Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9375
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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Qualora il curatore del fallimento agisca per la revocatoria ex art. 67 legge fallimentare di un contratto di locazione e per il pagamento dell'indennità di occupazione fino alla data del rilascio ed il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell'equo canone e l'ammissione al passivo fallimentare della somma pari alla differenza tra il canone di locazione effettivamente versato ed il canone legale, detta domanda rientra nella competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, essendo essa diretta non ad una dichiarazione di accertamento di un credito con finalità meramente compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere una sentenza di condanna al saldo attivo da ammettere al passivo fallimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9375
    Data del deposito : 4 settembre 1999

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