Sentenza 28 agosto 2008
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza caratterizzata da un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, il "periculum" che legittima il sequestro preventivo del veicolo appartenente al conducente è presunto per legge, essendo in tale ipotesi prevista, dall'art. 186, comma secondo lett. c), C.d.s., la confisca obbligatoria del mezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 36822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36822 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2008 |
Testo completo
36822 /0 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE
RG. 25862/2008
Udienza camera di consiglio in data 28.08.2008
Sentenza 82
N.
composta dai signori magistrati:
ESPOSITO Presidente dott. Antonio
CORRADINI Consigliere dott. Grazia
KOVERECH Consigliere dott. Oscar
CARCANO Consigliere dott. Domenico
GAZZARA Consigliere dott. Santi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIMMERLE Renate, n. in data 04.04.1965
avverso
Ordinanza emessa in data 24.06.2008 dal Tribunale della Libertà di Bolzano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Oscar KOVERECH.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Enrico
Delehaje che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ordinanza emessa in sede di riesame, in data 24.06.2008, il Tribunale di Bolzano rigettava l'istanza di annullamento del decreto di sequestro preventivo e relativa convalida della
Ford Fiesta tg CW655CA di proprietà e condotta da SIMMERLE Renate indagata per il reato di cui all'art. 186, comma 2 D.Lgs. 285/92 (per come modificato dal D.L. n. 92/2008) perché, a seguito di sinistro stradale, avvenuto alle h. 18.30 in data 07.06.2008, in Comune di Cornedo
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g/l nella prima prova delle h. 19.33 e 1,76 g/l nella seconda prova delle h. 19,47).
-1.1. La difesa della prevenuta contestava l'esattezza dei risultati dell'alcooltest atteso che la
SIMMERLE, verso le h. 22,00 dello stesso giorno, si era sottoposta presso l'ospedale di
Bolzano ad un prelievo di sangue dal quale era risultato un tasso alcolico pari ad 1,11 g/l; che, secondo studi scientifici, il tasso alcolico nel sangue si elimina dello 0,15% ogni ora;
che, quindi, al momento in cui venne eseguito dai carabinieri l'esame alcoolimetrico il tasso poteva essere al massimo 1,41 g/l.
1.2. - II Collegio riteneva infondate dette argomentazioni difensive dal momento che i cennati studi scientifici, indicati dal difensore si riferivano ai valori generali da confrontare, comunque, con le caratteristiche individuali della persona interessata relative alla età, al peso, al sesso, ecc. In ogni caso, dato che l'incidente stradale provocato dalla prevenuta si era verificato alle h.
18.30 e, quindi, circa h.
3.30 prima del prelievo di sangue in ospedale, anche a voler ritenere applicabili i valori contenuti nella relazione di parte relativi alla eliminazione dello 0,15% del tasso alcolico nel sangue ogni ora, comunque si giunge al risultato, osserva il Collegio, per cui il tasso alcolico presente nel sangue della donna al momento dell'incidente era di gran lunga superiore al valore limite dell'1,5 g/l (1,11 g/l + 0,15 % + 0,15% + 0,15% +0,7% = 1,63 g/l).
Concludeva pertanto il Collegio, attesa la attendibilità del risultato dell'alcooltest, per la conferma del sequestro del veicolo avvenuta legittimamente in base all'art. 186 c.d.s. (come recentemente modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito in legge 24.07.2008, n. 125).
2. - Avverso la detta ordinanza ricorreva per cassazione il difensore di fiducia della prevenuta, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge penale e dell'art. 186, comma 2, D.Lgs.
30.04.1992, n. 285, ovvero della circolare del Ministero dell'interno 26.05.2008, n. 300; con il secondo motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza stessa.
3. - Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili prospettati. 3.1. Va premesso che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di
"violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ipotesi che esulano entrambe dalla presente fattispecie, come si ricava facilmente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato che ha reso esplicite le ragioni di fatto e di diritto sottese alla assunzione della misura cautelare reale.
3.2. - Inoltre, costituisce dato pacifico nella giurisprudenza di legittimità, come l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti indizi richiesti tra i presupposti applicativi;
e ciò, in quanto è sufficiente, per l'adozione di detta misura cautelare reale la presenza del fumus boni iuris e, cioè, l'ipotizzabilità astratta della commissione di un reato rilevabile dalla pendenza di una imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza della accusa
2 ed alla probabilità di una pronuncia favorevole per l'imputata. Consegue che, nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (nel caso di specie, quindi, l'aver guidato sotto l'influenza dell'alcool secondo l'ipotesi di cui alla lett. c) art. 186 c.d.s.).
-3.2.1. Tanto meno tali questioni possono formare oggetto di ricorso per cassazione, non essendo possibile introdurre surrettiziamente, in sede di legittimità, un controllo che investe, sia pure in via incidentale, il merito della imputazione. Vale a dire che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte di questa
Corte non può risolversi in una anticipata decisione della questione di merito definitiva, bensì deve limitarsi al controllo della compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria della antigiuridicità del fatto (cfr. ex multis, Cass.
07.11.1993, n. 2159; Sez. Un. 07.11.1992, n. 6; Sez. Un. 13.02.2004, n. 5876; Sez. Un.
29.01.1997, n. 23; Sez. III, 04.11.2002, n. 36538).
-3.2.2. Quanto al periculum in mora che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. legittima il sequestro preventivo, esso consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della res pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso.
Nel caso di specie, tale presupposto è addirittura presunto per legge ex art. 186, lett. c) c.d.s. che prevede il sequestro del veicolo appartenente al conducente sorpreso a guidare con un valore corrispondente a un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l; sequestro prodromico alla misura della confisca obbligatoria del veicolo conseguente a sentenza di condanna, ovvero di applicazione di pena a richiesta delle parti anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena.
3.3. Conclusivamente, sulla base dei cennati principi, l'ordinanza impugnata appare esente dai vizi denunciati e conforme al dettato legislativo.
In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione- al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, infra indicata, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, di €. 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 28.08.2008.
CONSIGLI IL CONSIGLIERE ESTENSORE OSITATOL D IL PRESIDENTE Oscar Koverec Antonio Esposito 25 SET. 2008
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