Sentenza 13 maggio 2015
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto "sia per paura, sia perché gli voleva bene").
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di Sara Posa e Lucia Spirito Il percorso di cui questo contributo racconta in qualche modo la storia è l'incontro tra una competenza, che stimola una nuova sensibilità, che genera curiosità, che a sua volta fa nascere competenza; un cammino che è il nostro: una sintesi tra elementi di conoscenza e di dubbio. “La difesa è sacra ed inviolabile, è vero. Ma nessuno di noi avvocati – e qui parlo come avvocato – si sognerebbe d'impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, i beni patrimoniali sicuri da difendere, ebbene, …
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di Daria Passaro Sommario: 1. La prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa dal reato. L'origine della vexata quaestio dell'attendibilità nelle “vittime vulnerabili” - 1.1. La credibilità della vittima nei procedimenti per violenza sessuale. La figura del minore abusato e la Carta di Noto - 2. Il cammino giurisprudenziale sulla credibilità delle persone offese. La sentenza n. 13016/2020 della Corte di Cassazione - 3. Verso i (possibili) criteri di valutazione: il confine tra credibilità e sospetto intorno alle dichiarazioni rese. L'ascolto protetto delle vittime vulnerabili. 1. La prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa dal reato. L'origine della vexata quaestio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2015, n. 31309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31309 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2015 |
Testo completo
di diffusione del O S C U R A T A ento 3 1 3 0 9 / 1 5 e im generalità provved In caso gli altri dati identificativi, ente 52 le dell'art. ettere pres quanto: om a in norm d.lgs. 196/03 d'ufficio di parte a legge REPUBBLICA ITALIANA isposto richiesta dalla IN NOME DEL POPOLO ITALIANO d ☐ posto a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ im SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. NICOLA MILO - Presidente - N. 671 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 2831/2015 Dott. ANNA PETRUZZELLIS Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A. A N. IL (omissis) avverso la sentenza n. 273/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 08/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedroup o che ha concluso per ман іshSuite del cork Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. D O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2014 -giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia rescindente del 20 dicembre 2013 di questa Corte di cassazione, con esclusivo riferimento all'imputazione di cui agli artt. 81 cpv e 609-bis cod. pen. (capo B) -, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di S.A. dal Tribunale di Perugia in data 19 novembre 2007, ritenuta la continuazione con i fatti di estorsione continuata contestati al capo A) (giudicati irrevocabilmente con la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 10 aprile 2013), la Corte d'appello di Firenze ha aumentato la pena di anni cinque e mesi cinque di reclusione e 1000 euro di multa in quella sede inflitti per il predetto capo A) nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e 400 euro di multa, confermando le correlate statuizioni civili contenute nell'appellata sentenza. Preliminarmente, il giudice di secondo grado ha ripercorso l'articolato iter del processo a carico di che ha visto questa Suprema Corte S.A. - pronunciarsi in ben tre occasioni - ed ha chiarito che il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente la sussistenza del reato di violenza sessuale continuata di cui al capo B), per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza consistita in percosse e minacce di morte -, costretto M.V. a subire atti sessuali nel periodo tra dicembre 2000 al marzo aprile 2001. La - Corte territoriale ha, quindi, ritenuto non accoglibile l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, laddove l'appellante non ha indicato le specifiche esigenze poste a fondamento del richiesto confronto fra l'imputato e la persona offesa, difettando comunque - stante l'assenza di esame dibattimentale del S. - il presupposto cui lo stesso art. 211 cod. proc. pen. subordina la relativa ammissione ed avendo l'imputato avuto comunque modo di esercitare il diritto a rendere dichiarazioni. Il Collegio di secondo grado ha dunque dato atto dei fatti narrati dalla persona offesa M.V. e dei plurimi riscontri esterni alla C.G.sua deposizione, costituiti dalle dichiarazioni rese da S.P. nonché dalla stessa teste della difesa PI P.A. M.G. B.E. La Corte ha evidenziato che l'aborto costituiva il primo forte strumento di ricatto nelle mani dell'uomo, essendo il padre della ragazza - cui egli minacciava di rivelare il fatto - totalmente all'oscuro finanche della relazione con quella persona sgradita ai familiari, e che l'esperienza processuale insegna come la dinamica relazionale rappresentata dalla M. non sia affatto inconsueta, laddove nella prassi ricorrono frequentemente situazioni nelle quali la persona offesa - pur vittima di condotte prevaricatorie, umilianti e violente ad opera del partner - accetta di proseguire la relazione per l'ambivalenza dei suoi sentimenti. In risposta all'assunto difensivo, il Giudice distrettuale ha notato 2 O S