Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3364
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso in cui il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice di secondo grado non abbia osservato l'obbligo di astensione a lui derivante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 51 n. 4 cod. proc. civ., dall'avvenuto svolgimento del medesimo ufficio nel giudizio di primo grado, la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 cod. proc. civ., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.

Commentario1

  • 1Ritardo nel cesareo: responsabilità esclusa se non si dimostra nesso causaleAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3364
Data del deposito : 8 marzo 2001

Testo completo