Sentenza 5 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE S031 46/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA ANO Oggetto PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE CORRISPETTIVO APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCHI Presidente R.G.N. 21705/98 Dott. Alfredo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron. 6552 Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. 10.19 Ud. 27/10/2000 SALVAGO Rel. ConsigliereDott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TEN ZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 300 per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA | -5 MAR. 2001. SIMONE ANTONIO, IL CANCELLIERS N. BUCCHI 7, presso l'avvocato CANNIZZARO F., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CANCELLERIA CESARIS PIERMARIA, per il primo giusta procura speciale per Notaio Angelina Lella di Sora rep. n. 19779 del 24.10.2000; per il secondo giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI VILLA LATINA;
2000 - intimato 1969 avverso la sentenza n. 3637/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cannizzaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n.270/1994, il Tribunale di Cassino condannò il comune di Villa Latina al pagamento in fa- vore di NT NE della somma di £.
7.300.000 a ti- tolo di indennizzo per arricchimento senza causa, per l'ampliamento dell'impianto di irrigazione del campo sportivo comunale, da costui realizzato in aggiunta ai lavori che l'ente gli aveva commissionato con contratto di appalto del 16 settembre 1987 ed il cui prezzo era stato interamente corrisposto. Ma la Corte di appello di Roma ha accolto l'impugnazione del comune e, con sentenza del 16 dicem- bre 1997, ha respinto le domande del NE. Ha osser- vato al riguardo: a) che non giovava all'appaltatore la deposizione del teste escusso in ordine ai maggiori la- vori realizzati, perché lo stesso aveva dichiarato di 2 non ricordare il contenuto del contratto intercorso tra le parti;
b) che neppure poteva attribuirsi valore pro- batorio, in merito a detti lavori, a dichiarazioni non ritualmente acquisite al processo né al mancato riscon- tro da parte del comune ad una lettera ed alla fattura inviate da controparte;
c) che, infine, proprio la let- tera di quest'ultimo antecedente alla conclusione del contratto lasciava semmai presumere che l'impianto poi realizzato rientrasse fra quelli previsti dall'appalto e fosse stato, quindi, interamente pagato. Per la cassazione di questa sentenza NT NE ha proposto ricorso in base а sette motivi. L'amministrazione comunale non ha spiegato difese. Motivi della decisione Con il primo ed il settimo motivo il NE censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che tra i poteri del c.t. vi quello di assumere informazioni e notizie sui fatti di causa, costituenti elementi pro- batori che ben può il giudice utilizzare per il suo convincimento. Con il secondo, terzo e quinto motivo si duole che la Corte di appello non abbia attribuito ri- levanza alla mancata contestazione, da parte del comu- ne, della propria lettera con data 25 agosto 1987 e della propria fattura, nel caso indicative del compor- tamento delle parti non esplicitato nel contratto ove 3 era indicata solo genericamente la realizzazione dell'impianto: perciò disattendendo il principio per cui l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova le variazioni richieste dal committente Con il quarto deduce che, essendo stato il comune ad eccepire l'inefficacia di tale evento modificativo dell'originario contratto, ai fini del pagamento del corrispetivo, per il disposto dell'art.2697 cod. civ. gravava su detta amministrazione la prova della fonda- tezza dell'eccezione dedotta. Con il sesto denuncia, infine, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione della prova testimoniale perché il teste escussO non aveva mostrato alcun dubbio sull'avvenuta esecuzione dell'impianto quale opera non prevista dal contrato, ma questa aveva affermato come fatto storico inequivocabimente accaduto e perciò non inficiato dalle successive precisazioni contenute nella stessa deposizione. I suesposti motivi sono, parte inammissibili e par- infondati:inammissibili laddove il ricorrente si te duole (2° e 7° motivo) che i giudici di appello non ab- biano tenuto conto di risultanze a lui favorevoli della consulenza tecnica, nonché di informazioni su fatti as- sunti dal consulente, senza individuarne specificamente alcuna né riportare i punti della relazione di consu- 4 lenza ○ i risultati di altre indagini del consulente asseritamente trascurati o disattesi dal giudice di me- rito. Lo stesso NE, poi, ha ammesso di avere stipula- con l'amministrazione resistente in data 16 settem- to bre 1987 un contratto di appalto per la costruzione di un impianto di irrigazione del campo sportivo comuna- le;
