Sentenza 11 marzo 2014
Massime • 1
La sfera di immunità dell'agente diplomatico, prevista dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata con legge n. 804 del 1967, non si estende ai fatti di reato commessi fuori dell'esercizio delle funzioni di membro della missione diplomatica, quando il soggetto accreditato ha lasciato lo Stato accreditatario, in quanto, a norma dell'art. 39, comma secondo, della Convenzione citata, l'esenzione dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario, dopo la cessazione dalle funzioni e l'allontanamento dal territorio nazionale, opera solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di membro della missione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'immunità con riferimento al delitto di sequestro di persona compiuto quale responsabile di vertice dei servizi segreti dello Stato accreditante e mediante l'utilizzo della struttura organizzativa di questi).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 39788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39788 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/03/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 712
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 28632/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ED NI, nata in [...]S.A. il 29/03/1967;
2. ST FR, nato a [...] il [...];
3. MA LP HE, nato a [...] (U.S.A.) il 24/10/1950;
avverso la sentenza del 01/02/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti e tre i ricorsi;
udito per la parte civile l'avv. Bondeo Marcello, sostituto processuale dell'avv. Scambia Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Sorgato Alessia per ED, l'avv. Sansalone Matilde per ST e per MA, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il giorno 17 febbraio 2003, in via Guerzoni a Milano, il cittadino egiziano SA MU AN SR, alias AB OM, sospettato di attività terroristica, mentre si recava alla moschea della quale era imam fu prelevato da un gruppo di persone che lo obbligarono a salire su un furgone e lo condussero poi all'aerobase militare di Aviano, donde fu trasportato in Egitto;
qui, secondo quanto da lui successivamente affermato, fu sottoposto ad interrogatorio e torturato.
2. Le indagini per l'identificazione dei responsabili di quello che, secondo l'ordinamento penale italiano, era - ed è - qualificabile come sequestro di persona, presero l'avvio dalle informazioni rese da una teste oculare che, al momento del fatto, vide uno dei compartecipi far uso di un telefono cellulare. Gli investigatori procedettero quindi a identificare tutte le utenze mobili che, in quel contesto temporale, si erano agganciate alla cella radiobase comprendente la zona di via Guerzoni;
fra queste individuarono quelle che erano entrate in comunicazione fra loro, come chiamanti o come chiamate, nell'ambito di quella stessa zona;
avevano infine notato che ad un novero assai più ristretto, cioè di diciassette, appartenevano le utenze attivate tra il novembre 2002 e il gennaio 2003, che avevano cessato di funzionare nei due o tre giorni successivi al sequestro.
2.1. Al fine di identificare gli utilizzatori delle schede SIM in tal modo individuate, che per la quasi totalità erano intestate a nominativi falsi o a persone del tutto ignare, si indirizzarono le ricerche verso gli alberghi siti nelle zone in cui gli orari di spegnimento e riaccensione degli apparecchi telefonici dimostravano il pernottamento;
i dati così ottenuti furono incrociati con quelli desumibili dalla movimentazione di carte di credito e di tessere frequent flyers;
dal noleggio di autoveicoli;
dall'utilizzo di tessere Viapass e Viacard;
dalle prenotazioni di hotel e biglietti aerei;
dalle infrazioni al codice della strada.
2.2. Da tale attività investigativa scaturì un elenco di indagati fra i quali, per quanto qui interessa, era compresa la seconda segretaria all'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, ED NI;
dai movimenti del suo cellulare costei risultò aver pernottato all'hotel Alabarda di Brescia durante la fase di preparazione del sequestro, ed essere stata presente sul veicolo che, da Milano, aveva condotto AB OM ad Aviano.
2.3. In un secondo momento, quando il tenente colonnello D'RO ebbe rivelato il contenuto di confidenze fattegli da DY BE, console degli Stati Uniti a Milano, emersero i nomi degli altri due odierni ricorrenti, MA LP HE, primo segretario all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma e agente della C.I.A., e ST FR, consigliere dell'ambasciata U.S.A. di Roma e responsabile della C.I.A. in Italia.
3. È stata quindi elevata imputazione per concorso in sequestro di persona pluriaggravato a carico, tra gli altri, della ED, per la partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva del rapimento, con connesso trasferimento del sequestrato ad Aviano;
del ST, per aver deliberato e coordinato l'azione, garantendo agli altri concorrenti anche l'appoggio in fase organizzativa a preparatoria di una struttura del SISMI e garantendo loro collegamenti e assistenza;
del MA, per le stesse ragioni ed altresì per avere cooperato con la ED nella fase preparatoria del sequestro ed aver successivamente depistato le indagini, fornendo la falsa informazione secondo cui AB OM avrebbe simulato il sequestro e si sarebbe rifugiato nei Balcani.
3.1. Il Tribunale di Milano, in esito al giudizio di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati qui menzionati per improcedibilità dell'azione penale a causa dell'immunità diplomatica da essi goduta. La Corte d'Appello ha giudicato sulla loro posizione dopo averla stralciata per far luogo alla rinnovazione della vocatio in iudicium;
con la sentenza in data 1 dicembre 2013, qui denunciata, in riforma del deliberato di primo grado, li ha dichiarati colpevoli del reato ascritto e li ha condannati alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore di AB OM e della di lui moglie IL AL, costituitisi parti civili.
