Sentenza 19 dicembre 2002
Massime • 3
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice procedente tanto la decisione sulla quantità e qualità degli accertamenti da compiersi ai fini di cui all'art.10 della legge n.184 del 1983, quanto quella su quali organi avvalersi (servizi sociali ovvero organi di P.S.) per la loro esecuzione.
Nel giudizio contenzioso di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, l'audizione del minore deve essere eseguita, da parte del giudice procedente e del suo ausiliario, secondo modalità e cautele suggerite dalla circostanze concrete, onde evitare turbamenti o condizionamenti per il minore stesso, interrogato o sottoposto a colloquio, l'adozioni di tali cautele non potendo in alcun modo configurare, per l'effetto, alcuna violazione del contraddittorio (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha pertanto escluso la sussistenza della predetta violazione nell'avere l'ausiliario del giudice impedito non già la presenza - riservata, ma continua e vigile- del difensore dei genitori naturali al colloquio con il minore, bensì la sua interlocuzione diretta con questi, onde evitare di ingenerare oggettivamente una non consentita interferenza con il precedente provvedimento dell'AG che aveva disposto l'interruzione dei rapporti tra detto minore ed il suo nucleo familiare d'origine).
In tema di dichiarazione di adottabilità, l'art. 12, comma quarto della legge n. 184 del 1983, nel prevedere la possibilità di impartire prescrizioni a genitori e parenti da parte del giudice minorile (onde garantire l'assistenza, il mantenimento e l'educazione del minore), subordina le stesse ad una valutazione discrezionale di opportunità sia sull"an", sia sul "quomodo", sicché dette prescrizioni possono, se del caso, risultare del tutto omesse se ritenute, anche implicitamente, superflue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2002, n. 18132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18132 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO NZ - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM AE, UC VA, UC ES, EM RI, RA RA, PI LA, EM PI, CC NZ, EN CE, NA AL, EM NI, elettivamente, domiciliati in Roma, via Nomentana 257, presso l'avv. Gianfranco Dosi, che li rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Raffaele Scudieri di NO;
- ricorrenti-
contro
Avv. Franco Casarano n.q. di curatore speciale della minore UC LA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia 25/C, presso l'avv. Rodolfo Radius, rappresentato e difeso da sè medesimo;
- controricorrente-
e contro
Sindaco di TE n.q. di tutore della minore UC LA, elettivamente domiciliato in Roma via Prevesa 11 presso l'avv. Antonio Sigillò che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, unitamente all'avv. Eva Lenski di NO;
- controricorrente -
e nei confronti del Procuratore generale presso la C.d'A. di NO;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di NO n. 515 del 26.2.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.11.2002 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Uditi gli avv.ti Scudieri e Dosi per i ricorrenti, che hanno chiesto accogliersi il ricorso. Uditi gli avv.ti Sigillò e Casarano per i controricorrenti, che ne hanno chiesto il rigetto.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 17.12.97 il Tribunale per i Minorenni di NO dichiarava lo stato di adottabilità della minore UC LA (n. 24.12.1988) figlia legittima di UC VA e EM AE, sospendeva i genitori dall'esercizio della potestà, interrompeva i rapporti tra la minore ed il nucleo familiare, ne ordinava il collocamento in famiglia. La vicenda aveva preso le mosse - nell'aprile del 1995 - dall'iniziativa del P.M. che aveva richiesto procedersi alla tutela della minore, posto che il di lei padre era stato rinviato a giudizio per abusi commessi in danno della di lei cugina - AZ NT - che aveva pochi mesi innanzi prospettato che analoghi abusi potessero essere stati commessi anche ai danni della piccola UC. Il Tribunale, disposta CTU, aveva in via d'urgenza disposto l'allontanamento della piccola dalla famiglia e l'affidamento alla USSL. e successivamente, ed all'esito di nuova CTU, nonché acquisita la sentenza con la quale UC VA era stato condannato alla. pena di anni tredici di reclusione, aveva emesso il decreto di adottabilità. Proponevano tempestiva opposizione il padre e la madre della piccola LA ed i parenti entro il quarto grado NO RI, RA, RA, PI LA, EM PI, CC NZ, EM CE, NA AL, EM NI.
