CASS
Sentenza 27 febbraio 2023
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2023, n. 8643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8643 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. NT IN n. a Rosarno il 26/6/1954 2. RA ME n. a Vibo Valentia 1'11/7/1957 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 20/12/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Sarttis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv.ti Diego Antonio Brancia e IN Cicino, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Staiano, i quali hanno 'lustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riformava quoad poenam la decisione del Gup del locale Tribunale, che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., condannando NZ IC alla pena di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 4mila di multa, pari a quella già inflitta in primo grado a PU IN, e confermando le residue statuizioni. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8643 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/01/2023 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: gli Avv.ti Salvatore Staiano e IN Cicino nell'interesse di PU IN 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,629 cod.pen. I difensori lamentano che la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e frutto di una lettura parcellizzata delle font laddove afferma l'esistenza di un collegamento tra il ricorrente e il coimputato IS nonché la parziale conoscenza della vicenda da parte del LD. In particolare segnalano che la Corte territoriale ha tentato di colmare lo iato probatorio ravvisabile tra le condotte ascritte al prevenuto e al IS sulla base di argomenti congetturali senza considerare l'assenza totale di riscontri circa l'esistenza di un rapporto, anche di mera conoscenza, tra i due ed è incorsa in manifesta illogicità laddove, pur confermando uno stretto rapporto personale e familiare tra il ricorrente e il LD, ha negato che quest'ultimo fosse la fonte di conoscenza della vicenda del prevenuto, nonostante la captazione ambientale all'interno della Caserma dei CC dimostri che il commercialista del LO aveva piena contezza dell'accaduto. I difensori sostengono che gli elementi di prova acquisiti convergono a favore dell'insussistenza di condotte estorsive ascrivibili all'imputato poiché dal racconto della p.o. non emerge alcuna minaccia da parte del ricorrente e la frase pronunciata all'indirizzo del LO aveva l'unico fine di tutelare l'amico LD, il quale era rimasto scosso dalla visita di ignoti soggetti che l'avevano invitato a sollecitare al LO il pagamento del pizzo. Infatti, al solo scopo di aiutare l'amico l'imputato si era offerto di parlare personalmente con il LO onde evitare nuove visite indesiderate al LD, come dal PU riferito già in sede cautelare. La Corte di merito ha, dunque, incongruamente svalutato l'assunto difensivo dal quale emerge che il prevenuto agì a supporto del LD, mero intermediario in favore della vittima. La difesa contesta, altresì, la possibilità di ravvisare nella vicenda a giudizio gli estremi della c.d. estorsione ambientale dal momento che già il Gip aveva escluso che il PU potesse definirsi organico alle consorterie e la vittima non ha mai riferito di aver percepito come minacciosa l'azione dell'imputato. In contrasto con la ritenuta ravvisabilità dell'estorsione ambientale si pone, inoltre, l'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen.; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416b1s.1 cod.pen. Secondo i difensori la motivazione resa in punto di sussistenza dell'aggravante è apodittica ed illogica e non tiene conto che al fine della sua integrazione non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di 2 gti) criminalità organizzata, occorrendo l'effettivo utilizzo del metodo. La sentenza impugnata risulta affetta da totale assenza di motivazione in ordine alla dimostrazione del quid pluris richiesto per l'integrazione della circostanza, essendosi limitata a mere congetture;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., avendo la sentenza impugnata eluso l'obbligo di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ricorrendo a formule stereotipate, trascurando la valutazione della personalità dell'agente e del comportamento processuale nonché le finalità rieducative della pena. L'Avv. Diego Brancia nell'interesse di NZ IC 3.La violazione degli artt. 192 e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare pedissequamente la motivazione del Gup di Catanzaro, violando la garanzia del doppio grado di giudizio enunciata dall'art. 2 Prot. 7 della CEDU senza valutare le specifiche censure dell'atto di appello;
