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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10842 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UM AR nato a [...] il [...] IL , 'ELIA ERE ESPERTO Dou.SSa E'isabetta uabito avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Napoli 404 of visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/04/2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Gup di Napoli del 12/09/2024 con la quale AR UM è stato condannato, in relazione al reato di cui al capo A), alla pena di anni quattro di reclusione e euro 20.000 di multa per la violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis. 1 cod. pen, e, in relazione al capo B), ad euro duecento di ammenda per il reato di cui all'art. 110 e 697 cod. pen. 2.Avverso tale sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., lamentando la mancanza, contraddittorietà 2026 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10842 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 20/01/2026 e illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LU e BE SA in ordine al ruolo di UM AR, indicato quale fiancheggiatore del clan CE OB per aver detenuto per conto dell'organizzazione sostanza stupefacente. Si rappresenta che la Corte d'appello si è limitata a richiamare per relationem le argomentazioni del primo giudice senza svolgere un'autonoma verifica sulla credibilità dei collaboratori e senza confrontarsi con le incongruenze evidenziate dalla difesa, emerse sia nella progressiva modificazione delle versioni accusatorie sia nell'arricchimento dei particolari dopo l'arresto dell'imputato. Si rileva, inoltre, che la Procura non ha messo a disposizione tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori, impeciencio così una completa valutazione del contesto e delle ragioni della coliaborazione. Si censura anche la mancata applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in correità, nonché la contraddittorietà logica derivante dal diverso apprezzamento operato dalla Corte in ordine alla detenzione dell'arma (per la quale è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) rispetto allo stupefacente, senza spiegare le ragioni della difforme conclusione. 4.Nel secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen., censurando la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alle ragioni della detenzione dello stupefacente. Si osserva che la Corte ha ritenuto inattendibile la spiegazione resa dall'imputato, che aveva riferito di aver deciso di intraprendere un'attività di cessione per far fronte a difficoltà economiche familiari, senza confrontarsi con gli elementi documentali prodotti dalla difesa. La motivazione, inoltre, si limita a ribadire le valutazioni del primo giudice senza considerare che l'imputato disponeva comunque di un reddito mensile e non aveva necessità di un immediato ritorno economico;
né dà conto della presenza del bilancino e del coltello sporco di hashish, che avrebbero richiesto una più approfondita valutazione. 5.Nel terzo motivo I ricorrente deduce violazione dell'art. 606, lett. e) e b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen. e alla disciplina della confisca, censurando la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alla somma di denaro pari a euro 5.700,00 rinvenuta nell'abitazione dell'imputato. Si lamenta che il provvedimento non chiarisce se la confisca sia stata disposta quale profitto della sola detenzione dello stupefacente ovvero quale prodotto dell'attività di cessione, limitandosi a un'affermazione apodittica circa il collegamento tra il denaro e l'attività illecita, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito. 2 Si osserva che nel caso concreto l'imputato aveva fornito una spiegazione puntuale e documentata della provenienza del denaro, riconducibile ai prelievi effettuati dal conto corrente per evitare il pignoramento in corso, mentre la Corte d'appello non ha fornito risposta alle specifiche deduzioni difensive né ha spiegato quali elementi probatori consentissero di ritenere il denaro come profitto o prezzo della condotta oggetto di condanna. Si aggiunge che né i collaboratori né altri elementi del fascicolo consentono di collegare la somma alla detenzione dello stupefacente per conto terzi o alla cessione della sostanza, e che la Corte non ha valutato neppure la possibilità, evidenziata dalla difesa, che la detenzione fosse stata svolta a titolo gratuito per ragioni personali e di amicizia con il SA