Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
I consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati (come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realità - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "obligationes propter rem" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria -, sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia. Ne consegue che, qualora (come nella specie) si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica (svolgendo, ancora, tutte le altre attività comunque utili al comprensorio), va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati - se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare - tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art.18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il consorzio pur restando proprietari degli immobili di loro pertinenza.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO NN - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CULTRERA RI Rosaria - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI, TU IO, LL RI, TE RI, OM RI SA, NI DE, NI IA, CC EL, NE ED, LA LA, ME RI, ON UG, RO NZ, AR NA RI, IC NN, RI NC, NO NC, RI MA, CI VI, SP RE, RI LO, LL AT, IN RI, IN GR, ET MA, BR LA, ZZ MO, IO TO e LI NN ST elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 9, presso l'avv. Mario Nuzzo, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Consorzio di Marsia, elettivamente domiciliato in Roma, via Bruno Buozzi 63, presso l'avv. Franco Meloni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 426 del 1/12/1998-5/2/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Nuzzo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI Cesqui, che ha invece concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto notificato il 30/3/2000, LI RI e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati esponevano che nel luglio del 1990, si erano rivolti al Tribunale di Roma per sentir dichiarare la validità del loro recesso dal consorzio di Marsia.
Il giudice adito era, tuttavia andato di contrario avviso, costringendoli a ricorrere alla Corte di appello, che aveva rigettato il gravame sul presupposto che quello in questione fosse un consorzio cosiddetto di urbanizzazione, vale a dire un ente costituito fra più proprietari al fine di assicurare la realizzazione e la manutenzione di tutte le opere e le infrastrutture necessarie per l'utilizzazione dei singoli lotti. Una decisione del genere non poteva essere assolutamente condivisa perché per affermare l'esistenza di un consorzio di tal fatta, occorreva la coincidenza fra la qualità di proprietario e di associato nonché l'appartenenza al consorzio dei beni della cui realizzazione e manutenzione si trattava.
Tali presupposti non ricorrevano affatto nel caso in esame dove anche a tacere del fatto che pure gli esterni potevano beneficiare dei servizi del consorzio (il quale non era affatto proprietario dei beni da lui gestiti), si poteva entrare nell'ente anche attraverso l'acquisto di un impianto o di una attrezzatura sportiva ed almeno una proprietaria e, più precisamente, la società lottizzatrice, non rivestiva la qualità di associata pur essendo, la titolare della più vasta area del comprensorio.
La decisione della Corte di appello risultava perciò viziata da violazione e falsa applicazione di norme, di diritto, nonché da difetto di motivazione su punto decisivo della controversia in quanto per sostenere il loro apodittico assunto, i giudici a quo avevano valorizzato soltanto le clausole con esso compatibili, trascurando del tutto quelle di segno contrario.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato che oltre a giustificare l'asserita "realità" del consorzio con delle inesistenti obligationes propter rem, la Corte di appello, non si era minimamente pronunciata sulla richiesta di accertamento dell'esistenza di una giusta causa di recesso, concludevano per la cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione.
L'intimato resisteva con controricorso e depositata memoria da entrambe le parti, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 24/10/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Collegio che là data di pubblicazione della ^sentenza impugnata è stata sempre indicata nel 5/2/1999 sia nel ricorso che nella sua nota di deposito e nella richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio, inoltrata alla cancelleria della Corte di appello a norma dell'art. 369, ultimo comma, cpc. Tenuto conto di quanto sopra nonché del fatto che tale data coincideva con quella riportata nel biglietto di cancelleria inviato alle parti ai sensi dell'art. 133 cpc, il difensore dei ricorrenti è stato invitato a fornire dei chiarimenti dai quali è emerso che il deposito della sentenza non sarebbe stato effettuato il 5, ma il 15 febbraio del 1999 e che, pertanto, la notificazione del ricorso sarebbe avvenuta in tempo utile ad impedire il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
Considerato che ad una più attenta verifica, il timbro apposto su quest'ultima sembra confermare il predetto assunto, può senz'altro procedersi all'esame del ricorso, a proposito del quale conviene preliminarmente rammentare che nel giudizio di cassazione, non è consentito il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo che non si riferiscano alla nullità della sentenza impugnata od all'ammissibilità del ricorso o del controricorso. Esclusa,' pertanto, ogni possibilità di tener conto dei documenti prodotti in questa fase dai ricorrenti, devesi rilevare che i consorzi di diritto privato sono costituiti da una pluralità di persone fisiche o giuridiche, che avendo in comune determinati bisogni od interessi, si aggregano fra di loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione ad esse sovraordinata (C. Cass. 1984/0 4199). Nell'ambito dei predetti consorzi, particolare importanza rivestono quelli di urbanizzazione e, cioè, quelli preordinati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi. Nonostante il loro indubbio rilievo sociale, tali organismi non sono stati però adeguatamente considerati ne' dal codice civile ne' dalle varie leggi speciali, che hanno speso al riguardo soltanto delle brevi e fugaci parole. È sorto così il problema di procedere all'inquadramento del fenomeno soprattutto per quel che concerneva la natura stessa degli enti, i loro rapporti con i singoli, proprietari ed i diritti e i doveri di quest'ultimi. In relazione al primo punto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è ormai orientata nel senso che i consorzi in questione costituiscono delle figure atipiche, che essendo caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute (C. Cass. 1976/0 4252, 1984/0 4199 e 1992/ 11218). Simile impostazione merita di essere condivisa con l'avvertenza, però, che essa non risolve il problema della normativa applicabile perché accanto all'innegabile connotato associativo sopra ricordato, i consorzi di urbanizzazione evidenziano anche un forte profilo di realità in quanto inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, gli associati assumono nel contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni (v., in proposito, C. Cass. 1992/ 11218 e 1999/0 4301, che parlano di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria). Tale complessità di struttura rende parimenti insoddisfacenti sia le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni non riconosciute sia le teorie che propendono, invece, per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio. La realtà è che trattandosi di organismi fondati sull'autonomia privata, in caso di contestazioni occorre avere in primo luogo riguardo alla volontà manifestata nello statuto (C. Cass. 2001/0 3665) e soltanto ove questo non disponga, passare ad individuare la normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha constatato che quello di Marsia era un vero e proprio consorzio di urbanizzazione in quanto finalizzato a mantenere, costruire e ripristinare le opere stradali nonché quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica, svolgendo contemporaneamente tutte quelle altre attività comunque utili al comprensorio (art. 2 dello statuto).