3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione in assenza di condotte concretamente minatorie, tali non potendo considerarsi l'evocazione dell'intervento di amici "pericolosi" come pure il riferimento all'esistenza di "famiglie bisognose" o alla propria pregressa detenzione in carcere. Inoltre, secondo il difensore la Corte territoriale non ha correttamente considerato che la mancata quantificazione della richiesta estorsiva incide sulla configurabilità del reato e, unitamente all'assenza di ulteriori sviluppi criminosi e alla ritenuta autonomia rispetto alle condotte dei coimputati IS e PU, dimostra l'assenza di concreta efficacia coercitiva dell'azione sicché la condotta contestata non raggiunge la soglia di punibilità del tentativo;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Secondo il difensore non sono emersi elementi atti a giustificare la sussistenza dell'aggravante, specie con riguardo al profilo soggettivo, sicché non può ritenersi che il ricorrente abbia commesso il fatto nella consapevolezza di operare con il metodo mafioso o per agevolare l'associazione Lo Bianco- Barba;
3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare la valutazione del primo giudice, nonostante la scarsa offensività della condotta, e con riguardo alla ritenuta recidiva. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo proposto nell'interesse del PU è inammissibile in quanto reiterativo di questioni già sottoposte alla valutazione della Corte di merito e disattese con una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. I difensori sollecitano una rivalutazione del merito a fronte di una ricostruzione della vicenda priva delle denunziate frizioni giustificative. Infatti, i giudici d'appello hanno persuasivamente ricostruito, sulla base delle dichiarazioni delle pp.00., il collegamento esistente tra la richiesta estorsiva del IS, il coinvolgimento del commercialista LD, indicato dallo stesso LO RA quale suo punto di riferimento in Vibo Valentia, le pressioni effettuate su quest'ultimo da soggetti rimasti ignoti perché i LO pagassero "il pizzo" in relazione ai lavori ivi appaltati, e l'intervento dell'odierno ricorrente. 1.1 La sentenza impugnata (pag. 4) ha con nettezza evidenziato che "l'esame delle espressioni utilizzate da PU" allorchè avvicinò il LO sotto lo studio del LD, "non consente di accreditare la sua versione difensiva che peraltro non è stata confermata dal LD". Ha aggiunto, inoltre, c:he l'intervento del Punturiero non risulta coerente con l'accreditata finalità di tutela del commercialista in ragione dei rapporti professionali e di amicizia esistenti tra i due, evidenziando come il ricorrente abbia dimostrato di avere contezza dei contenuti delle pregresse interlocuzioni intercorse tra la p.o. e il coimputato IS quando ha asserito "a loro non piace la risposta che gli avete dato e ne vogliono una subito. .o si o no". I giudici territoriali hanno compiutamente scrutinato i rilievi difensivi, contrariamente a quanto assumono i difensori, dando conto della genericità delle spontanee dichiarazioni del PU circa i contenuti delle interlocuzioni con il LD e della inattendibilità del LD stesso che mentre negava, discorrendo con il LO in occasione della conversazione intercettata presso la Caserma Cc di Serra S. Bruno, di aver ricevuto la visita di soggetti che l'avevano incaricato di sollecitare nei confronti della p.o. una risposta alla richiesta di" pizzo", ammetteva la circostanza in sede di audizione dinanzi ai CC. 1.2 Quanto alla dedotta impossibilità di configurare l'estorsione c.d. ambientale va chiarito che i giudici d'appello hanno effettuato un generico richiamo a detta fattispecie di creazione giurisprudenziale esclusivamente nell'ambito della motivazione relativa all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., al fine di sottolineare il peculiare contesto territoriale in cui colloca la condotta illecita, " connotato da un capillare controllo ndranghetistico delle attività economiche, comprese quelle del settore edile". L'esclusione dell'aggravante dell'aggravante ex art. 628, comma 3 4 n. 3, cod.pen. non ha, dunque, alcuna attitudine ad incidere sul giudizio di sussistenza del reato e di responsabilità del ricorrente. 2. Destituiti di pregio risultano anche i rilievi in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in quanto, come ampiamente evidenziato già dal primo giudice a pag. 17, nella specie risulta l'espressa evocazione di" una sfera di potere più ampia" da parte degli agenti ( "gli amici di Vibo'" a loro non piace la risposta che gli avete dato"), espressioni che richiamano in maniera inequivoca le realtà associative ndranghetiste operanti nel vibonese. 