Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2002, n. 7093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7093 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTE DA IMPOSTA O POLLO, DI TASSIS U PREMA DE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10 SEZIONA ^$102 RT. OGNI SPESA, DELL'A L Oggetto AI SENSI E DA CIVILI 48-7 ITO ELLA DEG ta dag 1l mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE-Primo Presidente f..f R.G.N. 14257/99 -19918 Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione - Cron. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Ud. 14/03/02 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro MINISTERO domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'AQ IO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2002 VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato 622 -1- PIETRO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso passivo notificato;
- controricorrente avverso la sentenza n. 12823/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Piero SANDULLI, per delega dell'Avvocato Pietro CAPONETTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (giurisdizione dell'A.G.O. e competenza del giudice di sorveglianza) assorbiti gli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza con la quale il locale pretore ritenuto che l'odierno intimato aveva diritto alla restituzione di somme pari ai tre decimi della mercede corrispostagli per il lavoro svolto in stato di detenzione, perché, pur essendo stata effettuata la relativa ritenuta ai sensi dei primi tre commi dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nel periodo anteriore alla loro abrogazione (per opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663), essa era, comunque, preclusa dal retroattivo effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, dichiarativa dell'illegittimità delle norme di previsione aveva, in accoglimento del ricorso dell'interessato, condannato l'Amministrazione convenuta alle restituzioni anzidette. Laugh Il tribunale, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che, dovendosi ritenere il lavoro prestato dai detenuti assimilabile a quello prestato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ne conseguiva l'attribuzione delle relative controversie alla competenza del giudice del lavoro, secondo il rito speciale, non già a quella del giudice di sorveglianza, come preteso dall'appellante. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero, sulla base di tre motivi, cui resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 409 cod. proc. civ., 665, 677 e 678 cod. proc. pen., 145 cod. pen. e 53 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in relazione all'art. 360, n. 1 cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale ha erroneamente trascurato il rilievo che il lavoro carcerario è disciplinato da specifiche disposizioni per la 3 particolarità delle condizioni e dei presupposti che ne caratterizzano l'espletamento, il quale, costituendo un aspetto delle modalità di esecuzione della pena e non riferendosi, quindi, ad un rapporto espressamente compreso nel novero di quelli individuati dall'art. 409 cod. proc. civ., si sottrae, quanto alle controversie ad esso relative, alla giurisdizione del giudice del lavoro e gravita nell'orbita delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione suddetta. Il difetto di giurisdizione, poi, massimamente si apprezza con riguardo a controversie attinenti alle ritenute sulle mercede, effettuate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, atteso che, la destinazione delle medesime allo scopo del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto costituisce un fattore caratterizzante che prevale sull'origine retributiva delle somme prelevate e giustifica l'attribuzione di poteri di controllo e di risoluzione delle relative controversie al giudice di sorveglianza, Euge secondo le previsioni di cui al regolamento di esecuzione della testé citata legge, dettato col d.P.R. n. 431 del 1976. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che, all'epoca della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 354 del 1975, le contestate ritenute sulla mercede erano già state, non solo effettuate, ma anche seguite da versamento delle somme alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e, dopo la soppressione della medesima - ad opera della legge n. 641 del 1978, di conversione del d.l. n. 481 del 1978 -, al Ministero del Tesoro, vale a dire ad enti diversi dal Ministero della Giustizia, nei cui confronti il versamento stesso determinava esaurimento>> delle situazioni giuridiche di sua pertinenza, con conseguente insensibilità agli effetti della suddetta declaratoria. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2948, n. 4 cod. civ., 416 e 437 cod. proc. civ., 27 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in una con vizi di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di appello, ha erroneamente omesso di considerare che il diritto vantato era prescritto alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, sicché, configurandosi una situazione giuridica esaurita, non poteva trovare applicazione la regola risultante da tale pronuncia in ordine alla trattenuta dei tre decimi della mercede. Il primo motivo propone la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito in stretta connessione con la deduzione dell'incompetenza del giudice del lavoro, ed i due profili della censura devono essere esaminati da queste Sezioni unite in un Lugh medesimo contesto argomentativo, in quanto, come già chiarito con le precedenti sentenze 21 luglio 1999, n. 490, 14 dicembre 1999, n. 899 e con numerose altre conformi, é la stessa disciplina della competenza relativa alle controversie in materia di prestazione lavorative fornite dai detenuti la fonte normativa dalla quale scaturisce l'identificazione del giudice cui risulta attribuita la giurisdizione. Con le sentenze ora richiamate è stato altresì sancito il principio per cui: a) in tema di lavoro prestato dai detenuti sia a favore dell'amministrazione penitenziaria, all'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sussisteva in base al principio "tempus regit actum" - la competenza del Pretore in - funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto, nonostante le particolarità della sua regolamentazione normativa, all'ordinario S rapporto di lavoro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale, in quanto il Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di servizio", cioè con un atto amministrativo;
b) viceversa, con riferimento alle controversie introdotte, come la presente, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali>>) di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 - . 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di ter alla legge n Sorveglianza, non più con un ordine di servizio, bensì con una ordinanza impugnabile soltanto per cassazione>>, e, quindi, con un provvedimento avente natura di sentenza in senso sostanziale, si deve reputare che la competenza sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale;
