Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 cod. proc. civ., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 cod. proc. civ., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.
Commentario • 1
- 1. Ritardo nel cesareo: responsabilità esclusa se non si dimostra nesso causaleAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO UC, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio dell'avvocato APPELLA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAVIANI MANCINELLI LUDOVICO, giusta procura speciale atto Notar BEATRICE SIMONE di Potenza del 04/12/1998 Rep. n. 34127;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1037/97 del Tribunale di POTENZA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 266/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Presidente - relatore Dott. E. MERCURIO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza con sentenza 15 dicembre 1997, ha respinto l'appello proposto dalla sig.ra LU SS avverso la sentenza pretorile che aveva respinto la domanda da lei avanzata nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per ottenere l'assegno di invalidità, in adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio che aveva escluso la sussistenza della diminuzione della capacità di lavoro richiesta per la concessione della chiesta prestazione.
Il giudice d'appello ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica - medica, ed ha rilevato che questa aveva accertato la presenza di infermità costituite da "aortosclerosi, note brochitiche croniche, poliartrosi" in relazione alle quali il nuovo consulente aveva escluso, concordando con il consulente di primo grado, che esse, considerate come fattore patologico unitario, riducessero in misura inferiore ad un terzo la capacità di lavoro dell'assicurata. Il Tribunale ha ritenuto di condividere integralmente tali conclusioni siccome congruamente motivate alla stregua di accertamenti esaurienti, persuasivi e condotti con sani e retti criteri tecnici, osservando altresì che la inesistenza di una importate patologia a carico delle funzioni fondamentali dell'organismo e la sintomatologia rilevata, unitamente alla non grave entità delle ripercussioni funzionali, dovevano appunto far ritenere che la capacità lavorativa dell'assicurata non era ridotta oltre il limite richiesto dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
La soccombente SS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunziando con l'unico motivo insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), rileva che nell'impugnata sentenza non è svolta alcuna motivazione in ordine alla richiesta di essa ricorrente che, con memoria del 6 ottobre 1997, aveva dedotto la necessità del rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello, in quanto il consulente Dott. Michele Santoro era stato consulente in parte della stessa SS nel giudizio di primo grado e non si era astenuto, ai sensi dell'art. 192 c.p.c., dall'accettare l'incarico conferitogli dal Tribunale. La
ricorrente censura altresì la sentenza del Tribunale per non aver fatto alcun riferimento alla consulenza di parte della medesima SS, depositata in appello unitamente alla memoria del 6 ottobre 1997, nella quale si metteva in evidenza, in base a numerosi accertamenti specialistici, l'assoluta superficialità della consulenza d'ufficio.
Il motivo va disatteso.
In ordine alla prima censura va ricordato, come costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, che "nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 cod. proc. civ., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 cod. proc. civ., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità" (Cass. 30 agosto 1988 n. 5005; cfr. altresì Cass. 8 aprile 1998 n. 3657; 1^ febbraio 1993 n. 1215; 17 ottobre 1985 n. 5121). Nel caso di specie, la doglianza risulta al riguardo avanzata dalla SS successivamente al deposito (avvenuto il 9 luglio 1997) della relazione della consulenza tecnica d'ufficio d'appello - che aveva espresso parere sfavorevole nei confronti della stessa (nonostante lo stesso tecnico fosse stato suo consulente di parte in primo grado) -, ne' essa ha dedotto di aver presentato istanza di ricusazione nel senso sopra detto entro il termine di legge ("almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione", ex cit. art. 192 secondo comma).
Era dunque preclusa all'attuale ricorrente la facoltà di far valere eventuali situazioni di incompatibilità per contestare la validità e l'efficacia della consulenza di secondo grado, che resta pertanto ritualmente acquisita al processo.
Per tale ragione, la censura in esame, attinente alla motivazione della sentenza impugnata, risulta priva del carattere della decisività (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), siccome appunto non attinente a sua volta ad un punto decisivo della controversia, e deve essere respinta.
Parimenti è a dirsi per l'altra censura, che, siccome alquanto sommaria e generica, non contiene adeguate deduzioni ne' l'indicazione di elementi idonei a far ritenere che la lamentata omissione di motivazione, in relazione ad una consulenza di parte, riguardi un punto decisivo della controversia.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.P.C. non può emettersi pronuncia sulle spese a carico della soccombente ricorrente.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001