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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9186 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 11.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13599/2023 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara. ricorrente
E
2 in persona dell'Amministratore Unico pt. CP_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Grillo. resistente oggetto: spettanze conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della “ , durante il periodo dal 15.02.2021 al 26.01.2022, assunta con contratto di Controparte_2 lavoro a tempo indeterminato con regime orario formalmente part-time da 20 ore settimanali (50
%), conclusosi in data 26.01.2022 per licenziamento per g.m.o.; che, durante l'intero periodo di lavoro suindicato, ha svolto le mansioni di impiegata amministrativa addetta al “back office”, occupandosi, in particolare, di inserire/caricare le pratiche (ossia i contratti di telefonia stipulati dai colleghi addetti al call center) nel portale web dei gestori telefonici “Fastweb” e “Vodafone”, nonché di controllare l'esito di dette operazioni con inquadramento nel Livello 4 del C.C.N.L.
“Telecomunicazioni - Servizi di telefonia”; di essere stata addetta all''ufficio sito in Aversa (CE), Via
1 Seggio n. 43; di avere effettivamente osservato durante l'intero periodo di lavoro dal 15.02.2021 al
26.01.2022, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, con 30 minuti di pausa per il pranzo;
il sabato (due volte al mese, ossia un sabato si ed uno no e così via), dalle ore 10:00 alle ore 14:00, senza pausa per un totale di 39 ore di lavoro settimanale;
di avere percepito le somme a titolo di retribuzione mensile: €. 890,00 per febbraio 2021, €. 1.131,00 per marzo 2021, €. 1.117,00 per aprile 2021, €. 1.102,00 per maggio 2021, €. 1.117,00 per giugno
2021, €. 1.257,00 per luglio 2021, €. 900,00 per agosto 2021, €. 1.216,00 per settembre 2021, €.
1.216,00 per ottobre 2021, dopodiché nulla ha percepito a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2021, dicembre 2021, 13^ mensilità 2021 e gennaio 2022; che trattasi di somme nettamente inferiori rispetto a quanto indicato nei cedolini paga rilasciati dalla convenuta;
che nulla ha percepito a titolo di 13^ mensilità; che ha goduto soltanto di due settimana di ferie retribuite durante il mese di agosto 2021 e nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
che, infine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'istante non ha percepito le indennità di fine lavoro e nulla ha ricevuto a titolo di T.F.R. Ella esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha concluso chiedendo: “Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, con le modalità indicate in premessa, per l'effetto condannare la 2 .a pagare Parte_2 all'istante la complessiva somma di €. 9.561,34, oltre svalutazione ed interessi come per legge;
Disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 423 c.p.c.; con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e C.P.A., nonché spese generali pari al 15% da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente, ha contestato il preteso maggior orario di lavoro dedotto dalla ricorrente, ha sostenuto di averla correttamente retribuita documentando alcuni dei pagamenti pretesi dalla ricorrente e ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis rigettare in ogni caso l'avverso ricorso perché totalmente infondato, sia in fatto che in diritto”.
In corso di causa, la ricorrente, preso atto dell'accredito delle somme indicate dalla società ai capi da H ad M si è dichiarata disponibile alla riformulazione dei conteggi, decurtando le somme già percepite. Durante il processo, il GL, ai sensi della legge 183/2010, ha formulato la proposta transattiva di € 2.500,00 accettata dalla società ed invece rifiutata dalla ricorrente a causa della proposta rateizzazione dell'importo da parte della società in 4 rate mensili con decorrenza dal mese di luglio 2025 e fino al mese di ottobre 2025.
Indi, si è fatto luogo alla prova testimoniale e all'esito, acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2 Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è incontestabilmente di natura subordinata ed è decorso dal 15/02/2021 al 26/01/2022; parimenti incontestato tra le parti è il livello di inquadramento della ricorrente: il IV livello del CCNL “Telecomunicazioni – Servizi di telefonia”, il luogo della prestazione (Aversa CE, Via Seggio n. 43, ufficio sito al primo piano con citofono “Contact
Group”) nonché l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, sig.