2.1 Questa Corte ha in più occasioni statuito che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 41.6bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2 , n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Rv. 281027). Inoltre, si è altresì precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica- che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938; n. 32 del 30/11/2016,dep. 2017, Rv. 268759-01). Nella specie non è revocabile in dubbio che la stessa natura della richiesta, ovvero di una somma di danaro a fronte dell'aggiudicazione di un appalto in Vibo Valentia ad opera della ditta dei fratelli LO, sia direttamente evocativa di una prassi criminale tipica delle consorterie mafiose e come tale ben nota alle pp.00., le quali in sede di denunzia, come evidenziato dal Gup a pag. 17, manifestavano timore per la propria incolumità e per i mezzi aziendali, paventando danneggiamenti strumentali al pagamento del "pizzo". 3. Le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono in parte precluse ( non risultando devoluta in sede d'appello la richiesta di applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.) e, comunque, destituite di fondamento alla luce del giudizio di congruità formulato dai giudici territoriali e tenuto conto della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, indici già valorizzati in senso ostativo dal primo giudice al fine del diniego delle attenuanti generiche, solo genericamente contrastati dal richiamo alle esigenze rieducative della pena e al corretto comportamento processuale. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso di NZ IC. 5 dà_ 4.1 II primo motivo lamenta in forma del tutto generica la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. senza chiarire i passaggi motivazionali frutto di erroneo apprezzamento probatorio ovvero le lacune giustificative in ordine al devoluto. Assertiva e manifestamente infondata è la censura secondo cui la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo giudice, constando, al contrario, che i giudici territoriali alle pagg. 5 e 6 hanno dato conto in termini concreti ed effettivi delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo. 4.2 Analogamente destituito di pregio è il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione ascritto al prevenuto sia con riguardo all'efficacia coercitiva delle espressioni rivolte alla p.o. che alla mancata esplicitazione della richiesta di danaro. La Corte territoriale ha in proposito evidenziato che l'evocazione delle necessità di "tante famiglie bisognose" e la disponibilità ad assicurare protezione in caso di richieste estorsive di terzi ("sicuramente verrà qualcuno") integra un messaggio mafioso trasversale ma chiaro, finalizzato a lucrare del danaro per evitare all'imprenoitore " fastidi" con contestuale rappresentazione della circostanza di essere da "poco uscito di galera" allo scopo di rafforzare l'intimidazione. La valutazione dei giudici d'appello è coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della stessa (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Rv. 276537-01; n. 12568 del 05/02/2013, Rv. 255538) con la precisazione ulteriore che la connotazione intimidatoria di una condotta e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 265821- 01; n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797). Di detti principi la sentenza impugnata ha fatto corretto governo, rimarcando che proprio l'intervento del prevenuto indusse il LO a presentare denunzia in quanto intimorito dalle espressioni e dal comportamento del ricorrente, che gli si era rivolto dopo averne osservato i movimenti in compagnia di altri due soggetti non identificati. 5. Parimenti inammissibili s'appalesano i rilievi in punto di sussistenza del metodo mafioso, unico profilo dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. ravvisato 6 Il Consigliere estensore ente dal primo giudice, con conseguente irrilevanza e non pertinenza dei richiami operati dal difensore ai connotati dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Le modalità di presentazione al cospetto della vittima, l'ostentata osservazione dei suoi movimenti, la sottolineatura relativa allo svolgimento di lavori in Comune diverso da quello di residenza, l'offerta di protezione per evitare "fastidi", l'ostentazione del proprio spessore criminale attestato dalla recente scarcerazione sono tutti elementi che, oltre ad essere dotati di rilevante carica intimidatoria, richiamano connotazioni operative proprie della criminalità organizzata mafiosa, che al controllo del territorio collega la pretesa di prebende economiche da quanti si trovino ad operare sullo stesso a qualsiasi titolo senza il proprio benestare. 6. La censura in punto di esclusione della recidiva è preclusa dalla mancata devoluzione in appello poiché il terzo motivo del gravame difensivo ha ad oggetto esclusivamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A detto riguardo la Corte territoriale, pur rimodulando la pena, ha congruamente giustificato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e l'allarmante biografia penale dell'imputato, esprimendo un giudizio aderente agli esiti processuali e non suscettibile di rivisitazione in questa sede. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2023