c) ne consegue che la questione della sussistenza sulle suddette controversie della competenza del Magistrato di Sorveglianza anziché di quella del Giudice del Lavoro, ponendo esclusivamente un problema di ripartizione delle competenze fra giudici che entrambi esercitano la giurisdizione ordinaria, si configura come questione di competenza e non già di giurisdizione. A questo principio deve darsi seguito, non essendo emerse, nel presente procedimento, elementi di diversa valutazione del problema. 6 In particolare, le Sezioni unite ritengono che non possano porsi dubbi circa la persistente legittimità della citata norma di previsione. Ciò dicasi con riguardo alle questioni di conformità del procedimento davanti al giudice di sorveglianza al modello di giusto processo>> delineato dall'art. 111 Cost., nel nuovo testo introdotto dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, ovvero a prescrizioni risultanti da altre fonti, che, non contenendo disposizioni espressamente 0 implicitamente abrogative delle norme istitutive del detto procedimento, possano, tuttavia, costituire un parametro interposto, ai fini dell'apprezzamento di non manifesta infondatezza di dubbi di legittimità costituzionale in ordine a queste stesse norme. Essi, invero, nella parte in cui attengono al regime del procedimento davanti ad uno dei giudici fra i quali si pone il problema della distribuzione della potestas Engel judicandi, non assumono rilievo pregiudiziale e sono, quindi, privi di rilevanza nella presente sede, la quale, essendo destinata alla determinazione del giudice dotato di giurisdizione e di competenza, può attingere tale risultato indipendentemente dall'esito di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto quel regime, mentre spetta solo al giudice di sorveglianza l'applicazione delle norme che regolano il procedimento davanti a lui, onde una rilevanza alle suddette questioni potrà, semmai, riconoscersi solo in tale procedimento, non essendo, d'altra parte discutibile, una volta ritenuta la natura giurisdizionale del medesimo, la legittimazione di quel giudice a sollecitare la decisione della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 227 del 1995, n. 53 del 1993, n. 349 del 1993). Non avrebbero, per contro, ragion d'essere e sarebbero manifestamente infondati dubbi di legittimità costituzionale concernenti il fatto stesso della diversa competenza istituita relativamente al lavoro carcerario. 7 Le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354 del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragionevolezza della scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza le controversie concernenti quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e conseguenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale. Né questa conclusione è resistita dalla sentenza n. 26 del 1999, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della della gh legge 26 luglio 1975, n. 354 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. La lettura della sentenza consente, infatti, di percepire con assoluta chiarezza come il senso della censura sottoposta al giudice delle leggi e dallo stesso accolta si compendiasse nel rilievo del carattere non giurisdizionale del procedimento apprestato dal sopra citato art. 35 con riguardo al reclamo avverso provvedimenti in tema di corrispondenzadell'Amministrazione indirizzata ai detenuti dall'esterno, in contrapposizione alla natura giurisdizionale dei procedimenti affidati dal successivo art. 69 al giudice di sorveglianza relativamente ad altre materie, ivi compresa quella del lavoro, che in questa sede rileva. In sintesi, la richiamata sentenza, lungi dallo smentire l'assunto del mutamento di regime intervenuto con la legge del 1986, in ordine alle controversie in tema di 8 lavoro prestato dai detenuti, conferma la natura giurisdizionale del procedimento de quo e della decisione che lo conclude, assumendola, appunto, quale tertium comparationis, al fine di ricavarne l'illegittimità delle disposizioni che omologa natura non attribuiscono a procedimenti attinenti a materie diverse, ma pur sempre implicanti, da parte dell'organismo competente, la cognizione su diritti soggettivi fondamentali che non possono essere compromessi, quanto alle possibilità di difesa, dalla contingente restrizione della libertà personale del titolare. Deve aggiungersi che la Corte costituzionale, anche con la più recente sentenza n. n. 158 del 2001 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non riconosce il diritto al Evaugh riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria), mentre ha limitato alla sola disciplina sostanziale del rapporto la riconosciuta rilevanza di un principio di tendenziale assimilabilità del lavoro carcerario al lavoro libero, non ha mancato ribadire che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale>>. Giova, infine, osservare che il nuovo regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, non reca (né agli artt. 47 e ss., che specificamente disciplinano la prestazione di lavoro da parte dei detenuti, né in altri capi) disposizioni che possano indurre a conclusioni (in punto di interpretazione delle norme sovrordinate norme di legge – che, 9 proprio in quanto tali, non sarebbero state, del resto, modificabili validamente dalla fonte regolamentare - in tema di competenza) diverse da quelle sopra indicate. In conclusione, accogliendosi il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, deve procedersi, ai sensi dell'art. 382, primo e secondo comma, cod. proc. civ., alla declaratoria della giurisdizione ordinaria e della competenza del giudice di sorveglianza: ciò che comporta necessariamente l'assorbimento degli ulteriori motivi, attinenti a questioni di merito, quali l'inesistenza del diritto in contestazione, per mancanza di operatività degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, e l'intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, come si è visto, il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al pretore né proseguire davanti al tribunale. Engel Non v'è luogo a pronuncia di provvedimenti per la prosecuzione del processo davanti al giudice competente, essendo dettata la relativa prescrizione (art. 49, secondo comma cod. proc. civ.) per il solo caso della sentenza conclusiva del giudizio di regolamento. Tanto emerge chiaramente dalla rubrica della norma ora citata (intitolata alla Sentenza di regolamento di competenza>>), in relazione al disposto del secondo comma dello stesso art.382, che, per il diverso caso del ricorso ex art. 360, n. 2 (violazione delle norme sulla competenza>> è la locuzione di collegamento presente in entrambe queste ultime norme) si limita a prevedere la statuizione sulla competenza stessa, con conseguente necessità, ai fini della continuazione del processo davanti al giudice competente, dell'iniziativa della parte ex art. 50 cod. proc. civ. Quanto alle spese dell'intero giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti, stante la complessità della questione controversa, 10 in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento ed agli effetti prodotti sul corso stesso della giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, nonché la competenza del giudice di sorveglianza. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002 Кінащо Выложил IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE She $ CANCELLIERE C Glovan Derrostata in Canceliene _ 15 MAG 2002- IL CANCELLEREO, Gover ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 11