3.2. Ha ritenuto il giudice di appello che non ricorressero i presupposti cui l'art. 39 della convenzione stipulata a Vienna il 18 aprile 1961 condiziona il permanere dell'immunità dopo che l'agente diplomatico abbia lasciato il paese accreditatario. Quanto alle responsabilità individuali, ha conferito valenza probatoria nei confronti della ED all'esito delle investigazioni sul traffico telefonico, ritenuto dimostrativo della sua presenza nei luoghi ove si era svolta l'attività preparatoria ed esecutiva del sequestro;
nei confronti del MA si è richiamato agli elementi che lo avevano indicato come compartecipe, con la ED, dell'attività di sopralluogo svoltasi in Brescia, quando per il trasferimento dell'ostaggio si era pensato alla base logistica di Ghedi, nonché all'efficacia depistante della falsa informazione da lui fornita alla Polizia per il tramite del SISDE;
nei confronti del ST ha valorizzato la prova logica scaturente dalla sua posizione verticistica nella struttura della C.I.A. in Italia, in rapporto all'importanza dell'operazione, nonché le dichiarazioni rese dal ten. col. D'RO: da queste si erano tratte notizie sul piano concordato tra la C.I.A. e il SISMI per il sequestro di AB OM e sul ruolo assuntovi dal ST quale organizzatore.
4. Tutti e tre gli imputati di cui si tratta hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati.
5. ED NI affida l'impugnazione a quattro motivi.
5.1. Col primo di essi deduce omessa o apparente motivazione in ordine al proprio coinvolgimento nell'azione delittuosa, adducendo l'illogicità dell'assunto secondo cui, pur rivestendo un alto grado nell'apparato diplomatico americano, avrebbe omesso di avvalersi della copertura che la funzione le conferiva e dei relativi vantaggi, inducendosi ad alloggiare in alberghi di medio-bassa categoria, mentre altri imputati di rango inferiore avevano alloggiato in alberghi di gran lusso. Impugna per diversi aspetti la ricostruzione in fatto che ha indotto la Corte d'Appello a ravvisare la sua partecipazione al sequestro.
5.2. Col secondo motivo reitera l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello, effettuata nei suoi confronti dopo il venir meno dello stato di latitanza (a seguito del proscioglimento in primo grado), senza l'effettuazione delle necessarie ricerche nel luogo di nascita a Porto Rico e di residenza o di domicilio negli Stati Uniti, e senza che si facesse luogo alla rinnovazione di ogni altro atto successivo al deposito della sentenza di primo grado, come disposto in un primo tempo dalla Corte d'Appello.
5.3. Col terzo motivo impugna il diniego dell'immunità diplomatica, contrastando le ragioni addotte in proposito dal giudice di secondo grado, richiamandosi al patriot act emesso dal governo americano a seguito dell'attentato alle torri gemelle e argomentando, fra l'altro, in base al provvedimento di grazia emesso dal Presidente della Repubblica in favore del colonnello AN JO.
5.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego di quella che definisce "attenuante" - ma che, se applicabile, integrerebbe una causa di giustificazione - dell'adempimento di un dovere. La deduzione è diffusamente illustrata con un'esposizione storico-normativa delle iniziative assunte dal governo degli Stati Uniti nella guerra al terrorismo, fra l'altro formalmente dichiarata;
della natura lecita, secondo la legge americana, della extraordinary rendition, alla cui categoria sostiene appartenere il sequestro di AB OM;
sul segreto di Stato nel sistema americano;
sui decreti emanati in proposito dai Presidenti succedutisi alla guida degli Stati Uniti.
6. ST FR e MA LP hanno proposto un ricorso congiunto, affidato a sei motivi.
6.1. Col primo di essi deducono errata interpretazione delle norme relative all'immunità diplomatica, alla stregua della convenzione di Vienna;
ne illustrano le ragioni richiamandosi anche ai principi della consuetudine internazionale.
6.2. Col secondo motivo denunciano vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio riferibile ai deducenti.
6.3. Col terzo motivo deducono errata interpretazione delle norme che disciplinano il segreto di Stato, nonché mancanza di motivazione a sostegno dell'utilizzazione di prove dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado: segnatamente delle dichiarazioni rese dal colonnello D'RO e dal generale NE, nonché del memorandum trasmesso al SISDE dal MA.
6.4. Col quarto motivo, riferendosi in particolare alla posizione del ST, impugnano la valutazione delle prove a suo carico e deducono errata applicazione delle norme sul concorso nei reati.
6.5. Col quinto motivo, riferendosi alla posizione del MA, deducono errata interpretazione delle norme sulla valutazione degli indizi e violazione di legge in ordine alla formazione del giudizio, nonché contraddittorietà della motivazione rispetto ai dati processuali.
6.6. Col sesto motivo impugnano la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche;
contrastano, inoltre, la disposta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 605 c.p., comma 2, n. 2. 7. Fissata per il 29 gennaio 2014, la discussione dei ricorsi è stata rinviata all'udienza odierna, su richiesta della difesa, in attesa del deposito della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della precedente sentenza di questa Corte, relativa ad altri soggetti imputati del medesimo reato. La motivazione della Consulta è stata nel frattempo depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella disamina delle questioni investite dai motivi di ricorso viene prioritariamente in considerazione, per il suo carattere preliminare di rito potenzialmente idoneo a provocare la regressione del procedimento, quella con cui la ricorrente ED NI eccepisce la nullità e/o inesistenza delle notifiche prodromiche alla celebrazione del processo di appello.