Nel corso del giudizio, che vedeva la riunione delle proposte opposizioni, la Corte d'Appello di NO pronunziava sentenza assolutoria del UC ai sensi dell'art. 530 comma 2 C.P.P. e la pronunzia diventava definitiva con la reiezione (sentenza 26.6.2001) del proposto ricorso per cassazione.
Il Tribunale per i minorenni di NO con sentenza 10.10.2001 rigettava l'opposizione proposta dai genitori e dichiarava il difetto di legittimazione dei parenti. La pronunzia era impugnata innanzi alla Corte di NO da tutti gli originari opponenti e si costituivano il Sindaco di TE - tutore della minore ed il curatore speciale della stessa avv. Franco Casarano: l'adita Corte, riunite tutte le impugnazioni, con sentenza 7/26.2.2002 rigettava gli appelli.
Nella motivazione della pronunzia la Corte di merito:
1) prendeva in esame, confutandole, le argomentazioni relative alla pretesa incompletezza degli accertamenti, di cui all'art. 10 della L. 184/83, alla mancata audizione del rappresentante dell'Istituto,
alla omessa adozione di immediate misure di sostegno ai genitori, alla mancata sollecita audizione dei parenti entro il quarto grado, come disposto dall'art. 12 L. cit.;
2) negava fondamento: alla eccezione di nullità della sentenza per omessa astensione del Presidente del collegio: (che aveva adottato provvedimenti prima della pronunzia del decreto di adottabilità);
alla eccezione di nullità della indagine affidata al CTU in sede di opposizione, per essere il consulente incorso in gravi ragioni di opportunità che ne avrebbero imposto l'astensione e per avere indebitamente il Tribunale rigettato l'istanza di ricusazione;
alla eccezione di nullità per violazione del contraddittorio, consistita nel divieto al difensore di partecipare alle oo.pp. del 22.11.00 alle quali non partecipò neanche il CTP;
3) ampiamente delineava le condizioni psichiche e comportamentali della minore, tratte dalla analiticamente esaminata CTU, contestando che le decisioni di sua istituzionalizzazione avessero potuto esplicare i paventati effetti iatrogeni e delineando le ragioni e l'evoluzione del suo disagio rispetto al contesto familiare;
4) negava che il giudicato penale assolutorio, vieppiù con riguardo alla formula adottata, potesse esplicare effetti ripristinatori nei rapporti tra la minore ed i genitori;
5) tratteggiava, con analisi delle relazioni peritali e confutazione delle osservazioni critiche ad esse opposte, il permanente grave disagio della minore enucleandone una oggettiva e giustificata volontà, di rimanere estranea dalla famiglia d'origine;
6) prendeva in specifico esame la posizione della madre EM AE delineandone la costante e permanente incapacità a ricostruire rapporti affettivi con la minore;
7) esaminava, infine, la posizione dei parenti tutti, ricavandone conclusioni negative in ordine alla loro seria disponibilità ad instaurare significativi rapporti con la minore stessa. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso EM AE, UC VA., il loro figlio. UC ES nonché gli otto parenti parti del giudizio, notificando l'atto il 27.3.2002 al tutore della minore, al di lei curatore speciale, al P.G. presso la Corte di NO ed al P.G. presso la Corte di Cassazione ed in esso articolando sedici motivi.
Il Curatore speciale ha notificato controricorso il 7.5.2002 ed il Tutore ha notificato il proprio atto di costituzione il 6.5.2002. Il difensore dei ricorrenti ha chiesto, ed ottenuto, la fissazione urgente della udienza di discussione. I ricorrenti hanno depositato memoria ed i difensori delle parti hanno discusso oralmente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto, essendo infondate od inammissibili le censure che costituiscono i sedici motivi dell'impugnazione.
