Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10842
CASS
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

    La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e conforme ai principi di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avendo i giudici di merito verificato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca dei narrati, valutandone spontaneità, autonomia, precisione, coerenza, costanza e capacità di reciproco riscontro. La motivazione ha evidenziato la genuinità, spontaneità e reiterazione delle dichiarazioni, la concordanza e non sovrapponibilità dei racconti, l'elevato grado di coerenza intrinseca ed estrinseca, il rapporto di lunga data con SA NA, la funzione di depositarlo fiduciario verosimilmente remunerata, l'esclusione del coinvolgimento del figlio AN come garanzia di genuinità, e i riscontri oggettivi come l'ingente quantitativo di hashish rinvenuto, l'assenza di mezzi economici e relazioni criminali idonei, la collocazione dell'abitazione nella piazza di spaccio, l'impossibilità di gestire autonomamente la sostanza, e la perfetta coincidenza tra dato obiettivo e narrato dei collaboratori.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte d'appello ha ritenuto inattendibile la spiegazione dell'imputato, valorizzando la concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori che indicavano l'imputato come depositarlo fiduciario per conto terzi, attività non compatibile con una gestione autonoma per far fronte a difficoltà economiche. La motivazione ha considerato l'ingente quantità di stupefacente e la sua destinazione alla gestione della piazza di spaccio.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. e alla disciplina della confisca

    La Corte d'appello ha ritenuto la somma di denaro quale profitto dell'attività illecita, in coerenza con le dichiarazioni dei collaboratori che indicavano l'imputato quale depositarlo fiduciario, attività verosimilmente remunerata. La motivazione ha considerato la concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori e il ritrovamento della sostanza stupefacente e del materiale per il confezionamento, elementi che hanno consentito di ritenere il denaro quale profitto dell'attività di spaccio.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

    La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e conforme ai principi di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avendo i giudici di merito verificato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca dei narrati, valutandone spontaneità, autonomia, precisione, coerenza, costanza e capacità di reciproco riscontro. La motivazione ha evidenziato la genuinità, spontaneità e reiterazione delle dichiarazioni, la concordanza e non sovrapponibilità dei racconti, l'elevato grado di coerenza intrinseca ed estrinseca, il rapporto di lunga data con SA NA, la funzione di depositarlo fiduciario verosimilmente remunerata, l'esclusione del coinvolgimento del figlio AN come garanzia di genuinità, e i riscontri oggettivi come l'ingente quantitativo di hashish rinvenuto, l'assenza di mezzi economici e relazioni criminali idonei, la collocazione dell'abitazione nella piazza di spaccio, l'impossibilità di gestire autonomamente la sostanza, e la perfetta coincidenza tra dato obiettivo e narrato dei collaboratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10842
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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