[...]
. Pt_3
Le questioni controverse attengono alla corretta remunerazione della ricorrente in base al preteso orario di lavoro di 39 ore settimanali a fronte dell'orario di 20 ore settimanali riconducibili al formale part time al 50% nonché alla mancata o inadeguata percezione delle retribuzioni maturate in costanza di rapporto e al suo termine.
Quanto alla pretesa remunerazione delle ore di lavoro assertivamente prestate oltre l'orario formalizzato di un part time di 20 ore settimanali, l'onere probatorio è a carico di parte ricorrente che, con l'unico teste escusso non ha conseguito risultati a lei utili. Il ha Testimone_1 Tes_1 dichiarato adr:” sono agente di commercio e tra i miei partner vi è stata la società Sgt fino al gennaio-febbraio CP 2021 e da febbraio 2021 a dicembre 2022 la società 2 Ho risolto con la 2 b fast un contenzioso con un accordo stipulato davanti un ufficio di conciliazione. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro e l'ho vista lavorare sia con la precedente sia con la 2 b fast ed è rimasta in servizio almeno fino a che io ho lavorato con la 2 b fast fino al 2022. Per svolgere la mia attività di agente di commercio e per svolgere un canale vendita denominato small insieme col sig ero munito di una postazione di lavoro presso la 2 b fast in via Seggio Pt_3 ad Aversa dove mi recavo quotidianamente e mi trattenevo in un orario che andava dalle 8:30- 9:00 fino alle
17:30 – 18:00 dal lunedì al venerdì, se avevo appuntamenti con altri clienti o non andavo presso la 2 b fast oppure uscivo e rientravo. La ricorrente ha svolto attività di back office caricando le pratiche fastweb o in genere di telefonia ella utilizzava una postazione di lavoro ubicata in una stanza separata dalla mia sullo stesso piano, ma avevo modo di riscontrare la sua presenza quando passavo davanti alla sua stanza per andare in bagno o passeggiando mentre parlavo a telefono per questioni inerenti alla attività che svolgevo per il sig.
; preciso che la stanza della ricorrente non era delimitata da una porta perché era un open space. Nel Pt_3 mio periodo di presenza presso la sede della 2 b fast ho riscontrato che erano presenti 3 operatori del back office tra cui la ricorrente, ed e questi due erano presenti nell'open-space Testimone_2 Controparte_3 assieme alla ricorrente. Nella mia stanza, oltre a me erano presenti , addetta alla Testimone_3 amministrazione, la addetta alle risorse umane ed il tecnico IT . Di costoro, Testimone_4 Persona_1 tutti osservavano lo stesso orario di lavoro mio e della ricorrente ad eccezione della amministrativ Tes_3 che a quanto ricordo andava via tra le 15:00 e le 16:00 in ogni caso subito dopo pranzo. Quotidianamente tutti fruivano di un intervallo per il pranzo dalle 13:00 alle 14:00. A domanda di V.S. ribadisco che la ricorrente era prevalentemente presente alle 8:30- 9:00 quando io cominciavo la mia attività presso la mia postazione di lavoro e confermo che andavamo via tutti insieme tra le 17:30 e le 18:00. Il sabato non mi sono mai recato presso la sede della società convenuta ma mi limitavo a contatti telefonici e ad essi rispondeva a volte la ricorrente, a volt . Ad oggi intrattengo con la ricorrente solo rapporti amicali”. Controparte_3
3 Orbene, il teste al fine di provare la sua diretta conoscenza dei fatti di causa, Testimone_1 ha reso dichiarazioni in ordine alla sua quotidiana presenza sul luogo di lavoro, nel periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022, risultate inattendibili. In particolare, non è apparsa credibile l'affermazione del teste secondo cui, egli quale agente di commercio (l'essere un procacciatore di affari come adombra la società nelle note difensive, è circostanza irrilevante ai fini che ne occupano) avrebbe avuto in dotazione da febbraio 2021 a dicembre 2022 una postazione di lavoro presso la sede della 2 (che è stata solo una dei suoi partner) presso cui sarebbe stato presente Pt_4 quotidianamente in