Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2007, n. 45213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45213 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 08/11/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1444
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 027193/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DO MA N. IL 26/10/1976;
avverso ORDINANZA del 29/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. RAGAINI ANNA MARIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 20.1.2007 il GIP del Tribunale di Ancona disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BA MA, siccome indagato del reato di rapina pluriaggravata ai danni della Banca delle Marche, Agenzia di Cerretano di Castelfidardo.
Con ordinanza in data 2.2.2007, non impugnata, il Tribunale del riesame di Ancona confermava il provvedimento applicativo della misura sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza che sotto il profilo delle esigenze cautelari.
A seguito di istanza della difesa, con ordinanza in data 11.6.2007 il GIP disponeva la sostituzione della predetta misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale ulteriore provvedimento proponeva appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona chiedendo il ripristino della custodia carceraria.
Con ordinanza in data 29.6.2007 il Tribunale del riesame adito, in accoglimento dell'appello suddetto, ripristinava nei confronti del BA la misura cautelare della custodia in carcere, assumendo la censurabilità dell'ordinanza impugnata in quanto assunta in contrasto con la precedente ordinanza emessa il 2.2.2007 a seguito dell'istanza di riesame, che comportava quindi l'esistenza del "giudicato cautelare".
Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione il predetto BA MA lamentando, sotto diversi profili, la violazione delle norme e dei principi che regolano le misure cautelari personali, assumendo la illogicità delle ragioni giuridicamente poste a sostegno dell'ordinanza e l'assenza delle ragioni giustificatrici che avevano determinato il provvedimento. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame aveva richiamato in maniera apodittica la concezione del "giudicato cautelare" ritenendo "assai breve" il periodo di carcerazione preventiva già patito dal ricorrente, ed assumendo che il tempo trascorso in siffatto stato detentivo non potesse essere valutato quale elemento di novità al fine di ritenere l'attenuazione delle esigenze cautelari. E rileva altresì che patimenti in maniera apodittica il Tribunale del riesame aveva ritenuto la persistenza delle ritenute esigenze cautelari facendo riferimento a mai dimostrati "appoggi", "partecipazioni ad azioni similari", "attività criminali compensative", senza alcuna concreta e puntuale indicazione atta a giustificare le suddette deduzioni e la decisione adottata. Il ricorso non è fondato.
Occorre premettere che le pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dal Tribunale in sede di riesame o di appello e che hanno ad oggetto il controllo delle condizioni di legittimità delle misure cautelari, spiegano effetto preclusivo in ordine alla "questioni" trattate, sulle quali, perciò, non è possibile tornare in forza del cd. "giudicato cautelare". Il giudicato cautelare così formatosi copre, perciò, le questioni dedotte (e decise) sia esplicitamente che implicitamente, intendendosi per queste ultime - secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. - quelle che, quantunque non proposte in modo specifico, costituiscono il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (e decise).
È questo un principio ormai da tempo affermatasi nella giurisprudenza di questa Corte, e la cui ratio va ravvisata, certamente, non già nella volontà di "cristallizzare" il procedimento incidentale de liberiate alla stregua della precedente statuizione, bensì in quella di evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, al fine di determinare il venir meno del valore degli stessi.
Ed allora, sebbene debba senz'altro ritenersi la portata indubbiamente più modesta del "giudicato cautelare" rispetto a quello determinato dalla cosa giudicata e debba parimenti ritenersi che il giudizio sullo status libertatis dell'indagato deve essere sottoposto ad un costante ed aggiornato adeguamento, rileva il Collegio che la necessaria costante verifica durante l'intero procedimento, al fine di conciliare gli effetti preclusivi del giudicato cautelare con le esigenze portate dall'art. 299 c.p.p. in ordine alla sussistenza ed alla persistenza dei presupposti che consentono la compressione della libertà personale, deve essere effettuata nei limiti dei principi sopra enunciati, con la conseguenza che tale verifica rende possibile anche una valutazione "ex ante" avente ad oggetto i presupposti originari e coevi all'emissione del provvedimento impositivo, qualora siano stati dedotti dei fatti sopravvenuti o siano evidenziati dei fatti preesistenti non dedotti a sostegno delle precedenti impugnazioni. Ciò in quanto il giudicato cautelare, sia pur - per come detto - con una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata essendo limitato allo stato degli atti e non coprendo anche le questioni deducibili ma soltanto le questioni dedotte, si concreta pur sempre in una sorta di preclusione processuale alla riproposizione di questioni già dedotte con i mezzi di gravame previsti avverso l'ordinanza impositiva della misura custodiale, sicché solo la sopravvenienza di fatti nuovi può, di regola, giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati potendo incidere sulla revoca o sulla modifica della misura stessa. Orbene, in ordine al decorso del tempo dal momento dell'applicazione della misura custodiale in carcere, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che tale elemento può senz'altro determinare il verificarsi della modifica di una situazione pregressa (e quindi anche di una situazione già precedentemente presa in esame) con riferimento alla attualità e rilevanza delle esigenze cautelari, atteso che il tempo trascorso in regime di detenzione carceraria rappresenta senz'altro uno dei parametri cui il giudice deve ispirarsi nella formazione del convincimento in ordine alla suddetta attualità e rilevanza;
peraltro con la ulteriore precisazione che, se pure il dato cronologico costituisce uno dei profili qualificanti della fattispecie che deve essere valutata ai fini della persistenza dei presupposti per il mantenimento del provvedimento coercitivo, tuttavia l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza delle relative prescrizioni, dovendosi a tal fine valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione in precedenza apprezzata.
In realtà il decorso del tempo costituisce di per sè un elemento di carattere "neutro", che non può ex se assumere uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale elemento si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, necessitando la sussistenza di ulteriori e diversi elementi valutativi atti a suffragare l'assunto del venir meno o comunque del ridimensionamento di siffatte esigenza cautelari. Ed alla stregua di tali principi assolutamente irrilevante si appalesa la questione circa la maggiore o minore durata del tempo trascorso in regime di carcerazione preventiva, ed il rilievo - che costituisce censura di fatto come tale inammissibile in questa sede di giudizio di legittimità - concernente la erronea valutazione come "breve" da parte del Tribunale del riesame del periodo di sei mesi trascorso dal ricorrente in stato di detenzione carceraria. E, di conseguenza, parimenti non corretto si appalesa l'ulteriore rilievo di parte ricorrente concernente la assenza di concretezza degli elementi indicati dal Tribunale suddetto a sostegno della tesi adottata, ove si osservi, per un verso, che nell'impugnata ordinanza i giudici hanno fatto corretto e concreto riferimento all'inserimento del ricorrente in un contesto criminale atto a favorire, alla stregua ovviamente di un giudizio prognostico, la ripresa delle condotte delittuose dello stesso, nonché al curriculum criminale dello stesso chiaramente indicativo della insensibilità alla efficacia deterrente di precedenti restrizioni di libertà, per altro verso che nessun concreto elemento ha fornito o indicato il ricorrente, al di fuori del fatto neutro costituito dal decorrere del tempo, idoneo a far ritenere l'attenuazione di quelle esigenze cautelari che avevano determinato l'applicazione della misura contestata e l'idoneità della meno grave misura degli arresti domiciliari a salvaguardare tali esigenze.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
va disposta l'esecuzione da parte della Cancelleria degli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007