Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di contraffazione di strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 cod. pen.), ma quello di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che apponga su un elaborato, depositato all'Ufficio del Genio Civile, il timbro dell'Ordine degli Architetti apparentemente riferito ad un professionista iscritto a detto Ordine, considerato che il suddetto timbro non può essere definito sigillo, in quanto la funzione di autenticazione o certificazione, propria del sigillo, non può che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l'attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito ad un privato, autorizzato a munirsi di un sigillo, mentre ciò non si verifica per l'Ordine professionale degli Architetti e per i singoli professionisti che vi appartengono, i quali non sono dotati del sigillo sopra descritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2008, n. 27900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27900 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 17/06/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2803
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 004412/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AN N. IL 19/07/1958;
avverso SENTENZA del 13/06/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. L. Ciampoli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 13.6.2007 il GUP presso il Tribunale di Palermo, applicando la nuova normativa, ha dichiarato NDP per prescrizione nei confronti di AN ON, con riferimento al delitto ex art.468 c.p., perché, apponendo sull'elaborato grafico intestato alla ditta Bara il timbro "Ordine degli architetti di Palermo", apparentemente riferito all'architetto Luppino Caterina, oltre alla firma apocrifa della predetta, contraffaceva il predetto strumento di pubblica autenticazione/certificazione e faceva quindi uso del documento falso, consegnandolo per il deposito all'Ufficio Genio Civile di Palermo (accertato in data 15.10.1999).
Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge e carenze di motivazione. Il GUP ha disapplicato l'art. 129 c.p.p. a fronte di una richiesta di assoluzione per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. È rimasto accertato in punto di fatto che l'ordine degli architetti non rilascia ai propri iscritti alcun sigillo. È certamente facoltà dei predetti professionisti dotarsi di un timbro, ma trattasi di strumento non penalmente tutelato.
Il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che la condotta ascritta al AN certamente non integra gli estremi del delitto in contestazione (art. 468 c.p.); essa tuttavia non è condotta penalmente irrilevante, dovendo essere inquadrata nella fattispecie della falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.). Invero la fattispecie contestata (contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti) come è noto, prevede le seguenti ipotesi: a) contraffazione/uso del sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio b) contraffazione/uso di altri strumenti destinati alla pubblica autenticazione. Orbene, il timbro dell'ordine degli architetti non può esser definito sigillo, atteso che in tale categoria vanno certamente annoverati gli strumenti capaci di un'indeterminata ripetizione dell'impronta (ASN 200732573-RV 237102), ma a condizione che la loro funzione sia, appunto, quella di autenticazione o certificazione (non di semplice indicazione della provenienza di un atto o della sua paternità): l'autenticazione o certificazione, invero, non possono che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l'attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito a un privato, autorizzato, a tale scopo, a munirsi, appunto, di un sigillo.
Così è stato ritenuto rientrare nell'ambito degli strumenti di pubblica autenticazione o certificazione il sigillo recante la dicitura "C.I. Carni Italiane", adottato per certificare la provenienza nazionale della carne macellata, considerato che la normativa del Ministero della Sanità tipicizza detto strumento, in attuazione di preesistenti norme di legge, disciplinandone l'uso e imponendo che sia utilizzato solo da chi macella la carne, attività autorizzata, a date condizioni, dalla PA, e sotto il controllo del veterinario, in quanto detta dicitura attesta che per l'allevamento degli animali sono state seguite le prescrizioni dettate dalle norme nazionali (ASN 200506815-RV 231418).
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta - come correttamente argomenta il ricorrente - che l'ordine professionale degli architetti e/o i singoli professionisti siano dotati di sigillo nel senso sopra specificato.
Il fatto, viceversa, come premesso, va qualificato come falsità in scrittura privata, improcedibile, benché l'imputato ne abbia fatto uso, per mancanza di querela (cfr. art. 493 bis c.p.). La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con la corrispondente formula.
P.Q.M.
la Corte, qualificato il reato ai sensi dell'art. 485 c.p., annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008