una fascia oraria giornaliera dalle 8:30- 9:00 fino alle 17:30 – 18:00 dal lunedì al venerdì, limitandosi, in caso di appuntamenti con clienti, ad allontanarsi dalla sede per poi fare ritorno alla fine dell'incontro con i clienti. A tale riguardo, non risulta in alcun modo spiegato il perché il abbia avuto la possibilità di fruire di una postazione fissa all'interno della sede di Tes_1 un suo partner commerciale né perché l'abbia utilizzata quotidianamente come base per fare visita ai propri clienti quindi agli altri partner. A tanto va aggiunto che il periodo riferito dal da Tes_1 febbraio 2021 a dicembre 2022, in cui il teste avrebbe visto lavorare la ricorrente insieme a
[...] ed , è risultato smentito dallo stesso il quale, sentito come teste Tes_2 Controparte_3 Tes_2 della società, ha riferito di avere lavorato come tirocinante a partire da Gennaio a Settembre - ottobre
2022 (e non da febbraio 2021) fino a novembre 2022 come addetto al back office. Inoltre, il presunto open space in cui il sarebbe stato presente quotidianamente non è risultato tale e in tale Tes_1 ufficio vi ha lavorato anche , nominativo del tutto omesso dal . Il Parte_5 Tes_1
sentito come teste della società, con un rapporto di lavoro cessato per licenziamento e Pt_5 senza alcun successivo legame con la società, ha dichiarato “mi avvalevo di un ufficio assegnatomi che condividevo con altri colleghi, tra cu addetta alla amministrazione, la ricorrente . Tes_3 Controparte_3
L'ufficio in cui eravamo era delimitato da una porta a vetri il cui interno era visibile dal corridoio”. Infine, il ha attribuito a se stesso oltre che alla ricorrente l'orario di inizio del turno giornaliero alle Tes_1
8.30 /9.00, laddove la stessa ricorrente ha dichiarato in ricorso di cominciare a lavorare la mattina alle 10.00. A tanto, va infine aggiunto che entrambi i testi di parte resistente, escussi alla stessa udienza in ordine successivo l'uno con l'altro, hanno smentito per i rispettivi periodi lavorativi, il dalla metà dell'anno 2019 fino alla fine dell'anno 2023, il per l'anno 2022 fino ai Pt_5 Tes_2 primi di novembre del 2022, che il fosse quotidianamente presente presso la sede della Tes_1 società. In proposito , nel riferirsi al , ha dichiarato “Il teste che ha deposto prima di Pt_5 Tes_1 me è un agente che procacciava clienti che sottoscrivevano contratti di telefonia e l'ho visto presente presso la sede della società per circa un anno tra il 2021 e il 2022 e l'ho visto mediamente da una a due volte al mese. Quando il predett veniva si limitava a consegnarci la documentazione e si tratteneva il Testimone_1 tempo necessario a svolgere tale incombenza, escludo che avesse una sua postazione di lavoro, escludo che la sua presenza presso la sede della società fosse quotidiana per l'intera giornata di lavoro e per tutti i giorni
4 lavorativi della settimana”, il ha riferito mi risulta essere un agente di Commercio Tes_2 Testimone_1 ed in base alla mia percezione non era sempre presente presso i locali della società e non aveva una postazione di lavoro”.
Inoltre, pur incombendo sulla ricorrente la prova del maggiore orario lavorativo assertivamente svolto, alla prospettazione della società della conformità dell'orario retribuito con quello svolto dalla ricorrente, hanno dato conferma i testi e Di costoro, può essere Pt_5 Tes_2 valorizzata la deposizione di in considerazione del suo ampio periodo lavorativo e della Pt_5 posizione di responsabile del reparto commerciale nonché dell'assenza di rapporti in corso con la società, il quale ha specificamente dichiarato che “La ricorrente come la tale lavoravano o di CP_3 mattina o di pomeriggio osservando l'orario dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 18:00 alternandosi tra di loro”. Il ha riferito anche l'orario di lavoro part time del da quest'ultimo confermato Pt_5 Tes_2 in sede di escussione ove ha dichiarato di lavorare circa 4 ore al giorno, o la mattina o il pomeriggio.