Dato atto di quanto sopra, la Corte di appello ha poi rilevato che sempre in base all'art. 2 dello statuto, l'attività del consorzio non avrebbe mai potuto cessare, ma soltanto essere assunta da un nuovo gestore capace di perseguire i succitati scopi comuni. Tenuto conto di ciò nonché del fatto che i proprietari dei terreni e dei fabbricati ricompresi nell'area erano destinati a fare necessariamente parte del sodalizio (art. 4 dello statuto), i giudici a quo hanno infine affermato che una disciplina convenzionale del genere valeva senz'altro ad escludere ogni possibilità di recesso degli associati.
Una volta confluiti nel consorzio con l'acquisto delle rispettive unità immobiliari, quest'ultimi vi sarebbero dovuti infatti rimanere fino a quando non avessero trasmesso ad altri il loro diritto di proprietà, perché come non era possibile entrare a far parte del consorzio se non nella qualità di titolare di un lotto o di un fabbricato, così non era consentito uscirne se non dismettendo tale condizione con il contestuale subingresso di un altro soggetto.
I ricorrenti hanno contestato la completezza e la congruità di tale ragionamento, sostenendo che la Corte di appello aveva proceduto ad una lettura parziale dello statuto, il cui testo integrale dimostrava chiaramente l'inesistenza dell'asserita interdipendenza fra la proprietà dei lotti e la qualità di associato.
Simile obiezione non può essere assolutamente condivisa perché anche a prescindere da ogni ulteriore osservazione, resta comunque il fatto che le circostanze addotte a suo fondamento non paiono affatto decisive ove si consideri che l'acquisto della qualità di consorziati anche da parte dei proprietari degli impianti e delle attrezzature sportive risulta perfettamente in linea con l'essenza e la finalità dell'organismo, mentre l'attribuzione di un particolare status alla società lottizzatrice ed il riconoscimento, pure agli "esterni", della possibilità di fruire dei servizi comuni non sono sufficienti ad incidere sulla natura del consorzio e sui suoi rapporti con gli associati, che come sono liberi di fare una o più eccezioni che, in quanto tali, finiscono per rappresentare una riconferma della regola generale, così possono decidere di "esportare" qualche beneficio senza per questo provocare nessuna trasformazione della struttura.
I ricorrenti non si sono però limitati alla predetta contestazione, ma vi hanno altresì aggiunto che nella fattispecie in esame doveva in ogni caso escludersi qualsiasi connotato di realità perché dall'accertamento compiuto dai giudici di merito, era emerso che i beni della cui manutenzione si trattava non erano di proprietà ne' formavano oggetto di alcun altro diritto reale del consorzio. Neppure tale considerazione può essere però condivisa perché la presenza del carattere reale non dipende dall'esistenza di una proprietà comune, ma dal collegamento dei doveri dei consorziati con la loro qualità di proprietari dei singoli beni situati nel comprensorio.
E poiché tale collegamento risulta, nella specie, ben evidenziato dalla sentenza impugnata, il ricorso di cui si discute dev'essere senz'altro rigettato, non potendosi convenire coi ricorrenti nemmeno sul punto relativo alla nullità delle clausole troppo limitative del diritto di recesso ed all'ammissibilità di quest'ultimo nell'ipotesi di giusta causa.
La tesi così caldeggiata poggia, per la verità, su di un presupposto già valorizzato da questa Corte, vale a dire sul fatto che rientrando anche il recesso fra i modi di esercizio della libertà di cui all'art. 18 della Costituzione, gli statuti delle associazioni non riconosciute non possono prevedere dei vincoli tali da escludere sostanzialmente o rendere troppo gravosa la fuoriuscita degli associati, cui va comunque riconosciuta la facoltà di troncare immediatamente il rapporto nei casi d'intervenuta cessazione delle condizioni essenziali per la loro partecipazione (C. Cass. 1991/0 5191, 1997/0 4244 e 1998/0 5476). A ben guardare, però, nel caso in esame non si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, ma se gli stessi possano riuscire a sottrarsi ai loro doveri verso il consorzio pur restando proprietari dei terreni e dei fabbricati. E la risposta al quesito non può essere che negativa in applicazione analogica del più generale principio di cui agli artt. 1104 e 1118 cc, secondo i quali nessuno può pretendere di liberarsi dagli oneri connessi a determinati beni o servizi ove continui a trovarsi in una situazione tale da beneficiare comunque degli stessi.
Aggiungasi che così opinando non si finisce per lasciare i dissenzienti in balia degli amministratori o della maggioranza, perché specialmente nei casi in cui risulti sufficientemente numerosa, la minoranza può sempre riuscire ad impedire ogni abuso, organizzando e coltivando la propria opposizione anche nelle sedi istituzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 3.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003