NA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.Tanto chiarito, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi che regolano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). I giudici di merito hanno correttamente verificato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità intrinseca dei rispettivi narrati, valutandone spontaneità, autonomia, precisione, coerenza e costanza, nonché la loro capacità di reciproco riscontro su profili individualizzanti, offrendo, su tutti tali punti, un apparato argomentativo a completo, logicamente coerente e idoneo a sostenere la valutazione di credibilità di LU e BE SA. 3 2.1.Segnatamente, il Gup ha valorizzato la genuinità, spontaneità e reiterazione delle dichiarazioni dei due collaboratori, rilevando come entrambi abbiano, in modo concorde e non sovrapponibile per mera imitazione, indicato UM AR quale soggetto che forniva stabile appoggio logistico al vertice del clan OB-CE, nella persona di SA NA, mettendo a disposizione abitazione e pertinenze, ivi compresa la cantina, per il deposito di armi e, secondo quanto riferito da SA LU, anche di sostanza stupefacente destinata alla gestione della piazza di via Galdieri. La motivazione evidenzia, altresì, come la narrazione dei collaboratori presenti un grado elevato di coerenza intrinseca ed estrinseca, risultando: uniforme nei descrivere il rapporto di !unga data tra UM AR e SA NA;
lineare nel precisare che l'imputato non rivestiva un ruolo di affiliazione, ma svolgeva una funzione di depositarlo fiduciario, verosimilmente remunerata;
non strumentale, poiché entrambi i dichiaranti hanno escluso ogni coinvolgimento del figlio AN, pur essendo questi il solo nominativamente indicato dalla stampa nella fase immediatamente successiva al sequestro;
elemento che il giudice qualifica come indicativo di assenza di finalità accusatorie generiche. Quanto ai riscontri oggettivi, la decisione di merito evidenzia: l'ingente quantitativo di hashish (oltre 8 kg) rinvenuto nella cantina nella disponibilità esclusiva del UM, occultato dietro scatoloni e corredato da materiale per il confezionamento;
l'assenza, in capo all'imputato, di mezzi economici e relazioni criminali idonei a procurarsi autonomamente tale quantità di stupefacente, anche alla luce delle sue difficoltà finanziarie e dei precedenti debiti;
la collocazione dell'abitazione nella piazza di spaccio di via Galdieri, storicamente controllata dal clan OB-CE; l'impossibilità per il UM, lavoratore con regolare orario lavorativo (dalle otto del mattino alle diciassette), di gestire in proprio la sostanza, confermando che egli agiva per conto terzi, in funzione di agevolazione dell'organizzazione criminale;
la perfetta coincidenza tra il dato obiettivo e il narrato dei collaboratori, i quali, pur in carcere e senza possibilità di comunicare tra loro, hanno reso dichiarazioni convergenti per struttura e contenuto. Il giudice sottolinea, inoltre, che la conoscenza da parte dei collaboratori del ruolo di BO AR discende in modo naturale dal fatto che i due SA, dediti principalmente alla gestione della droga sulla piazza delle Reginelle, erano inseriti nel medesimo circuito operativo facente capo a SA NA;
mentre la mancata menzione da parte di altri collaboratori risulta pienamente compatibile con la riservatezza che caratterizza le figure di appoggio logistico, non esposte ai livelli apicali e non coinvolte nelle attività di vendita o estorsione (PP. 5 ). 4 2.2. Argomentazioni altrettanto logiche caratterizzano la decisione impugnata con la quale i giudici d'appello, pur richiamando la motivazione resa dal GIP napoletano svolgono una autonoma e ulteriore valutazione della credibilità dei collaboratori, collocando le loro dichiarazioni entro un quadro logico che ne conferma l'attendibilità, come emerge dalle pagine 2 e 3 della decisione. Rilevano l'assenza di contraddizioni tra le diverse propalazioni rese da SA LU, spiegando che l'indicazione dell'aiuto offerto al capo clan è pienamente compatibile con quella iniziale in cui il collaboratore riferiva di un appoggio fornito «ad entrambi», essendo i rapporti interni al sodalizio caratterizzati da una naturale sovrapposizione funzionale (pag. 2). Sottolineano che l'esclusione del coinvolgimento di UM AN, comune a entrambi i dichiaranti, costituisce «garanzia di genuinità», poiché dimostra che i collaboratori riferiscono soltanto ciò di cui hanno diretta conoscenza e non si lasciano influenzare da elementi esterni né da suggestioni mediatiche, tanto più che la notizia del sequestro era stata pubblicata il medesimo giorno dell'interrogatorio e non avrebbe potuto influenzarne il contenuto ‘