Per completezza va detto che la presenza del di durata giornaliera limitata e Tes_2 settimanalmente discontinua considerando il suo ruolo di tirocinante, rende comprensibile qualche incertezza nell'elencazione di tutti i nominativi dei dipendenti occupati nel suo stesso periodo e non mina quindi la sua attendibilità, come invece prospetta la ricorrente nelle note difensive.
All'esito di tali considerazioni, non risultando provato il maggiore orario assertivamente svolto da lei svolto, nulla è dovuto alla ricorrente a tal titolo. In ordine alle differenze reclamate per i mesi di novembre e dicembre 2021, gennaio 2022 e la 13^ mensilità relativa all'anno 2021 per € 360,00, la ricorrente ne ha ammesso la percezione rinunciando alle richieste economiche formulate e quindi nessun'altro importo spetta alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto.
Sono invece dovute alla ricorrente le indennità di fine rapporto e quindi il rateo di 13° pari ad € 129,83, € 479,36 a titolo di ferie non godute ed € 1.197,58 a titolo di T.F.R. per un totale di €
1.806,77, del cui pagamento la società non ha fornito prova né ha allegato fatti impeditivi o estintivi dell'obbligo a suo carico. Sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
L'esito del giudizio che ha condotto al riconoscimento in favore della ricorrente di un importo inferiore a quello offerto dalla società in sede conciliativa, rende possibile l'applicazione della compensazione tra le parti, ravvisandosi nella rateizzazione della somma offerta dalla società un comprensibile motivo di opposizione, data l'esiguità dell'importo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 1.806,77, di cui € 129,83 a titolo di rateo di 13°, € 479,36 a titolo di ferie non godute ed € 1.197,58 a titolo di T.F.R., oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
5 rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 11.12.2025
6
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 11.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.13599/2023 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara. ricorrente
E
2 in persona dell'Amministratore Unico pt. CP_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Grillo. resistente oggetto: spettanze conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della “ , durante il periodo dal 15.02.2021 al 26.01.2022, assunta con contratto di Controparte_2 lavoro a tempo indeterminato con regime orario formalmente part-time da 20 ore settimanali (50
%), conclusosi in data 26.01.2022 per licenziamento per g.m.o.; che, durante l'intero periodo di lavoro suindicato, ha svolto le mansioni di impiegata amministrativa addetta al “back office”, occupandosi, in particolare, di inserire/caricare le pratiche (ossia i contratti di telefonia stipulati dai colleghi addetti al call center) nel portale web dei gestori telefonici “Fastweb” e “Vodafone”, nonché di controllare l'esito di dette operazioni con inquadramento nel Livello 4 del C.C.N.L.
“Telecomunicazioni - Servizi di telefonia”; di essere stata addetta all''ufficio sito in Aversa (CE), Via
1 Seggio n. 43; di avere effettivamente osservato durante l'intero periodo di lavoro dal 15.02.2021 al
26.01.2022, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, con 30 minuti di pausa per il pranzo;
il sabato (due volte al mese, ossia un sabato si ed uno no e così via), dalle ore 10:00 alle ore 14:00, senza pausa per un totale di 39 ore di lavoro settimanale;
di avere percepito le somme a titolo di retribuzione mensile: €. 890,00 per febbraio 2021, €. 1.131,00 per marzo 2021, €. 1.117,00 per aprile 2021, €. 1.102,00 per maggio 2021, €. 1.117,00 per giugno
2021, €. 1.257,00 per luglio 2021, €. 900,00 per agosto 2021, €. 1.216,00 per settembre 2021, €.
