Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11884 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 1 884 SEZIONE LAVORO, Lavoro Composta dagli Ill.mi Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 2735/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 25766 - Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 05/11/02 FIGURELLI Dott. Donato Dott. Filippo Rel. Consigliere CURCURUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2 presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
play ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO CATANIA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 4420 -1- avverso la sentenza n. 9/99 del Tribunale di RIETI, 3 depositata il 08/02/99 R.G. N. 137/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al Pretore di Rieti, NO SE convenne in giudizio l'INAIL esponendo: di essere affetto da dermatite allergica di origine professionale;
di aver attivato un procedimento giudiziale che si era concluso nel 1991 con una valutazione della sua inabilità nella misura del 9%; che le sue condizioni si erano successivamente aggravate, onde egli aveva formulato in via amministrativa richiesta di riconoscimento di una riduzione della sua capacità lavorativa nella misura del 12%; che tale richiesta era stata ingiustamente rigettata dall'Inail. Ciò premesso il ricorrente chiese che fosse accertato che la sua capacità di lavoro era ridotta in misura almeno pari al 12% con condanna dell'Inail al pagamento della relativa rendita. L'istituto si costituì resistendo. Il pretore accolse la domanda riconoscendo al SE una percentuale di riduzione del 11%. Su appello dell'Inail, contrastato dall'assicurato, il tribunale di Rieti, disposta nuova consulenza tecnica, ha rigettato la domanda, avendo accertato che la percentuale di inabilità permanente si doveva valutare nella misura del 9%.Le lesioni eczematose riscontrate erano infatti in stato di remissione e non vi era sintomatologia a livello dei piedi. Contro questa sentenza il SE propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. I'Inail resiste con controricorso. Il ricorso, inizialmente trattato con il rito camerale, a seguito di ordinanza del 12 giugno 2002 è stato rimesso alla pubblica udienza. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, è denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 437 del cod. proc. civ. 1 Il ricorrente premette che il tribunale ha motivato l'accoglimento del ricorso dell'Inail, fondandosi sulle conclusioni del ctu, secondo il quale il SE sarebbe portatore di una inabilità permanente nella misura del 9%, perché le lesioni eczematose risultavano in stato di remissione ed era inoltre assente la sintomatologia al livello dei piedi. Il ricorrente osserva però in proposito che l'Inail, in sostanza invocando ben noti principi giurisprudenziali, aveva censurato la sentenza di primo grado non per la valutazione del danno in sé, nella misura del 11%, ma in quanto il ctu non aveva operato alcun raffronto tra l'obiettività accertata sia nel corso del primo giudizio avviato dall'assicurato, e conclusosi nel 1991, sia in occasione della visita di prima revisione, nel 1994, e si era invece limitato ad effettuare un accertamento ex novo sul paziente, esprimendo così una propria valutazione avulsa da qualsiasi riferimento alla situazione anteriore. Ma anche il consulente те nominato in grado di appello non aveva compiuto la necessaria operazione di raffronto tra i dati obiettivi, non avendo tenuto conto di quel che era stato definitivamente accertato nel 1991, quando, come riferito dallo stesso Inail nel proprio appello, era stato riscontrato un danno del 9%, con positività al bicromato di potassio, e la sentenza impugnata, seguendo erroneamente il percorso del consulente, aveva finito per disattendere il giudicato esterno, costituito dalla decisione pretorile del 1991. Per altro profilo, poi, secondo il SE, nè il consulente tecnico di appello né il tribunale, hanno tenuto conto della obiettività come manifestatasi al momento della visita medica, ma, pur non contestando che tale obiettività, in precedenza, fosse più grave, non hanno spiegato adeguatamente se la situazione clinica permanente fosse quella evidenziata dal primo consulente, o quella meno grave accertata dal secondo. Il motivo è infondato. 2 Quanto al primo profilo non essendovi stato nel 1991 alcun riconoscimento in favore del SE del diritto alla rendita, per mancato raggiungimento della soglia necessaria a tal fine, non essendovi stata cioè l'attribuzione del diritto fatto valere dall'assicurato, le conclusioni degli accertamenti sanitari compiuti in quella occasione non valgono a determinare di per sé alcun giudicato su percentuali di inabilità irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda. Quanto al secondo profilo, che, al di là della formale intitolazione del motivo, sembra porre in luce in sostanza un vizio motivazionale della sentenza, è appena da rilevare che nel momento in cui il tribunale, utilizzando i risultati ai quali è pervenuto il proprio consulente accerta che le lesioni eczematose riscontrate sono in stato di remissione ed è assente la sintomatologia a livello dei piedi, e collega a tali osservazioni la quantificazione della inabilità nella misura proposta dal sanitario, esso assume, per implicito che la remissione ha carattere permanente, onde contro tale assunto non vale invocare la necessità di una motivazione più esplicita, dovendosi, se del caso, opporre a tale giudizio specifiche censure, fondate su dati ed elementi di caratter scientifico, adeguatamente indicati. Il ricorso è dunque rigettato. Nulla per le spese data la natura della controversia.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 5 novembre 2002 Il consigliere estensore Il Presidente CG India tod Guglielmo Sciarelli Filippo Curcuruto halfler IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M 5• AGO, 2003Joggi E R , A. 3 P U IL CANCELLIERECANCEL Clive