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/04/2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Gup di Napoli del 12/09/2024 con la quale AR UM è stato condannato, in relazione al reato di cui al capo A), alla pena di anni quattro di reclusione e euro 20.000 di multa per la violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis. 1 cod. pen, e, in relazione al capo B), ad euro duecento di ammenda per il reato di cui all'art. 110 e 697 cod. pen. 2.Avverso tale sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., lamentando la mancanza, contraddittorietà 2026 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10842 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 20/01/2026 e illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LU e BE SA in ordine al ruolo di UM AR, indicato quale fiancheggiatore del clan CE OB per aver detenuto per conto dell'organizzazione sostanza stupefacente. Si rappresenta che la Corte d'appello si è limitata a richiamare per relationem le argomentazioni del primo giudice senza svolgere un'autonoma verifica sulla credibilità dei collaboratori e senza confrontarsi con le incongruenze evidenziate dalla difesa, emerse sia nella progressiva modificazione delle versioni accusatorie sia nell'arricchimento dei particolari dopo l'arresto dell'imputato. Si rileva, inoltre, che la Procura non ha messo a disposizione tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori, impeciencio così una completa valutazione del contesto e delle ragioni della coliaborazione. Si censura anche la mancata applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in correità, nonché la contraddittorietà logica derivante dal diverso apprezzamento operato dalla Corte in ordine alla detenzione dell'arma (per la quale è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) rispetto allo stupefacente, senza spiegare le ragioni della difforme conclusione. 4.Nel secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen., censurando la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alle ragioni della detenzione dello stupefacente. Si osserva che la Corte ha ritenuto inattendibile la spiegazione resa dall'imputato, che aveva riferito di aver deciso di intraprendere un'attività di cessione per far fronte a difficoltà economiche familiari, senza confrontarsi con gli elementi documentali prodotti dalla difesa. La motivazione, inoltre, si limita a ribadire le valutazioni del primo giudice senza considerare che l'imputato disponeva comunque di un reddito mensile e non aveva necessità di un immediato ritorno economico;
né dà conto della presenza del bilancino e del coltello sporco di hashish, che avrebbero richiesto una più approfondita valutazione. 5.Nel terzo motivo I ricorrente deduce violazione dell'art. 606, lett. e) e b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen. e alla disciplina della confisca, censurando la motivazione resa dalla Corte d'appello in ordine alla somma di denaro pari a euro 5.700,00 rinvenuta nell'abitazione dell'imputato. Si lamenta che il provvedimento non chiarisce se la confisca sia stata disposta quale profitto della sola detenzione dello stupefacente ovvero quale prodotto dell'attività di cessione, limitandosi a un'affermazione apodittica circa il collegamento tra il denaro e l'attività illecita, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito. 2 Si osserva che nel caso concreto l'imputato aveva fornito una spiegazione puntuale e documentata della provenienza del denaro, riconducibile ai prelievi effettuati dal conto corrente per evitare il pignoramento in corso, mentre la Corte d'appello non ha fornito risposta alle specifiche deduzioni difensive né ha spiegato quali elementi probatori consentissero di ritenere il denaro come profitto o prezzo della condotta oggetto di condanna. Si aggiunge che né i collaboratori né altri elementi del fascicolo consentono di collegare la somma alla detenzione dello stupefacente per conto terzi o alla cessione della sostanza, e che la Corte non ha valutato neppure la possibilità, evidenziata dalla difesa, che la detenzione fosse stata svolta a titolo gratuito per ragioni personali e di amicizia con il SA NA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.Tanto chiarito, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi che regolano