Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
L'erronea supposizione circa l'esistenza di una causa di giustificazione non ha effetto scriminante se l'errore attiene all'esistenza o all'efficacia obbligatoria di una norma giuridica. (Fattispecie in tema di esimente ex art. 599, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2008, n. 38596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38596 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 01/10/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 3573
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE TO - Consigliere - N. 019242/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE ELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di :
1) YO JA IS NT, N. IL 22/01/1965;
2) IA EL, N. IL 21/07/1977;
3) PI VE DI ARGENTINA, N. IL 25/10/1967;
4) IO RG OL EL, N. IL 24/08/1982;
5) IO RG EA EI, N. IL 03/10/1983;
6) EZ AY RT DE US, N. IL 30/06/1981;
7) IO GA CA EL LA, N. IL 04/01/1975;
avverso SENTENZA del 12/03/2008 GIUDICE DI PACE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE NT;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO PE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre per Cassazione contro la sentenza in data 123.2008 con la quale il Giudice di Pace di Genova ha dichiarato YO AJ LU TO, IA LE, PI GA IA Argentina, IO RG EO IN, IO AR EA KE, ME AS BE EL JE e IO AR ON EL LA non punibili ai sensi dell'art. 59 c.p. e art. 599 c.p., comma 2, per il reato di cui agli artt. 594 e 110 c.p., perché, in concorso fra loro, offendevano l'onore ed il decoro di RO LO, IA SA, TA ID e BA PE, dicendo loro:
"figli di puttana, bastardi, poliziotti di merda, lasciateci stare" non rompeteci i coglioni". Il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 5, 59, 92 e 599 c.p. e relativo vizio di motivazione deducendo che: "il giudice di pace ha correttamente ricostruito lo svolgimento materiale dei fatti, riconoscendo: a) che le pp.oo., agenti di PS del commissariato di Genova, sono intervenute a seguito delle segnalazioni di alcuni vicini di casa dei prevenuti che lamentavano rumori e schiamazzi che provenivano da ore, e continuavano nonostante l'ora tarda, dall'appartamento del OY;
b) che quest'ultimo, aperta finalmente la porta dopo ripetuto invito degli agenti, immediatamente diceva loro "Che cazzo volete? Non rompete i coglioni"; quindi, cercando di richiudere la porta, improvvisamente aggrediva l'agente RO con un pugno al volto;
c) che subito dopo, entrati gli agenti nell'appartamento, tutti gli imputati "nell'intervenire nella mischia, buttavano a terra e cacciavano gli agenti, spingendoli fuori della porta", mentre all'interno della casa restavano la radio e l'agenda di servizio;
d) che duraste tutta la colluttazione i prevenuti dicevano "poliziotti di merda, lasciateci stare", "figli di puttana, che cazzo volete", sostenendo che per entrare in casa ci volesse "un mandato".
In tale stato di cose, e pur ricordando che i prevenuti sono stati condannati (in separato giudizio) per il reato di cui all'art. 337 c.p. contestualmente commesso, sostiene il Giudice di prime cure che,
poiché costoro "erano tutti ubriachi", sono giovani di età e (torse) non conoscevano le leggi italiane, ciò "farebbe ragionevolmente supporre che siano caduti in errore nel credere di essere nella ragione e poter continuare a festeggiare con chiasso e voler cacciare di casa i poliziotti presentatisi senza mandato". Il giudice ha così ritenuto di poter applicare gli artt. 59 e 599 c.p. "sotto il profilo della putatività, nello stato d'ira determinato da un fatto degli agenti ritenuto ingiusto e subito dopo di esso".
Per contro, deduce il ricorrente, l'esimente putativa può trovare applicazione solo quando sussista un'obiettiva situazione che può ragionevolmente indurre in errore sulle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante. Non può invece trovare applicazione quando si versi in errore di diritto. Nella specie, esattamente percepita la situazione di fatto, i prevenuti potevano e dovevano consentire l'ingresso in casa degli agenti e più in generale consentire che svolgessero il loro servizio, comunque astenendosi dall'ingiuriarli; e non può avere alcun rilievo l'eventualis loro convincimento di non essere tenuti all'assolvimento di quel dovere, traducendosi quel convincimento in errore sulla legge penale che non scrimina ai sensi dell'art. 5 c.p.. Assume, ancora, il ricorrente che il Giudice di pace non ha valutato affatto (motivazione contraddittoria, erronea e mancante) che tutti i prevenuti hanno tenuto quell'atteggiamento aggressivo (che ha condotto a separata condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p.) ed inutilmente offensivo sin da quando il OY ha aperto la porta di casa agli agenti di PS: e quindi ben prima, e dei tutto a prescindere, da qualsiasi comportamento concreto degli agenti che (per quanto corretto, come è pacifico) possa essere stato inteso come ingiusto.
Il ricorso è fondato.
"Per l'applicabilità dell'esimente della provocazione, prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione dall'art. 599 c.p., comma 2, occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che per la sua intrinseca illegittimità o per la sua contrarietà alle norme del vivere civile abbia in sè la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente.
L'esimente in questione può anche configuranti sotto il profilo della putatività, ai sensi dell'art. 59 c.p. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) qualora ricorra ima ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, ma in tal caso si richiede che l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile" (Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 1986; Conf. Mass. nn. 157432; 143163; 110453; 99851) e, inoltre, l'esimente putativa dell'art.- 59 c.p., u.p., non può essere invocata quando l'errore dell'agente cade sulla efficacia obbligatoria o sulla sussistenza di una norma giuridica (Sez. 6, Sentenza n 341 del 1967). Per contro, nella sentenza impugnata la sussistenza dell'esimente è erroneamente giustificata con la circostanza che "la giovane età degli imputati, il loro stato di salute e la mancanza di lucidità del OY e dei suoi invitati, oltre che la scarsa conoscenza delle leggi italiane, può far ragionevolmente supporre che stano caduti in errore nel credere di essere nella ragione nel poter continuare a festeggiare con chiasso e a voler cacciare di casa i poliziotti presentatisi senza mandato. Tutto ciò ha potuto contribuire a far adirare gli attuali imputati ed a pronunciare frasi offensive nei confronti degli agenti, dopo aver capito che a loro carico c'era un'imputazione e che sarebbero stati condotti in Questura per l'identificazione e la contestazione degli addebiti":
Ciò senza alcuna valutazione dell'intervenuta condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 337 c.p. (di cui pure la sentenza impugnata da atto) ne' del commuto della relativa pronuncia. Va, dunque, disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Genova per nuovo esame;
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008