Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, a condizione che tale timore attenga ad un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione, rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità in relazione alla falsa testimonianza resa da due operai nel processo a carico del loro datore di lavoro per il reato di cui all'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con riferimento all'occupazione di altro dipendente, non risultando dagli atti processuali alcuna situazione indicativa del pericolo per gli imputati di perdere il rapporto di lavoro in conseguenza di una corretta deposizione).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2015, n. 16443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16443 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 449
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 16494/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN IU N. IL 10/09/1972;
RN NI N. IL 12/05/1984;
MO AS LI AT RA N. IL 01/01/1981;
avverso la sentenza n. 3319/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Riello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore Avv. Paolino Rizzuti che chiede l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21.1.2013 la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto, tra gli altri, dagli imputati GN US, RN AN e MO AS avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 22.2.2011, ha confermato detta sentenza con la quale gli imputati erano dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 372 c.p., e condannati a pena di giustizia.
2. Agli imputati è stato ascritto il reato di falsa testimonianza per aver falsamente deposto nel corso del processo a carico del loro datore di lavoro IC RE - imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, per aver occupato nella sua officina il cittadino extracomunitario MO AS senza che questi fosse munito del relativo permesso di soggiorno - di non aver mai visto lavoratori extracomunitari presso la officina del IC.
3. Avverso la sentenza propongono personalmente ricorso per cassazione gli imputati.
4. GN US e RN AN con analoghi motivi deducono:
4.1. Violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto i ricorrenti non potevano sapere se vi erano altri operai di colore o meno nella officina essendo adibiti in qualità di operai e non di controllori o custodi, essendo stati - inoltre - sentiti a tre anni di distanza dai fatti e non avendo alcun motivo per deporre il falso.
4.2. Inosservanza dell'art. 384 c.p., ricorrente nella specie dovendosi i ricorrenti tutelarsi dal rischio della perdita del posto di lavoro.
5. MO AS denuncia:
5.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che dispone il giudizio per omessa e/o incompleta enunciazione dell'accusa, non avendo la sentenza risposto alla doglianza mossa in appello.
5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto la difformità dichiarativa contestata al ricorrente doveva ricondursi alle sue difficoltà linguistiche essendogli poste domande senza l'ausilio dell'interprete. La necessità di nominare un interprete non è stata considerata dalla sentenza gravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di GN e RN sono infondati.
1.1. Il primo motivo è generico ed in fatto, avendo la sentenza impugnata dato conto, senza vizi logici e giuridici delle ragioni per le quali gli imputati erano a conoscenza dell'occupazione di cittadini extracomunitari presso l'officina ove loro stessi lavoravano, essendo stati ivi trovati con il cittadino extracomunitario MO AH, quest'ultimo fermato il giorno prima con MO AS a poca distanza dalla officina, avendo immediatamente dichiarato di lavorarvi.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. Ancorché proposto per la prima volta in sede di legittimità, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi, come nel caso di specie, il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv. 259110).
2.2. La Corte intende aderire all'orientamento - reso in tema di favoreggiamento personale - secondo il quale la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo. (Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati e altro, Rv. 250878). È stato condivisibilmente osservato da detta decisione che la nozione di libertà tutelabile assunta dall'art. 384 c.p., comma 1m quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includendo ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge (art. 384 c.p.) che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale (libertà nella pienezza della sua accezione). Cosicché - ha osservato la Corte - sembra arduo ipotizzare, pur senza incorrere in pleonastiche interpolazionì concettuali, che il lavoro, inteso come diritto ad una occupazione e come strumento di crescita della personalità individuale anche nei suoi aspetti di integrazione e interrelazione sociali, non possa reputarsi astrattamente sussumibile nell'ambito di esplicazione della "libertà" personale di ciascun individuo. Nè in tale prospettiva è casuale il valore fondante riconosciuto al lavoro dalla Carta Costituzionale italiana (artt. 3, 35, 37 Cost. e ss.) e dagli stessi trattati fondamentali dell'Unione e della Comunità Europea (cfr.: Trattato istitutivo della Comunità Europea, Roma 1957, art. 125: "Gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione..."; art. 136: "La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali.,.hanno come obbiettivi la promozione dell'occupazione...Io sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazione elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione"; Carta dei diritti fondamentali della U.E., Nizza 2000: art. 15: "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata..."). Come ha, del pari condivisibilmente, osservato la decisione richiamata, un ausilio nella prefigurata impostazione interpretativa è offerto indirettamente dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa S.C. con cui è stato stabilito che è ravvisabile il reato di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale che, escusso come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, "se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore". Nocumento che consiste anche, quanto al pregiudizio de libertate, nella prevedibile eventualità di "una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa" dell'imputato di favoreggiamento, purché di siffatta compromissione siano acquisiti nel giudizio di merito adeguati elementi di prova ("in concreto", affermano le Sezioni Unite) sulla situazione personale, favorativa, familiare e ambientate dell'imputato (Cass. S.U., 22.2.2007 n. 21832, Morea, rv. 236371).
2.3. Come già si evince dalla ultima autorevolissima decisione, in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Sez. 6, n. 10271 del 15/11/2012, Spano, Rv. 255716).
2.4. E, allora, la definizione della posizione processuale dei ricorrenti richiede che nel caso di specie sia emersa la effettiva situazione dei predetti ricorrenti rispetto all'addotto temuto pericolo di perdere il posto di lavoro nella officina del soggetto beneficiato dalle loro false dichiarazioni testimoniali, attraverso indicazioni relative alla natura del loro rapporto di lavoro, alle eventuali condotte poste in essere dal datore di lavoro nel loro confronti a seguito dei primi accertamenti, alle condizioni personali e familiari degli stessi ricorrenti.
2.5. A tal riguardo, osserva la Corte, alcunché è stato nemmeno dedotto nel giudizio di merito, risolvendosi il motivo di ricorso solo oggi proposto in una mera evocazione di principio sfornita di qualsiasi fondamento obiettivo.
3. Il ricorso del MO AS è infondato.
3.1. Il primo motivo è infondato avendo la Corte di merito correttamente rigettato la analoga eccezione sulla base della sua tardività e, in ogni caso, avendo esplicato adeguatamente le proprie difese.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità avendo la Corte di merito rigettato la analoga posizione difensiva sulla base della deposizione dell'operante DO che aveva dichiarato che entrambi gli extracomunitari parlavano perfettamente il "favarese", dialetto locale all'atto del controllo.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015