Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1132
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 134, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 39, nella parte in cui la norma considera tempestivo il deposito del ricorso per cassazione eseguito mediante spedizione per posta, se la spedizione del plico è avvenuta nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., e non considera ugualmente tempestivo il deposito se nello stesso termine il plico sia stato spedito al domiciliatario, incaricato di eseguire il deposito diretto in cancelleria; trattasi, infatti, di due ipotesi dotate di ratio differenti, che rendono ragionevole l'adozione di una diversa disciplina, in quanto nel primo caso si tutela l'esigenza della parte, che sceglie di effettuare il deposito del ricorso a mezzo del servizio postale, (ove la prova della spedizione nei termini risulterà dalla ricevuta attestante la data di consegna del plico all'amministrazione postale) di non essere pregiudicata da eventuali disservizi delle poste qualora abbia assolto tempestivamente all'onere di spedizione, mentre nel secondo caso la parte sceglie la strada del deposito diretto in cancelleria, e rimangono pertanto a suo rischio gli eventuali ritardi subiti a causa di intermediari nella consegna, in quanto solo il cancelliere potrà certificare l'avvenuta ricezione del ricorso.

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  • 1Giudizio in cassazione, rimessione in termini, legittimità, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1132
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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