La analitica disamina di tali motivi deve essere preceduta dal rilievo relativo alla permanente limitazione ai soli vizi di violazione di legge del ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunziate dalla Sezione per i minorenni, della Corte d'Appello. Ed invero, l'estensione al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. della ricorribilità per cassazione in subjecta materia introdotta dall'art. 16 della legge 149/01 (legge entrata in vigore il 27.4.2001), ed applicabile anche ai procedimenti in corso, è stata differita prima al 30.6.2002 con la legge 23.6.2001 n. 240 di conversione del D.L. 150/01 (come già rilevato da questa Corte nella sentenza 7065/01) e poi con la legge 2.8.2002 n. 175 (di conversione del D.L. 126/02) a termini della quale nei procedimenti sullo stato di adottabilità e nelle relative opposizioni continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 150/01 sino alla emanazione della nuova disciplina della difesa d'ufficio in detti. procedimenti (disciplina non emanata) e comunque non- oltre il 30 giugno 2003. Da tanto consegue che nella vicenda processuale sottoposta la motivazione della sentenza 26.2.2002 della Corte di NO potrà essere sindacata solo per la sua esistenza ed intellegibilità grafica e logica e non già per la sua completezza e logicità. Tanto premesso si possono esaminare i motivi del ricorso.
1. Con il primo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 1-8- 10 L. 184/83, 115-116 c.p.c., per avere il Tribunale del tutto omesso di procedere, prima e dopo l'allontanamento della minore dalla famiglia, agli ulteriori decisivi accertamenti (sull'ambiente, sui parenti e nella scuola) prima di disporre la CTU. Orbene, la Corte di NO (in sent. pagg. 6-7-8) ha affermato al proposito che nel caso concreto, nel quale il padre della minore veniva rinviato a giudizio per abusi sessuali, non vi era da accertare alcunché sulla situazione giuridica sottoposta ma solo da condurre indagine sulla situazione psicologica e relazionale della minore. Tale statuizione viene, da un canto, censurata per omissione di esame sulle decisive istanze di indagine ambientale e, dall'altro canto, denunziata per violazione di legge là dove postula una inammissibile discrezionalità dell'accertamento, di contro affatto obbligatorio:
rileva il Collegio che, se il primo profilo della censura, attingente la completezza. della motivazione, è, come premesso, del tutto inammissibile, il secondo profilo, afferente l'ammissibile preteso error in judicando, è del tutto infondato essendo stato ripetutamente da questa Corte affermato essere rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice decidere quali e quanti accertamenti condurre ai fini di cui all'art. 10 della legge 184/83 e di quali organi avvalersi per la loro esecuzione (Cass. 13133/91 - . 6279/90 - 3365/90).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 5163-192-193 c.p.c. - 24 e 111 Cost. - 61 Conv. per la salvaguardia dei diritti umani, per avere la Corte di merito confermato indebitamente la decisione di rigetto della istanza di ricusazione dei CTU Guasto in quanto collegato ai CTU che avevano in precedenza operato. La Corte di merito (pagg. da 25 a 31) dopo aver esattamente rammentato che per il rinvio operato dall'art. 63 c.p.c. le ipotesi di ricusazione dei CTU sono quelle di cui all'art. 51 e che negli stessi modi debbono essere fatte valere (Cass. 3364/01 e 6039/00), ha nel merito della questione affermato che dovevano ritenersi accuse pretestuose e gratuite, ed affatto estranee dalla previsione dell'art. 51 c.p.c. sulle gravi ragioni di convenienza, quelle relative ai collegamenti scientifici ed associativi del Guasto con i precedenti periti. Ebbene, il motivo di ricorso per cassazione ripropone la ipotesi della sussistenza di una comunanza, di interessi ed associativa, quest'ultima intesa come comune adesione ideologica ad una associazione di tendenza a tutela dei minori che sarebbe affatto incompatibile con l'obbligo di neutralità e terzietà del CTU. La censura - che muove da una inaccettabile premessa in diritto (quella per. la quale il CTU dovrebbe essere ricusato per l'appartenenza a questa o quella scuola di pensiero o metodo scientifico) - si addentra poi nel sindacato dei completi e specifici argomenti adottati dalla Corte per contestare le analoghe censure mosse in appello: e di qui la infondatezza e pro parte la inammissibilità, del motivo.