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Sarttis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv.ti Diego Antonio Brancia e IN Cicino, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Staiano, i quali hanno 'lustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riformava quoad poenam la decisione del Gup del locale Tribunale, che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., condannando NZ IC alla pena di anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro 4mila di multa, pari a quella già inflitta in primo grado a PU IN, e confermando le residue statuizioni. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8643 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/01/2023 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: gli Avv.ti Salvatore Staiano e IN Cicino nell'interesse di PU IN 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,629 cod.pen. I difensori lamentano che la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e frutto di una lettura parcellizzata delle font laddove afferma l'esistenza di un collegamento tra il ricorrente e il coimputato IS nonché la parziale conoscenza della vicenda da parte del LD. In particolare segnalano che la Corte territoriale ha tentato di colmare lo iato probatorio ravvisabile tra le condotte ascritte al prevenuto e al IS sulla base di argomenti congetturali senza considerare l'assenza totale di riscontri circa l'esistenza di un rapporto, anche di mera conoscenza, tra i due ed è incorsa in manifesta illogicità laddove, pur confermando uno stretto rapporto personale e familiare tra il ricorrente e il LD, ha negato che quest'ultimo fosse la fonte di conoscenza della vicenda del prevenuto, nonostante la captazione ambientale all'interno della Caserma dei CC dimostri che il commercialista del LO aveva piena contezza dell'accaduto. I difensori sostengono che gli elementi di prova acquisiti convergono a favore dell'insussistenza di condotte estorsive ascrivibili all'imputato poiché dal racconto della p.o. non emerge alcuna minaccia da parte del ricorrente e la frase pronunciata all'indirizzo del LO aveva l'unico fine di tutelare l'amico LD, il quale era rimasto scosso dalla visita di ignoti soggetti che l'avevano invitato a sollecitare al LO il pagamento del pizzo. Infatti, al solo scopo di aiutare l'amico l'imputato si era offerto di parlare personalmente con il LO onde evitare nuove visite indesiderate al LD, come dal PU riferito già in sede cautelare. La Corte di merito ha, dunque, incongruamente svalutato l'assunto difensivo dal quale emerge che il prevenuto agì a supporto del LD, mero intermediario in favore della vittima. La difesa contesta, altresì, la possibilità di ravvisare nella vicenda a giudizio gli estremi della c.d. estorsione ambientale dal momento che già il Gip aveva escluso che il PU potesse definirsi organico alle consorterie e la vittima non ha mai riferito di aver percepito come minacciosa l'azione dell'imputato. In contrasto con la ritenuta ravvisabilità dell'estorsione ambientale si pone, inoltre, l'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen.; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416b1s.1 cod.pen. Secondo i difensori la motivazione resa in punto di sussistenza dell'aggravante è apodittica ed illogica e non tiene conto che al fine della sua integrazione non basta il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di 2 gti) criminalità organizzata, occorrendo l'effettivo utilizzo del metodo. La sentenza impugnata risulta affetta da totale assenza di motivazione in ordine alla dimostrazione del quid pluris richiesto per l'integrazione della circostanza, essendosi limitata a mere congetture;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., avendo la sentenza impugnata eluso l'obbligo di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ricorrendo a formule stereotipate, trascurando la valutazione della personalità dell'agente e del comportamento processuale nonché le finalità rieducative della pena. L'Avv. Diego Brancia nell'interesse di NZ IC 3.La violazione degli artt. 192 e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare pedissequamente la motivazione del Gup di Catanzaro, violando la garanzia del doppio grado di giudizio enunciata dall'art. 2 Prot. 7 della CEDU senza valutare le specifiche censure dell'atto di appello;
