Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice per le indagini preliminari intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2013, n. 29760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29760 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/04/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - N. 995
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 27026/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUGGIA Giuliano, n. Verona il 13.0.1975;
avverso l'ordinanza del 23.5.2012 del g.i.p. presso il tribunale di Verona;
Udita la relazione fatta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28/5/2012, depositata in cancelleria alle ore 9,30, il Gip presso il tribunale di Verona convalidava il decreto emesso il 23/5 e notificato il 25/5, alle ore 8, con il quale il Questore di Verona emetteva decreto di divieto di accesso, per anni cinque, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, a carico di PUGGIA Giuliano, arrestato e denunciato all'A.G. per le ipotesi di reato (resistenza e violenza a p.u., lesioni personali aggravate) ravvisabili nella sua condotta;
al PUGGIA inoltre il Questore, con lo stesso decreto, imponeva l'obbligo di presentarsi alla Questura di Verona per tre anni, quindici minuti dall'inizio e quindici minuti prima della fine di ogni incontro della squadra di calcio Hellas Verona.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso articolato in tre motivi il ricorrente denuncia la violazione di legge perché non aveva avuto il tempo e la possibilità di presentare memorie difensive, in quanto la richiesta del P.M. era stata depositata nell'ufficio del Gip il 26/5, alle ore 10,15, venerdì, così che, secondo il ricorrente, data la chiusura degli uffici alle ore 12,30 e nella intera giornata di sabato, non aveva avuto a disposizione tempo sufficiente per provvedere allo studio degli atti e al deposito di memorie difensive entro un termine ragionevole, che la giurisprudenza prevalente ha fissato in 48 ore dalla notifica del decreto e 24 ore dal deposito in cancelleria della richiesta del p.m., corredata dai documenti trasmessi dal Questore. Lamenta poi di motivazione la mancanza di congruità della durata della misura, essendo sul punto l'ordinanza motivata in misura eccessivamente sintetica.
2. Il ricorso è infondato.
3. Quanto alla prima censura deve considerarsi che questa Corte (ex plurimis Cass., sez. 3^, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472), pronunciandosi in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi (Daspo) L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, ha più volte affermato che il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni;
ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Nella specie tale termine di quarantotto ore risulta rispettato: il decreto del questore è stato notificato all'interessato il 25 maggio 2012 alle ore 8.00 e il provvedimento di convalida del g.i.p. è stato depositato in cancelleria il 28 maggio 2012 alle ore 9.30.. Quindi è stato rispettato sia il termine di quarantotto ore - termine a difesa del diritto del destinatario del provvedimento al contraddittorio "cartolare" (L. n. 401 del 1989, ex art. 6, interpretato in modo costituzionalmente orientato secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte) -, sia - può aggiungersi anche se nella specie non se ne fa questione - quello di novantasei ore perché la misura restrittiva emessa dall'autorità di polizia sia verificata dall'autorità giudiziaria, termine a difesa del diritto di libertà personale ex art. 13 Cost.. 4. Il ricorrente ritiene però che ci sia, per il destinatario del provvedimento restrittivo, anche la garanzia del termine dilatorio di ventiquattro ore dal deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero con i documenti trasmessi dal questore.
Questa tesi non può essere condivisa, ancorché abbia ancoraggio in Cass., sez. 3^, 6 novembre 2008 - 13 febbraio 2009, n. 6224, che in vero ha ritenuto illegittima la convalida per essere intervenuta, in quel caso di specie, dopo quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del questore, ma ha anche affermato, come obiter dictum, l'esistenza di un termine dilatorio di ventiquattro ore dal deposito presso la cancelleria del g.i.p. della richiesta del p.m..
In vero la garanzia a tutela del soggetto destinatario del provvedimento del questore è tutta interna al più ampio termine di quarantotto dalla notifica del decreto del questore. Ciò significa che egli può prendere visione della documentazione in questura (sul generale diritto di accesso agli atti sancito dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, v. Cass., sez. 6^, 18 maggio 2011, n. 24022) e non deve attendere che gli atti siano trasmessi dalla questura alla procura della Repubblica;
accesso questo che assicura una sufficiente e proporzionata garanzia del diritto di difesa.
Invece l'(asserito) ulteriore termine di ventiquattro ore (decorrente d al deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero) da una parte non ha base legale (l'art. 6 cit. prevede solo il termine di quarantotto ore per il p.m. che la cit. giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione costituzionalmente orientata, ha esteso a garanzia del destinatario del provvedimento restrittivo); d'altra parte non aggiunge una garanzia ulteriore per quest'ultimo non essendo prevista alcun avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero (e comunque, ove lo si ipotizzasse pur in mancanza di alcuna previsione in tal senso nell'art. 6 cit., il termine di ventiquattro ore dovrebbe semmai decorrere dalla comunicazione dell'avviso); ed inoltre sarebbe privo di ragionevolezza perché, una volta che il destinatario ha la garanzia di quarantotto ore (termine decorrente da una data per lui certa: la notifica del decreto del questore) per consultare la documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa (è questa la garanzia del c.d. contraddicono cartolare), sarebbe una formalistica superfetazione la garanzia ulteriore di un termine più breve (ventiquattro ore) e decorrente da un momento non noto al destinatario del provvedimento del questore (in mancanza di avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero) per fare le stesse cose: accedere alla documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa.
Va quindi ribadito che il termine a difesa del destinatario del provvedimento del questore è (solo) quello di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, termine entro il quale quest'ultimo ha diritto di accedere alla documentazione che lo riguarda e può presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa, mentre non rileva, al fine del rispetto della garanzia del c.d. contraddittorio cartolare, che in ipotesi il provvedimento di convalida del g.i.p., rispettoso del suddetto termine di quarantotto ore, sia intervenuto prima di ventiquattro ore dal deposito presso la cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero di convalida (o non convalida) del provvedimento del questore.
5. Inammissibile è poi la censura sulla congruità della misura che esprime un mero dissenso in ordine ad un apprezzamento del Questore nella specie ampiamente motivato con il riferimento alla condotta particolarmente grave del ricorrente, il quale risulta essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza nel mentre, travisato con una sciarpa gialloblu, brandiva un corpo contundente, nella specie la gamba di legno divelta da una sedia di un chiosco sito nei pressi dello stadio, pesantemente danneggiato in quel frangente, nel chiaro intento di partecipare all'attività di fronteggia mento delle forze di polizia che sarebbe stata posta in essere e nel corso della quale il responsabile del servizio di ordine pubblico veniva attinto alla spalla ed al mento proprio da una gamba di sedia.
6. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013