Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 2
La sopravvenienza normativa che incida sul trattamento sanzionatorio di un reato, intervenuta in sede di legittimità, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio, anche qualora in concreto la pena inflitta risulti compresa all'interno della nuova forbice edittale, in quanto la commisurazione in concreto della pena è operazione condizionata dalla pena prevista in astratto, talché la valutazione giudiziale può cambiare per effetto del mutamento dei limiti edittali previsti dalla legge. (Fattispecie in tema di stupefacenti).
In tema di estorsione, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poichè più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" minacciosi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che aveva valorizzato, in ordine alla capacità intimidatoria delle lettere inviate dall'imputata, la particolare vulnerabilità della persona offesa, descritta nella sentenza di primo grado come in condizioni di "depressione nevrotica, disturbo della personalità borderline e abuso alcolico").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2015, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
2 7 02/ 1 6 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 236112015 - Presidente - N. Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 17312/2014 - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : UT SI N. IL 07/06/1965 avverso la sentenza n. 837/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/09/2013 - visti gli atti, la sentenza e il ricorso • udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gell che ha concluso per l'еший еlешето cou гиго ов Глабашибо Udito, per la parte civile, l'Avv Gure cole's I have a motive deposire more spese & canc er Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dell'imputata per i reati di cessione di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Si contestava Alla NU di avere ceduto in più occasioni eroina alla Sepe, parte civile, e di avere minacciato la stessa di rivelazioni nocive per lei e la sua famiglia, se non le avesse consegnato denaro ed generi di conforto.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della NU che deduceva:
2.1. violazione di legge. Con riferimento alla contestata estorsione si deduceva la inidoneità della minaccia contestata ad avere una concreta efficacia coercitiva. La sentenza impugnata nel valutare l'idoneità coercitiva della minaccia non aveva considerato la personalità dell'agente, la sua eventuale appartenenza a sodalizi criminali, né tantomeno le condizioni della vittima;
2.2. violazione di legge. Con riferimento alla cessione di sostanza stupefacente si deduceva l'illegittimità dell'accertamento di responsabilità in quanto l'acquisto e la successiva cessione della sostanza sarebbero stati effettuati su mandato di quest'ultima ed al fine di consumare "in gruppo" lo stupefacente, con conseguente insussistenza del fatto contestato.
3. La parte civile depositava una memoria con la quale instava per la inammissibilità del ricorso ribadendo la legittimità della sentenza nella parte in cui aveva confermato l'accertamento di responsabilità in ordine al reato di estorsione;
riteneva inoltre non configurabile l'invocato consumo di gruppo per assenza di concertazione preventiva in ordine all'acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cessione di sostanza stupefacente.
2. Il motivo di ricorso che censura l'efficacia coercitiva del comportamento posto in essere dalla NU è infondato. Le critiche del ricorrente sono centrate sulla inidoneità dei comportamenti contestati ad integrare le minacce richieste per la configurazione del reato di estorsione. 2 Il giudizio in ordine alla effettiva idoneità coercitiva delle minacce è una valutazione di merito che deve tenere conto sia della consistenza oggettiva del comportamento, che dell'effettiva idoneità dello stesso ad influire sulla volontà della vittima. La idoneità soggettiva della minaccia a coartare la volontà dipende anche dallo stato di vulnerabilità della vittima. Gli indici di vulnerabilità sono ricavabili con chiarezza dalle indicazioni della direttiva 2012\29 UE che, agli artt. 22 e ss. fornisce delle indicazioni agli Stati per assicurare un protezione adeguata alle vittime di reato, con specifico riguardo a quelle che presentano profili di vulnerabilità. La direttiva 2012\29\UE prevede che la valutazione in relazione alla vulnerabilità debba essere effettuata in relazione alla caratteristiche personali della vittima ed alla natura ed alle circostanze del reato. Più marcata è la vulnerabilità e maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche "velatamente" e non scopertamente minacciosi. Si ritiene infatti sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cass. sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Rv. 212945). Questo, ovviamente, ove il comportamento minatorio posto in esser non sia di consistenza tale da avere un potenziale offensivo di tale "oggettiva" incidenza, tale da rendere non rilevante la verifica dell'efficacia in concreto della minaccia, con conseguente ininfluenza sulla valutazione della efficacia coercitiva dei comportamenti dell'indice di resilienza soggettiva della vittima (sulla irrilevanza della effettiva capacità coercitiva: Cass. sez. 2, 36698 del 19/06/2012, Rv. 254048).
