Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo - previdenziale unico, secondo una conformazione confermata da numerose disposizioni (art. 9, primo comma, legge n. 463 del 1959, artt. 1 e 21, legge n. 613 del 1966; art. 1, comma ventottesimo, legge n. 335 del 1995) e, conseguentemente, l'assicurato non può essere titolare di più pensioni dirette nell'ambito del complessivo regime di assicurazione obbligatoria gestito dall'I.N.P.S. e - salva la disciplina speciale prevista dall'art. 2 - ter, d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974 - una volta conseguita la pensione a carico di una di dette gestioni, l'assicurato può utilizzare l'ulteriore contribuzione accreditata in altre gestioni esclusivamente per ottenere supplementi di pensione e non per conseguire pensioni autonome a carico di dette gestioni, come peraltro dispone in modo espresso l'art. 26, legge n. 113 del 1966; inoltre è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, legge n. 613 del 1966, sollevata in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, Cost., in quanto, in virtù della disciplina da esso recata, ragionevolmente è possibile considerare anche i supplementi di pensione quando occorra verificare la congruità del trattamento pensionistico rispetto alle esigenze di vita del suo titolare, senza che ciò realizzi una disparità di trattamento rispetto al soggetto titolare di una pensione diretta, cui accedano i supplementi di pensione, e di una pensione di riversibilità, trattandosi di situazioni non omologhe.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11930 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL FL, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FOLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA AL, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3 0/00 del Tribunale di VICENZA, depositata il 12/09/00 - R.G.N. 82/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato GRASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19.4.1999 il Pretore di Vicenza rigettava la domanda, proposta da OR VA contro l'INPS, con cui detta assicurata, titolare di una pensione di vecchiaia quale lavoratrice agricola con decorrenza dall'agosto 1985, aveva chiedeste il riconoscimento del suo diritto a conseguire una seconda pensione in relazione a contributi versati nella gestione commercianti, al compimento della relativa età pensionabile di sessanta anni. L'appello proposto contro questa sentenza era rigettata dal Tribunale della stessa città con sentenza del 12.9.2000. Il Tribunale rilevava che l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ha struttura unitaria, pur se articolata nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, sicché l'assicurato può conseguire, nell'ambito di tale sistema, una sola pensione, salva la liquidazione di supplementi di pensione, in relazione a contributi, versati prima o dopo la liquidazione della medesima e non utilizzati ai fini di detta liquidazione.
Con riferimento al rilievo dell'assicurata che essa non aveva tratto giovamento dagli ulteriori contributi versati nella gestione commercianti, poiché il relativo beneficio era assorbito dall'integrazione al minimo della pensione liquidata nella gestione per i lavoratori agricoli, e alla eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina che consentiva una disparità di trattamento rispetto alla situazione dei soggetti che potevano usufruire di una pensione diretta integrata al minimo e di una pensione di riversibilità, integrata anch'essa al minimo, il Tribunale osservava che le situazioni poste a comparazione non erano omogenee. Rilevava anche che non era configurabile una violazione dell'art. 38 Cost., poiché la scelta del legislatore di dare luogo ad un sistema assicurativo uitario ed omogeneo doveva considerarsi logica e ragionevole, mentre proprio attraverso l'istituto dell'integrazione al minimo delle pensione era sufficientemente salvaguardata l'esigenza costituzionalmente tutelata di garantire ai titolari di pensione un trattamento diretto al soddisfacimento di esigenze minime ed inderogabili di vita.
Contro questa sentenza la VA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 25 della legge 22 luglio 1966 n. 613, in riferimento all'art. 360 n. 3
e 5. Sostiene che i contributi da essa versati nella gestione commercianti dovevano essere utilizzati ai fini della liquidazione di una autonoma seconda pensione in questa gestione, anche se non integrata al minimo.
Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale del citato art. 25 l. n. 613/1966, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte
costituzionale sulla natura e la funzione dell'integrazione al minimo e all'esigenza che anche la pensione di riversibilità sia liquidata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe diritto a percepire, si sostiene che sia in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. l'art. 25 della legge n. 613/1966, nella parte in cui stabilisce che "il supplemento assorbe l'integrazione concessa a norma di legge per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione" e che tale contrasto sia rilevabile anche rispetto all'ipotesi di cumulo di due pensioni, poiché altrimenti sarebbe svantaggiato chi ha avuto prima la pensione per l'attività lavorativa ed è in attesa del riconoscimento di una seconda pensione per lo svolgimento di attività commerciale, rispetto a chi ha ottenuto una pensione per l'attività svolta ed una seconda pensione a titolo di riversibilità. Si deduce anche la sussistenza di una violazione dell'art. 97 Cost., che sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Il ricorso è infondato.
Nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 9 novembre 1985 n. 5495, 13 ottobre 1995 n. 10699, 20 gennaio 2003 n. 771) è stato ripetutamente precisato che il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo-previdenziale unico, come confermato espressamente da una serie di disposizioni (cfr. in particolare la previsione, ad opera dell'art. 9, 1^ comma, l. 4 luglio 1959 n. 463 e dell'art. 21 1. 22 luglio 1966 n. 613 dell'obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni;
l'art. 1 della medesima legge n. 613/1966, per cui "l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali (...)" e "per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni"; la dizione
"lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria", contenuta nell'art. 1, comma 28, della legge n. 335/1995). Ne consegue che lo stesso soggetto non può essere titolare di più pensioni dirette nell'ambito del complessivo regime di assicurazione obbligatoria gestito dall'Inps, e che, salva la disciplina speciale dettata dall'art.
2-ter d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla l. 16 aprile 1974, n. 114 (secondo cui il pensionato a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge e la contestuale revoca della precedente pensione, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nella assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali) - disciplina che peraltro conferma l'impossibilità di essere titolari di più pensioni nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria -, una volta conseguita la pensione di una di dette gestioni, l'interessato può utilizzare l'ulteriore contribuzione, anche se versata in altre gestioni, solo per la liquidazione di supplementi di pensione (cfr. art. 7 1. 23 aprile 1981 n. 155 e Cass. n. 10699/1995, cit.). Con riferimento alla specie, del resto, dispone specificamente ed espressamente l'art. 26 della l. 22 luglio 1966 n. 613, secondo cui "i pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore dei lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'art. 4 della l. 12 agosto 1962 n. 1338". La circostanza che i supplementi di pensione rilevino, unitamente alla pensione base cui accedono, ai fini della sussistenza o meno del diritto all'integrazione della pensione al minimo, e della sua misura, manifestamente non collide con i principi costituzionali (e, in particolare con l'art. 38, secondo comma, Cost.), in quanto i supplementi di pensione concorrono a formare il complessivo trattamento pensionistico di cui fruisce il lavoratore, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, e quindi è del tutto logico che si debbano considerare anche i supplementi quando si deve verificare l'idoneità della pensione rispetto alle esigenze di vita del suo titolare. D'altra parte colliderebbe con il principio di uguaglianza trattare diversamente i pensionati, ai fini in questione, a seconda delle contingenti modalità di liquidazione del loro complessivo trattamento pensionistico diretto. È del tutto evidente, poi, la non comparabilità della posizione del soggetto titolare di una pensione diretta, cui accedano supplementi, con quella del titolare di una pensione diretta e di una pensione di riversibilità, mentre è palesemente inconferente il richiamo dell'art. 97 Cost. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Per le spese del giudizio trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003