3. Con il terzo motivo del ricorso viene quindi lamentata la violazione degli artt. 194 c.p.c.- 24 e 111 Cost. e 6 c.s.d.u. per avere il CTU impedito ai difensori degli opponenti di partecipare alla seduta con la minore tenutasi il 22.11.2000: ad avviso dei ricorrenti la Corte di NO, che pur ha attentamente ricostruito (pagg. da 31 a 35) la vicenda della imprevista presenza del legale alla seduta in discorso, avrebbe avvalorato l'operato del CTU di negare ingresso al medesimo, e quindi condiviso una indubbia violazione del contraddittorio, sull'assunto che il diritto alla difesa della parte fosse alternativamente soddisfatto con la presenza del CTP o del suo difensore, e quindi configurato come recessivo il diritto stesso, finendo per accettare che a quella seduta non fosse stato presente ne' il CTP ne' il difensore. La, censura di violazione delle norme processuali non è fondata. Premesso che la Corte ha esattamente accertato che l'assenza di uno dei CTP a quella seduta fu frutto di volontaria scelta (recessiva volontariamente nei, confronti della possibile presenza del difensore) e che ogni altro CTP aveva il diritto di essere presente (ovviamente al di là dello specchio unidirezionale costituente elementare cautela nel colloquio del CTU con la minore), senza che le previsioni di turni di presenza tra i tre CTP avessero incidenza alcuna sulla regolarità del calendario delle oo.pp., è da considerare, quanto alla affermazione per la quale sarebbe stato dal CTU negato assenso alla presenza del difensore, che la Corte di merito ha analiticamente descritto le condizioni nelle quali tale presenza si sarebbe dovuta tradurre. Il legale, cioè, con il solo preavviso di un'ora, avrebbe richiesto di poter accedere a diretta comunicazione con la minore recandole i saluti della famiglia e mostrandole alcune fotografie (sent. pag.
33), sì da riceversi il rifiuto del CTU che la Corte ha ritenuto esattamente motivato con la esigenza di non alterare in tal guisa le condizioni di base create per lo sviluppo dei colloqui diagnostici. Il Collegio non ritiene che nel descritto contesto si sia realizzato alcun ictus ai diritti di difesa delle parti opponenti, posto che l'audizione del minore nel corso del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità deve dal Giudice procedente e dal suo ausiliario essere eseguita con modalità e cautele suggerite dalle circostanze concrete e che siano idonee ad evitare turbamenti o condizionamenti al minore interrogato o sottoposto a colloquio, tali cautele non configurando in alcun modo violazione del contraddittorio (Cass. 13109/91 e 6439/96). Conseguentemente, non integra siffatta violazione l'avere l'ausiliario del Giudice impedito non già la presenza (riservata ma continua e vigile), del difensore al colloquio con il minore ma la sua interlocuzione diretta con il minore stesso, là dove tale intervento era stato dichiaratamente finalizzato ad informare il minore degli intenti e delle condizioni della famiglia e quindi pareva suscettibile di ingenerare oggettivamente una non consentita interferenza con il decreto 17.12.97 (che aveva disposto l'interruzione dei rapporti tra la minore ed il suo nucleo d'origine ed il di lei collocamento in famiglia).
