Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La corte d'appello,nel deliberare, ai sensi dell'art.743 c.p.p. e dell'art.5 della legge 3 luglio 1989 n,257 (recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali in materia di esecuzione di sentenze penali), sulla domanda di esecuzione all'estero di una condanna a pena restrittiva della libertà personale pronunciata in Italia, deve limitarsi a verificare, in punto di quantificazione di detta pena, se essa sia stata correttamente effettuata in applicazione della disciplina dettata dagli artt.9,10 e 11 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983,resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n.334, rimanendo quindi escluso che possa, la stessa corte, adottare una decisione negativa sol perché la pena, se espiata all'estero, risulterebbe inferiore a quella da espiare in Italia.
Commentario • 1
- 1. Giudice e Governo, quale ruolo nella Convenzione di Strasburgo (Cass. 57806/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2020
La deliberazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 743, si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale, all'interno del quale al Ministro di Grazia e Giustizia sono riservate le valutazioni discrezionali e di opportunità riguardanti l'esecuzione all'estero della pena, mentre alla corte di appello è affidato il controllo di legalità di tale accordo attraverso la verifica dell'osservanza delle condizioni prescritte dalle fonti normative internazionali ed interne. La Convenzione di Strasburgo demanda la concreta regolamentazione della procedura di trasferimento all'estero del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.2200
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.30354/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IT TO n. il 06.12.1960
avverso ordinanza del 27.05.1998 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con sentenza del 27.5.1998, la Corte di Appello di Torino deliberava negativamente sull'istanza con cui il Procuratore Generale - sulla base della comunicazione pervenuta dal Ministero di Grazia e Giustizia, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 5 della l. 257/89 e agli effetti della Convenzione di Strasburgo in data 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate - aveva promosso, a norma dell'art. 743 c.p.p., il procedimento per l'esecuzione nella Repubblica Federale di Germania della residua pena di venti anni di reclusione, in corso di espiazione in Italia, da parte del condannato AL ER. Pur rilevando l'esistenza della richiesta dello Stato estero, dell'assenso dello Stato italiano e delle altre condizioni previste dalla citata convenzione, ratificata con l. 334/88, la Corte territoriale riteneva di non potere esprimere deliberazione favorevole in quanto il trasferimento all'estero avrebbe comportato una ingiustificata condizione di favore per il AL, che, giusta l'ordinanza in data 9.8.1997 del Tribunale di Francoforte sul Meno, avrebbe dovuto scontare in Germania la pena complessiva di quindici anni di reclusione, anziché la pena di venti anni risultante dal provvedimento di cumulo in data 16.1.1987 della Procura della Repubblica di Torino.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), in relazione alla l. 3.7.1989, n. 257, e agli artt. 742 e segg. c.p.p., sul rilievo che la corte di appello, pur avendo riconosciuto l'esistenza delle condizioni imposte dalla Convenzione di Strasburgo, ha ritenuto di dover deliberare in senso negativo dando rilievo ad una circostanza estranea alla sua valutazione, ossia al fatto che dall'espiazione della pena in Germania sarebbe derivata una detenzione più breve di quella da eseguire in Italia.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata è viziata dall'erronea applicazione delle norme della convenzione di Strasburgo e dell'art. 743 c.p.p.- A base della decisione negativa espressa in ordine alla richiesta presentata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, a seguito di domanda del Ministro di Grazia e Giustizia, è stata dedotta la sola circostanza che il AL, se fosse trasferito in Germania, dovrebbe espiare la pena di quindici anni di reclusione, mentre in Italia dovrebbe scontare venti anni di reclusione: ditalché, ad avviso della Corte, l'ingiustificato trattamento di favore impedisce la pronuncia della deliberazione prescritta dall'art. 743 c.p.p. ai fini dell'esecuzione della pena all'estero.
Le linee argomentative della sentenza impugnata non possono essere condivise., in quanto risultano confliggenti con la normativa dettata dalla l. 25.7.1988, n. 334, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo in data 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate, e si pongono in radicale contrasto con l'ambito dei poteri decisori delineati dal menzionato art. 743, avendo la Corte territoriale esercitato attribuzioni che esorbitano dallà pronuncia ad essa demandata.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 743, si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale, all'interno del quale al Ministro di Grazia e Giustizia sono riservate le valutazioni discrezionali e di opportunità riguardanti l'esecuzione all'estero della pena, mentre alla corte di appello è affidato il controllo di legalità di tale accordo attraverso la verifica dell'osservanza delle condizioni prescritte dalle fonti normative internazionali ed interne: in particolare, per quanto concerne la determinazione della pena da espiare all'estero, il controllo della corte di appello non può involgere l'adeguatezza della sanzione rispetto alla durata stabilita nei titoli esecutivi eseguiti in Italia, ma deve essere rivolto ad accertare che la determinazione stessa, da parte delle autorità dello Stato estero, è avvenuta nel rispetto delle norme poste dalla predetta convenzione, ratificata con l. 334/88 (Cass., Sez. VI, 12 dicembre 1995, Gabor Sandor). Alla luce di tali principi, che devono essere ribaditi con la presente decisione, appare manifesto l'errore in cui è incorsa la Corte torinese, la quale ha fondato la deliberazione sfavorevole sul vantaggio che il condannato avrebbe tratto dal trasferimento all'estero, ove avrebbe dovuto scontrare una pena più breve di quella che sta espiando in Italia, senza minimamente farsi carico di affrontare l'unica questione che, in punto di pena, era chiamata a risolvere, ossia quella di verificare se, nel quantificare la pena che avrebbe dovuto essere eseguita in Germania, il Tribunale di Francoforte sul Meno abbia correttamente interpretato la normativa stabilita dalla Convenzione di Strasburgo. Al riguardo, l'art. 9 conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di scegliere tra il criterio della continuazione dell'esecuzione e quello della conversione della condanna. Il primo sistema, regolato dall'art. 10, implica che lo Stato di esecuzione, pur essendo vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna, può, tuttavia, adattare, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato, con la precisazione che tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi e che essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna ne eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Invece, col sistema della conversione della condanna, disciplinato dall'art. 11 della convenzione, l'autorità dello Stato di esecuzione è tenuta ad osservare i seguenti principi: a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata;
d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e non è vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati connessi.
Nella sentenza impugnata è stato del tutto pretermesso il tema di indagine relativo al controllo dell'esatta applicazione degli artt. 9, 10 e 11 della convenzione di Strasburgo ed è stato erroneamente assegnato rilievo determinante al solo profilo della riduzione di pena di cui il condannato avrebbe beneficiato in caso di trasferimento all'estero, senza tenere conto che la minore durata della pena da espiare in Germania non può considerarsi ingiustificata se dovesse costituire il risultato della corretta interpretazione delle predette norme.
In conclusione, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, che, nel nuovo esame, dovrà attenersi ai principi dianzi indicati.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 1999