1.216,00 per ottobre 2021, dopodiché nulla ha percepito a titolo di retribuzione per i mesi di novembre 2021, dicembre 2021, 13^ mensilità 2021 e gennaio 2022; che trattasi di somme nettamente inferiori rispetto a quanto indicato nei cedolini paga rilasciati dalla convenuta;
che nulla ha percepito a titolo di 13^ mensilità; che ha goduto soltanto di due settimana di ferie retribuite durante il mese di agosto 2021 e nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
che, infine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'istante non ha percepito le indennità di fine lavoro e nulla ha ricevuto a titolo di T.F.R. Ella esposte le ragioni a sostegno dell'azione proposta, ha concluso chiedendo: “Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quo, con le modalità indicate in premessa, per l'effetto condannare la 2 .a pagare Parte_2 all'istante la complessiva somma di €. 9.561,34, oltre svalutazione ed interessi come per legge;
Disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 423 c.p.c.; con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e C.P.A., nonché spese generali pari al 15% da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente, ha contestato il preteso maggior orario di lavoro dedotto dalla ricorrente, ha sostenuto di averla correttamente retribuita documentando alcuni dei pagamenti pretesi dalla ricorrente e ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis rigettare in ogni caso l'avverso ricorso perché totalmente infondato, sia in fatto che in diritto”.
In corso di causa, la ricorrente, preso atto dell'accredito delle somme indicate dalla società ai capi da H ad M si è dichiarata disponibile alla riformulazione dei conteggi, decurtando le somme già percepite. Durante il processo, il GL, ai sensi della legge 183/2010, ha formulato la proposta transattiva di € 2.500,00 accettata dalla società ed invece rifiutata dalla ricorrente a causa della proposta rateizzazione dell'importo da parte della società in 4 rate mensili con decorrenza dal mese di luglio 2025 e fino al mese di ottobre 2025.
Indi, si è fatto luogo alla prova testimoniale e all'esito, acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2 Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è incontestabilmente di natura subordinata ed è decorso dal 15/02/2021 al 26/01/2022; parimenti incontestato tra le parti è il livello di inquadramento della ricorrente: il IV livello del CCNL “Telecomunicazioni – Servizi di telefonia”, il luogo della prestazione (Aversa CE, Via Seggio n. 43, ufficio sito al primo piano con citofono “Contact
Group”) nonché l'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, sig.
[...]
. Pt_3
Le questioni controverse attengono alla corretta remunerazione della ricorrente in base al preteso orario di lavoro di 39 ore settimanali a fronte dell'orario di 20 ore settimanali riconducibili al formale part time al 50% nonché alla mancata o inadeguata percezione delle retribuzioni maturate in costanza di rapporto e al suo termine.
Quanto alla pretesa remunerazione delle ore di lavoro assertivamente prestate oltre l'orario formalizzato di un part time di 20 ore settimanali, l'onere probatorio è a carico di parte ricorrente che, con l'unico teste escusso non ha conseguito risultati a lei utili. Il ha Testimone_1 Tes_1 dichiarato adr:” sono agente di commercio e tra i miei partner vi è stata la società Sgt fino al gennaio-febbraio CP 2021 e da febbraio 2021 a dicembre 2022 la società 2 Ho risolto con la 2 b fast un contenzioso con un accordo stipulato davanti un ufficio di conciliazione. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro e l'ho vista lavorare sia con la precedente sia con la 2 b fast ed è rimasta in servizio almeno fino a che io ho lavorato con la 2 b fast fino al 2022. Per svolgere la mia attività di agente di commercio e per svolgere un canale vendita denominato small insieme col sig ero munito di una postazione di lavoro presso la 2 b fast in via Seggio Pt_3 ad Aversa dove mi recavo quotidianamente e mi trattenevo in un orario che andava dalle 8:30- 9:00 fino alle
17:30 – 18:00 dal lunedì al venerdì, se avevo appuntamenti con altri clienti o non andavo presso la 2 b fast oppure uscivo e rientravo. La ricorrente ha svolto attività di back office caricando le pratiche fastweb o in genere di telefonia ella utilizzava una postazione di lavoro ubicata in una stanza separata dalla mia sullo stesso piano, ma avevo modo di riscontrare la sua presenza quando passavo davanti alla sua stanza per andare in bagno o passeggiando mentre parlavo a telefono per questioni inerenti alla attività che svolgevo per il sig.
