Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante": ne consegue che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2013, n. 12568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12568 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 05/02/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 317
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI NN - Consigliere - N. 26468/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI PA n. il 20.12.1964;
AT NN n. il 22.11.1960;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12.1.2012;
Letti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione del consigliere Dott. Prestipino Antonio;
Sentito il Procuratore Generale, Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentito, per i ricorrenti, l'avv. Signorello Vito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Hanno proposto ricorso per cassazione AI PA e AT NN, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12.1.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Marsala, sez. distaccata di Castelvetrano, il 28.4.2010, per il reato di tentata estorsione in danno di RS SE. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, i ricorrenti, agendo nella rispettiva qualità di amministratori di fatto e di diritto della Punto Casa s.r.l., avevano tentato di indurre UR SE, dipendente dell'esercizio commerciale gestito dalla stessa società, a firmare una dichiarazione "liberatoria" a favore dei ricorrenti in occasione dello scioglimento del rapporto di lavoro, minacciandola altrimenti di accusarla falsamente di un furto nei locali dell'esercizio.
La difesa deduce, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p.. La Corte territoriale non avrebbe considerato l'evidente assenza dell'elemento psicologico del reato nella condotta dei ricorrenti, non caratterizzata da violenza o minaccia. Premesso che l'idoneità della minaccia deve essere valutata con criterio ex ante, la difesa sostiene che l'assenza di qualunque coartazione della libertà morale della presunta vittima sarebbe rilevabile dal comportamento assunto dopo le presunte intimidazioni dalla stessa persona offesa, che aveva denunciato i fatti e intrapreso una controversia di lavoro contro i ricorrenti.
Con il secondo motivo, il vizio di violazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di cui all'art. 393 c.p.. Premessa un'ampia dissertazione dogmatica sui criteri distintivi tra le due fattispecie di reato, la difesa rileva che nella specie i ricorrenti avrebbero agito nella convinzione della legittimità della loro pretesa, anche se con modi illeciti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che la difesa non contesta la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, ne' l'implicazione di entrambi i ricorrenti nel tentativo di ottenere la rinuncia ai propri diritti da parte della RS, palesemente contraddittoria rispetto alla corretta premessa in diritto secondo cui l'idoneità della minaccia estorsiva debba essere valutata con criterio ex ante, è la sottolineatura del comportamento successivo tenuto dalla persona offesa. Per quel che effettivamente rileva, non può certo dubitarsi della serietà della minaccia di un'accusa calunniosa, indipendentemente dalla capacità di "resistenza" dimostrata in seguito dalla vittima.
Quanto al secondo motivo, quale sarebbe la pretesa astrattamente legittima avuta di mira dai ricorrenti la difesa nemmeno cerca di spiegarlo;
in ogni caso non potrebbe ipotizzarsi alcun "diritto" di ottenere la rinuncia della UR alle pretese nascenti in suo favore dallo scioglimento del rapporto di lavoro.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013