Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4125
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati (come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria -, sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia. Ne consegue che, qualora (come nella specie) si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica (svolgendo, ancora, tutte le altre attività comunque utili al comprensorio), va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati - se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare - tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art.18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il consorzio pur restando proprietari degli immobili di loro pertinenza.

Commentari2

  • 1Il recesso dal consorzio di urbanizzazione
    Cristina Vanni · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2022

    Indice Il consorzio di urbanizzazione Natura giuridica Prassi giurisprudenziali Il recesso del consorziato Clausola di esclusione del recesso: ammissibile 1. Il consorzio di urbanizzazione Attraverso il consorzio di urbanizzazione, i proprietari di terreni situati in aree destinate ad insediamenti industriali, abitativi o turistici, si associano, al fine di realizzare su tali aree i servizi e le opere imposte dalla normativa urbanistica. La normativa urbanistica prevede, quale condizione per consentire lo sfruttamento edilizio dei comparti edificatori, definiti dall'art. 870 c.c., intese come unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, la realizzazione di …

     Leggi di più…

  • 2Risoluzione del 07/05/2007 n. 84 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 7 maggio 2007

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'art. 1 della legge 449 del 1997 e\' stato esposto il seguente QUESITO Il Consorzio "ALFA", con sede a ...., a mezzo dell\'Amministratore, rappresenta quanto segue. Al Consorzio aderiscono obbligatoriamente n. 325 Consorziati proprietari di unita\' immobiliari site all\'interno dell\'omonima lottizzazione. Il Consorzio gestisce tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione stessa e, per deliberazione dell\'Assemblea dei Consorziati, deve ora provvedere alla realizzazione dei lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica. I lavori di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4125
Data del deposito : 21 marzo 2003

Testo completo