3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata estorsione in assenza di condotte concretamente minatorie, tali non potendo considerarsi l'evocazione dell'intervento di amici "pericolosi" come pure il riferimento all'esistenza di "famiglie bisognose" o alla propria pregressa detenzione in carcere. Inoltre, secondo il difensore la Corte territoriale non ha correttamente considerato che la mancata quantificazione della richiesta estorsiva incide sulla configurabilità del reato e, unitamente all'assenza di ulteriori sviluppi criminosi e alla ritenuta autonomia rispetto alle condotte dei coimputati IS e PU, dimostra l'assenza di concreta efficacia coercitiva dell'azione sicché la condotta contestata non raggiunge la soglia di punibilità del tentativo;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Secondo il difensore non sono emersi elementi atti a giustificare la sussistenza dell'aggravante, specie con riguardo al profilo soggettivo, sicché non può ritenersi che il ricorrente abbia commesso il fatto nella consapevolezza di operare con il metodo mafioso o per agevolare l'associazione Lo Bianco- Barba;
3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare la valutazione del primo giudice, nonostante la scarsa offensività della condotta, e con riguardo alla ritenuta recidiva. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo proposto nell'interesse del PU è inammissibile in quanto reiterativo di questioni già sottoposte alla valutazione della Corte di merito e disattese con una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. I difensori sollecitano una rivalutazione del merito a fronte di una ricostruzione della vicenda priva delle denunziate frizioni giustificative. Infatti, i giudici d'appello hanno persuasivamente ricostruito, sulla base delle dichiarazioni delle pp.00., il collegamento esistente tra la richiesta estorsiva del IS, il coinvolgimento del commercialista LD, indicato dallo stesso LO RA quale suo punto di riferimento in Vibo Valentia, le pressioni effettuate su quest'ultimo da soggetti rimasti ignoti perché i LO pagassero "il pizzo" in relazione ai lavori ivi appaltati, e l'intervento dell'odierno ricorrente. 1.1 La sentenza impugnata (pag. 4) ha con nettezza evidenziato che "l'esame delle espressioni utilizzate da PU" allorchè avvicinò il LO sotto lo studio del LD, "non consente di accreditare la sua versione difensiva che peraltro non è stata confermata dal LD". Ha aggiunto, inoltre, c:he l'intervento del Punturiero non risulta coerente con l'accreditata finalità di tutela del commercialista in ragione dei rapporti professionali e di amicizia esistenti tra i due, evidenziando come il ricorrente abbia dimostrato di avere contezza dei contenuti delle pregresse interlocuzioni intercorse tra la p.o. e il coimputato IS quando ha asserito "a loro non piace la risposta che gli avete dato e ne vogliono una subito. .o si o no". I giudici territoriali hanno compiutamente scrutinato i rilievi difensivi, contrariamente a quanto assumono i difensori, dando conto della genericità delle spontanee dichiarazioni del PU circa i contenuti delle interlocuzioni con il LD e della inattendibilità del LD stesso che mentre negava, discorrendo con il LO in occasione della conversazione intercettata presso la Caserma Cc di Serra S. Bruno, di aver ricevuto la visita di soggetti che l'avevano incaricato di sollecitare nei confronti della p.o. una risposta alla richiesta di" pizzo", ammetteva la circostanza in sede di audizione dinanzi ai CC. 1.2 Quanto alla dedotta impossibilità di configurare l'estorsione c.d. ambientale va chiarito che i giudici d'appello hanno effettuato un generico richiamo a detta fattispecie di creazione giurisprudenziale esclusivamente nell'ambito della motivazione relativa all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., al fine di sottolineare il peculiare contesto territoriale in cui colloca la condotta illecita, " connotato da un capillare controllo ndranghetistico delle attività economiche, comprese quelle del settore edile". L'esclusione dell'aggravante dell'aggravante ex art. 628, comma 3 4 n. 3, cod.pen. non ha, dunque, alcuna attitudine ad incidere sul giudizio di sussistenza del reato e di responsabilità del ricorrente. 2. Destituiti di pregio risultano anche i rilievi in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in quanto, come ampiamente evidenziato già dal primo giudice a pag. 17, nella specie risulta l'espressa evocazione di" una sfera di potere più ampia" da parte degli agenti ( "gli amici di Vibo'" a loro non piace la risposta che gli avete dato"), espressioni che richiamano in maniera inequivoca le realtà associative ndranghetiste operanti nel vibonese. 2.1 Questa Corte ha in più occasioni statuito che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 41.6bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2 , n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/1/2021, Rv. 281027). Inoltre, si è altresì precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica- che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938; n. 32 del 30/11/2016,dep. 2017, Rv. 268759-01). Nella specie non è revocabile in dubbio che la stessa natura della richiesta, ovvero di una somma di danaro a fronte dell'aggiudicazione di un appalto in Vibo Valentia ad opera della ditta dei fratelli LO, sia direttamente evocativa di una prassi criminale tipica delle consorterie mafiose e come tale ben nota alle pp.00., le quali in sede di denunzia, come evidenziato dal Gup a pag. 17, manifestavano timore per la propria incolumità e per i mezzi aziendali, paventando danneggiamenti strumentali al pagamento del "pizzo". 