1.1. L'eccezione ambisce a fondarsi sul seguente rilievo: venuto meno, a seguito del proscioglimento dell'imputata in primo grado, lo stato di latitanza che le era stato in precedenza attribuito, era sorta la necessità che le notifiche di tutti gli atti successivi alla sentenza di primo grado (cioè l'estratto contumaciale, le impugnazioni del pubblico ministero e delle parti civili, il decreto di citazione in appello) fossero rinnovate con l'applicazione delle forme ordinarie: in tal senso, del resto, aveva disposto la stessa Corte d'Appello con ordinanza del 15 dicembre 2010. Ciò comportava che, prima di poter emettere il decreto di irreperibilità e provvedere alla rinnovazione delle notifiche, si dovessero effettuare nuove ricerche ai sensi degli artt. 157, 159 e 169 cod. proc. pen., le quali avrebbero dovuto estendersi all'estero: infatti una successiva ordinanza del 21 giugno 2011 aveva disposto che si chiedesse assistenza giudiziaria agli Stati Uniti per l'individuazione di domicilio, residenza o recapito degli imputati. Sostiene la ricorrente che le ricerche non siano state compiute in conformità alle disposizioni di legge e alle convenzioni internazionali, in quanto: è mancato il ricorso allo strumento della commissione rogatoria;
la richiesta di informazioni sulla localizzazione dell'imputata è stata rivolta agli Stati Uniti, anziché allo Stato di nascita della ED, che è Porto Rico. Lamenta, altresì, la deducente che, pur dopo la contestata emissione del decreto di irreperibilità, sia stata omessa la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale e dell'appello proposto dal pubblico ministero.
1.2. La complessa censura è priva di fondamento.
Una volta venuto meno lo stato di latitanza, la mancanza di elementi atti a far conoscere i luoghi di domicilio, dimora o recapito della ED rendeva necessaria l'attuazione della procedura per la dichiarazione di irreperibilità; sicché, avutosi l'esito negativo delle ricerche ex art. 159 cod. proc. pen. sul territorio dello Stato italiano, non restava che percorrere la via tracciata dall'art. 169 c.p.p., comma 4, cioè "le ricerche anche fuori del territorio dello
Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali"; tali ricerche sono state compiute attraverso l'Interpol e hanno sortito, a loro volta, esito negativo.
L'assunto secondo cui si sarebbe dovuto far luogo a una commissione rogatoria, richiedendone l'autorità giudiziaria dello Stato di nascita dell'imputata, non ha fondamento: infatti la stessa nota ministeriale addotta a sostegno dalla ricorrente precisava che a tanto si sarebbe dovuto ricorrere solo qualora l'Interpol avesse declinato la richiesta per ragioni di privacy: il che non si è verificato.
Merita, poi, di essere rimarcato che la difesa della ricorrente, pur sostenendo l'insufficienza delle ricerche effettuate, mostra di non essere in grado - a tutt'oggi - di indicare il luogo nel quale sarebbe stato possibile reperire l'imputata all'epoca in cui le ricerche sono state espletate: il che certamente contrasta, quanto meno sul piano logico, con la tesi volta a sostenere la reperibilità della ED al tempo delle notifiche.
1.3. L'omessa rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale non inficia la ritualità del processo di appello instauratosi a seguito del gravame proposto dal difensore, ma reca la sola conseguenza di impedire la decorrenza del termine per la relativa impugnazione da parte dell'imputata personalmente. Del pari improduttiva di effetti invalidanti è l'omessa notifica dell'appello del pubblico ministero. Ed invero, l'adempimento di cui all'art. 584 cod. proc. pen. è finalizzato a consentire alla parte controinteressata (in questo caso all'imputato) di proporre a sua volta impugnazione in via incidentale;
sicché l'omissione è irrilevante quando - come nel caso di specie - la parte che non ha ricevuto la notifica si sia, ciò nonostante, a sua volta gravata.
2. Ancora con priorità va esaminata la questione, sollevata da tutti e tre i ricorrenti, concernente l'invocata applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale derivante dall'immunità dalla giurisdizione italiana, riconosciuta agli agenti diplomatici in virtù della consuetudine internazionale e dei relativi principi, quali formalizzati nella convenzione multilaterale siglata a Vienna il 18 aprile 1961, ratificata in Italia con L. 9 agosto 1967, n. 804. A confutazione dei contrari argomenti portati dalla Corte d'Appello, osservano i deducenti che: 1) l'immunità spettante agli agenti diplomatici è più ampia (e non condizionata dall'inerenza alle funzioni esercitate), rispetto a quella riconosciuta agli agenti consolari dalla convenzione di Vienna datata 24 aprile 1963, perciò non applicabile nella fattispecie;
2) l'atto qualificato penalmente come sequestro di persona, ma costituente una extraordinary rendition, lecita - e anzi doverosa, alla stregua del Patriot Act e dello stato di guerra fra gli U.S.A. e le organizzazioni terroristiche internazionali - secondo la legge americana, è stato compiuto nell'esercizio delle funzioni diplomatiche delle quali i deducenti erano investiti all'epoca del fatto (compresa quella di proteggere i cittadini dello Stato accreditante, ex art. 3 della convenzione del 1961); 3) non risulta in alcun modo provato che la finalità del sequestro di AB OM fosse quello di sottoporlo a tortura;
ne', d'altra parte, tale finalità era contemplata nel capo d'imputazione, facente esclusivo riferimento al sequestro di persona.
2.1. Il giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale, in ordine all'applicabilità dell'immunità diplomatica ai tre imputati odierni ricorrenti, resiste al controllo di legittimità per le ragioni di seguito esposte.
