Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N ее 61632 IO 6 8 9 Z OGGETTO: 1 5 A / . R 4 ILOR:esenzione decennale / T N 6 ex 2.614/1566 = S DPR - 2 I . 601/1973/presupposti/attività G B A .R E . I diretta alla produzione di .P L R R L beni/compete; attività diretta D A A A 0 1 7 11 202 L . T alla produzione di E D B D U servizi/spettanza/esclusione A E I B T T S I A N 1 N R I E REPUBBLICA 3 E S T 1 S R I E . E A N T A ME DE POPOLO ITALIAN. M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 016364/1998 Cron. 4 290 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud.
6.7.2001Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPION CIVILE Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente N. 61632 SENTENZA Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze,in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliato ricorrente
contro
AS LU,residente in [...]( AR), via La Crocina Intimato 1702 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana [n.163 /29/1997 depositata in data 9.7.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udite le conclusioni del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo AS IU, esercente attività di autocarrozzeria impugnava con separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Arezzo gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Poppi,relativamente alle annualità dal 1986 al 1989, in conseguenza del diniego di riconoscimento del diritto alla esenzione decennale dall'Ilor ai sensi dell'art. 30 DPR 601/1973. A fondamento dei ricorsi il AS poneva le medesime argomentazioni svolte in sede di ricorso avverso il diniego della agevolazione ( e cioè che l'attività esercitata deve considerarsi come produttiva di beni e non di servizi, giusta anche l'orientamento della Amministrazione Finanziaria, reso manifesto con le circolari n.161/1969 e 43/1975); inoltre, deduceva che, trattandosi di attività esercitata con lavoro prevalentemente personale e senza organizzazione d'impresa,l'esenzione dall'ILOR avrebbe dovuto essergli riconosciuta comunque ai sensi degli artt. 115 DPR 917/1986 e 36 DPR 42/1988. Con separate decisioni l'adita Commissione accoglieva i ricorsi del AS. Gli appelli proposti dall'Ufficio avverso le decisioni di primo grado(quattro: una, per ciascuna delle annualità in contestazione) venivano riuniti e decisi dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza in data 8.7.1997 n.163: di rigetto degli appelli e quindi di conferma delle decisioni impugnate, sull'esplicito rilievo dell'avvenuto accoglimento da parte della - medesima CTR del ricorso del AS avverso il provvedimento - dell'Ufficio impositore, di rigetto della domanda di esenzione dall'ILOR. -3- R Ha ritenuto la CTR che l'attività di autocarrozziere esercitata dal contribuente può essere qualificata come diretta alla produzione di beni e che pertanto non è dovuta l'imposta richiesta dall'Ufficio. La sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione da parte del Ministero delle Finanze. Il AS non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art.8 L.614/1966 e 30 DPR 601/73, nonchè difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso del ricorrente la CTR non solo non avrebbe affatto spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'attività di autocarrozzeria svolta dal AS sia qualificabile come diretta alla produzione di beni ma, inoltre, sarebbe incorsa in errore di diritto : non considerando che siffatta attività, in quanto meramente ripristinatoria di beni preesistenti, il cui ciclo produttivo si è esaurito,deve qualificarsi come diretta alla produzione non di beni ma di servizi e quindi non è suscettibile di beneficiare della esenzione decennale dall'Ilor riconosciuta dalla normativa su richiamata alle sole imprese aventi ad oggetto la produzione di beni. Il ricorso è fondato. Va premesso che l'art. 30 della L.29.9.1973 n.601, al comma primo,stabilisce che "Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro- Nord riconosciute depresse ai sensi dell'art.8 e dei commi quarto e quinto dell'art. 12 della L.22.7.1966 n.614,sono esenti dall'imposta locale sui -4- R redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni". Orbene,la disciplina di riferimento - tra i vari requisiti esige anche ed è questo l'unico su cui si controverte) che l'attività imprenditoriale abbia ad oggetto la produzione di beni. Vero è che del tutto correttamente la CTR - con ciò aderendo al dettato legislativo ed al consolidato orientamento di legittimità - risulta avere,seppur per implicito, riconosciuto che la sola attività di produzione di beni( e non anche la produzione, e cioè l'offerta, di servizi) genera il diritto all'esenzione de qua. -Peraltro, ciò che nella sentenza manca del tutto e che era invece indispensabile, attesa la contestazione mossa al riguardo da parte dell'Ufficio delle Imposte di Poppi è proprio la valutazione delle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal AS,sì da giustificare la successiva conclusione che essa è effettivamente diretta alla produzione di beni anzichè di servizi. Al riguardo sussiste dunque un assoluto difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia risolto dal Giudice di appello in modo del tutto apodittico. La sentenza deve dunque essere cassata: con rinvio - occorrendo delle nuove indagini di fatto, precluse in questa sede, circa le condizioni in cui l'impresa del AS in concreto opera - ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
la quale provvederà, ai sensi dell'art.385 comma secondo cpc, anche sulle spese di questo giudizio. -5- R
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese,ad altra sezione della Commissione Tributari Regionale della Toscana. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 luglio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Mano Helle Brindi IL CANCELLIERE C1 NZ IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 FEB. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 NZ IS REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ESENTE DA TRIBUTARIA MATERIA -6-