la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). I giudici di merito hanno correttamente verificato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità intrinseca dei rispettivi narrati, valutandone spontaneità, autonomia, precisione, coerenza e costanza, nonché la loro capacità di reciproco riscontro su profili individualizzanti, offrendo, su tutti tali punti, un apparato argomentativo a completo, logicamente coerente e idoneo a sostenere la valutazione di credibilità di LU e BE SA. 3 2.1.Segnatamente, il Gup ha valorizzato la genuinità, spontaneità e reiterazione delle dichiarazioni dei due collaboratori, rilevando come entrambi abbiano, in modo concorde e non sovrapponibile per mera imitazione, indicato UM AR quale soggetto che forniva stabile appoggio logistico al vertice del clan OB-CE, nella persona di SA NA, mettendo a disposizione abitazione e pertinenze, ivi compresa la cantina, per il deposito di armi e, secondo quanto riferito da SA LU, anche di sostanza stupefacente destinata alla gestione della piazza di via Galdieri. La motivazione evidenzia, altresì, come la narrazione dei collaboratori presenti un grado elevato di coerenza intrinseca ed estrinseca, risultando: uniforme nei descrivere il rapporto di !unga data tra UM AR e SA NA;
lineare nel precisare che l'imputato non rivestiva un ruolo di affiliazione, ma svolgeva una funzione di depositarlo fiduciario, verosimilmente remunerata;
non strumentale, poiché entrambi i dichiaranti hanno escluso ogni coinvolgimento del figlio AN, pur essendo questi il solo nominativamente indicato dalla stampa nella fase immediatamente successiva al sequestro;
elemento che il giudice qualifica come indicativo di assenza di finalità accusatorie generiche. Quanto ai riscontri oggettivi, la decisione di merito evidenzia: l'ingente quantitativo di hashish (oltre 8 kg) rinvenuto nella cantina nella disponibilità esclusiva del UM, occultato dietro scatoloni e corredato da materiale per il confezionamento;
l'assenza, in capo all'imputato, di mezzi economici e relazioni criminali idonei a procurarsi autonomamente tale quantità di stupefacente, anche alla luce delle sue difficoltà finanziarie e dei precedenti debiti;
la collocazione dell'abitazione nella piazza di spaccio di via Galdieri, storicamente controllata dal clan OB-CE; l'impossibilità per il UM, lavoratore con regolare orario lavorativo (dalle otto del mattino alle diciassette), di gestire in proprio la sostanza, confermando che egli agiva per conto terzi, in funzione di agevolazione dell'organizzazione criminale;
la perfetta coincidenza tra il dato obiettivo e il narrato dei collaboratori, i quali, pur in carcere e senza possibilità di comunicare tra loro, hanno reso dichiarazioni convergenti per struttura e contenuto. Il giudice sottolinea, inoltre, che la conoscenza da parte dei collaboratori del ruolo di BO AR discende in modo naturale dal fatto che i due SA, dediti principalmente alla gestione della droga sulla piazza delle Reginelle, erano inseriti nel medesimo circuito operativo facente capo a SA NA;
mentre la mancata menzione da parte di altri collaboratori risulta pienamente compatibile con la riservatezza che caratterizza le figure di appoggio logistico, non esposte ai livelli apicali e non coinvolte nelle attività di vendita o estorsione (PP. 5 ). 4 2.2. Argomentazioni altrettanto logiche caratterizzano la decisione impugnata con la quale i giudici d'appello, pur richiamando la motivazione resa dal GIP napoletano svolgono una autonoma e ulteriore valutazione della credibilità dei collaboratori, collocando le loro dichiarazioni entro un quadro logico che ne conferma l'attendibilità, come emerge dalle pagine 2 e 3 della decisione. Rilevano l'assenza di contraddizioni tra le diverse propalazioni rese da SA LU, spiegando che l'indicazione dell'aiuto offerto al capo clan è pienamente compatibile con quella iniziale in cui il collaboratore riferiva di un appoggio fornito «ad entrambi», essendo i rapporti interni al sodalizio caratterizzati da una naturale sovrapposizione funzionale (pag. 2). Sottolineano che l'esclusione del coinvolgimento di UM AN, comune a entrambi i dichiaranti, costituisce «garanzia di genuinità», poiché dimostra che i collaboratori riferiscono soltanto ciò di cui hanno diretta conoscenza e non si lasciano influenzare da elementi esterni né da suggestioni mediatiche, tanto più che la notizia del sequestro era stata pubblicata il medesimo giorno dell'interrogatorio e non avrebbe potuto influenzarne il contenuto ‘