3. Le conclusive censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono in parte precluse ( non risultando devoluta in sede d'appello la richiesta di applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.) e, comunque, destituite di fondamento alla luce del giudizio di congruità formulato dai giudici territoriali e tenuto conto della gravità della condotta e dell'intensità del dolo, indici già valorizzati in senso ostativo dal primo giudice al fine del diniego delle attenuanti generiche, solo genericamente contrastati dal richiamo alle esigenze rieducative della pena e al corretto comportamento processuale. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso di NZ IC. 5 dà_ 4.1 II primo motivo lamenta in forma del tutto generica la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. senza chiarire i passaggi motivazionali frutto di erroneo apprezzamento probatorio ovvero le lacune giustificative in ordine al devoluto. Assertiva e manifestamente infondata è la censura secondo cui la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo giudice, constando, al contrario, che i giudici territoriali alle pagg. 5 e 6 hanno dato conto in termini concreti ed effettivi delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo. 4.2 Analogamente destituito di pregio è il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione ascritto al prevenuto sia con riguardo all'efficacia coercitiva delle espressioni rivolte alla p.o. che alla mancata esplicitazione della richiesta di danaro. La Corte territoriale ha in proposito evidenziato che l'evocazione delle necessità di "tante famiglie bisognose" e la disponibilità ad assicurare protezione in caso di richieste estorsive di terzi ("sicuramente verrà qualcuno") integra un messaggio mafioso trasversale ma chiaro, finalizzato a lucrare del danaro per evitare all'imprenoitore " fastidi" con contestuale rappresentazione della circostanza di essere da "poco uscito di galera" allo scopo di rafforzare l'intimidazione. La valutazione dei giudici d'appello è coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante", sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della stessa (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Rv. 276537-01; n. 12568 del 05/02/2013, Rv. 255538) con la precisazione ulteriore che la connotazione intimidatoria di una condotta e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima (Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 265821- 01; n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254797). Di detti principi la sentenza impugnata ha fatto corretto governo, rimarcando che proprio l'intervento del prevenuto indusse il LO a presentare denunzia in quanto intimorito dalle espressioni e dal comportamento del ricorrente, che gli si era rivolto dopo averne osservato i movimenti in compagnia di altri due soggetti non identificati. 5. Parimenti inammissibili s'appalesano i rilievi in punto di sussistenza del metodo mafioso, unico profilo dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. ravvisato 6 Il Consigliere estensore ente dal primo giudice, con conseguente irrilevanza e non pertinenza dei richiami operati dal difensore ai connotati dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Le modalità di presentazione al cospetto della vittima, l'ostentata osservazione dei suoi movimenti, la sottolineatura relativa allo svolgimento di lavori in Comune diverso da quello di residenza, l'offerta di protezione per evitare "fastidi", l'ostentazione del proprio spessore criminale attestato dalla recente scarcerazione sono tutti elementi che, oltre ad essere dotati di rilevante carica intimidatoria, richiamano connotazioni operative proprie della criminalità organizzata mafiosa, che al controllo del territorio collega la pretesa di prebende economiche da quanti si trovino ad operare sullo stesso a qualsiasi titolo senza il proprio benestare. 6. La censura in punto di esclusione della recidiva è preclusa dalla mancata devoluzione in appello poiché il terzo motivo del gravame difensivo ha ad oggetto esclusivamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A detto riguardo la Corte territoriale, pur rimodulando la pena, ha congruamente giustificato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., richiamando in senso ostativo la gravità del fatto e l'allarmante biografia penale dell'imputato, esprimendo un giudizio aderente agli esiti processuali e non suscettibile di rivisitazione in questa sede. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2023