Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7065 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
E . N T R O I 'A Z h L A R L T E S D I 3 I 8 G S 9 E N 1 NUBBLICA ITALIANA R E - S -5 A I 4 D A IN NON7065/ E E O T G L N L G E E O S CORTE SU RE CASSAZIONE B E L E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.252/01 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Consigliere Cran.16303 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Cons. Rel. Ud. 30/04/01 Dott. Luigi MACIOCE + ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso iscritto al n. 252/01 proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE. TI FI, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe per dienti 24 MAG. 2001 it Pisanelli 2, presso l'avv.Daniele Ciuti, che la rappresenta e difende giusta IL CANCELLIERE delega in atti con gli avv.ti Giovanni Paolo Voena e AR Cristina Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Voena del Foro di Torino
- ricorrente -
Richiesta copią studio не contro dal Sig. per diritti L. 6000 11 24 MAG. 2001 ER EN n.q. di curatore speciale della minore AN il IL CANCELLIERE EN Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
- Intimati -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Nonché sul ricorso iscritto al n. 254/01 proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CECERE AR e TI ON elettivamente domiciliati in dal Sig. per diritti L.. 6000 Roma via Giuseppe Pisanelli 2 presso 24 MAG. 2001 Stefano Di Meo che li il rappresenta e difende con gli avv.ti Guido Crovella e Luisella Greppi del IL CANCELLIERE 1149 1 2001 3 CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE
- ricorrenti -
UFFICIO COPIE Foro di Torino Richiesta copia studio contro dal Sig. AMSA 6000 ER EN n.q. di curatore speciale della minore AN per diritti L. 11 24-05.01 IL CANCELLIERE EN Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
- Intimati -
Entrambi avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1622 del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 9.11.2000 Rilasciata copia legale al Sig. Dim Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.01 dal per diritti L. Relatore Cons. Luigi Macioce e previa riunione dei ricorsi;
Uditi gli avv.ti Daniele Ciuti e Luisella Greppi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo che ha concluso per l'inammissibilità dei due ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO a In data 15.10.98 il Tribunale per i minorenni di Torino disponeva l'apertura di procedimento per la dichiarazione di adottabilità di EN AN · - nata a [...] il [...] - figlia naturale riconosciuta di AN FI. Con distinti provvedimenti era poi sospeso l'esercizio della potestà genitoriale della madre in ragione della grave condizione di - tossicodipendenza nella quale ella versava era nominato tutore - provvisorio il Sindaco di Verbania ed era disposto il ricovero della neonata in comunità, regolando le visite materne e dei nonni. Nei mesi successivi pervenivano numerose relazioni del Servizio Sociale, della Comunità, di esperti ed erano acquisite le richieste - della madre e dei di lei genitori - di affidamento della piccola ai nonni materni. Con decreto 13.4.99 - reso su difforme parere del P.M. - il Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava Z % lo stato di adottabilità di EN AN e disponeva il suo inserimento in una famiglia avente i requisiti per la sua adozione. Su opposizione della madre e dei nonni, proposta ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L. 184/83, il Tribunale, con sentenza 30.11.99, rigettava i ricorsi. La pronunzia era impugnata dagli stessi opponenti e l'adita Corte di Torino, sezione per i minorenni, sentiti gli appellanti e gli operatori, disposta ed acquisita CTU ad oggetto l'idoneità dei nonní a svolgere ruolo genitoriale adeguato alle esigenze, con sentenza 9.11.2000 respingeva l'appello. Affermavano in motivazione i Giudici di appello: Da una corretta interpretazione delle norme contenute nella legge • 184/83 derivava, in primo luogo, l'esistenza del diritto del minore a a ricevere presso la famiglia di origine quel minimo delle cure materiali, del calore affettivo e dell'aiuto psicologico indispensabili per garantirgli normali