Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2015, n. 16443
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

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In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, a condizione che tale timore attenga ad un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione, rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità in relazione alla falsa testimonianza resa da due operai nel processo a carico del loro datore di lavoro per il reato di cui all'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riferimento all'occupazione di altro dipendente, non risultando dagli atti processuali alcuna situazione indicativa del pericolo per gli imputati di perdere il rapporto di lavoro in conseguenza di una corretta deposizione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2015, n. 16443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16443
Data del deposito : 25 marzo 2015

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