; preciso che la stanza della ricorrente non era delimitata da una porta perché era un open space. Nel Pt_3 mio periodo di presenza presso la sede della 2 b fast ho riscontrato che erano presenti 3 operatori del back office tra cui la ricorrente, ed e questi due erano presenti nell'open-space Testimone_2 Controparte_3 assieme alla ricorrente. Nella mia stanza, oltre a me erano presenti , addetta alla Testimone_3 amministrazione, la addetta alle risorse umane ed il tecnico IT . Di costoro, Testimone_4 Persona_1 tutti osservavano lo stesso orario di lavoro mio e della ricorrente ad eccezione della amministrativ Tes_3 che a quanto ricordo andava via tra le 15:00 e le 16:00 in ogni caso subito dopo pranzo. Quotidianamente tutti fruivano di un intervallo per il pranzo dalle 13:00 alle 14:00. A domanda di V.S. ribadisco che la ricorrente era prevalentemente presente alle 8:30- 9:00 quando io cominciavo la mia attività presso la mia postazione di lavoro e confermo che andavamo via tutti insieme tra le 17:30 e le 18:00. Il sabato non mi sono mai recato presso la sede della società convenuta ma mi limitavo a contatti telefonici e ad essi rispondeva a volte la ricorrente, a volt . Ad oggi intrattengo con la ricorrente solo rapporti amicali”. Controparte_3
3 Orbene, il teste al fine di provare la sua diretta conoscenza dei fatti di causa, Testimone_1 ha reso dichiarazioni in ordine alla sua quotidiana presenza sul luogo di lavoro, nel periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022, risultate inattendibili. In particolare, non è apparsa credibile l'affermazione del teste secondo cui, egli quale agente di commercio (l'essere un procacciatore di affari come adombra la società nelle note difensive, è circostanza irrilevante ai fini che ne occupano) avrebbe avuto in dotazione da febbraio 2021 a dicembre 2022 una postazione di lavoro presso la sede della 2 (che è stata solo una dei suoi partner) presso cui sarebbe stato presente Pt_4 quotidianamente in una fascia oraria giornaliera dalle 8:30- 9:00 fino alle 17:30 – 18:00 dal lunedì al venerdì, limitandosi, in caso di appuntamenti con clienti, ad allontanarsi dalla sede per poi fare ritorno alla fine dell'incontro con i clienti. A tale riguardo, non risulta in alcun modo spiegato il perché il abbia avuto la possibilità di fruire di una postazione fissa all'interno della sede di Tes_1 un suo partner commerciale né perché l'abbia utilizzata quotidianamente come base per fare visita ai propri clienti quindi agli altri partner. A tanto va aggiunto che il periodo riferito dal da Tes_1 febbraio 2021 a dicembre 2022, in cui il teste avrebbe visto lavorare la ricorrente insieme a
[...] ed , è risultato smentito dallo stesso il quale, sentito come teste Tes_2 Controparte_3 Tes_2 della società, ha riferito di avere lavorato come tirocinante a partire da Gennaio a Settembre - ottobre
2022 (e non da febbraio 2021) fino a novembre 2022 come addetto al back office. Inoltre, il presunto open space in cui il sarebbe stato presente quotidianamente non è risultato tale e in tale Tes_1 ufficio vi ha lavorato anche , nominativo del tutto omesso dal . Il Parte_5 Tes_1
sentito come teste della società, con un rapporto di lavoro cessato per licenziamento e Pt_5 senza alcun successivo legame con la società, ha dichiarato “mi avvalevo di un ufficio assegnatomi che condividevo con altri colleghi, tra cu addetta alla amministrazione, la ricorrente . Tes_3 Controparte_3
L'ufficio in cui eravamo era delimitato da una porta a vetri il cui interno era visibile dal corridoio”. Infine, il ha attribuito a se stesso oltre che alla ricorrente l'orario di inizio del turno giornaliero alle Tes_1
