Sentenza 17 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2003, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 00 6 82 /03 Composta dagli I Presiden Dott. Guglielmo S ARELLI R.G.N. 11359/00 1385 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud.18/09/02 GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado ha pronunciato la seguente : S E N T ENZA : sul ricorso proposto da: OR IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO lo rappresenta e difende unitamente VESCI, che ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in all'avvocato atti;
- ricorrente
contro
PROVINCIALE DEL LAVORO BERGAMO, in persona DIREZIONE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, A 2002 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 3532 STATO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 377/99 del Pretore di BERGAMO, depositata il 01/06/99 - R.G.N. 4168/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per 1'inammissibilità in subordine rigetto del ricors . -2- RITENUTO IN FATTO che il sign.IC ND , titolare di un'impresa di pulizie, ha proposto 1- opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Ispettorato del Lavoro Di Bergamo per violazione degli art. 24 e 25 dpr n.1124/65,in relazione ad una lavoratrice ritenuta sua dipendente;
che il Pretore ha ritenuto che sussistevano fatti sintomatici della subordinazione 2- ,quali la mancanza di un organizzazione imprenditoriale da parte della lavoratrice, la corresponsione di una retribuzione mensile e l'incompatibilità della libertà di orario con la esecuzione delle operazioni di pulizia presso un ente pubblico;
che il sign. ND chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto 3- da un unico motivo cui l'Ispettorato resiste con controricorso;
il ricorrente ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che l'ingiunzione- come rileva il Pretore- fu emessa per violazioni di norme attinenti la previdenza obbligatoria ( art 24 e 25 t.u. 1124 /65 concernenti gli obblighi di comunicazioni del datore di lavoro sui lavoratori impiegati alle sue dipendenze e sul numero di ore effettuate);
2- che, avendo, di conseguenza, lo stesso Pretore, qualificato il rapporto processuale come relativo alle predette violazioni, ai sensi dell'art.35 1.689 /81 comma quarto;
1 il giudizio di opposizionedi opposizione è regolato dagli art.442 e ss. cpc. (6169/00,8658/99,8074/98);
3- che, di conseguenza, essa andava proposta secondo le regole proprie del rito del lavoro;
4- che il ricorso per cassazione è perciò inammissibile;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Е ло 2.000,00 (duejnila) ✓ oltre € 1.500,00 per onorari. Roma 18 settembre 2002 Il Consigliere es. Rouedo Gughello Il Presidente byheln I ent IL CANCELLIEME Depositato Cancellera oggi, 1AGE 20 IL CANCELLIE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533