Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2200
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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Massime1

La corte d'appello,nel deliberare, ai sensi dell'art.743 c.p.p. e dell'art.5 della legge 3 luglio 1989 n,257 (recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali in materia di esecuzione di sentenze penali), sulla domanda di esecuzione all'estero di una condanna a pena restrittiva della libertà personale pronunciata in Italia, deve limitarsi a verificare, in punto di quantificazione di detta pena, se essa sia stata correttamente effettuata in applicazione della disciplina dettata dagli artt.9,10 e 11 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983,resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n.334, rimanendo quindi escluso che possa, la stessa corte, adottare una decisione negativa sol perché la pena, se espiata all'estero, risulterebbe inferiore a quella da espiare in Italia.

Commentario1

  • 1Giudice e Governo, quale ruolo nella Convenzione di Strasburgo (Cass. 57806/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2020

    La deliberazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 743, si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale, all'interno del quale al Ministro di Grazia e Giustizia sono riservate le valutazioni discrezionali e di opportunità riguardanti l'esecuzione all'estero della pena, mentre alla corte di appello è affidato il controllo di legalità di tale accordo attraverso la verifica dell'osservanza delle condizioni prescritte dalle fonti normative internazionali ed interne. La Convenzione di Strasburgo demanda la concreta regolamentazione della procedura di trasferimento all'estero del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2200
Data del deposito : 17 marzo 1999

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