Da condividere è, senza dubbio, il rilievo della difesa - dianzi indicato al punto 1) - a tenore del quale l'esenzione degli agenti diplomatici dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario è regolata dalla convenzione internazionale adottata a Vienna il 18 aprile 1961, non essendo pertinenti i principi desumibili dalla diversa convenzione riguardante gli agenti consolari, siglata il 24 aprile 1963. Peraltro va qui ribadito che l'interpretazione delle norme applicabili - entrate nell'ordinamento italiano in virtù della ratifica disposta con L. 9 agosto 1967, n. 804 - compete all'autorità giudiziaria chiamata a giudicare su un fatto-reato commesso nel suo territorio, senza che il relativo giudizio possa essere influenzato da altre autorità.
2.2. Nell'esercizio di tale potere-dovere corre l'obbligo di evidenziare che l'art. 31 della citata convenzione del 1961 attribuisce bensì, incondizionatamente, l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione penale dello Stato nel quale è accreditato: ma tale disposizione si riferisce soltanto all'arco temporale durante il quale l'agente si trova nel territorio dello Stato accreditatario, atteso che il successivo art. 39 dispone, al comma 2, che "i privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese .... L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione".
Diviene, allora, decisivo stabilire se, nel caso concreto, il reato qui ascritto agli imputati ED, ST e MA possa intendersi compiuto nell'esercizio delle funzioni diplomatiche delle quali essi erano, incontestatamente, investiti all'epoca del fatto. La risposta affermativa propugnata dai ricorrenti, come dianzi si è visto in sintesi al punto 2), non può essere contrastata con l'argomento proposto dal Procuratore Generale in udienza, secondo cui sarebbe lo Stato accreditante a dover dichiarare formalmente che l'attività svolta dagli imputati era funzionale all'esercizio delle funzioni diplomatiche, per cui in mancanza di tale dichiarazione al quesito dovrebbe darsi senz'altro risposta negativa: la questione qui posta, invero, attiene all'individuazione della portata della norma posta a parametro giuridico della decisione, per cui - come poc'anzi osservato - verificarne l'applicabilità al caso concreto è attività ermeneutica che, come tale, non può essere rimessa ad altri che al giudice penale.
Ciò precisato, la questione trattata va comunque decisa in senso contrario alla tesi dei ricorrenti, emergendo dall'accertamento in fatto scaturito dal giudizio di merito che ED NI, ST FR e MA LP HE concorsero alla realizzazione del sequestro di AB OM non già nell'esercizio delle funzioni di membri della missione diplomatica, bensì nelle vesti di responsabili ad alto livello dell'organizzazione in Italia della Central Intelligence Agency (C.I.A.). Ne costituisce riprova il fatto che il delitto fu realizzato con l'utilizzo della struttura organizzativa dei servizi segreti statunitensi, dei quali il ST era il massimo responsabile in Italia: tanto si evince dalla motivazione della sentenza impugnata là dove, condividendo la ricostruzione in fatto recepita dal Tribunale, anche in base alla formazione di un giudicato penale sul punto, la Corte d'Appello afferma che fu un gruppo di 23 agenti della C.I.A. a porre in essere in modo programmato, e coordinato con la disponibilità del comandante U.S.A. della base aerea di Aviario, l'operazione di extraordinary rendition - illecita per il diritto nazionale, ma lecita per quello americano - consumatasi nei confronti di AB OM.
Se dunque, come processualmente accertato, il meccanismo organizzativo e operativo del sequestro di persona fu assicurato e gestito dalla C.I.A. con l'uso del proprio apparato logistico, deve concludersi che il coinvolgimento dei tre odierni ricorrenti non può ricollegarsi alle loro funzioni di membri della missione diplomatica, la cui struttura organizzativa non è stata strumentale alla commissione del fatto, bensì alla posizione di livello apicale da essi occupata nell'organizzazione della C.I.A. in Italia.
2.3. Ciò è quanto basta perché debba escludersi l'applicabilità dell'immunità dalla giurisdizione italiana in base al disposto dell'art. 39, comma 2, della più volte citata convenzione di Vienna del 1961: senza che sia necessario interrogarsi sul problema riguardante la ricaduta - in termini di limitazione delle guarentigie diplomatiche - della violazione dei diritti umani, che si sarebbe verificata ai danni del soggetto passivo del reato a seguito della sua sottoposizione a tortura in territorio egiziano. 2.4. È appena il caso di osservare che il provvedimento di grazia, concesso al colonello AN JO dal Presidente della Repubblica Italiana, non reca alcun argomento pertinente alla tesi giuridica qui disattesa, dato che quell'imputato non apparteneva alla diplomazia, ma era un militare del contingente americano della N.A.T.O.; per tacere del fatto che il provvedimento di clemenza non contraddice la responsabilità penale del graziato, ma semmai la conferma.
3. Altra questione di interesse comune a tutti e tre i ricorrenti è quella riguardante l'utilizzabilità o meno delle prove in relazione alle quali le difese deducono sussistere la copertura del segreto di Stato, ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen.. L'eccezione si riferisce specificamente alle dichiarazioni rese dal colonnello D'RO e dal funzionario del SISMI NE TA, valorizzate nella sentenza impugnata alle pagg. 28 e 31, nonché al documento definito memorandum, datato 3 marzo 2003 e pervenuto alla sede centrale della Polizia, donde la Corte d'Appello ha tratto il convincimento che il MA avesse depistato le indagini. Non manca, poi, la doglianza (sulla quale maggiormente insiste la difesa della ED) circa la disparità di trattamento conseguita all'applicazione, in altro parallelo processo, del segreto di Stato a favore degli imputati italiani, mentre di ciò non si sarebbero potuti giovare gli imputati di nazionalità statunitense.
