Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 1
Qualora il curatore del fallimento agisca per la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare di un contratto di locazione e per il pagamento dell'indennità di occupazione fino alla data del rilascio ed il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell'equo canone e l'ammissione al passivo fallimentare della somma pari alla differenza tra il canone di locazione effettivamente versato ed il canone legale, detta domanda rientra nella competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, essendo essa diretta non ad una dichiarazione di accertamento di un credito con finalità meramente compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere una sentenza di condanna al saldo attivo da ammettere al passivo fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9375 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. AN Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BU CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso l'avvocato DI GIULIO M. R., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MILITERNI, giusta procura speciale rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires il 30/9/1997 n. rep. 1225;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO PASTICCERIA GALA Snc, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso l'avvocato FERRETTI ALDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRASSI ALDO, giusta delega a margine del controricorso;
- resistente - avverso la sentenza n. 3690/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 18/4/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/4/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
Fatto e Diritto Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione così conclude la sua requisitoria ai sensi dell'art. 375 cpc:
"esaminati gli atti relativi all'istanza di regolamento di competenza proposta da BU AN avverso la sentenza in data 19-2/18-4/1997, con la quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda avanzata dal curatore del fallimento della s.n.c. Pasticceria Gala, ha dichiarato inefficace, ex art. 67 l. fall., il contratto del 17.2.1989 di concessione in locazione di un immobile al BU che ha condannato al rilascio dello stesso e al pagamento della somma di L. 35.560.000, mentre ha dichiarato improponibili le richieste, proposte in via riconvenzionale, di determinazione dell'equo canone e di ammissione al passivo fallimentare per la differenza tra tale canone e quello versato dal BU o, in via subordinata nel caso in cui le domande dell'attore fossero state accolte, per l'importo versato come canone maggiorato degli interessi e dedotto quanto dovuto per il periodo di effettiva occupazione;
considerando che, a parere del requirente, non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ritiene sussistente la competenza del Pretore in ordine alla domanda attrice di condanna del convenuto al pagamento della indennità di occupazione dovuta fino al momento del rilascio, perché "nel caso di specie l'azione tendente alla determinazione dell'equo canone legale si sottrae al disposto di cui all'art. 24 l. fall. trattandosi di azioni inerenti a rapporti preesistenti o legati al fallimento da mera occasionalità", atteso che la genericità ed ermeticità del motivo non impediscono, tuttavia, di cogliere l'improprio richiamo a rapporti estranei al fallimento, stante la sicura riconducibilità nell'alveo dell'art. 24 cit., comprendente tutte le azioni che derivano dal fallimento, della domanda attrice di revocatoria del contratto di locazione e di pagamento dell'indennità di occupazione, la cui quantificazione, seppure commisurabile al canone locativo, non è qualificabile in termini di questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato e, come tale, rientrante nella competenza per materia del Pretore;
ritenuto, altresì, che va esclusa la competenza del Pretore anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, come si sostiene con il secondo motivo, essendo essa diretta non ad una declaratoria di accertamento del controcredito con finalità meramente compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere una sentenza di condanna al saldo attivo da ammettere al passivo fallimentare (Cass. n. 3068 del 1977, Cass. n. 11021 del 1992, Cass. n. 6930 del 1986);
Il collegio condivide le esposte argomentazioni.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. In Roma il 15.4.99.