Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2022, proposto da
Centro Medico di IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Angelo Cassamagnaghi e Anna Desiderio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. 198325 del 30 dicembre 2021, in forza della quale l’Azienda ULSS n. 6 Euganea, ha comunicato che, a conclusione dei controlli straordinari sulle prestazioni di Day Service Ambulatoriale erogate nell’anno 2018, il Nucleo Regionale di Controllo ha rilevato che, «rispetto alla somministrazione della prestazione 93.71.7 “Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi”, va inteso che l’inquadramento diagnostico al paziente deve essere considerato uno solo per ogni giornata di accesso», e quindi l’Azienda avrebbe provveduto alla quantificazione, sulla base di quanto riportato nel flusso SPS, degli importi oggetto di recupero economico per l’anno 2018, secondo le indicazioni del Nucleo Regionale di Controllo, che prevedono la registrazione e la remunerazione di una sola prestazione 93.71.7 “Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi” per accesso giornaliero;
della nota prot. 37413 del 7 marzo 2022, con la quale sono stati quantificati gli importi oggetto di recupero economico per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente in € 82.377 ed € 109.390,50, ed è stato richiesto il relativo pagamento, per un totale di € 191.769,50;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ivi compresi: la nota dell’Azienda prot. n. 198372 del 19 dicembre 2019, la nota del Coordinatore del Nucleo Aziendale di Controllo - N.A.C. prot. n. 179681 del 29 dicembre 2020, la Relazione del N.A.C. del 29 dicembre 2020 relativa al controllo straordinario sull’attività di day service anno 2018 (con i relativi allegati; doc. 5), la nota del Direttore Sanitario prot. n. 179825 del 29 dicembre 2020, la nota del Presidente del Nucleo Regionale di Controllo - N.R.C. prot. 175495 del 16 aprile 2021, la nota del N.A.C. prot. n. 118264 del 30 luglio 2021, la nota del Presidente del N.R.C. prot. n. 540966 del 18 novembre 2021, la nota del N.A.C. prot. n. R.E. 6 Prat. 64 del 16 dicembre 2021, la nota del Presidente del N.R.C. prot. n. 592922 del 21 dicembre 2021, nonché i verbali degli incontri del N.R.C., ivi compreso quello dell’incontro del 25 febbraio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 6 Euganea e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 29 aprile 2022, la società Centro Medico di IA S.r.l (d’ora in poi “MF”) ha notificato all’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della nota prot. 198325 del 30 dicembre 2021 dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, con la quale è stato comunicato che, a conclusione dei controlli straordinari sulle prestazioni di Day Service Ambulatoriale erogate nell’anno 2018, il Nucleo Regionale di Controllo ha rilevato che “rispetto alla somministrazione della prestazione 93.71.7 “Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi”, l’inquadramento diagnostico al paziente deve essere considerato uno solo per ogni giornata di accesso”, e che, conseguentemente, l’Azienda avrebbe provveduto alla quantificazione, sulla base di quanto riportato nel flusso SPS, degli importi oggetto di recupero economico per l’anno 2018, secondo le indicazioni del Nucleo Regionale di Controllo, che prevedono la registrazione e la remunerazione di una sola prestazione 93.71.7 “Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi” per accesso giornaliero.
È stata impugnata, altresì, la successiva nota prot. 37413 del 7 marzo 2022, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, in forza della quale quest’ultima ha comunicato a MF gli importi oggetto di recupero economico per gli anni 2017 e 2018, quantificandoli rispettivamente in Euro 82.377,00 ed Euro 109.390,50, e richiesto il relativo pagamento, per un totale di Euro 191.769,50. Tale quantificazione è stata effettuata rilevando, per ogni singolo utente, le prestazioni di inquadramento nella stessa data di erogazione in quantità maggiore di 1 (su più righe di dettaglio o complessivamente nella stessa riga).