3.1. Sotto il primo profilo osserva questa Corte che ogni perplessità, in ordine alla fondatezza della denuncia di inutilizzabilità delle prove rivenienti dalle deposizioni D'RO e NE, non può che essere rimossa dalla pronuncia della Consulta intervenuta in pendenza del presente giudizio di legittimità (che proprio in vista di quella decisione è stato rinviato, per espressa richiesta dei difensori), a definizione del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha stabilito, infatti, la Corte Costituzionale che il segreto di Stato insindacabilmente opposto dal Governo deve ritenersi idoneo a coprire "tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di AB OM".
Con ciò si rende, evidentemente, incontestabile che le dichiarazioni rese dal D'RO e dal NE, siccome riguardanti i rapporti intercorsi fra la C.I.A. e i servizi segreti italiani, non possono essere utilizzati come fonti di prova nel presente giudizio. Analogamente è a dirsi del memorandum datato 3 marzo 2003. Il fatto che tale documento - di indubbia provenienza dalla C.I.A. - sia pervenuto dapprima al SISDE, che lo trasmise alla direzione centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, induce a ritenere che esso rientri nel novero delle prove dimostrative di contatti intercorsi fra i servizi segreti italiani e quello statunitense, aventi ad oggetto la vicenda per cui si procede: con la conseguenza che deve intendersi ad esso estesa la copertura del segreto di Stato, nell'accezione indicata dalla Corte Costituzionale nella sentenza più sopra citata.
Espunte dal materiale probatorio le prove suindicate, occorre nondimeno tener conto del disposto dell'art. 202 c.p.p., comma 6, a norma del quale "non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto": onde resta da verificare se, indipendentemente dagli elementi probatori non utilizzabili, la sentenza impugnata possa ritenersi ugualmente sorretta da adeguata motivazione sotto il profilo logico-giuridico, secondo il principio della cd. prova di resistenza. Di ciò ci si occuperà più innanzi.
3.2. Va senz'altro disattesa la censura di trattamento discriminatorio nei confronti degli imputati di cittadinanza U.S.A., in relazione all'applicazione del segreto di Stato in favore degli agenti del SISMI. Ciò in quanto la pronuncia di improcedibilità dell'azione penale (emessa nei primi due gradi del separato troncone del processo nei confronti degli imputati PO, MA, RA, Di TR e Di RE, poi annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza a sua volta annullata dalla Corte Costituzionale, e infine ripristinata dalla prima sezione di questa Corte con la recentissima sentenza del 24/02/2014) non è conseguita al riconoscimento di una particolare guarentigia agli appartenenti ai servizi segreti italiani, ma soltanto all'inutilizzabilità - che vale erga omnes, perciò anche nei confronti degli imputati stranieri - delle prove dichiarative e documentali coperte dal segreto.
4. Sono ora da prendere partitamente in considerazione i restanti motivi di ricorso, così come dedotti dai singoli imputati.
5. Di ED NI sono state già scrutinate le censure elevate con i motivi secondo e terzo, rispettivamente trattati ai precedenti paragrafi 1 e 2, e relative partizioni. Restano, perciò, da esaminare i motivi primo e quarto. Dell'uno va rilevata l'inammissibilità e dell'altro l'infondatezza, per le ragioni di seguito indicate.
5.1. La doglianza volta a segnalare vizi di motivazione in ordine al contributo fornito dalla deducente alla preparazione e all'esecuzione del reato esula dal novero dei motivi consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.. Infatti, dietro l'apparente denuncia di illogicità, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito - estraneo al giudizio di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere provato il coinvolgimento diretto e personale della ED, evidenziando in primis che il telefono cellulare in suo possesso ebbe frequenti contatti nel giorno del sequestro con le utenze di alcuni soggetti non identificati, ma sicuramente compartecipi dell'azione delittuosa, perché individuati come tali (con le modalità che si sono esposte al paragrafo 2 della narrativa) in quanto utilizzatori di schede SIM che erano risultate agganciate alla cella radiobase comprendente la via Guerzoni di Milano, in concomitanza col rapimento, e tenute attive solo in un ristretto arco di tempo a cavallo di quell'evento; ha poi osservato che l'utenza telefonica della ED, dopo il prelevamento di AB OM, risultò costantemente presente lungo il tragitto percorso dal furgone che trasportava il prigioniero, da Milano fino all'aerobase di Aviano: con ciò risultando provata la sua diretta partecipazione alla fase esecutiva del reato. In aggiunta ha considerato, ancora, quel collegio che l'imputata, nell'arco di tempo compreso tra il 14 gennaio 2003 e il giorno di consumazione del reato, era risultata presente in località sede di sopralluoghi finalizzati ad organizzare il trasporto del prigioniero, una volta effettuato il sequestro. Più precisamente ha osservato che la ED, dal 18 al 20 gennaio 2003, aveva alloggiato unitamente a MA LP HE presso l'Hotel Alabarda di Brescia;
altri pernottamenti erano stati registrati, unitamente a DO Vincent, a Pavia dal 24 gennaio e a Bergamo dal 4 al 10 febbraio 2003, nonché presso l'Hotel Don Abbondio di Lecco dal 14 al 17 febbraio 2003. Orbene, pur non potendosi tener conto di quanto riferito dal colonnello D'RO circa l'orientamento iniziale di scegliere la base aerea di Ghedi come prima tappa di trasferimento, a causa dell'inutilizzabilità di tale fonte probatoria, è certo comunque che il soggiorno della ED a Brescia conservi, nell'impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata, una significativa valenza nel dimostrare l'attuazione di un'attività coordinata con quelle degli altri agenti C.I.A. e finalizzata al sopralluogo nelle località d'interesse ai fini dell'organizzazione logistica del trasporto del prigioniero, una volta effettuato il sequestro. Ed in ciò si è ravvisata la prova della fattiva partecipazione della ED alla fase preparatoria del reato.