C U R AT A come, alla luce delle dichiarazioni rese dalla sorella e dalla madre di M.V. non risponda al vero che la ragazza abbia fatto le rivelazioni prima ai genitori che all'autorità giudiziaria, il che esclude che ella avesse una qualunque ragione per narrare il falso per giustificarsi davanti ai familiari e scongiurare uno scandalo, atteso che sino a quel momento niente era trapelato. La Corte ha infine stimato contraddittorie e, dunque, inverosimili le dichiarazioni rese dai testi della difesa M.D. ed A.S. Confermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto in oggetto, la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione ed ha determinato la pena - quale aumento per la continuazione in relazione a quella già irrogata per il fatto sub capo A), già giudicato con sentenza irrevocabile - nella misura su indicata.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Chiara Lazzari, difensore di fiducia di S.A. , e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. mancanza di motivazione e violazione di legge processuale in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente argomentato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non sul presupposto che il materiale raccolto fosse sufficiente ai fini della decisione, bensì in considerazione della mancata indicazione da parte dell'istante delle specifiche esigenze dell'integrazione istruttoria richiesta;
2.2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai contestati episodi di violenza sessuale ex artt. 81 cpv e 609-bis cod. pen., per avere la Corte ritenuto provato il reato nonostante: a) la carenza e contraddittorietà delle prove a sostegno della tesi d'accusa, b) l'ambivalenza della persona offesa rilevata dallo stesso giudice di merito -, c) la non irragionevolezza dell'ipotesi che la M. abbia denunciato i fatti solo per evitare di ammettere la consapevole accettazione del perverso e degradante menage, d) l'assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa, avendo i sanitari sentiti a dibattimento e le visite ginecologiche escluso l'esistenza di tracce di violenza sessuale.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo in rito.
2.1. Giova premettere come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello sia 3 O S C U R AT A subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ancora, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Sez. 6, n.5782 del 18/12/2006, Rv. 236064).
2.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha tenuto conto la Corte territoriale nel rigettare la richiesta di disporre l'esame dell'imputato ed il confronto con la persona offesa, laddove, per un verso, si trattava di prova non nuova ed anzi non assunta nel dibattimento di primo grado in forza di una deliberata scelta dell'imputato di rimanere contumace in tale fase;
per altro verso, la difesa istante non ha posto in evidenza le circostanze sulle quali la prova avrebbe dovuto essere assunta e, dunque, non ha esplicitato le ragioni per le quali la rinnovazione istruttoria richiesta dovesse ritenersi necessaria allo scopo di superare una situazione di incompletezza probatoria, esistenza di una situazione siffatta che, ad ogni buon conto, il Giudicante di merito ha escluso con congrua motivazione (v. pag. 14 della sentenza in verifica).
2.3. E ciò a tacer del fatto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, da un lato, Il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti se gli stessi non siano stati già esaminati in quella fase processuale, essendo l'esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi;
inoltre, se il soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all'esame, non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto, poiché il rifiuto di essere esaminato si estende al confronto, proprio perché questo mezzo di prova è in sostanza la prosecuzione di un atto di esame o di interrogatorio già 4 O S C U R AT A svoltosi. (V. Cass., sez. VI, u.p. 31 gennaio 1995, ric. Ligresti) (Cass. Sez. 6, n. 6282 del 23/05/1997, Nappa ed altri, Rv. 209325; Sez. 1, n. 2650 del 18/10/2011, Russano, Rv. 251823); dall'altro lato, il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Cass. Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, Giannizzari e altri, Rv. 257247);
3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di merito. Dalla lettura dell'atto d'impugnazione - come sopra riassunto nel ritenuto in fatto , balza con tutta evidenza come i motivi di ricorso tutti ruotanti intorno non solo costituiscanoalla dedotta inattendibilità della persona offesa - pedissequa replica delle deduzioni mosse in appello, ma si connotino per la prospettazione di una valutazione alternativa delle emergenze dall'istruttoria dibattimentale. Le argomentazioni si pongono infatti in raffronto diretto con il materiale probatorio, ed in effetti non denunciano nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del Giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153). Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione laddove, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi il giudice di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. D'altra parte, la motivazione è puntualissima sia nell'illustrare le ragioni per le quali la Corte d'appello ha stimato credibili le dichiarazioni della persona offesa, sia nel rispondere alle specifiche doglianze mosse sul punto nel gravame.