4. Con il quarto motivo del ricorso viene poi denunziata violazione degli artt. 17 L. 184/83, 24 e 111 Cost., 6 c. 1 CSDU per avere il Presidente del Collegio del Tribunale, giudicante l'opposizione al decreto, emesso provvedimenti nella precedente fase e per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che tale "pregiudizio" non integrasse l'ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c.: una contraria restrittiva interpretazione dell'espressione "altro grado", secondo i ricorrenti sarebbe certamente incostituzionale. La censura - certamente ammissibile là dove propone come mezzo di gravame l'incompatibilità del giudice non ritenuta in sede di procedimento di ricusazione (Cass. 4297/02) -, è nel merito infondata. Alla previsione di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c ("altro grado del giudizio") - in una ottica di stretta interpretazione necessaria per non attentare al principio del giudice naturale precostituito per legge - deve infatti darsi una lettura non legata al testo ma alla ratio della previsione, quindi individuando l'incompatibilità nei casi in cui il giudice abbia svolto la sua funzione anche in un'altra fase del processo, che sia però dotata di una sua autonomia (Cass. S.U. 12345/01), condizione necessaria per la formazione dell'incompatibilità endoprocessuale essendo la preesistenza di valutazioni che ricadono sulla medesima res judicanda: e di qui, esattamente come dalla Corte Costituzionale affermato in molte altre contigue ipotesi (C.C. nn. 326/97 - 397/99 - 220/00 - 167/01 - 176/01), la razionalità di una interpretazione che esclude alcuna sovrapponibilità di valutazioni e di ruoli nei casi in cui quello stesso giudice faccia seguire ad una valutazione sommaria della res judicanda quella completa, adottando nella prima fase provvedimenti urgenti e revocabili a tutela di interessi primari e solo nella seconda emettendo statuizioni sui diritti in controversia. Ed è in questi termini che non può ipotizzarsi alcuna incompatibilità del ruolo del giudice che abbia emesso i provvedimenti provvisori ad essere componente del Collegio giudicante della opposizione di cui all'art. 17 della legge 184/83. Deve poi notarsi che anche la nuova disciplina di cui alla legge 149/01 - inapplicabile ut supra al procedimento che occupa - se pur ha risolto in radice il problema del rapporto tra "fasi" (eliminando quella di opposizione e prevedendo la conclusione con sentenza dell'accertamento dello stato di abbandono da parte del Tribunale) - ha però reiterato (art. 10 commi 3-4-5) la sequenza "accertamenti immediati - provvedimenti provvisori - controllo internodecisione collegiale" di cui alla precedente normativa consapevolmente astenendosi dall'adottare misure di elisione di incompatibilità endoprocessuali che il nostro ordinamento ha razionalmente previsto solo per l'ipotesi della successione di una fase di controllo sull'atto e sul processo (art. 669 terdecies 2^ comma c.p.c.) che, nel procedimento de quo, non è in alcun modo configurabile.
5. Del tutto inammissibile è la censura contenuta nel quinto motivo, che, denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c., 1-8 L. 184/83, per avere la Corte di merito, immotivatamente discostandosi dagli accertamenti effettuati dal giudicato penale, proceduto ad una vera e propria "invenzione" di un pregresso disagio familiare della minore: la sentenza impugnata, infatti, in una ampia, attenta, sempre comprensibile sequenza di argomentazioni (pagg. da 59 a 67), sottopone ad analisi tutta la complessa serie dei colloqui e delle indagini alle quali LA venne fatta segno nell'arco degli anni, e giunge alla conclusione per la quale il disagio familiare preesisteva, in tutta la sua gravità, all'allontanamento della minore e non fu certo una reazione fittizia e strumentale indotta dall'allontanamento stesso. E poiché tali statuizioni e gli accertamenti che le precedono vengono fatte segno solo a censure di completezza e logicità (affatto estranee allo stesso corpus del motivo essendo le violazioni delle norme indicate nella sua rubrica), ne consegue la loro irricevibilità in questa sede, stante i richiamati limiti al sindacato consentito a questa Corte.
6. Identica conclusione va assunta per la censura di cui al sesto motivo, alla cui stregua viene denunziata violazione degli artt. 1-8- 12 L. 184/83 ed 8 C.S.D.U., per avere la Corte convalidato un allontanamento dalla famiglia di lunga durata, irreversibile e disgiunto da qualsivoglia tentativo di alcuna risoluzione alternativa al ravvisato disagio: si censura in sostanza la scelta, segno evidente di una mai abbandonata presunzione di colpevolezza paterna, di strumenti coerenti con il già prefigurato sbocco della declaratoria dello stato di abbandono, laddove prudenza e flessibilità avrebbero consigliato di adottare affidamento familiare o a terzi prolungato e modificabile. Il Collegio non ignora la serietà delle questioni sottostanti le esposte censure nè la devastante portata, sulle aspettative personali e familiari, delle scelte adottate nel procedimento di cui agli artt. 8 e segg. della L. 184/83, ma non può mancare di sottolineare come, le doglianze oggi riproposte. attengano addirittura al merito della vicenda e dei provvedimenti strumentali che medio tempore vennero adottati e neanche coinvolgano quei profili di logicità e completezza della motivazione del provvedimento giurisdizionale conclusivo che, comunque, non potrebbero, appartenere all'odierno sindacato di legittimità.
7. Analogo approccio è contenuto nel settimo motivo del ricorso là dove sotto la rubrica della denunzia di violazione degli artt. 10 e 12 della L. 184/83, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 8 C.S.D.U., ci si duole del fatto che il Tribunale, iniziando il procedimento a distanza di oltre un anno e mezzo dall'allontanamento della minore e dall'interruzione dei suoi rapporti con i genitori e con il fratello, avrebbe ritenuto di dover. dichiarare la impraticabilità di un progetto di recupero di tali rapporti. E da tale approccio consegue la radicale inammissibilità della censura, tanto per le ridette ragioni di assoluta improponibilità di contestazioni che, ben prima che alla logicità della motivazione, attengono al merito dei provvedimenti assunti medio tempore, quanto per il fatto che dette contestazioni vengono mosse direttamente al decreto 24.4.97 del Tribunale, così completamente dimenticando la natura impugnatoria del ricorso per cassazione e l'esigenza di prendere in esame e specificamente contestare le statuizioni. che la Corte d'Appello, ha riservato (od ha, in tesi, omesso) alle contestazioni stesse.
8. Con l'ottavo motivo del ricorso si denunzia la violazione dell'art. 12 della L. 184/83 e dell'art. 8 C.S.D.U. per avere i giudici del procedimento omesso di adottare nei confronti della madre le "prescrizioni" idonee e di incaricare della verifica della loro esecuzione, i servizi sociali. Anche tale censura, affatto priva di una corretta direzione impugnatoria (essendo censurate solo le scelte dei primi giudici), è inammissibile posto che neanche si avvede della corretta affermazione della Corte di NO sulla radicale superfluità delle prescrizioni stesse una volta adottata altra soluzione con le stesse incompatibile. E che la ratio decidendi della Corte territoriale sia stata del tutto corretta risulta dalla ripetuta affermazione di questa Corte per la quale la previsione di cui all'art. 12 subordina l'adozione delle prescrizioni ad una valutazione discrezionale di opportunità e non fa quindi ostacolo a che tali prescrizioni vengano omesse ove ritenute, anche implicitamente, superflue alla luce di un inequivoco stato di abbandono (Cass. 3810/94 - 3044/94 - 9313/90).
9. Infondata è invece la doglianza contenuta nel nono motivo del ricorso, esponente violazione degli artt. 1 ed 8 della legge del 1983 e 8 C.S.D.U. per avere la Corte di Appello semplicemente affermato la carenza di assistenza morale e materiale del padre UC VA ma nulla precisato a sostegno, così disvelando che la decisione era ancora legata alla dipendenza del giudizio dall'ipotesi degli abusi sessuali. Contrariamente alla opinione dei ricorrenti, la sentenza ha in più punti, e sempre con accuratezza, avvalendosi delle relazioni acquisite, analizzato il rapporto familiare ed affettivo tra la minore LA ed il padre (pagg. 58-59-62-63-64-65-66) ricavando la propria ferma persuasione che, al di là dei profili soggettivi di disattenzione nella pregressa condotta del genitore, egli non avesse comunque creato alcun rapporto di affetto o intesa con la figlia, la quale a qualsivoglia rapporto di tal segno era del tutto estranea. E poiché siffatto giudizio, chiaro e netto, è basato su insindacabili valutazioni delle risultanze delle svolte indagini, la sua stessa esistenza e completezza appare essere. condizione necessaria e sufficiente per disattendere - come infondata - la censura sopra sintetizzata. 10. Quanto al decimo motivo del ricorso, con il quale si denunzia violazione delle stesse norme indicate al motivo che precede, collegandola alla totale assenza di motivate affermazioni sui presupposti per ritenere la madre totalmente manchevole in termini di assistenza morale, esso è affatto infondato. La censura addebita: al decreto del 1997 una scelta di colpevolizzazione della EM AE in termini di sostanziale "connivenza" con gli abusi paterni, alla sentenza del Tribunale una più realistica, ma totalmente inaccettabile, indicazione di addebitabilità del disagio per carenza di attenzioni, alla sentenza della Corte di aver ricollegato causalmente alla insufficienza soggettiva della madre l'abbandono nel quale versava la figlia, sulla base del grave equivoco della esistenza di un abbandono percepibile dopo la separazione e senza accorgersi che esso era esistente a causa della separazione stessa. Orbene, per quel che della censura in questa sede rileva, è agevole notare che i ricorrenti neanche si addentrano nella contestazione specifica delle ampie ed analitiche considerazioni che la sentenza riserva alla posizione della EM (pagg. da 67 a 70), deducendo che le attente analisi condotte sia in costanza del mantenimento di LA in famiglia sia a seguito del di lei allontanamento evidenziarono una vera e propria evanescenza della, figura materna e ciò ben prima che - con il permanere della minore in un contesto di affidamento familiare - emergesse addirittura una (dolorosa quanto ineluttabile) ripulsa a riattivare un rapporto con la madre. Ed anche tale statuizione, chiara ed intellegibile, non pare proprio possa essere oggetto di sindacato in questa sede.
11 Con l'undicesimo motivo, quindi, si espone la violazione degli artt. 1-8-12 della L. 184/83 ed il vizio di motivazione sotto il versante del vizio del processo, per la mancata audizione dei parenti e per la mancata notifica agli stessi del decreto di adottabilità.
Il motivo è infondato, ed in parte inammissibile. La Corte di merito, infatti, si è pienamente attenuta all'indirizzo di questa Corte a mente del quale il riferimento operato dall'art. 12 ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore costituisce elemento integrativo della fattispecie che spiega influenza sul piano della stessa legittimazione ad essere convocati, a ricevere la notificazione del decreto di adottabiiità ed a proporre ad esso la prevista opposizione (Cass. 2863/98 - 4625/97 - 13133/91): e di qui la totale infondatezza della censura di violazione della norma in questione. Ma la Corte di merito ha poi ampiamente motivato (pagg. da 13 a 20) sulla insussistenza di tali rapporti significativi degli odierni ricorrenti con la minore LA anche quale base di fatto assunta dalla norma per la legittimazione de qua;
ed a contestare tali affermazioni vengono nel motivo solo addotte proprie valutazioni, inammissibili ben prima che irrilevanti, di non condivisione della opinione della Corte di NO.
12. Facendosi carico della rilevanza della testè menzionata opinione, i ricorrenti denunziano poi, nel dodicesimo motivo, la violazione delle predette norme (e degli artt. 330 e segg. c.c.) per avere la Corte escluso apoditticamente la disponibilità dei parenti che, stante l'intervento drastico e prematuro dell'Autorità, non avrebbe comunque potuto avere luogo. La pronunzia, come rilevato dagli stessi ricorrenti, si fa carico della obiezione di inconsistenza mossa alla carenza di rapporti significativi ravvisata dopo l'allontanamento e (pagg. 15 e segg.) nega che al giudice ed agli esperti siano stati da quei parenti inviati "segnali" di sorta. Ma vi è di più: facendosi carico della esigenza di appurare la sussistenza di relazioni psicologiche ed affettive che normalmente caratterizzano la parentela (vd. Cass. 6629/02), la Corte di merito muove anche l'indagine sui riscontri di una passata attenzione (in periodo "non sospetto") e li nega, sulla base di una argomentata ed affatto insindacabile valutazione tratta dalla assenza di significative loro rappresentazioni nella immaginazione della minore.
E di qui la evidente irricevibilità della censura.
13. Viene poi denunziata, al tredicesimo motivo, la violazione degli artt. 1-8-10-14 della legge 184/83, 6 ed 8 della C.S.D.U., per avere la Corte di merito condiviso la declaratoria di adottabilità della minore nonostante la preclusione rappresentata dal giudicato penale assolutorio del padre, e per avere - con scoperta strumentalità - spostato sul disagio della minore la motivazione a sostegno dello stato di abbandono, pervenendo infine a ridurre tale condizione alla oggettiva non convenienza all'interesse del minore del ripristino di una relazione parentale altrimenti possibile. Il motivo, al di là di non pertinenti considerazioni afferenti un inesistente effetto vincolante del giudicato penale o di ancor meno rilevanti osservazioni sul preteso mutamento di "strategia" motivazionale con la sopravvenuta assoluzione del UC, coglie non solo la sostanza umana della dolorosa vicenda di separazione vissuta dai genitori della minore ma anche il rilevante profilo giuridico dell'interferenza tra interesse del minore e diritti dei genitori alla relazione affettiva nata dalla generazione della prole. Solo che anche la Corte di merito ha avvertito la esistenza di tale interferenza e, senza fare alcuna violenza alla normativa vigente, ha collocato il punto di rottura della tutela del diritto dei genitori nella produzione - ascrivibile agli stessi - di una grave ed irrimediabile carenza di assistenza materiale, affettiva e morale, oggettivamente e durevolmente riscontrata nel corso delle indagini e segnalata dal fatto che mai la minore avrebbe manifestato alcun interesse, o tampoco desiderio, alla riattivazione dei rapporti con i genitori. E di fronte a tali chiari accertamenti ed a tali nette valutazioni - gli uni e le altre conformi a diritto - le proposte censure disvelano l'inammissibile (se pur assolutamente comprensibile) tentativo di revocare in dubbio la valutazione dei fatti.
14. Ben poco da aggiungere vi, è pertanto, a quanto testè osservato, per dichiarare la inammissibilità del quattordicesimo motivo (denunziante violazione delle stesse norme e degli artt. 29/31 Cost.) afferente l'errore commesso nel non aver ipotizzato che il disagio riscontrato si sarebbe potuto superare attraverso il solo controllo della potestà genitoriale. Anche qui, infatti, non si denunzia La. disapplicazione da parte della Corte di merito delle potenzialità offerte dalla richiamata, normativa (dato che la Corte a pagg. da 59 a 67 si è anche di tali ipotesi fatta carico) bensì, semplicemente, si contestano le valutazioni di ineluttabilità della scelta di "istituzionalizzare" la piccola LA fatte dai giudici di merito, e quindi puramente e semplicemente si afferma la non condivisibilità delle valutazioni stesse.
15. Con il quindicesimo motivo, poi, si addebita alla sentenza impugnata di aver fatto discendere dalla ravvisata profonda avversione della piccola nei confronti dei genitori il grave, non conseguente e tampoco non ineluttabile effetto della dichiarazione della sua adottabilità, con la conseguenza di colpire irrimediabilmente, e senza giustificazione, lo status dei genitori laddove misure di controllo sarebbero state assolutamente sufficienti. E di qui la violazione delle più volte richiamate norme della legge del 1983, della Costituzione e della C.S.D.U. La censura non coglie nel segno, non avendo la sentenza impugnata operato il censurato meccanico collegamento ed anzi avendo ampiamente valutato le ragioni di tale "avversione" individuandole in una oggettiva e gravissima situazione di carenza di assistenza morale ed affettiva. E non è dato a questa Corte di legittimità, nè ad essa sarà dato all'atto della entrata in vigore del sindacato sui vizi di motivazione, verificare la condivisibilità o la giustizia di tali valutazioni, esse appartenendo tutte alla istituzionale potestà (e responsabilità) dei giudici del merito. 16. Infondata è, da ultimo, la censura contenuta nel sedicesimo motivo con il quale ci si duole della scelta - condivisa dalla Corte di NO - di sottrarre alla piccola LA alcuna informazione sulla esistenza, sulla condizione e sui rapporti della sua famiglia di origine così determinando oggettivamente il rifiuto della piccola, dopo sei anni di segregazione e tre di affidamento familiare, al ripristino di alcun rapporto. La doglianza - pervero priva di alcuno specifico riferimento alla pronunzia impugnata - è mossa da una ricostruzione astratta e non condivisibile del diritto del minore ad essere informato onde poter liberamente orientarsi, e dimentica, all'evidenza, che l'allontanamento venne operato quando la piccola aveva soli sette anni e che la segretazione venne adottata a tutela di quello che venne (insindacabilmente) ritenuto essere suo primario interesse.
La natura e la delicatezza della controversia inducono a ritenere sussistenti i gravi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2002