L'impianto motivazionale così sviluppato, basato sui dati obiettivi tratti dai tabulati delle utenze cellulari e dalle registrazioni nei diversi alberghi, non presenta alcuna caduta di logica consequenzialità; è infatti fuori centro il rilievo difensivo secondo cui sarebbe assurdo che la ED avesse alloggiato in alberghi di categoria medio-bassa in località periferiche, mentre i semplici agenti a lei sottordinati avevano usufruito di alberghi di gran lusso nel centro di Milano. Ed invero, essendosi positivamente stabilito - con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità - che tali pernottamenti effettivamente vi furono, la denunciata illogicità non risiederebbe nella linea argomentativa della sentenza, ma semmai nella condotta stessa dell'imputata: della quale, comunque, la Corte di merito ha fornito una spiegazione razionale con l'osservare che la scelta adottata era dimostrativa della cautela con cui la C.I.A. si era mossa, da un lato evitando la concentrazione di un considerevole numero di suoi appartenenti nella stessa località, dall'altro consentendo un ampio sopralluogo delle località che potessero essere interessate dagli spostamenti del soggetto da sequestrare.
Ogni altra considerazione svolta dalla ricorrente, anche in ordine all'estensione dell'area di copertura delle celle radiobase, si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
5.2. L'infondatezza del quarto motivo risiede nella inapplicabilità al caso di specie della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen.. La norma citata esime da pena colui che abbia commesso il fatto per adempiere a un dovere impostogli da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità. Orbene, alla stregua di quanto disposto dall'art. 6 cod. pen., non può revocarsi in dubbio che il parametro normativo al quale riferirsi, sia per individuare il contenuto del "dovere", sia per verificare la legittimità dell'ordine impartito, debba essere ricercato nell'ordinamento giuridico italiano. Ciò priva di rilevanza la pur pregevole panoramica storico-politica cui la difesa della ED, alle pagine da 29 a 80 del ricorso, si è proposta di ancorare la tesi della liceità delle extraordinary renditions nella strategia difensiva degli Stati Uniti d'America: può invero darsi per certo che tale pratica sia consentita secondo le leggi di quel Paese;
e se ne può anche trarre la conseguenza che, qualora l'esecuzione di una rendition sia ad essi ordinata, gli agenti del servizio segreto americano siano tenuti verso i propri superiori ad eseguirla;
ma ciò non li scrimina di fronte alla legge italiana, secondo la quale "la libertà personale è inviolabile" e "non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" (art. 13 Cost.); con l'ovvio corollario per cui non può esservi dovere istituzionale, ne' ordine specifico proveniente da qualsiasi autorità diversa da quella giudiziaria, che possa legittimamente imporre a chicchessia l'obbligo di privare una persona della sua libertà: onde, se il fatto così realizzato è conforme - come è nella fattispecie - al modello descrittivo di cui all'art. 605 cod. pen., ne consegue la responsabilità penale dell'agente,
senza che sia invocabile la causa di giustificazione di cui si discute.
Non è configurabile l'ipotesi di cui al quarto comma del già citato art. 51 cod. pen., dato che la sua applicabilità presuppone che il sindacato sulla legittimità dell'ordine sia escluso dalla legge (espressione che, anche in questo caso, deve intendersi riferita alla legge italiana): il che non è predicabile, secondo consolidata giurisprudenza, quando l'ordine abbia un carattere manifestamente delittuoso (v. Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008 - dep. 20/04/2009, Palanza, Rv. 243332; Sez. 6, n. 178 del 28/09/1984 - dep. 10/01/1985, Sciotti, Rv. 167316 Sez. 5, n. 7866 del 28/05/1984, Guerrieri, Rv. 165855; Sez. 5, n. 9424 del 21/04/1983, Rognato, Rv. 161100; Sez. 6, n. 2921 del 11/01/1974, Sarti, Rv. 126701). La tesi subordinata secondo cui l'esimente dovrebbe quanto meno trovare applicazione in via putativa è, a sua volta, priva di fondamento alla stregua del principio, già affermato da questa Corte Suprema e che va qui ribadito, secondo cui l'erronea supposizione circa l'esistenza di una causa di giustificazione non ha effetto scriminante se l'errore attiene all'esistenza o all'efficacia obbligatoria di una norma giuridica (Sez. 5, n. 38596 del 01/10/2008, Loyola, Rv. 241954; Sez. 6, n. 341 del 25/02/1967, Carlesi, Rv. 104642).
6. Anche i motivi di ricorso dedotti, congiuntamente, dagli imputati ST e MA sono stati già in parte sottoposti a disamina. Ci si riferisce al primo e al terzo motivo, riguardanti rispettivamente l'immunità diplomatica invocata dai ricorrenti e l'inutilizzabilità degli elementi probatori coperti dal segreto di Stato. Su tali argomenti non vi è che da richiamarsi a quanto già esposto ai paragrafi 2, 3 e relative partizioni.
