Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2013, n. 29760
CASS
Sentenza 11 aprile 2013

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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice per le indagini preliminari intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2013, n. 29760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29760
    Data del deposito : 11 aprile 2013

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