Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4297
CASS
Sentenza 26 marzo 2002

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A seguito della modifica dell'art. 111 della Costituzione, operata dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha sancito in modo solenne il principio dell'imparzialità del giudice, adeguando il sistema processuale al fondamentale precetto dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, l'esigenza di far decidere la controversia da un giudice imparziale non costituisce più soltanto una questione amministrativa relativa all'organizzazione degli uffici giudiziari, che dà luogo ad un procedimento incidentale definito con un provvedimento di natura ordinatoria, bensì rappresenta un diritto soggettivo della persona, non solo pieno ed assoluto, ma anche fondamentale ed insopprimibile, in quanto riconosciuto dalla Costituzione e dalla menzionata Convenzione internazionale, con riferimento a qualunque tipo di processo. Tuttavia, l'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, ex art. 53 del codice di procedura civile, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, anche ai sensi del nuovo testo del citato art. 111 Cost., atteso che, sebbene debba ora ad essa riconoscersi natura decisoria (avendo ad oggetto un diritto costituzionale della parte), la stessa manca pur sempre del necessario carattere della definitività, in quanto confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta, sicché l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice ricusato diviene motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice medesimo e, quindi, di gravame della sentenza, in base al criterio di conversione previsto dall'art. 161 del codice di procedura civile.

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    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4297
Data del deposito : 26 marzo 2002

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