che detto “contratto scritto indicava genericamente la realizzazione dell'impianto" (pag.3); e che i lavori commissionati, gli erano stati regolarmemte pagati. Sicchè gravava proprio sul ricorrente per il disposto dell'art.2697 cod.civ. dallo stesso invocato (4° moti- vo), l'onere di provare l'entita' ed il costo sia del- le opere eseguite a seguito delle variazioni, che delle opere progettate e concordate;
e che dunque l'impianto poi realizzato costituiva una variazione più onerosa e comunque un'opera aggiuntiva e/o qualitativamente di- versa rispetto a quella commissionata dal comune nonché pattuita nel contratto (Cass. 16 luglio 1983 n. 4911;12 agosto 1966 n.2206). Ora, proprio a questo principio si è attenuta la sentenza impugnata la quale ha ritenuto che l'appaltatore non aveva fornito tale prova in quanto: 1) la stessa ben poteva essere offerta con la produzione del preventivo dei lavori redatto in data 26 marzo 1987 che il contratto di appalto espressamente richiamava per individuarne l'esatto contenuto dei lavori convenu- ti tra le parti;
laddove il NE aveva omesso di pro- durlo in entrambi i gradi del procedimento;
2) siffatta prova non poteva ricavarsi dalla deposizione del teste Valente circa l'esecuzione di lavori non previsti dall'appalto: e ciò non già per i dubbi da costui mani- festati al riguardo, ma perché il teste aveva ammessO di non ricordare il contenuto delle opere pattuite con il contratto, con ciò stesso rendendo privo di rile- vanza il proprio giudizio circa la realizzazione di al- tre non comprese nell'appalto; 3)e, d'altra parte, la lettera inviata dal NE in data 25 agosto 1987, che pur dava atto del già avvenuto completamento anche dei lavori di automazione dell'impianto (asseritamente in origine non previsti), precedeva la conclusione del contratto in oggetto, infatti stipulato il successivo 13 settembre 1987: per cui la stessa rendeva semmai le- gittima la presunzione che i contraenti li avessero in- clusi nella scrittura. E, considerato, tale quadro pro- batorio, del tutto sfavorevole al ricorrente, del pari correttamente ha escluso che la prova in questione po- tesse trarsi soltanto dalla fattura dall'importo di £.
8.000.000 emessa dall'impresa NE il 16 novembre 1987 o dal mancato riscontro di detto documento da par- 6 te dell'amministrazione comunale: in quanto, a prescin- dere dal disposto dell'art. 1659 cod.civ. relativo alle modalità con cui deve essere adempiuto l'onere della prova dell'autorizzazione all'esecuzione di modifiche e varianti all'opera, la fattura commerciale avuto ri- guardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua pro- venienza dalla stessa parte che voglia giovarsene non può costituire, da sola, prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale il documento è prodot- to, contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltrecchè alla sua esistenza (Cass. 20 settembre 1999, n. 10160; 23 giugno 1997 n.5573; 18 febbraio 1995, n. 1798). Il ricorso va pertanto respinto, senza alcuna pro- nuncia in ordine al regolamento delle spese procesuali perché il comune di Villa Latina, cui l'esito del giu- dizio è stato favorevole non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000. the feed four Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago 7 CORTE SUPALATE CASSAZIONE Prima Senne Chile Depositato in Cancelleria A 11 (22 FEB. 20017 26 IL CANCELLIERS DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 MAR. 2001 Osel, IL GANG Luisa Passinetti 10000 280000 IL CAND Luisa Festh et FEB. 2001 M 1 0 0 2 UFFICIO DELLE ENTRATE T E S Registro'o in d. din. 41209. 8 1 DA (lire P. ご (C udiziar Il Respon (Dr. M. PACCIOHM)