Le censure che informano i restanti motivi non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Il secondo motivo denuncia carenza motivazionale osservando che la diffusa illustrazione, contenuta nella sentenza di appello, delle modalità investigative con le quali si è pervenuti all'identificazione degli esecutori del sequestro attraverso l'indagine sui tabulati telefonici, sui pernottamenti alberghieri e sugli spostamenti nel territorio, non giova all'accertamento di responsabilità degli imputati ST e MA, cui l'imputazione attribuisce un concorso non materiale, ma di tipo deliberativo e organizzativo.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto, come meglio si vedrà esaminando i successivi motivi di ricorso, il giudice di appello ha sottoposto a specifica disamina la posizione di ciascuno dei due ricorrenti traendo le prove a suo carico da risultanze ulteriori, che nel caso del ST sono state individuate nella prova logica valorizzata a pag. 32 della sentenza, mentre nel caso del MA sono state ravvisate nella presenza a Brescia, insieme alla ED, nella fase preparatoria del sequestro, nonché nell'attività di depistaggio realizzatasi con l'invio alla Polizia italiana del memorandum datato 3 marzo 2003. Su quest'ultimo punto ci si dovrà soffermare più oltre, stante la già rilevata inutilizzabilità del memorandum datato 3 marzo 2003; ma ciò che qui interessa è annotare che la colpevolezza del MA, al pari di quella del ST, è stata valutata in base ad elementi ulteriori, rispetto a quelli che hanno condotto all'identificazione degli esecutori materiali del reato.
6.2. Venendo, ora, allo scrutinio delle censure di violazione di legge e illogicità della motivazione, mosse col quarto motivo all'affermazione di responsabilità del ST, occorre evidenziare quanto segue.
La Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento su una prova logica basata sulle seguenti considerazioni: ST FR era, all'epoca, il soggetto gerarchicamente al vertice della C.I.A. in Italia;
ED NI e ussomando LP HE erano suoi sottordinati e sono risultati coinvolti nel sequestro posto in essere da un commando di agenti della C.I.A., tenutisi in comunicazione attraverso telefoni cellulari in dotazione ai servizi segreti americani;
tenuto conto di tutto ciò e dell'importanza dell'operazione, che riguardava la extraordinary rendition di un soggetto considerato pericoloso per la sicurezza degli Stati Uniti d'America, non è pensabile che la predetta attività si sia svolta in mancanza dell'autorizzazione - ed anzi di una precisa direttiva - del massimo responsabile della struttura C.I.A. in Italia e cioè, per l'appunto, del ST.
La linea argomentativa della sentenza impugnata contiene, per vero, espressi riferimenti anche alle dichiarazioni rese da D'RO DA e da NE TA, il cui utilizzo processuale non è consentito perché impedito dal segreto di Stato. Ma, come si è avvertito dianzi al paragrafo 3.1, occorre verificare se la "prova di resistenza" non consenta di ritenere bastevoli i restanti elementi valorizzati nella sentenza;
e la risposta deve essere affermativa, atteso che la prova logica più sopra descritta opera su un piano del tutto autonomo, fondandosi su considerazioni svolte sulla scorta degli elementi testè indicati, che infatti sono valorizzati dalla Corte d'Appello "al di là delle dichiarazioni sopra riportate" (pag. 32, rigo 8).
I ricorrenti denunciano violazione dei criteri di valutazione della prova, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo la carenza dei requisiti di gravità e precisione che sempre devono assistere la prova indiziaria;
ma la censura non ha fondamento.
II ragionamento attuato dalla Corte territoriale prende le mosse da circostanze di fatto incontestate (il ruolo apicale rivestito dal ST nella struttura della C.I.A. in Italia;
la posizione sottordinata della ED e del MA) o accertate insindacabilmente in sede di merito (l'esecuzione del sequestro ad opera di 23 agenti dei servizi segreti americani;
la presenza della ED e del MA nei luoghi d'interesse per la preparazione della rendition;
la pericolosità del sequestrato - indicato come terrorista - per gli interessi degli Stati Uniti). Ciò da conto della precisione degli indizi, che è qualità strettamente connessa all'attendibilità e univocità degli elementi noti cui deve attingersi per raggiungere la prova del fatto ignoto. Nel prosieguo il ragionamento si sviluppa attraverso il collegamento logico dei vari elementi, conducendo alla conclusione obbligata per cui un'operazione di tale rilievo, da attuarsi con ampio impiego delle risorse umane e strumentali dei servizi segreti americani, non si sarebbe potuta compiere senza che il vertice della C.I.A. in Italia ne assumesse la responsabilità con il personale contributo causale del suo massimo organo. Con ciò risulta soddisfatto il requisito della gravità degli indizi, che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti logici plausibili e si traduce nella inevitabilità della conclusione raggiunta. Oltre tali constatazioni non si può andare, nel controllo di legittimità sulla prova logica che sorregge la decisione impugnata:
giacché nel giudizio di cassazione il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2 e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (così Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; v. anche la più recente Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 - dep. 09/01/2014, Ungureanu, Rv. 258677).
Non può fondatamente sostenersi che la decisione assunta si ponga in conflitto col principio del ragionevole dubbio, codificato nell'art. 533 c.p.p., comma 1. In realtà quanto sopra si è annotato, in ordine alla certezza degli elementi noti e alla inevitabilità della conclusione trattane, dimostra che la Corte d'Appello ha raggiunto il proprio convincimento senza alcuna incertezza, superando ogni dubbio sulla plausibilità di soluzioni alternative.
