Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
In tema di appalto, l'art. 1665 cod. civ., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per "facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2003, n. 7260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7260 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA AN - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE FE SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 128/130, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PIRO, difeso dall'avvocato GABRIELLA MASSACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUÈ BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AZ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 29/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 02/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6/11/1991 De FE AS conveniva in giudizio AG AN, dal quale aveva acquistato nel settembre 1987 una partita di listelli di parquet da porre in opera nella propria abitazione, per ottenere la condanna del convenuto ad eseguire il lavoro a regola d'arte o, in alternativa, al risarcimento dei danni.
L'attore deduceva che il parquet installato nella sua abitazione era differente, per la colorazione dei listelli e per la loro dimensione, rispetto a quanto pattuito.
L'AG, costituitosi, eccepiva in via preliminare la decadenza del De FE dal diritto di garanzia e la prescrizione dell'azione. In via riconvenzionale il convenuto chiedeva la condanna del De FE al pagamento di L.
5.925.000 pari alla parte dell'importo concordato per la fornitura e la posa in opera del parquet non versata dal committente al termine dell'esecuzione dei lavori. L'AG chiedeva altresì, ed otteneva, di chiamare in causa la società ZO, fornitrice del parquet, al fine di essere rilevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite. La chiamata in causa si costituiva e sollevava eccezioni in rito e di merito. Con sentenza 15/5/1997 l'adito tribunale di Cagliari accoglieva l'eccezione di decadenza, sollevata dall'AG ex articolo 1667 c.c., stante sia la tardività della denuncia dei vizi - in quanto,
trattandosi di difetti palesi, il committente avrebbe dovuto denunciarli entro 30 giorni dalla fine dell'opera (13/8/1988) mentre l'unica denuncia provata era stata quella scritta del 12/9/1989 - sia la mancanza di prova di riconoscimento dei vizi da parte dell'AG.
Il tribunale riteneva quindi di non dover pronunciare sulla domanda di garanzia proposta dall'AG nei confronti della ZO e condannava il De FE al pagamento delle spese del giudizio anche nei confronti della chiamata in causa.
Avverso la detta sentenza il De FE proponeva appello al quale resistevano sia l'AG che la ZO.
La corte di appello di Cagliari, con sentenza 2/2/2000, accoglieva il gravame limitatamente al governo delle spese del giudizio di primo grado sostenute dalla ZO. Osservava la corte di merito:
che dalla prova testimoniale non era emersa la tempestività della denuncia dei difetti da parte del De FE o il riconoscimento dei vizi da parte del committente;
che, come risultava dalla deposizione del teste Tosi, il De FE, non soddisfatto di come si presentava il lavoro ancora allo stato grezzo, si era lamentato ricevendo assicurazioni circa il miglioramento della situazione con la levigatura e con la lucidatura;
che le dette lamentele non integravano una denuncia dei vizi, posto che il De FE si era acquietato ed aveva lasciato proseguire i lavori;
che, dopo il completamento della posa in opera e della levigatura i vizi erano evidenti ed in quel momento il De FE avrebbe dovuto denunciarli formalmente, il che era avvenuto solo con la lettera del 12/9/1989;
che, pertanto, mancava la prova della tempestiva denuncia dei vizi, entro i sessanta giorni dalla fine dei lavori, in conformità al secondo comma dell'art. 1667 c.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Cagliari è stata chiesta da De FE AS con ricorso affidato ad un solo motivo illustrato da memoria. AG AN ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso De FE AS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che la sentenza impugnata è errata proprio in virtù di quanto accertato in fatto dalla corte di appello circa il mancato completamento dei lavori e circa l'omessa esecuzione della seconda lucidatura. Inoltre, sostiene il ricorrente, la denuncia ex art. 1667 c.c. è una dichiarazione di scienza recettizia svicolata da esigenze formali: tali requisiti si rinvengono nella contestazione mossa da esso De FE non costretto a rinnovare tale contestazione malgrado le assicurazioni fornite dall'appaltatore. Bisogna poi distinguere la ricezione dell'opera (fatto puramente materiale) dalla accettazione (atto di volontà) implicante la dichiarazione di ricevere l'opera con esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità ed i vizi riconoscibili: nella specie non vi è stata accettazione, peraltro inverosimile tenuto conto delle lamentele manifestate da esso committente nel corso dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione.
Infine il riconoscimento dei vizi, da parte dell'appaltatore AG, vi è stato durante l'esecuzione dei lavori e con la lettera 13/7/1990 con la quale l'appaltatore aveva accettato di porre gratuitamente in opera un nuovo parquet.
Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati. La Corte rileva l'infondatezza della parte della censura con la quale si sostiene che nelle contestazioni mosse dal committente durante l'esecuzione dei lavori sarebbero ravvisabili gli estremi della denuncia ex art. 1667 c.c. Al riguardo è sufficiente osservare che, secondo quanto accertato in fatto dalla corte di appello e riportato nella sentenza impugnata, il De FE si era lamentato dell'esecuzione dei lavori (ancora allo stato grezzo) e si era poi "acquietato", lasciando proseguire i lavori senza muovere altre contestazioni dopo aver ricevuto assicurazioni "circa il miglioramento della situazione con la levigatura". La corte di merito ha quindi affermato che il descritto comportamento del De FE non integrava "una denuncia dei vizi". La detta conclusione del giudice di secondo grado - sorretta da motivazione ineccepibile e da argomenti adeguati - è da condividere atteso che non può ritenersi che costruisca valida denuncia (con i conseguenti effetti di cui all'art. 1667 c.c.) la mera osservazione formulata dal committente durante l'esecuzione dell'opera e prima del consolidarsi di una situazione tale da far reputare all'appaltante che gli apparenti difetti o vizi segnalati costituiscano con certezza definitive anomalie dell'opera da attribuire all'appaltatore.
Del pari infondate sono le censure con le quali il ricorrente deduce che l'AG avrebbe riconosciuto i vizi durante l'esecuzione dei lavori (ammettendo l'esistenza del difetto lamentato dal committente e fornendo assicurazioni in ordine all'eliminazione di detto difetto con la prosecuzione dei lavori) e con la lettera del 13/7/1990 contenente la proposta di porre gratuitamente in opera un nuovo parquet.
Le dette censure si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice di appello in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento di fatti e di risultanze probatorie, nonché del contenuto della citata lettera del 13/7/1990. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata, in relazione al punto in esame, è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Il giudice di secondo grado, come riportato nella parte espositiva che precede, ha procedute, alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di elementi qualificanti, ha coerentemente affermato che mancava "la prova del riconoscimento dei vizi da parte della ditta AG, tale non essendo in particolare il contenuto della lettera 13 luglio 1990 proveniente dalla ditta AG AN".
Il giudice di secondo grado è pervenuto alla riportata asserzione attraverso argomentazioni complete, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite, riportate nella decisione impugnata, con riferimento, in particolare, al contenuto della più volte citata lettera del 13/7/1990. La corte di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dell'AG, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del De FE. Il ricorso è peraltro carente e generico per non essere stato riportato e precisato il contenuto specifico e completo della lettera 13/7/1990, il che non consente di ricostruire - alla luce esclusivamente di alcune ed isolate parti - il senso complessivo della missiva. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'operazione interpretativa. Il De FE in effetti ha solo investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Sono invece fondate le censure relative alla motivazione con la quale la corte di appello ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dall'AG.
Occorre premettere che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la presa in consegna dell'opera non può essere identificata con l'accettazione della stessa e non implica, sic et simpliciter, rinuncia a far valere la garanzia in assenza di una formale denuncia di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve. Perché possa parlarsi di accettazione tacita è necessario che il committente riceva senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla o accettarla condizionalmente. L'articolo 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificatale l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche "se non si sia proceduto alla verifica". Bisogna però distinguere tra atto di "consegna" e quello di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si attua mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Ai detti principi la corte di appello non si è attenuta ed è incorsa in evidente vizio di motivazione su di un punto essenziale della causa avendo omesso di accertare ed indicare i fatti in base ai quali è pervenuta alla conclusione che l'opera era stata accettata dal De FE senza riserve. La corte di merito non ha poi specificato le ragioni in forza delle quali ha affermato che l'opera era stata completata e consegnata e ciò pur avendo posto in evidenza la mancata esecuzione della "seconda levigatura" fino alla data del 12/9/1990 "e cioè un anno dopo la esecuzione della prima levigatura".
Il ragionamento della corte distrettuale ruota sostanzialmente attorno all'assunto che "successivamente al completamento della posa in opera e della levigatura i vizi erano evidenti ed incontestabili ed in quel momento il De FE avrebbe dovuto denunciarli formalmente".
Su questa base il giudice di secondo grado ha implicitamente ritenuto avvenuta la consegna dell'opera con accettazione da parte del committente il quale, quindi, per poter godere della garanzia di cui all'articolo 1667 c.c. avrebbe dovuto fornire la prova - trattandosi nella specie di vizi evidenti e riconoscibili - di aver denunciato i vizi lamentati "entro sessanta giorni dalla fine dei lavori".
Non è però dato comprendere, attraverso le apodittiche affermazioni della sentenza impugnata, donde la corte territoriale abbia tratto il convincimento circa la "fine dei lavori", la consegna dell'opera e l'accettazione da parte del committente. L'apoditticità degli assunti in parola rileva un erroneo intendimento o, comunque, una banalizzazione dei concetti di consegna ed accettazione dell'opera dovendosi ritenere, in assenza di più precisi riferimenti, che la corte di merito abbia ravvisato l'una e l'altra nella semplice (e neanche correttamente dimostrata) ultimazione dei lavori commissionati.
Alla stregua delle osservazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata - limitatamente alle censure accolte - con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la quale procederà a nuovo esame della questione della garanzia per vizi dell'opera di cui all'articolo 1667 c.c. nel quadro dei principi enunciati e delle considerazioni svolte. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003