Con atto di opposizione notificato in data 10 giugno 2022, la Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, ha chiesto che il ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale dinanzi all’epigrafato TAR. Con atto depositato in data 28 luglio 2022 MF si è costituita in giudizio, avendo interesse alla decisione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 8 octies (“Controlli”) d. lgs. n. 502/1992 e la DGR 2022/2018, in quanto il controllo effettuato sulle prestazioni oggetto di contestazione non risulterebbe previsto, né risulta che vi sia stata alcuna indicazione sul punto da parte del Nucleo Regionale di Controllo prima dell’inizio dell’attività di verifica; inoltre, in violazione di quanto previsto dal punto 3.1 dell’Allegato A alla delibera i verbali non risultano sottoscritti da MF e i controlli sarebbero avvenuti senza attivazione del necessario contraddittorio;
2. la contestazione, da parte dell’Azienda resistente, relativa alle prestazioni di inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi (codice NT 93.71.7) addebitate, in regime di 05 – Day Service – nella stessa data di erogazione in quantità maggiore di 1 (su più righe di dettaglio o complessivamente nella stessa riga), sarebbe infondata, non avendo MF violato alcuna norma di legge o di regolamento, né alcuna linea guida o standard definiti a livello generale o locale, né obblighi contrattuali; l’Amministrazione non ha individuato, negli atti impugnati, la violazione di alcuna specifica regola di appropriatezza; sarebbe stata applicata, in via retroattiva, un’indicazione operativa (quella per cui l’inquadramento diagnostico al paziente dovrebbe essere considerato uno solo per ogni giornata di accesso alla struttura) mai in precedenza affermata e non corretta; l’interpretazione offerta dal Nucleo Regionale si porrebbe in insanabile contrasto con le finalità prefissatesi dal Ministero della Salute e della stessa Regione Veneto con l’introduzione del day service ambulatoriale;
3. i controlli relativi agli anni 2015 e 2016 e 2018 e 2019 avevano dato esito positivo senza che fosse rilevata alcuna irregolarità in ordine alle medesime cartelle di day service; nel caso di specie, quindi, verrebbe in rilievo una contestazione basata su di un’opzione interpretativa emersa nell’aprile 2021, successivamente al periodo in contestazione (2017 e 2018), in contrasto con la precedente prassi, ed in merito alla quale lo stesso Nucleo Aziendale di Controllo ha ritenuto – come già evidenziato - di dover chiedere conferma al Nucleo Regionale di Controllo per due volte, e cioè in data 30 luglio 2021 (nota prot. 118264/2021;) e in data 16 dicembre 2021 (prot. R.E. 6 Prat. 64), con conseguente violazione del principio di tutela della buona fede e dell’affidamento;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l’interpretazione fornita dal Nucleo Regionale, recepita dall’Azienda, fosse considerata legittima, sarebbe comunque infondata ed arbitraria la pretesa di restituzione della “doppia” prestazione di inquadramento nel medesimo accesso, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Nucleo Aziendale, le disposizioni di settore – i.e. Decreto n. 68/2012, DGR 1079/2007 e DGR 2812/2007 - non conterrebbero “indicazioni inerenti le ricadute economiche in caso di non appropriatezza delle prestazioni erogate nel regime erogativo di day service”, la DGR n. 2022/2018, all’Allegato B, prevedendo ricadute economiche solo per casi diversi, e comunque per il caso di “errore di codifica, rispetto a linee guida o disposizioni regionali”;
5. in ulteriore subordine, la pretesa avanzata dall’Azienda, anche in termini quantitativi, sarebbe illegittima, immotivata, ed affetta da carenza di motivazione e di istruttoria, nonché disposta in violazione del contraddittorio procedimentale.
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Ulss 6 Euganea e la Regione Veneto per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
L’art. 8 octies, d.lgs. n. 502 del 1992, recante “Controlli”, vigente ratione temporis , prevede che « 1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese. 2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresentano elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonché per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano: a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni; b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo; c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture; d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attività di controllo. 4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì i criteri per la verifica di: a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza; d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi ».
La DGR 2022/2018 della regione Veneto, recante “ Aggiornamento del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione Veneto ”, in attuazione della predetta norma statale, ha, in particolare, approvato l’Allegato A, il cui punto 3.1. prevede che « Gli aspetti generali relativi alle modalità operative di esecuzione dei controlli esterni possono essere così riassunti: 1. l’erogatore presso il quale viene effettuato il controllo deve ricevere comunicazione scritta da parte dell’Azienda ULSS che ha disposto il controllo stesso almeno 15 giorni prima della data prefissata, con allegato l’elenco delle prestazioni oggetto della verifica; 2. al momento del controllo devono essere presenti almeno due componenti del NAC dell’Azienda ULSS; 3. i controlli vanno effettuati in presenza di almeno un rappresentante della struttura controllata; 4. le risultanze dei controlli andranno inviate a cura del NAC al Nucleo Regionale di Controllo e all’UOC Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie di Azienda Zero. Le scadenze di invio delle risultanze dei controlli, per ciascun anno, sono le seguenti: - controlli sull’attività del 1° semestre: entro il mese di ottobre dello stesso anno; - controlli sull’attività del 2° semestre: entro il mese di aprile dell’anno successivo . 3.1.1 “VERBALI DI CONTROLLO” prevede che «Le risultanze del controllo vanno registrate su di un apposito verbale che riporti almeno i seguenti dati essenziali: • identificativo della documentazione clinica controllata (numero SDO, numero impegnativa) • tipologia di controllo (es. DRG complicato) • esito (confermato/modificato) • breve descrizione delle eventuali modifiche apportate. Nel verbale devono essere individuabili in modo chiaro ed esplicito le prestazioni per le quali non è stato raggiunto un accordo circa l’esito del controllo. Il verbale deve essere redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti. La sottoscrizione del verbale comporta l’accettazione di tutti gli esiti registrati sullo stesso. 3.1.2 CONTESTAZIONI E RILIEVI Qualora vi siano contestazioni da parte della Azienda ULSS, Ospedaliera, IOV, della struttura privata accreditata controllati relativamente ai rilievi effettuati dal NAC, le stesse vanno inviate, per un parere finale, al Nucleo Regionale di Controllo corredate da: • verbale sottoscritto in occasione del controllo, dal quale si evincano le prestazioni per le quali non è stato raggiunto un accordo tra le parti • istruttoria necessaria per valutare il caso clinico oggetto di contestazione ».
Nel caso di specie, l’amministrazione resistente ha confermato di non aver seguito la procedura che precede, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, vizio rilevante nel caso di specie attesa la particolare fattispecie in esame nella quale, a fronte dell’incertezza in ordine alla correttezza della soluzione accolta dall’Amministrazione resistente, sarebbe stato certamente necessario un preventivo contraddittorio con la società ricorrente.
A tale riguardo, l’Azienda Ulss. 6 Euganea, ha eccepito che «Quando sono stati effettuati i controlli, previa comunicazione di avvio del procedimento e intesa sulle date, l’unico dirigente medico presente era il dott. AO Ancillotto, Direttore sanitario della struttura. In tale occasione, il dott. Ancillotto ha opposto al N.a.c. il proprio rifiuto, nonché (seppur de relato) quello del legale rappresentante di MF, a partecipare alla verbalizzazione e, poi, alla sottoscrizione del verbale, perché – a suo dire – trattandosi di controlli concernenti l’anno 2018, ed essendo all’epoca diversa la proprietà della struttura accreditata, non responsabili della questione».
Quindi, secondo l’Amministrazione, MF avrebbe opposto un rifiuto a prendere parte all’attività di controllo.
Nella documentazione in atti, d’altronde, non vi è evidenza e prova di tale rifiuto e la stessa parte resistente precisa che si tratterebbe di una informazione nota “de relato”.
Ne consegue che non è possibile ritenere dimostrato il rifiuto di MF a partecipare ai controlli e, in generale, alla fase procedimentale.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
2. Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso.
Le quattro censure possono essere esaminate congiuntamente.
2.1. Con d.g.r. 25 maggio 2012, prot. n. 68, la Regione Veneto ha disposto di «attivare i pacchetti di day service» gestiti dalla società ricorrente relativi a:
31. Studio dei disturbi vestibolari;
32. Trattamento dei disturbi del linguaggio orale e scritto;
33. Valutazione dei disturbi del linguaggio orale e scritto;
34. Valutazione e trattamento della disfonia;
35. Valutazione audioprotesica dei soggetti ipoacusici.
Per ognuno dei 5 pacchetti che precedono l’Allegato A precisa le singole prestazioni da erogare e la relativa quantità massima per paziente/pacchetto. Si tratta di una serie di attività cliniche multidisciplinari di tipo diagnostico e terapeutico integrate.
In particolare, con riguardo al “ Trattamento dei disturbi del linguaggio orale e scritto ”, è così indicato:
89.01.H. SI DI CONTROLLO (1);
89.02 SI A COMPLETAMENTO DELLA IM SI (1);
89.7B.2 IM SI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE (1);
93.71.7 INQUADRAMENTO DISTURBI COMUNICATIVI E/O COGNITIVI – SOSTITUISCE PREST. 94.08.4 Valutazione, anche strumentale, disturbi deglutizione, disturbi fono-articolari funzionali e organici periferici (con test somministrati) Valutazione o test anche strumentali (2);
93.71.8 RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE – SOSTITUISCE PREST. 93.71.1, 93.71.3 E 93.72.1 (Rieducazione disturbi comunicativi e/o cognitivi) Trattamento disturbi della deglutizione con/senza ausili, fono-articolari, funzionali o organici periferici con/senza (30);
93.83 TERAPIA OCCUPAZIONALE Terapia delle attività della vita quotidiana Escluso: Training in attività di vita quotidiana per ciechi (93.78) Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) (30);
93.83.1 TERAPIA OCCUPAZIONALE Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute) (30);
93.89.2 TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI Riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) (30);
94.01.1 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA (1);
94.01.2 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET, Test di sviluppo psicomotorio (1);
94.09 COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO (1);
94.19.1 IM SI TR (1);
Con riferimento alla “ Valutazione dei disturbi del linguaggio orale e scritto ”:
89.01.H SI ORI DI CONTROLLO (1);
89.02 SI A COMPLETAMENTO DELLA IM SI (1);
89.13 IM SI NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE) (1);
89.14 ELETTROENCEFALOGRAMMAEscluso: EEG con polisonnogramma (89.17) (1);
93.71.7 INQUADRAMENTO DISTURBI COMUNICATIVI E/O COGNITIVI - SOSTITUISCE PREST. 94.08.4 Valutazione, anche strumentale, disturbi deglutizione, disturbi fono-articolari funzionali e organici periferici (con test somministrati) Valutazione o test, anche strumentali (10);
94.01.1 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA (2);
94.01.2 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET, Test di sviluppo psicomotorio (1);
94.02.1 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA Memoria implicita, esplicita, a breve e lungo termine, test di attenzione, test di abilità di lettura (1);
94.02.2 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA SCALA DI MEMORIA DI WECHSLER [WMS] (1);
94.08.1 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE (1);
94.08.2 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE ABILITA' VISUO SPAZIALI (1);
94.08.3 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITA' (1);
94.08.5 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' SOCIALE (1);
94.08.6 SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE STRATEGIE DI COPING;
94.09 COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO (2);
94.19.1 IM SI TR;
95.41.2 AM DI VO (1);
95.41.4 AM DI CONDIZIONATO INFANTILE (1).
2.2. Come accennato, l’Aulss 6 nella nota del 30 dicembre 2021, n. 198325, ha contestato a parte ricorrente:
a) la non completezza della documentazione clinica (cartelle ambulatoriali riferite all’erogazione del pacchetto n. 35 “Valutazione audioprotesica dei soggetti ipoacusici”);
b) l’erogazione contemporanea dei pacchetti di Day service n. 32 “Trattamento dei disturbi del linguaggio orale e scritto” e n. 33 “Valutazione dei disturbi del linguaggio orale e scritto” nei confronti dello stesso assistito nell’arco di una settimana;
c) che, per ogni accesso giornaliero dell'assistito alla struttura, risulta, in diversi casi, la somministrazione della prestazione 93.71.7 "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi» in numero di due, con la somministrazione di test frammentati (ovvero stesso test in due momenti diversi) e di diversa tipologia.