8.30 /9.00, laddove la stessa ricorrente ha dichiarato in ricorso di cominciare a lavorare la mattina alle 10.00. A tanto, va infine aggiunto che entrambi i testi di parte resistente, escussi alla stessa udienza in ordine successivo l'uno con l'altro, hanno smentito per i rispettivi periodi lavorativi, il dalla metà dell'anno 2019 fino alla fine dell'anno 2023, il per l'anno 2022 fino ai Pt_5 Tes_2 primi di novembre del 2022, che il fosse quotidianamente presente presso la sede della Tes_1 società. In proposito , nel riferirsi al , ha dichiarato “Il teste che ha deposto prima di Pt_5 Tes_1 me è un agente che procacciava clienti che sottoscrivevano contratti di telefonia e l'ho visto presente presso la sede della società per circa un anno tra il 2021 e il 2022 e l'ho visto mediamente da una a due volte al mese. Quando il predett veniva si limitava a consegnarci la documentazione e si tratteneva il Testimone_1 tempo necessario a svolgere tale incombenza, escludo che avesse una sua postazione di lavoro, escludo che la sua presenza presso la sede della società fosse quotidiana per l'intera giornata di lavoro e per tutti i giorni
4 lavorativi della settimana”, il ha riferito mi risulta essere un agente di Commercio Tes_2 Testimone_1 ed in base alla mia percezione non era sempre presente presso i locali della società e non aveva una postazione di lavoro”.
Inoltre, pur incombendo sulla ricorrente la prova del maggiore orario lavorativo assertivamente svolto, alla prospettazione della società della conformità dell'orario retribuito con quello svolto dalla ricorrente, hanno dato conferma i testi e Di costoro, può essere Pt_5 Tes_2 valorizzata la deposizione di in considerazione del suo ampio periodo lavorativo e della Pt_5 posizione di responsabile del reparto commerciale nonché dell'assenza di rapporti in corso con la società, il quale ha specificamente dichiarato che “La ricorrente come la tale lavoravano o di CP_3 mattina o di pomeriggio osservando l'orario dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 18:00 alternandosi tra di loro”. Il ha riferito anche l'orario di lavoro part time del da quest'ultimo confermato Pt_5 Tes_2 in sede di escussione ove ha dichiarato di lavorare circa 4 ore al giorno, o la mattina o il pomeriggio.
Per completezza va detto che la presenza del di durata giornaliera limitata e Tes_2 settimanalmente discontinua considerando il suo ruolo di tirocinante, rende comprensibile qualche incertezza nell'elencazione di tutti i nominativi dei dipendenti occupati nel suo stesso periodo e non mina quindi la sua attendibilità, come invece prospetta la ricorrente nelle note difensive.
All'esito di tali considerazioni, non risultando provato il maggiore orario assertivamente svolto da lei svolto, nulla è dovuto alla ricorrente a tal titolo. In ordine alle differenze reclamate per i mesi di novembre e dicembre 2021, gennaio 2022 e la 13^ mensilità relativa all'anno 2021 per € 360,00, la ricorrente ne ha ammesso la percezione rinunciando alle richieste economiche formulate e quindi nessun'altro importo spetta alla ricorrente a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto.
Sono invece dovute alla ricorrente le indennità di fine rapporto e quindi il rateo di 13° pari ad € 129,83, € 479,36 a titolo di ferie non godute ed € 1.197,58 a titolo di T.F.R. per un totale di €
1.806,77, del cui pagamento la società non ha fornito prova né ha allegato fatti impeditivi o estintivi dell'obbligo a suo carico. Sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
L'esito del giudizio che ha condotto al riconoscimento in favore della ricorrente di un importo inferiore a quello offerto dalla società in sede conciliativa, rende possibile l'applicazione della compensazione tra le parti, ravvisandosi nella rateizzazione della somma offerta dalla società un comprensibile motivo di opposizione, data l'esiguità dell'importo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di € 1.806,77, di cui € 129,83 a titolo di rateo di 13°, € 479,36 a titolo di ferie non godute ed € 1.197,58 a titolo di T.F.R., oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
5 rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 11.12.2025
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Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini