Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8/0 51 78 sofre dette valtung entston LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto no mu mblik. sin presunition semplici SEZIONE jhanch Mon 譬 Composta dagli Ill.mi Sig i M istrati: mesm a from terti um Tent 2729.g eo. ee. Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 16293/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 11034 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere 1850 Rep. Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere - Ud. 07/07/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente 591 ale est. SENTENZA sul ricorso proposto da: FE OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato CORTE CH ERATIONS ANTINUCCI MASSIMO, che lo difende, giusta delega in Reksta sopia o dal Si IL SOLE 24 ORE atti;
persing 3000 ricorrente 6 APR. 2001
contro
AL GI, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERI P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato D'ORAZI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1362 avverso la sentenza n. 943/98 della Corte d'Appello di ---- -1- ROMA, depositata il 25/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato il 23.6.95 EL NN impugnava, nei confronti di AL PA, la sentenza in data 27.3 - 11.4.95 con la quale il Tribunale di Rieti gli aveva respinto la domanda di rivindica della proprietà del terreno località Castiglione,boschivo sito in Leonessa, part. 10523, fogl. 65, n. 8 e 9, condannandolo alla rifusione delle spese del grado. Chiedeva il EL NN che fosse accolta la sua domanda e per l'effetto l'appellata fosse condannata al rilascio del menzionato terreno, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese del grado, adducendo l'accertamento peritale gli erache stato favorevole e pertanto contestava ai sensi dell'art. 61 c.p.c. i punti 1 e 2 della decisione di 1° grado, nonché ai sensi dell'art. 360, n. 5, per insufficiente motivazione rispetto alle sollevate eccezioni ed in considerazione anche delle spontanee dichiarazioni rese da De IS IN, da EL SA e EL AT, della certificazione storica dell'U.T.E., dell'atto di divisione del 1970, della C.T.U. nelle pagine 3, 4, 5 e 6, della prova per testi espletata e del fatto che l'atto cui faceva riferimento la convenuta era 3 del 1982, mentre il suo era del 1970. Costituitosi il contraddittorio, l'appellata chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza del 25.3.1998 la corte d'appello di Roma respingeva l'appello e condannava il EL NN a rifondere a AL PA le spese del grado in £.
4.500.000. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione EL NN con tre motivi di gravame;
resiste il AL PA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo EL NN denuncia violazione degli artt. 1140 e 1158 cod. civ. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata preso in considerazione l'estratto storico catastale dell'U.T.E. di Rieti prodotto nel giudizio dinanzi al tribunale intestato a EL VE, dal quale risultava che era stata presentata domanda di voltura catastale a favore del ricorrente per l'immobile in contestazione, intestato a EL VE e che la voltura era avvenuta 1'11.6.1970 dal proprio genitore EL VE fu NN al ricorrente stesso. Deduce ancora il ricorrente che la sentenza, ritenendo poi in base alla consulenza tecnica d'ufficio che il terreno in contestazione fosse compreso nel compendio ereditario di ET della AL, non haAntonia, dante causa esaminato la trascrizione della scrittura privata autenticata dal notaio Armati il 23.5.1982 di divisione degli immobili già appartenenti alla ET, nella quale a pagg.
5-6 si precisa che il terreno oggetto della controversia era stato posseduto dalla ET bonariamente e si autorizzavano i competenti uffici a volturare l'atto; che la detta sentenza non ha infine esaminato l'atto di divisione compravendita del 13.1.1970 del notaio Filippi, nel quale i condividenti dichiaravano che gli immobili oggetto della divisione erano da circa sessanta anni di proprietà del padre EL VE. Il motivo è infondato. Nella presente controversia si verte in materia di azione di rivendicazione per la quale rilevano gli atti di trasferimento della proprietà, e non le intestazioni catastali di carattere indiziario, né quanto possa risultare da elementi che da tali atti non risultino. 5 La sentenza impugnata non poteva neanche trarre presunzioni dalle circostanze addotte dal ricorrente, perché l'art. 2729, 2° comma, cod. civ. dispone che le presunzioni semplici non si possono ammettere nei casi in cui la legge escluda la prova testimoniale. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1140 e 1158 cod. civ., 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata nella valutazione delle prove testimoniali ritenuto inattendibili le dichiarazioni delle persone addotte dal ricorrente e convincenti quelle di controparte senza darne una spiegazione, mentre non ha tenuto conto del rilievo fatto dalla comparsa conclusionale del 4.3.1995 (pag. 7) di inattendibilità delle testimonianze di IM UI e ET, fatti escutere dalla AL, e senza considerare, inoltre, che il possesso del terreno ai fini dell'usucapione ben poteva indursi dai certificati catastali di EL VE e NN. Il motivo è da disattendere. La sentenza ha spiegato le ragioni per le quali erano attendibili le testimonianze addotte dalla AL e non anche quelle di controparte. 6 Queste ultime erano generiche e provenivano da parenti e coeredi dell'appellante. Il possesso ad M usucapire, quale situazione di fatto, non poteva desumersi dalle intestazioni catastali, ma dall'esercizio sul terreno controverso dei poteri riconducibili al diritto di proprietà da parte del ricorrente. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1159 cod. civ., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato che l'atto di divisione del 13.1.1970 conteneva anche la vendita da EL NN, OR, RI, Palmira e Nazzarena ai fratelli NI e NN di una quota indivisa dei beni, nella quale era compreso il terreno in contestazione;
che conseguentemente almeno dal 1970 al 1980 i giudici di merito l'esercizio di unavrebbero dovuto riconoscere possesso valido ad acquistare la proprietà per usucapione abbreviata. Il motivo è inammissibile, perché prospetta una questione nuova, e cioè l'acquisto della proprietà del terreno per usucapione abbreviata non dedotto specificamente, come lo stesso EL dichiara, nel giudizio di merito. 7 Rigettato il ricorso le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 3.082.800 ' di cui £. tremilioni per onorari. Così deciso in Roma, il 7.7.2000. Y l r s id inte se lounglivre est Thomnisперлить Spontan IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 6 APR. 2001. hoooo IL CANCELLIERE C1 Francesof offend 290020 UFFICIO DELLE INTRATE ROMA 2 Registrato in data 15 NOV 2001 2 50497 vrste 220.000 DUECENTONOVANTAMILA S. al n. p. Il Dirigente Area Sorva (D.ssa RI Grazia DILIPP (lire Responsabile Servizio Atti Gi (Dr. M. RACCICHIDH) 8