Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
Si configura il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), allorché un terzo, incaricato dal creditore ma estraneo al rapporto contrattuale, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore al fine di ottenere l'ingiusto profitto, consistito nel recupero di un credito in misura maggiore rispetto a quanto spettante al suo mandante all'esito del riparto dell'attivo nella procedura concorsuale avviata nei confronti del debitore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 25176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25176 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 494
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 42980/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GG AB N. IL 17/04/1955;
2) IP CO N. IL 28/10/1964 C/;
3) IN EA N. IL 02/03/1974 C/;
avverso la sentenza n. 2816/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per annullamento con rinvio ai fini civili;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Davini Silvia di Pisa che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 15 marzo 2010, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di MA PO e di EA RI per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in tal modo riformando la decisione 12 febbraio 2008, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia ebbe a condannare entrambi gli imputati per estorsione tentata e consumata in danno di BI GE. A fronte della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto che in realtà PO, con l'aiuto di RI, avrebbe agito per recuperare somme di danaro delle quali erano debitrici le due società facenti capo a GE;
crediti per i quali, in parte, vi era stata ammissione a concordato preventivo nella misura del 10%, quanto alla società MPV, mentre per quello vantato nei confronti dell'altra società Sebac era prevedibile l'avvio di una procedura concorsuale.
Le condotte di entrambi gli imputati furono giuridicamente qualificate come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul duplice rilevo che, anzitutto, l'elemento soggettivo caratterizzante l'azione posta in essere fu quello di esercitare un preteso diritto e, poi, gli atti di intimidazione non furono di tale forza da far assumere alla coartazione della volontà altrui i caratteri dell'ingiustizia.
2. Il difensore della parte civile, BI GE, munito di procura speciale alle liti, propone ricorso per i soli interessi civili e deduce:
- violazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 393 e 629 c.p. nonché vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà sulla qualificazione giuridica dei fatti per la cui ricostruzione vi sarebbe stata travisamento delle prove e mancata valutazione delle stesse. La difesa pone in rilievo che il giudice d'appello, là dove nega la sussistenza dell'ingiusto profitto, rappresenta i fatti in contrasto con le acquisizioni documentali dalle quali risulta che per entrambe le società, delle quali GE è soltanto un socio e non amministratore, è stata avviata una procedura di concordato preventivo e, inoltre, che, per il credito vantato dalla società di PO, fu rilasciato un decreto ingiuntivo prima dell'avvio delle procedure concorsuali;
circostanze che non avrebbero potuto consentire a PO di rivolgersi al giudice per ottenere l'integrale e comunque anticipato soddisfacimento del suo credito. Ciò è stato posto in rilievo nella sentenza di primo grado e non vi stata un diversa e adeguata argomentazione del giudice d'appello che, a differenza del primo giudice, non ha tenuto conto affatto delle conversazioni intercettate, le quali danno conto dell'ingiustizia della pretesa di PO.
Per la difesa, il giudice d'appello non affatto considerato le modalità dei fatti delle quali si da conto ampiamente dalla sentenza di primo grado con specifico riferimento alle prove acquisite, in base alle quali sono stati ricostruiti i rapporti commerciali e contrattuali tra GE e PO. Peraltro, l'impiego di terzi nell'esecuzione dell'azione fa si che i fatti siano riconducibili all'estorsione e non al reato di ragion fattasi quantomeno per l'utilità ingiusta che i terzi traggono dalla vicenda.
Ad avviso della difesa, anche sotto il profilo della coartazione della persona offesa, la sentenza impugnata omette di valutare gli elementi descritti nella decisione di primo grado che da conto delle intimidazioni e delle ragioni, in base alle acquisizioni processuali, della sussistenza di tale specifico elemento, sebbene non richiesto necessariamente per la configurazione del delitto di estorsione;
elemento, peraltro comprovato dalla circostanza che GE ebbe a versare diecimila Euro a PO e RI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le condotte descritte nell'imputazione furono correttamente valutate dal giudice di primo grado che ebbe a condannare i due imputati per il delitto di estorsione;
mentre, la sentenza d'appello, con assertive affermazioni ed errata valutazione degli elementi costitutivi richiesti per del delitto di estorsione, ritenne di derubricare in esercizio arbitrario delle proprie ragioni la qualificazione ab origine correttamente attribuita al fatto nell'ipotesi d'accusa.
Va anzitutto posto in rilevo che il giudice d'appello non ha, come invece avrebbe dovuto, confutato in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione impugnata e valutato le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione per giungere a una diversa pronuncia.
Gli aspetti significativi della condotta posti in rilievo dal primo giudice, all'esito di una specifica disamina del contenuto delle conversazioni intercettate, sono costituiti dalla decisiva circostanza che il creditore PO era a conoscenza che "la pretesa creditoria verso le due società di capitali in concordato preventivo non poteva essere rivolta verso GE persona fisica e nessuna azione in tal senso sarebbe stata esperibile davanti a un giudice".
Ulteriore elemento è quello della gravità delle minacce descritte specificamente nei loro contenuti dal giudice di primo grado;
minacce "quale quella... dell'esistenza di un gruppo organizzato dedito all'usura, in grado di riciclare macchine rubate...", minacce "all'incolumità dei famigliari e del figlio del debitore" nonché "di incendio dette altre attività produttive del medesimo". Una fattispecie concreta, dunque, inquadrabile in quella di estorsione come più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, anche là dove si volesse ritenere la non illiceità della pretesa creditoria, ciò che rileva ai fini della diversa qualificazione del fatto come estorsione sono la gravità e la notevole sproporzione degli atti di intimidazione realizzati nei confronti della persona offesa, come accaduto nella concreta vicenda. Al riguardo, il Collegio ritiene di riaffermare tale principio di diritto e cioè che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto;
peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva (Sez. 6, 28 ottobre 2010, dep. 23 novembre 2011, n. 41365, Sez. 2, 1 ottobre 2004, dep. 10 dicembre 2004, n. 47972). Peraltro, nella concreta vicenda vi sono due ulteriori elementi per i quali non è da revocare in dubbio la correttezza della configurabilità del delitto di estorsione.
L'uno, la circostanza che le "gravi intimidazioni", cui il debitore è stato sottoposto, provenivano da un "terzo" che, estraneo al rapporto contrattuale, agiva su mandato del titolare del credito;
situazione che rende evidente l'ingiustizia del profitto che il "terzo", incaricato per il recupero del credito, avrebbe ottenuto. L'altro, quello relativo al profitto illecito che PO MA intendeva raggiungere: ottenere il recupero del credito in misura diversa rispetto a quello spettante all'esito del riparto dell'attivo nella procedura concorsuale già avviata nei confronti di una delle società di capitali delle quali GE era amministratore e imminente per l'altra. La consapevolezza da parte di PO di tale circostanza, posta in risalto nella sentenza di primo grado quale elemento determinante della concreta fattispecie, rendeva illecita ogni diversa pretesa nei confronti delle società creditrici al di fuori e in violazione della procedura concorsuale.
2. A norma dell'art. 622 c.p.p., la sentenza impugnata va dunque annullata agli effetti civili e gli atti vanno trasmessi al giudice civile in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Condanna PO MA e RI EA a rimborsare in solido alla parte civile le spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012