formazione e sviluppo. Conseguentemente, il genitore inidoneo a fornire tale minimo apporto . doveva ritenersi gravemente inadeguato e, quindi, “abbandonico". • Tale condizione di abbandono doveva valutarsi nella sua obbiettività, durevolezza e gravità, sulla base di elementi concreti ·- concretezza non equivalente alla sussistenza di elementi tratti da sperimentazione adottata in situazione di pericolo per lo stesso minore -e comunque correlati alle esigenze specifiche del minore stesso. Nel concreto, e poste tali premesse, doveva rilevarsi che la minore • registrava un grave ritardo psicofisico, dovuto, in prevalenza, a sofferenza intrauterina precoce, come accertato dai CTU senza 3 contrasti, un ritardo recuperabile solo parzialmente e con il tempo. Per favorire e stimolare tale processo di recupero era necessaria una • particolare capacità di accoglienza empatica da parte del futuri genitori di EN (in termini di capacità di intenderne i messaggi, di instaurare un rapporto, di accettare le probabili frustrazioni). La serietà delle condizioni della minore faceva quindi ritenere auspicabile che venisse fornito il massimo dell'apporto genitoriale onde pervenire al massimo recupero possibile delle attitudini della piccola. • Pertanto, come concordemente affermato da CTU e CTP, la madre non era in grado di offrire alcunchè alla figlia EN nel mentre. Con riguardo al ben più complesso problema della idoneità dei nonni a materni - dagli stessi insistentemente affermata – conducevano a dare risposta negativa tanto le stesse motivazioni del loro offrirsi (dirette in sostanza a far da tramite per lo sperato recupero futuro del ruolo matemo della loro figlia ) quanto il comportamento pregresso ed in atto del AN e la oggettiva fragilità caratteriale del medesimo quanto, ancora, la inidoneità psicologica della ER. Per la cassazione di tale sentenza AN FI ha proposto ricorso il 18.12.2000 notificando l'atto al curatore speciale della minore ed al P.G. presso la C.d'A. di Torino;
contestuale separato ricorso, notificato in pari data agli stessi soggetti, era proposto dai sigg.ri AN e ER, che lo illustravano in memoria finale. In nessuno dei due procedimenti vi è stata costituzione o difesa degli intimati. Alla udienza, riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., svolta la relazione ed uditi difensori e P.G., il Collegio ha riservato la decisione. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del proprio ricorso AN FI denunzia la violazione degli artt. 1 ed 8 della legge 184/83, per avere la Corte di Torino negletto il principio fondamentale posto dalla normativa ed afferente il diritto del minore alla crescita nella famiglia biologica, di contro costruendo il giudizio di inadeguatezza dei nonni in termini meramente probabilistici ed astratti e cioè inibendo alcuna verifica concreta delle capacità dei richiedenti (mai sperimentate, in considerazione del costante ricovero in Istituto di EN). La censura è del tutto infondata, non ravvisandosi in alcun modo le ipotizzate violazioni di legge da parte di una pronunzia che le richiamate du norme ha applicato,con puntuale e pertinente argomentare, in conformità agli insegnamenti di questa Corte. In particolare, i Giudici di Torino hanno bensì - ed in premessa - ricordato l'esistenza del diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia di origine ma hanno subito, altrettanto esattamente, ricordato che la disponibilità di tale famiglia non è di per sé sola garanzia della presenza dei minimi requisiti di assistenza materiale, di apporto affettivo, di cure psicologiche necessarie per escludere che il minore possa versare in condizione di abbandono, ben potendo - come con ampia quanto analitica motivazione individuato nel caso sottoposto - alla insistita e motivata disponibilità offerta dai parenti non far riscontro, per ragioni obiettive afferenti i richiedenti e per la specificità della condizione del minore, la loro necessaria adeguatezza al ruolo. Quanto alla pretesa violazione di legge ravvisata dalla ricorrente nell'avere la Corte formulato a carico dei nonni materni valutazione di inadeguatezza al ruolo in termini affatto astratti, e cioè fondati su considerazioni ipotetiche (nella ingiustificata