CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AO DA nato il [...] TO VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore generale RI FR LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 17 marzo 2021, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva accertato la responsabilità penale di ND NA e RE AM in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e del solo AM in ordine al delitto di bancarotta preferenziale. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di ND NA e RE AM constano di due motivi, enunciati nei limiti 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2223 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/10/2022 strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. peri, e 216, comma 1, n. 2 legge fall. e vizio di motivazione correlato. La Corte di appello non avrebbe dato conto della prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale contestata sia per l'AM che per la NA, quanto a quest'ultima anche non comprovando il suo concorso nella condotta oggettivamente contestata, essendo la stessa amministratrice formale. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. 216, comma 3, legge fall. e 530, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello, a fronte della contestata bancarotta preferenziale, non avrebbe individuato i creditori pregiudicati dal pagamento, né il titolo di preferenza di costoro. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art.
2.3 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 6. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili e i relativi motivi possono essere trattati congiuntamente. 2. Va premesso che le contestazioni riguardano condotte prefallimentari in relazione alla EMC, IL e TU S.r.l. , dichiarata fallita in data 3 gennaio 2011. Incontestato è il ruolo di amministratore di fatto di RE AM, nonché di amministratore di diritto e rappresentante legale della moglie del predetto, ND NA. 3. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio d i motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con 2 quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 4. Quanto al primo motivo deve evidenziarsi come si verta nella reiterazione di quello formulato in appello, sul quale la Corte territoriale ha offerta logica e adeguata motivazione da pag. 6 della sentenza impugnata. A ben vedere la Corte di merito richiama le testimonianze dalle quali emerge che era risultato impossibile procedere alla ricostruzione della situazione patrimoniale a causa della omessa tenuta di alcune scritture, la curatrice aveva evidenziato come non fossero risultati i crediti vantati dalla società fallita, anche nei confronti di AL s.r.I., oggetto del delitto di bancarotta preferenziale, nonché gli altri crediti nei confronti della B&C s.r.l. e della Medícon s.p.a. La curatrice aveva evidenziato, altresì, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio societario e altrettanto aveva osservato il teste di polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini, rappresentando come l'omesso deposito del libro dei cespiti ammortizzabili per il 2009 e il 2010 aveva impedito l'individuazione dei beni aziendali. A tal proposito la Corte di appello fa buon governo dei principi in materia, non essendo necessaria ad integrare il delitto l'impossibilità di ricostruzione ma essendo sufficiente anche la sola difficoltà, riscontrata nel caso in esame, tanto più che emergeva come AM tenesse una contabilità parallela (cfr. fol. 31 della sentenza di primo grado). Infatti, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita 3 "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortìncivis, Rv. 274455 - 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali;
Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre;
conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01). Va altresì evidenziato che in primo grado il Tribunale ebbe a ritenere comprovata, premessa l'alternatività fra le condotte, la bancarotta documentale generica e non specifica, per la quale è richiesto, a differenza di quanto annotano i ricorrenti, il dolo generico (v. pag. 30 - 33 della sentenza di primo grado), facendo applicazione del principio per cui — cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753 - 01 — le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fati. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata. E bene, a fronte di tale motivazione in primo grado, fatta propria e condivisa dalla Corte di appello, il ricorso (al fol. 4) non si riferisce alla fattispecie della bancarotta 'generica' bensì censura la sentenza impugnata in relazione al dolo specifico della bancarotta documentale della prima parte della norma incriminatrice. A ben vedere rileva questa Corte come, in secondo grado, sia stata riscontrata la genericità del motivo di appello sul punto, in quanto se è vero che la Corte territoriale non affronta la censura relativa al dolo della bancarotta documentale, come osservano i ricorrenti, ciò trova la sua razionale spiegazione nella circostanza che è la stessa Corte palermitana a rilevare la genericità del motivo di appello (fol. 6). E dunque la censura, ora formulata, risulta del tutto cisancorata dalla motivazione sia della sentenza dì appello, che andava 'attaccata' sul punto della ritenuta genericità del motivo di appello, sia anche rispetto alla sentenza di primo 4 grado, che motivava in ordine al dolo generico della bancarotta, appunto, cd. 'generica', mentre il motivo di ricorso ora si concentra sull'omessa motivazione del dolo specifico. Pertanto il motivo è aspecifico. Infatti inammissibile è il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto eio in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Anche in merito alla responsabilità della NA la Corte di appello conferma la sentenza di primo grado, che aveva a buona ragione rilevato come l'imputata fosse consapevole delle modalità con cui venivano tenute le scritture contabili, facendo applicazione corretta del principio per cui per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01). Anche su tale punto il ricorso è generico, per le ragioni sopra esposte. D'altro canto il Tribunale dì Palermo rappresentava, e la Corte di appello vi aderiva, come la fraudolenta tenuta della documentazione contabile e la sussistenza della contabilità parallela risultasse altresì funzionale alla condotta di bancarotta preferenziale, posta in essere da AM (fol. 10 della sentenza di primo grado). Il che integrava la sussistenza del dolo generico, teso a impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. 5. In sostanza dalla documentazione contabile, solo perchè integrata dallo stesso AM con quella 'parallela', emergeva che la ND vantava un credito verso AL s.r.l. di 150mila euro, ma poco prima del fallimento, il 31 dicembre 2010, AL ebbe a pagare 75mila euro ad AM: tale importo non veniva contabilizzato né in cassa né in banca sui conti della società ND, bensì 5 direttamente e solo nel sottoconto relativo ai rapporti fra la ND e AM, come estinzione del credito che l'imputato vantava verso la società. Oltre tali importi ad AM veniva erogato anche altro importo fino alla concorrenza di oltre 82mila euro, pari al credito vantato nei confronti della società. E dunque, la vicenda descritta, nella logica ricostruzione operata dai Giudici di merito, palesa per un verso la consapevole volontà di tenere fraudolentemente le scritture, realizzando così l'effetto di non consentire alla curate a fallimentare la conoscenza di crediti verso terzi, non solo nei confronti di AL s.r.I.; per altro verso integrava il delitto di bancarotta preferenziale. Sul punto corretta è la motivazione impugnata, in quanto non è messa in discussione la sussistenza del credito di AM nei confronti della società, cosicchè i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che sia integrata la bancarotta preferenziale perchè il pagamento estingue un debito effettivo, in difetto del quale ricorrerebbe un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (cfr. Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712 - 01). Quanto al dolo della bancarotta preferenziale, la Corte di appello faceva propria la motivazione del Tribunale che, al fol. 23 della sentenza di primo grado, rilevava come il dolo specifico fosse comprovato, essendo stato l'AM, amministratore di fatto della ND, a favorire se stesso, con un pagamento proveniente da una provvista versata alla società dalla debitrice AL, a ridosso del fallimento, con l'intenzione di favorire se stesso sfavorendo gli altri creditori. Ne consegue che le sentenze di merito offrono una ricostruzione logica e aderente ai principi giurisprudenziali, in quanto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) E: il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei credìtori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus" e non già di qualsiasi altro credito (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221 - 01). Proprio questo ultimo profilo, non essendovi alcun elemento che indichi il credito di AM come privilegiato, esclude la necessità di indagare la sussistenza di creditori in pari grado o preferiti all'AM, come invece richiesto in ricorso. 6 Il Consigliere estensore Il Presidente Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 6. All'inammissibilità complessiva dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore generale RI FR LOY, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 17 marzo 2021, riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari e confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva accertato la responsabilità penale di ND NA e RE AM in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e del solo AM in ordine al delitto di bancarotta preferenziale. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di ND NA e RE AM constano di due motivi, enunciati nei limiti 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2223 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/10/2022 strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. peri, e 216, comma 1, n. 2 legge fall. e vizio di motivazione correlato. La Corte di appello non avrebbe dato conto della prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale contestata sia per l'AM che per la NA, quanto a quest'ultima anche non comprovando il suo concorso nella condotta oggettivamente contestata, essendo la stessa amministratrice formale. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. 216, comma 3, legge fall. e 530, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello, a fronte della contestata bancarotta preferenziale, non avrebbe individuato i creditori pregiudicati dal pagamento, né il titolo di preferenza di costoro. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art.
2.3 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 6. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili e i relativi motivi possono essere trattati congiuntamente. 2. Va premesso che le contestazioni riguardano condotte prefallimentari in relazione alla EMC, IL e TU S.r.l. , dichiarata fallita in data 3 gennaio 2011. Incontestato è il ruolo di amministratore di fatto di RE AM, nonché di amministratore di diritto e rappresentante legale della moglie del predetto, ND NA. 3. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio d i motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con 2 quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 4. Quanto al primo motivo deve evidenziarsi come si verta nella reiterazione di quello formulato in appello, sul quale la Corte territoriale ha offerta logica e adeguata motivazione da pag. 6 della sentenza impugnata. A ben vedere la Corte di merito richiama le testimonianze dalle quali emerge che era risultato impossibile procedere alla ricostruzione della situazione patrimoniale a causa della omessa tenuta di alcune scritture, la curatrice aveva evidenziato come non fossero risultati i crediti vantati dalla società fallita, anche nei confronti di AL s.r.I., oggetto del delitto di bancarotta preferenziale, nonché gli altri crediti nei confronti della B&C s.r.l. e della Medícon s.p.a. La curatrice aveva evidenziato, altresì, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio societario e altrettanto aveva osservato il teste di polizia giudiziaria che aveva svolto le indagini, rappresentando come l'omesso deposito del libro dei cespiti ammortizzabili per il 2009 e il 2010 aveva impedito l'individuazione dei beni aziendali. A tal proposito la Corte di appello fa buon governo dei principi in materia, non essendo necessaria ad integrare il delitto l'impossibilità di ricostruzione ma essendo sufficiente anche la sola difficoltà, riscontrata nel caso in esame, tanto più che emergeva come AM tenesse una contabilità parallela (cfr. fol. 31 della sentenza di primo grado). Infatti, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita 3 "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortìncivis, Rv. 274455 - 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali;
Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre;
conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01). Va altresì evidenziato che in primo grado il Tribunale ebbe a ritenere comprovata, premessa l'alternatività fra le condotte, la bancarotta documentale generica e non specifica, per la quale è richiesto, a differenza di quanto annotano i ricorrenti, il dolo generico (v. pag. 30 - 33 della sentenza di primo grado), facendo applicazione del principio per cui — cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753 - 01 — le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fati. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata. E bene, a fronte di tale motivazione in primo grado, fatta propria e condivisa dalla Corte di appello, il ricorso (al fol. 4) non si riferisce alla fattispecie della bancarotta 'generica' bensì censura la sentenza impugnata in relazione al dolo specifico della bancarotta documentale della prima parte della norma incriminatrice. A ben vedere rileva questa Corte come, in secondo grado, sia stata riscontrata la genericità del motivo di appello sul punto, in quanto se è vero che la Corte territoriale non affronta la censura relativa al dolo della bancarotta documentale, come osservano i ricorrenti, ciò trova la sua razionale spiegazione nella circostanza che è la stessa Corte palermitana a rilevare la genericità del motivo di appello (fol. 6). E dunque la censura, ora formulata, risulta del tutto cisancorata dalla motivazione sia della sentenza dì appello, che andava 'attaccata' sul punto della ritenuta genericità del motivo di appello, sia anche rispetto alla sentenza di primo 4 grado, che motivava in ordine al dolo generico della bancarotta, appunto, cd. 'generica', mentre il motivo di ricorso ora si concentra sull'omessa motivazione del dolo specifico. Pertanto il motivo è aspecifico. Infatti inammissibile è il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto eio in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Anche in merito alla responsabilità della NA la Corte di appello conferma la sentenza di primo grado, che aveva a buona ragione rilevato come l'imputata fosse consapevole delle modalità con cui venivano tenute le scritture contabili, facendo applicazione corretta del principio per cui per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01). Anche su tale punto il ricorso è generico, per le ragioni sopra esposte. D'altro canto il Tribunale dì Palermo rappresentava, e la Corte di appello vi aderiva, come la fraudolenta tenuta della documentazione contabile e la sussistenza della contabilità parallela risultasse altresì funzionale alla condotta di bancarotta preferenziale, posta in essere da AM (fol. 10 della sentenza di primo grado). Il che integrava la sussistenza del dolo generico, teso a impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali. 5. In sostanza dalla documentazione contabile, solo perchè integrata dallo stesso AM con quella 'parallela', emergeva che la ND vantava un credito verso AL s.r.l. di 150mila euro, ma poco prima del fallimento, il 31 dicembre 2010, AL ebbe a pagare 75mila euro ad AM: tale importo non veniva contabilizzato né in cassa né in banca sui conti della società ND, bensì 5 direttamente e solo nel sottoconto relativo ai rapporti fra la ND e AM, come estinzione del credito che l'imputato vantava verso la società. Oltre tali importi ad AM veniva erogato anche altro importo fino alla concorrenza di oltre 82mila euro, pari al credito vantato nei confronti della società. E dunque, la vicenda descritta, nella logica ricostruzione operata dai Giudici di merito, palesa per un verso la consapevole volontà di tenere fraudolentemente le scritture, realizzando così l'effetto di non consentire alla curate a fallimentare la conoscenza di crediti verso terzi, non solo nei confronti di AL s.r.I.; per altro verso integrava il delitto di bancarotta preferenziale. Sul punto corretta è la motivazione impugnata, in quanto non è messa in discussione la sussistenza del credito di AM nei confronti della società, cosicchè i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che sia integrata la bancarotta preferenziale perchè il pagamento estingue un debito effettivo, in difetto del quale ricorrerebbe un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (cfr. Sez. 5, n. 32637 del 16/04/2018, Marcello, Rv. 273712 - 01). Quanto al dolo della bancarotta preferenziale, la Corte di appello faceva propria la motivazione del Tribunale che, al fol. 23 della sentenza di primo grado, rilevava come il dolo specifico fosse comprovato, essendo stato l'AM, amministratore di fatto della ND, a favorire se stesso, con un pagamento proveniente da una provvista versata alla società dalla debitrice AL, a ridosso del fallimento, con l'intenzione di favorire se stesso sfavorendo gli altri creditori. Ne consegue che le sentenze di merito offrono una ricostruzione logica e aderente ai principi giurisprudenziali, in quanto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) E: il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei credìtori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus" e non già di qualsiasi altro credito (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, Rv. 260221 - 01). Proprio questo ultimo profilo, non essendovi alcun elemento che indichi il credito di AM come privilegiato, esclude la necessità di indagare la sussistenza di creditori in pari grado o preferiti all'AM, come invece richiesto in ricorso. 6 Il Consigliere estensore Il Presidente Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 6. All'inammissibilità complessiva dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2022