1.2. Nel caso di specie la Corte di appello evidenziava come il contenuto delle lettere trasmesse dall'imputata alla Sepe avesse un effettivo contenuto intimidatorio, anche tenuto conto dello stato di vulnerabilità della persona offesa, che si trovava in condizioni di «depressione nevrotica, disturbo della personalità borderline ed abuso alcolico» (sentenza di primo grado, quarto foglio). Il collegio territoriale evidenziava che la Sepe «si trovava di fronte ad una iniziativa che non le lasciava altra alternativa tra l'accondiscendere alle pretese della NU ed esporsi alle sue incontrollabili propalazioni». Si tratta di una valutazione di merito che non presenta fratture logiche manifeste e decisive, è coerente con le emergenze processuali;
e non si presta, dunque, ad alcuna censura in sede di legittimità.
1.3. E' infondato il motivo di ricorso che invoca l'annullamento della sentenza impugnata conseguente all'inquadramento delle cessioni nel consumo di gruppo. Le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. In motivazione, la Cassazione ha precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art.
4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono (Cass. sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Rv. 255258). La Corte territoriale evidenzia la occasionalità della assunzione di sostanza da parte dell'imputata e l'assenza degli elementi che consentono l'inquadramento delle condotte nel consumo di gruppo. I collegi di merito hanno ritenuto conformemente che la maggior parte delle forniture di sostanza fossero destinate integralmente alla Sepe, con piena integrazione del reato contestato. Segnatamente, la Corte di appello rileva che «la NU riforniva di stupefacente la Sepe anche quando non era più ospite presso di lei ed anche nei casi in cui costei era ricoverata in clinica>>
1.4. La sentenza deve invece essere annullata con riferimento alla definizione della sanzione inflitta per il reato di cessione di sostanza stupefacente inquadrato come fatto di lieve entità. Le successive modifiche normative che hanno interessato il quinto comma dell'art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti hanno condotto oltre che all'inquadramento del fatto di lieve entità come fattispecie autonoma di reato, anche ad un abbattimento progressivo della 4 sanzione che, ad oggi, ha una forbice edittale che prevede la pena detentiva dai sei mesi ai quattro anni e la multa da euro 1.032 ad euro 10.329. Nonostante la pena in concreto inflitta risulti compresa all'interno della attuale forbice edittale, la sostanziale modifica dei parametri di riferimento impone che il giudice adegui il trattamento sanzionatorio ai nuovi parametri, con conseguente necessità di un nuovo giudizio sul punto.
1.5. La commisurazione in concreto della pena nel rispetto dei limiti edittali, infatti, non è mai un'operazione neutra, ma è sempre condizionata dalla pena prevista in astratto, sicché la valutazione giudiziale può cambiare col mutare dei limiti edittali previsti dalla legge. La modifica dei parametri che delimitano la forbice edittale, pertanto, incide sulla definizione del trattamento sanzionatorio inflitto in concreto ed impone la rideterminazione della pena, anche nei casi in cui la sanzione precedentemente inflitta risulti comunque compresa nella nuova forbice edittale. La necessità che la pena sia determinata in modo coerente con i parametri di legge è stata ribadita, peraltro, anche nel caso di condanne passate in giudicato. La rimodulazione in fase esecutiva del trattamento sanzionatorio tuttavia doverosa solo in presenza di una modifica dei parametri costituzionali e convenzionali che sovrintendono alla definizione del trattamento sanzionatorio (cfr. Cass. sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Rv. 264857; con specifico riguardo all'onere di rideterminazione della pena definita su parametri incostituzionali che risulti comunque compresa nei limiti edittali: Cass. sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Rv. 264880). Quando la condanna non sia passata in giudicato, invece, come nel caso di specie, alla modifica legislativa della forbice edittale non può che conseguire un onere del giudice di ridefinizione della pena, in coerenza con i nuovi parametri. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Passa invece in giudicato con riguardo all'accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà anche in L O5 merito alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità. Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Franco Fiandanese eceliour Franco fondan DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 GEN 2016 IL "CAR ELLIERE Claudia Planelli E I N O Z 6