proibizione di alcuna sperimentazione delle attitudini concrete), nessuna violazione è ravvisabile avendo i Giudici di merito - con puntuale richiamo al condivisibile pronunziato di questa Corte (sent. 4619/97) esattamente affermato che la indiscutibile esigenza di concretezza della valutazione di inadeguatezza dell'apporto assistenziale della famiglia "biologica” non può certo importare la esposizione del minore ad alcuna situazione di grave pregiudizio. E che tale fosse la situazione nella quale si sarebbe trovata la piccola whitenper incolpevole quanto oggettiva ed indiscutibile inidoneità non EN solo della madre (neanche seriamente contestata dalla ricomente AN de FI) quanto anche dei nonni materni -è stato affermato con motivata valutazione degli elementi di cognizione in atti la cui congruità e coerenza è fatta segno a censure nel successivo mezzo di gravame e nel ricorso dei sigg.ri AN e ER. Con il secondo motivo del ricorso, infatti, la AN censura la valutazione testè richiamata per assenza o incomprensibilità della motivazione, quasi che, a suo dire, nulla di intellegibile fosse stato dalla Corte di merito detto in ordine alle ragioni per le quali anziché sperimentare l'attitudine materna (e/o dei nonni) con inserimento anche di EN nella Comunità terapeutica ove trovasi la madre e con l'utilizzazione del ridetto sostegno parentale, si sarebbe negata l'attitudine sulla base di mera prognosi infausta. Orbene, è il ricorso, che pur rende formale omaggio al costante indirizzo di 6 questa Corte sui limiti di sindacabilità della motivazione del provvedimenti sull'adottabilità fatti segno ad impugnazione ex art. 111 Cost. (Cass. 4139/99 -13100/95 - 3459/93), a non aver evidentemente neanche inteso la riferita ratio decidendi : la Corte di Torino ha esattamente affermato che, nella delicatissima condizione evolutiva della minore e nella urgenza di apprestare un percorso di collaborazione evolutiva sicuro, nessuno esperimento è possibile là dove la (motivatamente valutata) inidoneità dei richiedenti renderebbe tale esperimento rischiosamente foriero di pregiudizi (in termini di tempi e risultati di accrescimento della piccola). E non pare dubbio che tale statuizione sia motivazione - esistente, comprensibile, e pervero assolutamente condivisibile - di un giudizio che in questa sede è Au del tutto insindacabile. Al proposito deve essere precisato che alla vigilia della udienza di discussione dei ricorsi in esame, e segnatamente il 27.4.2001, è entrata in vigore la legge 28.3.2001 n. 149 recante modifiche alla legge 184/83 (pubblicata su G.U. 26.4.01 n. 96 ed entrata in vigore, giusta la previsione dell'art. 41, il giomo successivo a quello della sua pubblicazione). Orbene, tale legge di riforma introduce, all'art. 16, un nuovo testo dell'art. 17 il cui comma secondo prevede (abrogando la previsione della ricorribilità per cassazione per sola violazione di legge) che "Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione, entro trenta giomi dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3,4,5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile (...)". E tale novella, là dove dà ingresso al vizio di motivazione nei ricorsi avverso le sentenze sulla adottabilità, sarebbe stata applicabile anche alla impugnazione in esame, 7 consentendo di scrutinare - quale norma processuale sopravvenuta - la fondatezza di motivi ab origine inammissibili. Ma il Governo, contestualmente alla pubblicazione della testè richiamata riforma, ha fatto ricorso alla decretazione di urgenza per differire l'applicazione delle norme sopravvenute ai procedimenti di adottabilità in corso (avvedendosi che tale immediata applicazione avrebbe creato gravi inconvenienti per la inapplicabilità alle procedure in corso della difesa d'ufficio obbligatoria, 1 introdotta dal nuovo testo dell'art. 10 comma 2): pertanto, con D.L. 24.4.2001 n. 150 (pubblicato sulla stessa G.U.) all'art. 1 si è disposto che in via transitoria e sino alla adozione di specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, “…..ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" (anch'essa ed ex art. 2 del D.L. citato, quella del 27.4.01). Ed è per tali ragioni che il limite del vizi denunziabili nei confronti della sentenza 1622/00 della Corte torinese resta quello - dianzi richiamato - della violazione di legge. Non diversa sorte merita l'articolato motivo del ricorso dei signori AN NA e ER AR (denunziante violazione specifica degli artt. 1-8- 12-15-17 della Legge 184/83) che censura i passaggi centrali - sintetizzati nella narrativa della presente decisione della sentenza torinese, e, - segnatamente, quelli afferenti: . lo stato di abbandono scorrettamente ravvisato (perché in fatto originato dalla indebita decisione del Tribunale di sottrarre la minore alla presenza materna); la subdola attribuzione ad essi ricorrenti della "colpa” di aver avuto due • 8 figli tossicodipendenti;
la malevola lettura delle loro dichiarazioni e dei loro atteggiamenti in • termini unilaterali, senza alcuna comprensione per le ragioni che avevano dettato i loro iniziali rapporti burrascosi con i servizi sociali;
la totale pretermissione dei dati positivi emergenti dai pochi incontri tra . nonni e nipote;
la incongruità nella valutazione delle condizioni psicofisiche della piccola EN. Ad avviso dei ricorrenti in ciascuno degli indicati passaggi sarebbe emersa la mancanza della indefettibile giusta valutazione della idoneità dei richiedenti, quella ragionevolmente articolabile in termini di sufficienza Ш degli stessi e di non indispensabilità della “rottura del nucleo familiare" : in sostanza, i Giudici di merito avrebbero dovuto dar prova di ragionevolezza, scrutinando nei nonni esistenti quelle minime capacità affettive per dare alla minore quel minimo che ella, altrettanto ragionevolmente, si poteva attendere. Orbene, rilevato come tutte le doglianze appuntate contro gli specifici passaggi della sentenza impugnata (e sopra sintetizzati) attengono addirittura alla non persuasività degli argomenti adottati (e ciò in un contesto impugnatorio nel quale, come testè ripetutamente rammentato, neanche la denunzia del vizio di motivazione è ammissibile), va recisamente affermato che neppure le conclusive prospettazioni del ricorso - articolate in termini di violazione delle norme e dei "principi" (privilegianti la permanenza nella famiglia di origine) - mostrano comprensione delle premesse e delle valutazioni dei fatti sulle quali la Corte di Torino ha radicato l'applicazione delle norme. 9 Si tratta, specificamente, della grave condizione psichica della minore, indotta da trauma neonatale, (sulla quale si è espresso motivato giudizio, in questa sede insindacabile), che ha fatto ritenere ai giudici di merito che fosse urgente un particolare sforzo di contínua ed ininterrotta comprensione educativa da parte dei “genitori”, al fine di poter, sperabilmente, attingere minimi risultati di miglioramento della ridetta condizione, uno sforzo possibile solo da parte di soggetti dotati di particolari attitudini (affatto assenti nei sognori AN-ER). E neanche avvedendosi di come tale valutazione sia incardinata sull'esatta considerazione dell'esclusivo interesse alla cui tutela il Giudice di merito deve indirizzare ogni decisione - l'interesse del minore a ricevere cure, assistenza ed educazione - necessarie e sufficienti per la sua crescita - i ricorrenti hanno formulato le proprie censure di falsa applicazione di legge in termini assolutamente non condivisibili in quanto costruite sulla errata premessa della preferenza della " voluntas legis per un inserimento familiare sperabilmente adeguato e non, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito, per quell'inserimento che sia prognosticamente a misura delle particolarissime esigenze del minore esaminato (con la correlata esclusione dei familiari che a tali esigenze non sappiano assolutamente dare adeguata risposta). Respinti i ricorsi, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività defensionale degli intimati.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi riuniti foIl Cons.est Così deciso in Roma, il 30 aprile 2001 . il Presidente lu 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 24 MAG 2001. IL CANCELLIERE i IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Ulive E . N T 4 R O 8 I 1 A Z ' L ° A L R N E T D S 3 I I 8 S G 9 E 1 N - E R 5 S - A I 4 D A E E O G T L G N L E E O S L B E 2 E 8 ×