Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 39788
CASS
Sentenza 11 marzo 2014

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La sfera di immunità dell'agente diplomatico, prevista dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata con legge n. 804 del 1967, non si estende ai fatti di reato commessi fuori dell'esercizio delle funzioni di membro della missione diplomatica, quando il soggetto accreditato ha lasciato lo Stato accreditatario, in quanto, a norma dell'art. 39, comma secondo, della Convenzione citata, l'esenzione dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario, dopo la cessazione dalle funzioni e l'allontanamento dal territorio nazionale, opera solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di membro della missione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'immunità con riferimento al delitto di sequestro di persona compiuto quale responsabile di vertice dei servizi segreti dello Stato accreditante e mediante l'utilizzo della struttura organizzativa di questi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2014, n. 39788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39788
Data del deposito : 11 marzo 2014

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