mobilità si evince con chiarezza dalla lettera del combinato disposto del comma 9 dell'art. 4 e del comma 3 dell'art. 5 della citata legge, che mostra, appunto, di considerare l'inefficacia e l'invalidità del recesso con riferimento ad ogni singolo dipendente, e la riduzione di personale come una pluralità di licenziamenti distinti l'uno dall'altro e suscettibili, conseguentemente, di diversa ed autonoma valutazione in sede giudiziaria(cfr. art. 24 l.223 del 1991). In ragione, pertanto, dell'intento legislativo ricavabile dall'inequivoco dettato normativo, non risulta contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente rilevante l'art. 17 della legge n. 223 del 1991 che, limitandosi soltanto a consentire all'impresa la risoluzione, senza l'esperimento di una nuova procedura, di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati (con la risoluzione, quindi, soltanto eventuale del rapporto di altri lavoratori), non attesta in alcun modo la sussistenza tra i diversi lavoratori licenziati di un rapporto plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, tale da rendere inutiliter data la sentenza se non resa nei riguardi di tutti i destinatari della riduzione del personale attuata dall'impresa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 lamentando il mancato rispetto dei criteri di scelta per essere egli stato licenziato, pur essendo delegato del consiglio di fabbrica, e pur essendo monoreddito, con coniuge a carico nonché invalido civile. Aggiunge anche di essere stato licenziato dal reparto di linea B macchine dove, da ben tre anni, non prestava più la sua opera svolta, invece, nel reparto di Linea B montaggio.
Anche questo motivo va rigettato.
Va premesso in punto di diritto che il ricorso per cassazione il quale contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sorreggono, e che non permette, quindi, di cogliere le ragioni per le quali se ne richieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366 n. 4 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 12 febbraio 1988 n. 1497 cui adde, da ultimo, ex plurimis: Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, la quale statuisce che il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata non è rispettato in presenza di censure che comportano la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificata del giudizio espresso in sentenza). Orbene, nel caso di specie la censura del ricorrente investe unicamente la condotta del datore di lavoro cui si addebita di non avere seguito i criteri legali di scelta in sede di riduzione del personale ma non contiene alcuna specifica critica alla decisione impugnata, che ha evidenziato, con motivazione adeguata e corretta sul piano logico-giuridico, le ragioni in base alle quali deve escludersi qualsiasi violazione dei criteri di scelta da parte della società non rivestendo a tali fini alcuna rilevanza la circostanza che il lavoratore fosse addetto al momento del recesso alla linea A montaggio e non alla linea B produzione. La suddetta censura finisce, pertanto, per concretizzare delle mere enunciazioni di principi di diritto senza quel necessario collegamento di detti principi, di cui si sostiene la violazione, alle concrete statuizioni della decisione impugnata, il tutto quindi nel mancato rispetto del disposto dell'art. 366 c.p.c. Con il terzo motivo il ricorrente ha, infine, dedotto l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione posta a base della sentenza impugnata affermando che vi è stata da parte del giudice d'appello una non condivisibile utilizzazione del materiale probatorio perché vi era stata una non giustificata valorizzazione delle deposizioni dei testi della società (IN e NE) a discapito di quelli di esso ricorrente.
Per ritenere destituito di giuridico fondamento il motivo in oggetto è sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale, fondato sulla natura ed i limiti del giudizio di legittimità, secondo cui il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tante: Cass. 2 febbraio 1996 n. 914; Cass. 27 dicembre 1995 n. 1154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999