6.3. Considerazioni non dissimili sono da farsi in relazione al quinto motivo di ricorso, riguardante l'imputato MA, a proposito dell'elemento indiziario costituito dal suo pernottamento nell'albergo Alabarda di Brescia, unitamente a ED NI. La Corte d'Appello ha assegnato rilevante valenza a quel fatto, stante la sua collocazione temporale nella fase preparatoria del sequestro per cui è processo;
e lo ha posto, altresì, in correlazione con l'indizio costituito dal depistaggio delle indagini posto in essere dal MA dopo l'esecuzione del sequestro: così pervenendo alla conclusione che anch'egli avesse fornito un volontario contributo causale alla consumazione del reato.
Orbene, per quanto riguarda il pernottamento a Brescia, già nel trattare del ricorso della ED si è rilevato non potersi tener conto delle dichiarazioni del colonnello D'RO, secondo cui si era pensato in un primo tempo di scegliere la base aerea di Ghedi come prima tappa di trasferimento di AB OM dopo il sequestro;
ma, pur in mancanza di una prova dichiarativa utilizzabile, è ragionevole pensare che fosse stata vagliata dagli organizzatori del sequestro la possibilità di avvalersi di una base N.A.T.O. relativamente vicina a Milano. In ogni caso non vi è nulla di illogico nell'avere ricollegato alla fase preparatoria del reato la presenza a Brescia di due agenti di alto livello della C.I.A., in luogo lontano dalla loro sede abituale presso l'ambasciata americana a Roma e, invece, prossimo al luogo di esecuzione del sequestro;
correttamente, poi, la Corte d'Appello ha valutato la circostanza unitamente ai dati, altrettanto certi, riguardanti il comportamento degli altri agenti, considerati dimostrativi dell'espletamento di una coordinata attività di sopralluogo nelle località d'interesse, in vista del trasporto del prigioniero in fase di esecuzione della rendition.
L'ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di merito, riguardante il depistaggio concretatosi nella falsa notizia del volontario trasferimento di AB OM nei Balcani, non può concorrere alla formazione del compendio indiziario a carico del MA, in quanto non adeguatamente provato;
si è già dato conto, invero, della inutilizzabilità del documento denominato memorandum, che il MA avrebbe fatto pervenire alla Polizia italiana. Nondimeno vi è un altro elemento di rilevante caratura, che vale a completare il quadro probatorio già vistosamente tracciato dalla accertata partecipazione alla fase preparatoria del sequestro: ci si riferisce al fatto - che pure emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata - che dopo gli eventi per cui è processo il MA e la ED abbiano contemporaneamente lasciato il suolo italiano, rendendosi latitanti.
Conclusivamente, perciò, l'affermazione di responsabilità del MA resiste al controllo di legittimità, alla stregua della prova di resistenza cui si è fatto riferimento dianzi.
6.4. Viene da ultimo in considerazione il sesto motivo di ricorso, col quale il ST e il MA congiuntamente si dolgono del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della immotivata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 605 c.p., comma 2, n. 2). Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.
Quanto al primo, invero, va ricordato il principio secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente dalla legge, tali da esigere una più incisiva considerazione in vista di una riduzione di pena che, altrimenti, non spetterebbe (così Sez.
6. n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200; v. anche Sez. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804; Sez. Feriale, n. 12280 del 23/08/1990, Poliseri, Rv. 185267). In tale proiezione va rimarcato che i ricorrenti non risultano avere prospettato al giudice di merito la sussistenza di alcuna particolare circostanza, estranea al novero delle attenuanti codificate, atta a giustificare l'invocata riduzione di pena: ne' giova indicare ora, come si legge nel ricorso, le qualifiche soggettive degli imputati e il fatto che agirono dietro specifico ordine, con riferimento a condotte che nello Stato d'origine erano lecite e necessarie;
quest'ultima circostanza è già stata oggetto di valutazione, con esito negativo, nel trattare della causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen., dedotta dalla ED (v. sopra, paragrafo 5.2). Quanto alle qualifiche rivestite dagli imputati, va detto che le stesse non valgono certo ad attenuare il disvalore dell'azione compiuta, ma semmai ad accrescerlo, pur non assurgendo al rango di aggravante come è per la qualità di pubblico ufficiale secondo la previsione dell'art. 605 c.p., comma 2, n. 2). Con ciò si viene all'esame del secondo profilo. La linea difensiva qui prospettata - in forma meramente enunciativa - dai ricorrenti, col sostenere la mancanza di prova della propria consapevolezza circa la presenza di pubblici ufficiali fra i concorrenti nel reato, non risulta essere stata rassegnata alla Corte d'Appello, la quale comunque non avrebbe potuto esimersi dal rilevarne la manifesta infondatezza: non è possibile, invero, sostenere ragionevolmente di avere ignorato la qualità di pubblico ufficiale del maresciallo dei carabinieri Pironi Luciano, reo confesso di aver partecipato materialmente al sequestro di AB OM, fermandolo e simulando un controllo dei suoi documenti prima che egli fosse spinto nel furgone dai complici.
7. Conclusivamente, i ricorsi di tutti e tre gli imputati sono da rigettare. Ne consegue la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
7.1. Spetta alla parte civile AR SA AF AN, presente in udienza per il tramite del proprio difensore, la rifusione - da parte di tutti i ricorrenti in solido - delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 3.000,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile AR SA AF AN, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014