Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 134, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 39, nella parte in cui la norma considera tempestivo il deposito del ricorso per cassazione eseguito mediante spedizione per posta, se la spedizione del plico è avvenuta nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., e non considera ugualmente tempestivo il deposito se nello stesso termine il plico sia stato spedito al domiciliatario, incaricato di eseguire il deposito diretto in cancelleria; trattasi, infatti, di due ipotesi dotate di ratio differenti, che rendono ragionevole l'adozione di una diversa disciplina, in quanto nel primo caso si tutela l'esigenza della parte, che sceglie di effettuare il deposito del ricorso a mezzo del servizio postale, (ove la prova della spedizione nei termini risulterà dalla ricevuta attestante la data di consegna del plico all'amministrazione postale) di non essere pregiudicata da eventuali disservizi delle poste qualora abbia assolto tempestivamente all'onere di spedizione, mentre nel secondo caso la parte sceglie la strada del deposito diretto in cancelleria, e rimangono pertanto a suo rischio gli eventuali ritardi subiti a causa di intermediari nella consegna, in quanto solo il cancelliere potrà certificare l'avvenuta ricezione del ricorso.
Commentario • 1
- 1. Giudizio in cassazione, rimessione in termini, legittimità, insussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COND PANORAMICO A VIA ZOTTE S SALVATORE 7 CUASSO AL MONTE, in persona dell'Am.re p.t. FEDERICO MAI, GIUSSANI ELISA, IMM. SIBA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore LA TU, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che li difende unitamente agli avvocati FRANCESCO VINCENZI, MARTINO MARASCIULO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN EG, ZA SI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ERITREA 9, presso lo studio dell'avvocato GERARDO PICICHÉ, che li difende unitamente all'avvocato SISSY T. CORSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2078/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
Preliminarmente l'Avv. Antonio FUNARI, difensore del ricorrente, chiede di poter depositare la busta di ricevimento del ricorso. L'Avv. PICICHÉ si rimette alla Corte.
Il P.G. non si oppone sulla richiesta di improcedibilità del ricorso, per intempestività del dispositivo, alle ore 11,00, la Corte si ritira per decidere. Alle ore 11,10, la Corte rientra in aula ed emette la seguente ordinanza, la Corte, riservando comunque di decidere sulla procedibilità o meno del ricorso, dispone procedersi oltre;
dopodiché udito l'Avvocato Antonio FUNARI, difensore del ricorrente che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 134 disp. att. cpc riguardante il deposito del ricorso;
udito l'Avvocato Gerardo PICICHÉ, difensore del resistente che ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, decidendo sull'appello proposto dal Condominio Panoramico "A" di Cuasso al Monte, via Zotte S. Salvatore, n.c. 7 nonché dall'Immobiliare SIBA s.r.l. e da IS IU avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento parziale delle domande proposte in tre distinte cause, poscia riunite, dai condomini ID ET ed IS NC, aveva dichiarata la nullità delle delibere assembleari del 26 novembre 1989 e del 15 novembre 1992, condannando la Immobiliare SIBA s.r.l. e la IU a rimettere in pristino il terrazzo condominiale, con sentenza resa in data 30 luglio 1999 ha rigettato l'appello. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, notificato il 23 dicembre 1999, il Condominio, la IU e la Immobiliare SIBA s.r.l. in liquidazione.
Il ricorso è stato depositato in data gennaio 2000.
Resistono con controricorso il ET e la NC. V'è memoria difensiva peri controricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
Poiché esso notificato ad entrambi gli intimati il 23 dicembre 1999, il termine perentorio di venti giorni fissato per il suo deposito dall'art. 369, co. 1^, cod. proc. civ. scadeva in data 12 gennaio 2000.
Esso risulta, invece, depositato in cancelleria, mediante presentazione diretta del difensore dei ricorrenti, solo il 14 gennaio 2000, quando il termine prescritto era scaduto. Nel corso della discussione, il difensore domiciliatario dei ricorrenti, provando documentalmente che il plico raccomandato contenente il ricorso fu spedito per posta, al suo studio in Roma, dal codifensore del foro di Varese, in data 5 gennaio 2000, vale a dire entro il termine di gg. 20 stabilito dall'art. 362, co. 1^, cod. proc. civ., e che il plico gli fu recapitato il 14 gennaio
2000, a termine ormai scaduto, per esclusiva responsabilità del servizio postale, ha eccepita l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 134, co. 1^, disp. att. cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 3 L. 7 febbraio 1979, n. 39, nella parte in cui, nel considerare tempestivo il deposito del ricorso per cassazione eseguito mediante spedizione per posta, se la spedizione del plico sia avvenuta entro il termine suddetto, non considera ugualmente tempestivo il deposito se nello stesso termine il plico sia stato spedito al domiciliatario, incaricato del deposito diretto in cancelleria.
L'eccezione è manifestamente infondata, essendo chiaramente ragionevole la diversa disciplina data dal legislatore a due ipotesi che non possono in alcun modo ritenersi omogenee e dovendosi escludere che, a motivo di tale diversa disciplina, il diritto di difesa della parte interessata al deposito subisca un ingiustificato pregiudizio.
Poiché la ratio della norma sospettata di incostituzionalità è costituita dall'esigenza che, ove la parte interessata opti per il deposito del ricorso a mezzo del servizio postale, il tempo necessario a recapitare il plico raccomandato alla cancelleria della Corte di Cassazione e gli eventuali disservizi dell'amministrazione postale non si risolvono in pregiudizio della parte, che, provvedendo tempestivamente alla spedizione del plico raccomandato, abbia assolto all'onere di diligenza impostogli, risulta evidente che, se la parte non intenda avvalersi del servizio postale per il deposito del ricorso, scegliendo la via del deposito diretto in cancelleria, non importa se a mezzo del domiciliatario, opera una scelta di opportunità, della quale non potrà che sopportare i rischi, poiché in tal caso è ragionevole che solo la certezza, data dalla certificazione del cancelliere, che il ricorso sia stato presentato alla cancelleria entro il termine di legge, e senza che possano assumere rilievo impedimenti soggettivi od oggettivi o il fatto del terzo, potrà consentire di ritenere assolto l'onere del tempestivo deposito.
All'improcedibilità del ricorso segue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive euro 3.256,00, di cui euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003