Sentenza 23 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2022, proposto da
TO IC e “Expoluce S.r.l.”, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marino, via delle Castagnole n. 22;
contro
Comune di Palau, non costituito in giudizio;
per il risarcimento del danno
da lesione di diritti soggettivi ed interessi per omissioni colpose di attività di controllo edilizio e di corretta amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. IO IT.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente, con ricorso depositato il 20 ottobre 2022, proponeva domanda di accertamento dell’illegittimità, ex art. 117 c.p.a., del silenzio sull’istanza di accesso ai documenti autorizzatori edilizi serbato dal Comune di Palau e domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti del Comune di Palau per omissioni colpose di attività di controllo edilizio e di corretta amministrazione.
Con sentenza n. 39 del 23 gennaio 2023 questo Tribunale dichiarava inammissibile la domanda avverso il silenzio dell’amministrazione e disponeva la rimessione nel ruolo ordinario per la decisione della domanda risarcitoria, concernente l’omessa vigilanza nei confronti del terzo costruttore da parte dell’amministrazione comunale, che avrebbe anche emesso provvedimenti abilitativi in tesi illegittimi, inducendo così il ricorrente ad acquistare l’immobile dalla società costruttrice confidando inconsapevolmente sulla regolarità edilizia.
Con memoria depositata il 9 ottobre 2024 il ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni, qualificando tuttavia la responsabilità del Comune di Palau ex art. 1218 c.c. e non ex art. 2043 c.c.
All’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Dopo il passaggio in decisione della causa il collegio rilevava d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, assegnava alla parte ricorrente - ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a. - il termine di 30 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione e riservava la decisione della causa alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026.
Con articolata memoria depositata il 2 dicembre 2025 parte ricorrente sosteneva a riconducibilità della controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Alla camera di consiglio riconvocata del giorno 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La controversia in esame attiene, invero, ad una situazione di diritto soggettivo che il ricorrente assume essere stata lesa per avere acquistato un immobile riponendo affidamento sull’azione del comune, sicché “ la questione involta dalla domanda concerne l’apprezzamento del comportamento tenuto dalla p.A. non come espressione dell’esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell’immobile acquistato ” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 4889/2019; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 1567/2023).
Le argomentazioni sostenute da parte ricorrente in punto di giurisdizione non sono condivise da questo collegio.
Quanto alla nota con cui il Comune di Palau, in data 29 novembre 2013, comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile di cui si tratta, eseguito in assenza di concessione edilizia, ritenuta dal ricorrente esercizio di potere “intimidatorio” (pagina 3 della memoria depositata il 2 dicembre 2025), osserva il Collegio che si tratta di atto endoprocedimentale, privo di effetti lesivi, che esula dal presente giudizio, relativo al risarcimento del danno per (eventuali) omissioni colpose di attività di controllo edilizio.
Con riferimento al rilievo secondo cui “ la omessa risposto alla richiesta informativa [del ricorrente al Comune di Palau con istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 16.12.2021, n.d.r.] rientra nella verifica giudiziaria di sicura competenza esclusiva “accertativa” del Giudice Amministrativo, che ha la funzione sovrana di GIURISDIZIONE ESCLUSIVA ” (pagina 9 della memoria depositata il 2 dicembre 2025) è sufficiente osservare che questo Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda avverso il silenzio dell'amministrazione e ha disposto la rimessione nel ruolo ordinario della causa della domanda risarcitoria, sicché anche tale istanza esula dall’oggetto del presente giudizio.
Infine, non sono condivisibili le affermazioni del ricorrente secondo cui il giudice ordinario non potrebbe “ rilevare i vizi di funzione amministrativa dato che la vigente COSTITUZIONE li assegna alla Pubblica Amministrazione (art. 97 comma II). E dunque, permane da un lato la competenza specifica dell’Adita Giustizia, circa la valutazione comportamentale della P.A. nell’ambito di quanto dedotto in ricorso e ribadito attraverso le presenti note; dall’altro il diverso giudizio (eventuale) di responsabilità per “DANNI” dell’omittente P.A., di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria: citazione da effettuare alla stregua della preliminare accertata situazione di responsabilità omissiva della P.A. per quanto sopra segnalato in complessiva materia omissiva ”. Al riguardo, si ribadisce che il presente giudizio ha ad oggetto proprio la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. che, tuttavia, involgendo diritti soggettivi, deve essere proposta innanzi al giudice ordinario, poiché la pretesa risarcitoria è relativa ad (asseriti) danni derivati da comportamenti che non si sono tradotti in atti autoritativi dell’amministrazione.
In conclusione, deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre 2025 e 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IO IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IT | TI AR |
IL SEGRETARIO