L’Aulss, quindi, ha precisato di aver richiesto al NRC indicazioni in merito all'appropriatezza e correttezza del suddetto comportamento erogativo, sia riguardo alla contemporaneità nella somministrazione dei pacchetti n. 32 e 33, che all'erogazione di n. 2 prestazioni codice 93.71.7 per giornata di accesso.
A tal proposito, viene dato conto del fatto che il NRC ha fornito le seguenti indicazioni:
- rispetto alla rilevata contemporaneità nell'erogazione dei pacchetti di Day Service sopra descritti, la normativa non ne impedisce l'utilizzo contemporaneo, anche se è consigliabile l'erogazione secondo una cronologia sequenziale;
- rispetto alla somministrazione della prestazione 93.71.7 "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi", va inteso che l'inquadramento diagnostico al paziente deve essere considerato uno solo per ogni giornata di accesso;
- rispetto alla non completezza della documentazione clinica delle cartelle ambulatoriali con erogazione del pacchetto n.35 "Valutazione audioprotesica dei soggetti ipoacusici", si conferma la tenuta della documentazione clinica non sempre chiara e dettagliata.
L’Aulss, pertanto, ha stabilito di provvedere alla quantificazione, sulla base di quanto riportato nel flusso SPS, degli importi oggetto di recupero economico per l'anno 2018, secondo le indicazioni del NRC, che prevedono la registrazione e remunerazione di una sola prestazione 93.71.7 "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi" per accesso giornaliero.
Come previsto dalla nota prot. 198372 dei 19/12/2019 dei Direttore Sanitario Azienda Ulss 6 Euganea, la stessa modalità operativa sarebbe stata estesa all'anno 2017, con riserva per gli anni successivi di ulteriori verifiche.
Con la successiva nota n. 37413 del 7 marzo 2022 l’Aulss 6 ha quantificato gli importi oggetto di recupero economico per gli anni 2017 e 2018, precisando che « l’estrazione ha riguardato, con riferimento ad ogni singolo utente identificato con codice fiscale, le prestazioni "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi" (codice N.T. 93.71,7), addebitate, in regime 05 - Day Service, nella stessa data di erogazione in quantità maggiore di 1 (su più righe di dettaglio o complessivamente nella stessa riga). Gli esiti della quantificazione sono riportati nei due documenti che si allegano, quali parti integranti. alla presente lettera: allegato 1) denominato "Quantificazione importi anno 2017" da cui emerge che l'importo oggetto di recupero è pari a E 82.377,00; allegato 2) denominato "Quantificazione importi anno 2018" da cui emerge che l'importo oggetto di recupero è pari a 109.390,50. La presente vale come richiesta di pagamento dei suddetti importi ».
2.3. La contestazione effettivamente lesiva degli interessi di parte ricorrente, quindi, è quella relativa all’asserito errato conteggio “doppio” delle prestazioni "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi" (codice N.T. 93.71,7), nel senso che, secondo l’Amministrazione non avrebbero dovuto e potuto essere addebitate, in regime 05 - Day Service, nella stessa data di erogazione in quantità maggiore di 1 (su più righe di dettaglio o complessivamente nella stessa riga).
Va subito rilevato come non risulti dagli atti la sussistenza di alcuna disposizione, normativa o amministrativa generale, che imponga di suddividere il numero massimo (due) di prestazioni previste per la voce "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi" (codice N.T. 93.71,7) in giornate diverse sequenziali, né che preveda di dover considerare – ai fini economici – in modo unitario lo svolgimento delle due predette prestazioni qualora le stesse siano eseguite nella medesima giornata.
Si tratta, in tal senso, di una indicazione operativa ex novo individuata dal NRC e recepita dall’Amministrazione resistente.
L’Aulss 6 ha eccepito, al riguardo, che «l’errata rendicontazione sistematicamente operata da MF non si sostanzia infatti nella violazione di uno specifico standard, sia esso normativo o paranormativo, di settore, bensì più semplicemente nella violazione del generale quanto fondamentale principio di buona fede oggettiva tra parti paciscenti»; ciò in quanto « L’assenza di argumenta destruentes rispetto alle ragioni per cui il N.a.c. e il N.r.c. hanno ritenuto la prestazione di regola rendicontabile una solta volta per ogni accesso sembra la plastica dimostrazione che non sussistono ragionevoli argomenti (tantomeno tecnici) contrari».
Parimenti, anche la Regione ha sottolineato che «l'errata rendicontazione operata da MF non si sostanzia nella violazione di uno specifico standard, linea guida o prassi applicativa, di settore, bensì pare riguardare il principio di buona fede che deve governare i rapporti tra le parti contraenti (ULSS e Accreditato)».
Il Collegio non condivide le argomentazioni dell’Aulss 6 e della Regione.
Come detto, nell’Allegato A è indicato solo il massimo delle prestazioni erogabili, non la scansione temporale delle stesse.
Nello specifico, per il pacchetto “Trattamento dei disturbi del linguaggio orale e scritto” sono previste massimo due prestazioni a titolo "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi" (codice N.T. 93.71,7), mentre per il pacchetto “Valutazione dei disturbi del linguaggio orale e scritto” sono previste massimo 10 prestazioni.
Non è dato comprendere, anche sul piano logico, perché – a fronte di un numero massimo di prestazioni erogabili superiore ad 1 – le prestazioni medesime debbano essere svolte su giornate diverse, anziché nel corso della medesima giornata. Né si ravvede nella modalità posta in essere dalla società ricorrente un comportamento contrario a buona fede e correttezza.
L’Amministrazione, infatti, non ha motivato le determinazioni impugnate valorizzando il concreto superamento delle prestazioni massime relative alla voce "Inquadramento dei disturbi comunicativi e/o cognitivi" (codice N.T. 93.71.7): in tal caso, si sarebbe potuto concretamente potuto porre il tema della “frammentazione” o del frazionamento di una unica prestazione, ma non laddove vengano effettivamente svolte prestazioni autonome, seppure correlate, come nel caso di specie, rientranti nell’ambito del massimale consentito.
Né assume particolare rilievo il fatto che le prestazioni siano svolte in periodo complessivo di tempo di un’ora, non risultando prescritto un limite orario o comunque un orario minimo.
La concentrazione delle prestazioni nella medesima giornata appare anche conforme alla finalità sottesa al c.d. day service ambulatoriale, volto a ridurre il tasso di ospedalizzazione e consentire la sottoposizione a terapia entro un numero limitato di accessi.
Inoltre, va rilevato come, per altro verso, parte ricorrente abbia già nel dicembre 2018 presentato una richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità di erogare nella stessa giornata la stessa prestazione per due volte oltre alla possibilità di accorpare i due pacchetti 32 e 33; per altro verso, i controlli ordinari negli anni 2018 e 2019 risultano aver dato esito positivo o comunque le criticità sollevate dal NAC non hanno specificamente riguardato la questione oggetto di esame.
Ciò a conferma che l’indicazione operativa in contestazione, non emergente in modo chiaro dalla disciplina normativa e amministrativa di riferimento, è stata introdotta per la prima volta solo nel 2021, sì che può al più valere come indicazione pro futuro , ma non certamente per annualità pregresse.
Quanto precede, quindi, consente di assorbire le censure di cui ai motivi 4 e 5 dichiaratamente dedotte da parte ricorrente in via subordinata.
3. Conclusioni e spese.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, nei limiti e le ragioni sopra precisate e, per l’effetto, devono essere annullate la nota prot. 198325 del 30 dicembre 2021 e la nota prot. 37413 del 7 marzo 2022 emesse dall’Azienda Ulss 6 Euganea, nonché la nota N.R.C. prot. 175495 del 16 aprile 2021 e la nota NRC 21 dicembre 2021 n. 592922 nei limiti in cui risultano lesive per gli interessi di parte ricorrente alla luce della motivazione che precede.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto annulla, nei limiti in cui risultano lesive per gli interessi di parte ricorrente alla luce di quanto precisato in motivazione, i seguenti provvedimenti: la nota prot. 198325 del 30 dicembre 2021 e la nota prot. 37413 del 7 marzo 2022 emesse dall’Azienda Ulss 6 Euganea, nonché la nota N.R.C. prot. 175495 del 16 aprile 2021 e la nota NRC 21 dicembre 2021 n. 592922;
compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | TO Di IO |
IL SEGRETARIO