4.1. Né può stimarsi affetto da irragionevolezza il passaggio dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, laddove il Giudice a quo ha ritenuto comunque credibili le dichiarazioni della M. laddove ha dichiarato di essere rimasta con il S. nonostante le violenze "sia per paura, sia perché gli voleva bene". L'assunto del ricorrente secondo il quale dall'ambivalenza dei sentimenti provati dalla vittima per l'imputato discenderebbe un'ambiguità nelle dichiarazioni suscettibile di riverberare in termini di inattendibilità del narrato 5 O S C U RATA non risponde all'id quod plerumque accidit. Senza dover pensare al caso limite conosciuto nella letteratura scientifica come "sindrome di Stoccolma", non è inconsueto riscontrare nella prassi, soprattutto in contesti familiari consolidati o comunque connotati da legami sentimentali particolarmente intensi, quella situazione emotiva - che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva - che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un'altra e la predispone ad accettare qualunque compromesso, piegandosi alla volontà dell'altro fino ad annullare la propria dignità, pur ottenerne affetto e riconoscimento. Ancora, nei rapporti tra soggetto maltrattante e vittima delle violenze e vessazioni è frequente riscontrare un'ambiguità di sentimenti suscettibile di portare quest'ultima, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare della prosecuzione della relazione, da un lato, per l'esistenza di un forte legame affettivo, di un "amore malato", tale da creare una controspinta dovuta a dinamiche da dipendenza;
dall'altro lato, per la soggezione psicologica determinata proprio dall'azione di coartazione esercitata dall'agente nei confronti della persona offesa. Ancora, la resistenza a formalizzare una denuncia nei confronti del soggetto maltrattante può dipendere dal timore di compiere scelte che possano provocare la dissoluzione dell'unità familiare e comportare pregiudizi di natura economica o scompensi affettivi per i figli, piuttosto che dalla paura di subire gravi reazioni aggressive da parte di chi si sappia aduso abbandonarsi ad accessi violenti. Nondimeno, tali situazioni non rendono di per sé inaffidabile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite dal partner: l'ambivalenza dei sentimenti provati per l'accusato e la perdurante tolleranza di una situazione maltrattante costituiscono invero dati da considerare ai fini della valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante al pari di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale delibazione, imponendo al Giudice soltanto una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni nel quadro di tutti gli elementi conoscitivi a sua disposizione, una volta che essi siano stati compiutamente acquisiti, ricostruiti e riscontrati.
4.2. A tale regola di giudizio si sono attenuti i decidenti di merito laddove - si ribadisce hanno seguito un approccio di estrema prudenza nel valutare le - dichiarazioni della persona offesa: i Giudici della cognizione hanno soppesato attentamente la delineata ambivalenza dei sentimenti della M. verso S. evidenziato come la stessa avesse inoltre riferito di temere le reazioni dell'imputato, valutato gli ulteriori elementi di prova - anche quelli versati in atti dalla difesa - nonché posto in evidenza come la deposizione di M.V. sia corroborata da plurimi riscontri esterni, rappresentati dalle dichiarazioni rese da testi de relato ma anche diretti (quali S.P. C.G. 6 O S C U R AT A P.A. che assistevano a scenate del Sisti e ad aggressioni fisiche in che ha riferito di avere visto ecchimosi suldanno della ragazza;
M.G. corpo dell'amica) (v. pagg. 16 e seguenti della sentenza).
4.4. Né, infine, la veridicità del racconto della M. può dirsi smentito dal fatto che non siano state rilevate tracce ginecologiche delle denunciate violenze carnali, potendo ciò dipendere dalle modalità con le quali avvenivano le penetrazioni, ed avendo comunque i Giudici della cognizione dato atto delle ecchimosi localizzate sulle cosce della ragazza, rilevate dalla ginecologa, compatibili con le modalità coattive della congiunzione (v. pag. 11 della sentenza).
4.5. Tirando le fila di quanto sopra, nel valutare il compendio probatorio, i Giudici della cognizione hanno seguito un approccio di estrema prudenza, in ossequio alle regole fissate dalla giurisprudenza in tema di valutazione della prova orale, ed in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si infatti applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene fr congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Nicola Milo nee IIL 17 LUG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito!